15.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/17 |
DECISIONE 2014/460/PESC DEL CONSIGLIO
del 14 luglio 2014
recante modifica della decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC (1). |
(2) |
Il 29 aprile 2014 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2153 (2014), che proroga e modifica l'embargo sulle armi nei confronti della Costa d'Avorio, in particolare non includendo più il materiale non letale connesso nel divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione alla Costa d'Avorio di armamenti e materiale connesso. Inoltre, è stato revocato il divieto d'importazione di diamanti grezzi dalla Costa d'Avorio. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/656/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/656/PESC del Consiglio è così modificata:
1) |
gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 Sono vietate la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Costa d'Avorio di armamenti e materiale letale connesso, nonché di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tali armamenti o materiali siano originari del territorio degli Stati membri. Articolo 2 1. L'articolo 1 non si applica:
2. Il governo della Costa d'Avorio ha la responsabilità principale per la notifica o le richieste di approvazione al comitato delle sanzioni, anteriormente alla spedizione di qualsiasi fornitura di armamenti e materiale letale connesso alle forze di sicurezza ivoriane, di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii). In alternativa, uno Stato membro che fornisce assistenza può procedere a questa notifica o richiesta di approvazione dopo aver informato di tale intenzione il governo della Costa d'Avorio.»; |
2) |
l'articolo 3 è soppresso. |
Articolo 2
L'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III alla decisione 2010/656/PESC.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. MARTINA
(1) Decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28).
ALLEGATO
«ALLEGATO III
Elenco delle armi e materiale letale connesso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)
1. |
Armi, artiglieria diretta e indiretta, e fucili di calibro superiore a 12,7 mm, loro munizioni e componenti. |
2. |
Lanciarazzi RPG, razzi, armi anticarro leggere, granate da fucile e lanciagranate. |
3. |
Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (Manpads), missili terra-terra e missili aria-terra. |
4. |
Mortai di calibro superiore a 82 mm. |
5. |
Armi guidate anticarro, segnatamente missili guidati anticarro, loro munizioni e componenti. |
6. |
Aeromobili armati, inclusi ad ala rotante o ad ala fissa. |
7. |
Veicoli militari armati o veicoli militari equipaggiati con supporti per armi. |
8. |
Cariche esplosive e dispositivi contenenti materiali esplosivi, progettati per scopi militari, mine e materiale connesso. |
9. |
Dispositivi di rilevamento notturno e per tiri notturni». |