15.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/17


DECISIONE 2014/460/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2014

recante modifica della decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC (1).

(2)

Il 29 aprile 2014 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2153 (2014), che proroga e modifica l'embargo sulle armi nei confronti della Costa d'Avorio, in particolare non includendo più il materiale non letale connesso nel divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione alla Costa d'Avorio di armamenti e materiale connesso. Inoltre, è stato revocato il divieto d'importazione di diamanti grezzi dalla Costa d'Avorio.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/656/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/656/PESC del Consiglio è così modificata:

1)

gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Sono vietate la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Costa d'Avorio di armamenti e materiale letale connesso, nonché di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tali armamenti o materiali siano originari del territorio degli Stati membri.

Articolo 2

1.   L'articolo 1 non si applica:

a)

alle forniture destinate unicamente a sostenere l'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze francesi che l'appoggiano oppure ad essere da queste utilizzate e alle forniture in transito attraverso la Costa d'Avorio e destinate a sostenere le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite oppure ad essere da queste utilizzate;

b)

alle seguenti attività, previa notifica al comitato istituito dal punto 14 dell'UNSCR 1572 (2004) (“comitato delle sanzioni”):

i)

alle forniture temporaneamente esportate in Costa d'Avorio per le forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio;

ii)

alle forniture di armamenti e materiale letale connesso per le forze di sicurezza ivoriane, destinate unicamente al sostegno, o all'uso, nel processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d'Avorio, ad eccezione delle armi e materiale letale connesso di cui all'allegato III della presente decisione, oggetto di previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni;

c)

alle forniture di materiale non letale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna e destinato a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell'ordine pubblico;

d)

alle forniture di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, destinato alle forze di sicurezza ivoriane, unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d'Avorio.

2.   Il governo della Costa d'Avorio ha la responsabilità principale per la notifica o le richieste di approvazione al comitato delle sanzioni, anteriormente alla spedizione di qualsiasi fornitura di armamenti e materiale letale connesso alle forze di sicurezza ivoriane, di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii). In alternativa, uno Stato membro che fornisce assistenza può procedere a questa notifica o richiesta di approvazione dopo aver informato di tale intenzione il governo della Costa d'Avorio.»;

2)

l'articolo 3 è soppresso.

Articolo 2

L'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III alla decisione 2010/656/PESC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTINA


(1)  Decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco delle armi e materiale letale connesso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

1.

Armi, artiglieria diretta e indiretta, e fucili di calibro superiore a 12,7 mm, loro munizioni e componenti.

2.

Lanciarazzi RPG, razzi, armi anticarro leggere, granate da fucile e lanciagranate.

3.

Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (Manpads), missili terra-terra e missili aria-terra.

4.

Mortai di calibro superiore a 82 mm.

5.

Armi guidate anticarro, segnatamente missili guidati anticarro, loro munizioni e componenti.

6.

Aeromobili armati, inclusi ad ala rotante o ad ala fissa.

7.

Veicoli militari armati o veicoli militari equipaggiati con supporti per armi.

8.

Cariche esplosive e dispositivi contenenti materiali esplosivi, progettati per scopi militari, mine e materiale connesso.

9.

Dispositivi di rilevamento notturno e per tiri notturni».