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7.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/27 |
DECISIONE N. 555/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
sulla partecipazione dell’Unione al programma metrologico europeo di innovazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 185 e l’articolo 188, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nella comunicazione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" ("strategia Europa 2020"), la Commissione ha evidenziato la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell’innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la strategia. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 ("Orizzonte 2020"). Orizzonte 2020 intende conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e l’innovazione, contribuendo a rafforzare i partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell’Unione ai programmi avviati da più Stati membri conformemente all’articolo 185 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
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(3) |
I partenariati pubblico-pubblico dovrebbero mirare allo sviluppo di sinergie più strette, a un maggiore coordinamento e ad evitare inutili duplicazioni con i programmi di ricerca dell’Unione, internazionali, nazionali e regionali, rispettando appieno i principi generali di Orizzonte 2020, in particolare quelli relativi all’apertura e alla trasparenza. Inoltre, dovrebbe essere assicurato l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche. |
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(4) |
Con decisione n. 912/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’Unione ha deciso di concedere un contributo finanziario al programma europeo di ricerca metrologica ("EMRP") corrispondente a quello degli Stati partecipanti ma non superiore a 200 000 000 EUR per la durata del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), istituito con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
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(5) |
Ad aprile 2012 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione intermedia del programma europeo di ricerca metrologica - EMRP. Tale valutazione intermedia era stata effettuata da un gruppo di esperti tre anni dopo l’avvio del programma. Il parere globale del gruppo di esperti è che l’EMRP sia un programma comune europeo di ricerca ben gestito che ha già raggiunto un livello relativamente elevato di integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria. Il gruppo di esperti ne osserva tuttavia il limitato sfruttamento industriale, una scarsa apertura all’eccellenza scientifica al di fuori degli istituti di metrologia nonché un insufficiente sviluppo di capacità. Il gruppo di esperti è altresì del parere che attuando l’EMRP sia possibile costruire uno spazio di ricerca metrologica europea più inclusivo. |
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(6) |
Ai sensi della decisione 2013/743/UE del Consiglio (6), è possibile fornire ulteriore sostegno all’EMRP. |
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(7) |
Il programma metrologico europeo di innovazione e ricerca ("EMPIR"), in linea con la strategia Europa 2020 e le sue iniziative emblematiche, in particolare "L’Unione dell’innovazione", "Un’Agenda digitale europea", "Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse" e "Una politica industriale per l’era della globalizzazione", sarà un programma più ambizioso e inclusivo, attuato nell’arco di dieci anni (2014-2024) da 28 Stati partecipanti. Nell’ambito dei miglioramenti rispetto al programma precedente, l’EMPIR comprenderà attività relative all’innovazione e allo sfruttamento industriale, alla ricerca su norme e a fini di normalizzazione e di regolamentazione, e allo sviluppo di capacità. |
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(8) |
Gli Stati partecipanti intendono contribuire all’attuazione dell’EMPIR nel periodo coperto dal programma, vale a dire dal 2014 al 2024. Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell’ambito del programma dovrebbero essere lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021. |
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(9) |
Le attività dell’EMPIR dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e le priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 e con i principi e le condizioni generali di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1291/2013. |
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(10) |
È opportuno stabilire un massimale per la partecipazione finanziaria dell’Unione all’EMPIR per la durata di Orizzonte 2020. Entro i limiti di tale massimale è opportuno che il contributo dell’Unione sia equivalente al contributo degli Stati partecipanti all’EMPIR per conseguire un forte effetto di leva e garantire una maggiore integrazione dei programmi degli Stati partecipanti. |
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(11) |
In linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1291/2013, è auspicabile che ogni Stato membro ed ogni paese associato a Orizzonte 2020 abbiano la facoltà di partecipare all’EMPIR. |
