6.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
(2014/517/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articoloNaudanlihan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con la Repubblica di Serbia, al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («il protocollo»). |
(2) |
Tali negoziati si sono conclusi positivamente e il protocollo è stato siglato il 10 dicembre 2013. |
(3) |
Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(4) |
La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica. |
(5) |
Il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo è applicato su base provvisoria, a norma del suo articolo 14, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON