23.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/7


DECISIONE 2014/538/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2014

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi dovrebbero essere fissate in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione in questione.

(2)

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio, il 17 febbraio 2014, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi («l'accordo»).

(3)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo (1).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.