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(12) |
Il contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere subordinato a impegni formali da parte degli Stati partecipanti a contribuire all’attuazione dell’EMPIR, nonché all’adempimento di tali impegni. È opportuno che i contributi degli Stati partecipanti all’EMPIR siano comprensivi di un contributo alle spese amministrative, con riserva di un massimale del 5 % del bilancio del programma. Gli Stati partecipanti dovrebbero impegnarsi ad aumentare, se necessario, il loro contributo all’EMPIR di una capacità di finanziamento di riserva pari al 50 % del loro impegno affinché possano finanziare le loro entità nazionali, gli istituti nazionali di metrologia ("INM") e gli istituti designati ("ID") che partecipano a progetti selezionati. |
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(13) |
L’attuazione comune dell’EMPIR necessita di una struttura esecutiva. Gli Stati partecipanti hanno approvato la struttura esecutiva dell’EMPIR e nel 2007 hanno istituito EURAMET e.V. ("EURAMET"), organizzazione metrologica regionale europea e associazione senza fini di lucro di diritto tedesco. EURAMET espleta anche compiti e obblighi afferenti alla più ampia armonizzazione della metrologia a livello europeo e mondiale. L’adesione a EURAMET è aperta a tutti gli INM europei, in qualità di membri, e agli ID, in qualità di associati. L’adesione a EURAMET non è subordinata all’esistenza di programmi nazionali di ricerca in metrologia. Considerato che, secondo la relazione sulla valutazione intermedia dell’EMRP, la struttura di governance di EURAMET ha dimostrato di essere efficiente e di qualità elevata per l’attuazione dell’EMRP, è auspicabile avvalersi di EURAMET anche per l’attuazione dell’EMPIR. È quindi opportuno che EURAMET sia il destinatario del contributo finanziario dell’Unione. |
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(14) |
Al fine di conseguire gli obiettivi dell’EMPIR, EURAMET dovrebbe erogare un sostegno finanziario essenzialmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti alle azioni selezionate a livello di EURAMET. È opportuno che tali azioni siano selezionate a seguito di inviti a presentare proposte sotto la responsabilità di EURAMET. La graduatoria dovrebbe essere vincolante per quanto riguarda la selezione delle proposte e l’assegnazione dei fondi a titolo di contributo finanziario dell’Unione e di contributi degli Stati partecipanti per progetti EMPIR. |
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(15) |
La partecipazione finanziaria dell’Unione dovrebbe essere gestita conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alle pertinenti norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (8). |
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(16) |
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di ridurre, sospendere o sopprimere il contributo finanziario dell’Unione in caso di inadeguata, parziale o tardiva attuazione dell’EMPIR, oppure se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma. È opportuno che tali diritti siano previsti nell’accordo di delega da concludere tra l’Unione ed EURAMET. |
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(17) |
Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Nello svolgimento degli audit è opportuno tenere conto, se del caso, delle specificità dei programmi nazionali. |
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(18) |
Gli audit sui destinatari dei fondi dell’Unione erogati a norma della presente decisione dovrebbero garantire una riduzione degli oneri amministrativi, conformemente al regolamento (UE) n. 1291/2013. |
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(19) |
La partecipazione ad azioni indirette finanziate nell’ambito dell’EMPIR è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). A causa di particolari esigenze operative dell’EMPIR è tuttavia necessario disporre deroghe a detto regolamento a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, dello stesso. |
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(20) |
Il contributo degli Stati partecipanti è costituito essenzialmente dai finanziamenti istituzionali degli INM e degli ID che partecipano ai progetti selezionati. È opportuno che i contributi degli Stati partecipanti comprendano anche un contributo in denaro alle spese amministrative dell’EMPIR. Una quota del contributo dell’Unione dovrebbe essere assegnata a entità diverse dagli INM e dagli ID che partecipano ai progetti selezionati. È opportuno che il calcolo del contributo finanziario dell’Unione per gli INM e gli ID che partecipano ai progetti dell’EMPIR garantisca che il contributo dell’Unione all’EMPIR non superi il contributo degli Stati partecipanti. Considerato che i finanziamenti istituzionali degli INM e degli ID provenienti dagli Stati partecipanti corrispondono alle spese generali assegnate ai progetti dell’EMPIR non rimborsate dal contributo dell’Unione, è opportuno adeguare il tasso forfettario per il finanziamento dei costi indiretti ammissibili degli INM e degli ID rispetto a quello stabilito dal regolamento (UE) n. 