23.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/88


DECISIONE N. 2 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE

del 21 maggio 2014

relativa alla domanda della Repubblica di Moldova di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

(2014/490/UE)

IL COMITATO MISTO,

vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («la convenzione») stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.

(2)

Il 17 luglio 2013 la Repubblica di Moldova ha presentato al depositario della convenzione una domanda scritta di adesione alla convenzione.

(3)

La Repubblica di Moldova è membro dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) tra Albania, Bosnia ed Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica di Moldova, Montenegro, Serbia e Kosovo (2). Di conseguenza, in virtù dell'accordo di libero scambio in vigore tra sei parti contraenti della convenzione e la Repubblica di Moldova, quest'ultima soddisfa le condizioni per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.

(4)

L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione stabilisce che il comitato misto adotta, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione,

(5)

La Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno informato il segretariato del comitato misto che non hanno potuto completare le loro procedure interne prima della riunione del 21 maggio e che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione, la loro accettazione della decisione durante la riunione in questione è subordinata al completamento di tali procedure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica di Moldova è invitata ad aderire alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o settembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2014

Per il comitato misto

Il presidente

P.-J. LARRIEU


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.