23.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 217/39 |
DECISIONE 2014/485/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2014
che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC (1). Tale decisione cessa di produrre effetti il 15 luglio 2014. |
(2) |
Il 18 marzo 2014 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato di prorogare la missione fino al 12 dicembre 2016 conformemente al riesame strategico. |
(3) |
L'EUCAP NESTOR sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/389/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Mandato della missione L'EUCAP NESTOR deve assistere i paesi del Corno d'Africa e dell'Oceano Indiano occidentale a rafforzare la propria capacità di sicurezza marittima al fine di consentire loro di combattere la pirateria più efficacemente. L'EUCAP NESTOR si focalizzerà principalmente sulla Somalia e, in via secondaria, su Gibuti, Seychelles e Tanzania.»; |
2) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Obiettivi e compiti 1. Per assolvere il mandato della missione di cui all'articolo 2, l'EUCAP NESTOR:
2. Per raggiungere gli obiettivi, l'EUCAP NESTOR opera secondo le linee operative e i compiti definiti nei documenti di pianificazione operativa approvati dal Consiglio. 3. L'EUCAP NESTOR non svolge alcuna funzione esecutiva.»; |
3) |
l'articolo 4 è così modificato:
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4) |
l'articolo 6 è così modificato:
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5) |
all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludere tra l'EUCAP NESTOR e il membro del personale interessato.»; |
6) |
all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio. (2) (2) Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).»;" |
7) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 12 bis Disposizioni giuridiche L'EUCAP NESTOR ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne, liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.»; |
8) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Disposizioni finanziarie 1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP NESTOR dal 16 luglio 2012 al 15 novembre 2013 è pari a 22 888 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP NESTOR per il periodo dal 16 novembre 2013 al 15 ottobre 2014 è pari a 11 950 000 EUR. 2. Tutte le spese sono gestite secondo le procedure e conformemente alle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. Le gare d'appalto sono aperte ai cittadini degli Stati terzi e dello Stato ospitante. Con l'approvazione della Commissione l'EUCAP NESTOR può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUCAP NESTOR. 3. L'EUCAP NESTOR è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine l'EUCAP NESTOR firma un accordo con la Commissione. 4. Fatte salve le disposizioni esistenti sullo status dell'EUCAP NESTOR e del suo personale, l'EUCAP NESTOR è competente per eventuali richieste di indennizzo e obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 16 luglio 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità. 5. L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e le esigenze operative dell'EUCAP NESTOR, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre. 6. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 16 luglio 2012.»; |
9) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 13 bis Cellula di progetto 1. L'EUCAP NESTOR dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EUCAP NESTOR agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUCAP NESTOR e a sostegno dei suoi obiettivi. 2. L'EUCAP NESTOR è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni della missione EUCAP NESTOR in modo coerente, se il progetto è:
L'EUCAP NESTOR conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUCAP NESTOR nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'AR possono in alcun caso essere ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti o omissioni dell'EUCAP NESTOR nell'utilizzo dei fondi di tali Stati. 3. Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.»; |
10) |
all'articolo 15, il riferimento «decisione 2011/292/UE» è sostituito da «decisione 2013/488/UE»; |
11) |
all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 12 dicembre 2016.». |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 16 luglio 2014.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.