1290/2013. È opportuno che tale tasso forfettario per il finanziamento dei costi indiretti ammissibili degli INM e degli ID sia determinato sulla base dell’integralità dei costi indiretti dichiarati ammissibili dagli INM e dagli ID che partecipano a progetti dell’EMRP, che sono stabili e costituiscono un’approssimazione attendibile dei costi indiretti sostenuti dagli INM e dagli ID che partecipano a progetti dell’EMPIR. Dal momento che tali costi indiretti ammontano al 140 % dei costi diretti ammissibili totali degli INM e degli ID, ad esclusione dei costi diretti ammissibili per il subappalto e i contributi in natura a titolo gratuito non utilizzati nei locali dei beneficiari, è opportuno abbassare il tasso forfettario per il finanziamento dei costi indiretti degli INM e degli ID dal 25 %, come stabilito dal regolamento (UE) n. 1290/2013, al 5 %. È pertanto opportuno prevedere una deroga all’articolo 29 del medesimo regolamento per gli INM e gli ID. È auspicabile che le altre entità che partecipano a progetti dell’EMPIR siano finanziate in conformità con tale regolamento. |
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(21) |
Gli inviti a presentare proposte dell’EMPIR dovrebbero inoltre essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. |
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(22) |
È opportuno riesaminare l’adeguatezza del modello di finanziamento per quanto riguarda il principio di congruenza tra fondi dell’Unione e non dell’Unione al momento della valutazione intermedia dell’EMPIR. |
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(23) |
È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell’Unione in tutto il ciclo di spesa mediante misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente pagati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. |
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(24) |
È opportuno che la Commissione effettui una valutazione intermedia per analizzare in particolare la qualità e l’efficienza dell’EMPIR e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché una valutazione finale, e stenda una relazione in merito a tali valutazioni. |
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(25) |
Su richiesta della Commissione, EURAMET e gli Stati partecipanti dovrebbero trasmettere tutte le informazioni che la Commissione è tenuta a inserire nelle relazioni sulla valutazione dell’EMPIR. |
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(26) |
Finalità della presente decisione è la partecipazione dell’Unione all’EMPIR, ossia sostenere l’elaborazione di soluzioni metrologiche adeguate, integrate e ad hoc nonché la creazione di un sistema europeo di ricerca metrologica integrato avente una massa critica e un impegno attivo a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale che non può essere realizzato in misura sufficiente dai singoli Stati membri. L’ampiezza e la complessità dei requisiti metrologici esige che siano realizzati investimenti superiori ai bilanci di base per la ricerca degli INM e dei loro ID. L’eccellenza necessaria per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni metrologiche d’avanguardia è disseminata tra i vari paesi e non può quindi essere riunita al solo livello nazionale. Poiché l’obiettivo può dunque essere realizzato meglio a livello dell’Unione integrando gli sforzi nazionali in un’impostazione europea coerente, raggruppando programmi nazionali di ricerca compartimentati, favorendo l’elaborazione di una ricerca comune e di strategie di finanziamento transnazionali e realizzando la massa critica di operatori e di investimenti richiesti, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Partecipazione al programma metrologico europeo di innovazione e ricerca
1. L’Unione partecipa al programma metrologico europeo d’innovazione e ricerca ("EMPIR") avviato congiuntamente da Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria ("Stati partecipanti"), alle condizioni stabilite nella presente decisione.
2. Qualsiasi Stato membro che non sia elencato al paragrafo 1 e qualsiasi altro paese associato a Orizzonte 2020 può partecipare all’EMPIR purché soddisfi la condizione stabilita all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione. Se soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), è considerato Stato partecipante ai fini della presente decisione.
Articolo 2
Contributo finanziario dell’Unione
1. L’importo del contributo finanziario dell’Unione all’EMPIR, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a un massimo di 300 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’Unione proviene dagli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell’Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 istituito dalla decisione 2013/743/UE, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare la parte II, "Leadership industriale", e la parte III, "Sfide per la società".
2. Senza superare l’importo fissato al paragrafo 1, il contributo finanziario dell’Unione è pari ai contributi degli Stati partecipanti all’EMPIR, esclusi i contributi degli Stati partecipanti alle spese amministrative superiori al 5 % del bilancio dell’EMPIR.
3. Il contributo finanziario dell’Unione non è destinato a coprire le spese amministrative dell’EMPIR.
Articolo 3
Condizioni del contributo finanziario dell’Unione
1. Il contributo finanziario dell’Unione è subordinato a quanto segue:
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a) |
la dimostrazione da parte degli Stati partecipanti che l’EMPIR è istituito in conformità con gli allegati I e II; |
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b) |
la designazione, da parte degli Stati partecipanti o degli INM designati dagli Stati partecipanti, di EURAMET e.V. ("EURAMET") quale struttura responsabile dell’attuazione dell’EMPIR nonché della ricezione, dell’assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell’Unione; |
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c) |
l’assunzione dell’impegno, da parte di ogni Stato partecipante, a contribuire al finanziamento dell’EMPIR e a stabilire una capacità di finanziamento di riserva pari al 50 % dell’importo dell’impegno; |
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d) |
la dimostrazione da parte di EURAMET della sua capacità di attuare l’EMPIR, compresi ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo finanziario dell’Unione nell’ambito della gestione indiretta del bilancio dell’Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e |
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e) |
l’istituzione di un modello di governance per l’EMPIR conforme a quanto disposto dall’allegato III. |
2. Durante l’attuazione dell’EMPIR il contributo finanziario dell’Unione è inoltre subordinato a quanto segue:
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a) |
l’attuazione da parte di EURAMET degli obiettivi dell’EMPIR di cui all’allegato I e delle attività di cui all’allegato II, secondo le regole di partecipazione e di diffusione di cui all’articolo 5; |
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b) |
il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente in conformità con l’allegato III; |
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c) |
il rispetto da parte di EURAMET degli obblighi di comunicazione stabiliti all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e |
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d) |
l’adempimento degli impegni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. |
Articolo 4
Contributi degli Stati partecipanti
I contributi degli Stati partecipanti consistono in:
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a) |
contributi attraverso finanziamenti istituzionali degli INM e degli ID che partecipano a progetti dell’EMPIR; |
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b) |
contributi finanziari alle spese amministrative dell’EMPIR. |
Articolo 5
Regole di partecipazione e diffusione
1. Ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1290/2013, EURAMET è considerato un organismo di finanziamento e fornisce sostegno finanziario alle azioni indirette conformemente all’allegato II della presente decisione.
2. In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, i costi indiretti ammissibili degli INM e degli ID che partecipano a progetti finanziati dall’EMPIR sono determinati applicando un tasso forfettario del 5 % del totale dei loro costi diretti ammissibili, esclusi i costi diretti ammissibili di subappalto e i costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché il sostegno finanziario a terzi.
3. La valutazione intermedia dell’EMPIR di cui all’articolo 12 comprende una valutazione dell’integralità dei costi indiretti degli INM e degli ID che partecipano a progetti dell’EMPIR e dei relativi finanziamenti istituzionali.
4. Sulla base di tale valutazione e ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, EURAMET può adattare il tasso forfettario di cui al presente articolo, paragrafo 2.
5. Se insufficiente, EURAMET può, in deroga all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, applicare un tasso di rimborso inferiore per le spese ammissibili degli INM e degli ID che partecipano a progetti finanziati dall’EMPIR.
Articolo 6
Attuazione dell’EMPIR
1. L’EMPIR è attuato sulla base di piani di lavoro annuali.
2. EURAMET fornisce un sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti a seguito di inviti a presentare proposte.
Prima di identificare i temi di ciascun invito a presentare proposte, EURAMET invita le persone o le organizzazioni interessate appartenenti alla comunità di ricerca metrologica e gli utilizzatori a suggerire potenziali temi di ricerca.
Articolo 7
Accordi tra l’Unione ed EURAMET
1. Previa valutazione ex ante positiva da parte di EURAMET a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione, a nome dell’Unione, stipula un accordo di delega ed accordi di trasferimento annuo di fondi con EURAMET.
2. L’accordo di delega di cui al paragrafo 1 è concluso a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 nonché dell’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Si definisce inoltre quanto segue:
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a) |
i requisiti per il contributo di EURAMET relativamente agli indicatori di prestazione di cui all’allegato II della decisione n. 2013/743/UE; |
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b) |
i requisiti per il contributo di EURAMET relativamente al monitoraggio di cui all’allegato III della decisione n. 2013/743/UE; |
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c) |
gli specifici indicatori di prestazione correlati al funzionamento di EURAMET; |
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d) |
i requisiti di EURAMET relativi alla comunicazione di informazioni sui costi amministrativi e di cifre dettagliate sull’attuazione dell’EMPIR; |
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e) |
le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di soddisfare i suoi obblighi di diffusione e informazione; |
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f) |
le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte dell’EMPIR, in particolare sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. |
Articolo 8
Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione
Se l’EMPIR non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario dell’Unione, in funzione dell’effettiva attuazione dell’EMPIR.
Se gli Stati partecipanti non contribuiscono, contribuiscono parzialmente o tardivamente al finanziamento dell’EMPIR, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario dell’Unione, tenendo conto dell’importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all’attuazione dell’EMPIR.
Articolo 9
Audit ex post
1. A norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013, EURAMET effettua audit ex post delle spese relative alle azioni indirette.
2. La Commissione può decidere di effettuare autonomamente gli audit di cui al paragrafo 1. In tali casi procede conformemente alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012 e (UE) n. 1291/2013.
Articolo 10
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove siano rilevate irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. EURAMET concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate nonché alla Corte dei conti l’accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento degli audit.
3. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e verifiche in loco, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (10) e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o ad un contratto finanziato a norma della presente decisione.
4. I contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall’attuazione della presente decisione contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, EURAMET, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.
5. Nell’attuare l’EMPIR gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, in particolare a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l’Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
Articolo 11
Comunicazione di informazioni
1. Su richiesta della Commissione, EURAMET trasmette tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione delle relazioni di cui all’articolo 12.
2. Attraverso EURAMET gli Stati partecipanti presentano alla Commissione eventuali informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria dell’EMPIR.
3. La Commissione inserisce le informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, nelle relazioni di cui all’articolo 12.
Articolo 12
Valutazione
1. La Commissione effettua, con l’assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell’EMPIR entro il 30 giugno 2017. La Commissione stila una relazione riguardante tale valutazione, in cui include le conclusioni della valutazione e le proprie osservazioni. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell’EMPIR sono tenuti in considerazione nella valutazione intermedia di Orizzonte 2020.
2. Alla fine della partecipazione dell’Unione all’EMPIR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, la Commissione effettua una valutazione finale dell’EMPIR. La Commissione stila una relazione riguardante tale valutazione comprensiva dei risultati di quest’ultima e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Parere del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.
(3) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(4) Decisione n. 912/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente la partecipazione della Comunità ad un programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia realizzato da alcuni Stati membri (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 12).
(5) Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).
(6) Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).
(7) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(8) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).
(10) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(11) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
OBIETTIVI DELL’EMPIR
L’EMPIR persegue i seguenti obiettivi generali:
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a) |
fornire soluzioni metrologiche adeguate, integrate e ad hoc a sostegno dell’innovazione e della competitività industriale, nonché tecnologie di misurazione per affrontare le problematiche della società, come la sanità, l’ambiente e l’energia, compreso il sostegno allo sviluppo e all’attuazione di politiche; |
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b) |
creare un sistema europeo di ricerca metrologica integrato avente una massa critica e un impegno attivo a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale. |
ALLEGATO II
AZIONI INDIRETTE SOSTENUTE DALL’EMPIR
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1. |
L’EMPIR può sostenere le seguenti azioni indirette nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico comuni:
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2. |
L’EMPIR può sostenere ulteriori iniziative per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca metrologica.
L’EMPIR può sostenere altre azioni che interessano specificamente gli istituti di metrologia che hanno scarse o nulle capacità scientifiche, sostenendoli mediante il ricorso ad altri programmi dell’Unione europea, nazionali o regionali per la formazione e la mobilità, la cooperazione transfrontaliera o gli investimenti in infrastrutture metrologiche. |
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3. |
L’EMPIR ha la facoltà di sostenere l’organizzazione di attività di rete per promuoversi e massimizzare il proprio impatto. |
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4. |
Le azioni indirette di cui al punto 1 sono eseguite dagli INM e dagli ID in conformità con la designazione da parte dell’autorità nazionale competente. L’EMPIR tuttavia promuove e sostiene la partecipazione di altre entità a tutti gli inviti banditi dall’EMPIR. In base a tale approccio circa il 15 % del bilancio dell’EMPIR dovrebbe essere destinato a tali entità. |
ALLEGATO III
ATTUAZIONE E GOVERNANCE DELL’EMPIR
I Ruolo di EURAMET
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1. |
EURAMET è responsabile dell’attuazione dell’EMPIR, subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 3. Si occupa della gestione del contributo finanziario dell’Unione all’EMPIR ed è responsabile della stesura e dell’attuazione del piano di lavoro annuale, dell’organizzazione degli inviti a presentare proposte, della valutazione e della classifica delle proposte nonché di qualsiasi altra attività risultante dal piano di lavoro annuale. EURAMET è responsabile della gestione delle sovvenzioni, ivi compresi la firma delle convenzioni di sovvenzione, la ricezione, l’assegnazione e il monitoraggio dell’uso del contributo finanziario dell’Unione e dei pagamenti ai partecipanti EMPIR ai progetti selezionati.
Il monitoraggio del contributo finanziario dell’Unione comprende tutte le attività di controllo e audit, i controlli ex ante e/o ex post necessari per svolgere i compiti delegati dalla Commissione a EURAMET. Tali attività sono intese a fornire ragionevoli garanzie sulla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e sull’ammissibilità dei costi dichiarati nell’ambito delle convenzioni di sovvenzione. |
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2. |
EURAMET può affidare agli Stati partecipanti alcune mansioni amministrative e logistiche relative all’attuazione dell’EMPIR. |
II La struttura organizzativa di EURAMET impegnata nell’attuazione dell’EMPIR
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1. |
L’assemblea generale è la massima autorità per tutte le questioni relative a EURAMET. Il comitato dell’EMPIR gestisce il programma in un quadro definito da EURAMET in modo tale che EURAMET possa assicurare che il programma eseguito consegua i suoi obiettivi.
Il comitato dell’EMPIR è composto da rappresentanti dei membri di EURAMET provenienti dagli Stati partecipanti. La ponderazione dei voti è calcolata sulla base degli impegni nazionali secondo il metodo Penrose. Il comitato dell’EMPIR adotta in particolare le decisioni relative all’agenda strategica di ricerca e innovazione, alla programmazione degli inviti a presentare proposte, alla procedura di riesame della valutazione, alla selezione dei progetti da finanziare in base alle graduatorie e al monitoraggio dei progressi dei progetti finanziati. Esso adotta il piano di lavoro annuale previa approvazione della Commissione. La Commissione gode dello status di osservatore alle riunioni del comitato dell’EMPIR. L’adozione del piano di lavoro annuale da parte del comitato dell’EMPIR richiede tuttavia il consenso preliminare della Commissione. Il comitato dell’EMPIR invita la Commissione alle sue riunioni e le trasmette i documenti pertinenti. La Commissione può prendere parte alle discussioni del comitato dell’EMPIR. |
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2. |
Il presidente del comitato dell’EMPIR e il suo vice sono eletti dal comitato stesso. Il presidente del comitato dell’EMPIR è uno dei due vicepresidenti di EURAMET. Il presidente del comitato dell’EMPIR rappresenta EURAMET nelle questioni legate all’EMPIR. |
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3. |
Il consiglio di ricerca è composto da esperti di alto livello provenienti dall’industria, dalla ricerca, dal mondo accademico e dalle organizzazioni internazionali delle parti interessate. Esso fornisce consulenza strategica indipendente sul piano di lavoro annuale dell’EMPIR. I membri del Consiglio di ricerca sono nominati dall’assemblea generale di EURAMET. |
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4. |
Il segretariato di EURAMET, responsabile del supporto amministrativo generale di EURAMET, gestisce i conti bancari per conto dell’EMPIR. |
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5. |
L’unità di sostegno gestionale è parte del segretariato di EURAMET ed è responsabile dell’attuazione e della gestione corrente dell’EMPIR. |