12.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/76 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2014
relativa all'immissione sul mercato, per usi essenziali, di biocidi contenenti rame
[notificata con il documento C(2014) 4611]
(I testi in lingua inglese, croata, spagnola e greca sono i soli facenti fede)
(2014/459/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione (2), è stato notificato l'uso del rame per il tipo di prodotto 11, come definito all'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (3). |
(2) |
Non è stato presentato nessun fascicolo completo entro le scadenze previste a supporto dell'inclusione del rame nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE. Ai sensi della decisione 2012/78/UE della Commissione (4) in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, è opportuno che il rame non sia più immesso sul mercato per l'uso nel tipo di prodotto 11 a decorrere dal 1o febbraio 2013. |
(3) |
A norma dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Croazia, la Spagna, l'Irlanda e la Grecia hanno presentato domande distinte alla Commissione per ottenere l'autorizzazione a consentire l'immissione sul mercato di biocidi contenenti rame per una serie di usi. |
(4) |
La Commissione ha pubblicato queste domande per via elettronica. |
(5) |
Da alcune domande si deduce che i biocidi contenenti rame sono usati per prevenire le incrostazioni biologiche nelle prese d'acqua principali delle piattaforme offshore di petrolio e gas nonché in altri impianti marini e costieri, dove tale uso è indispensabile per garantire la continuità dell'afflusso di acqua destinata anche al trattamento e alla produzione di acqua potabile e acqua per usi igienico-sanitari nonché all'estinzione di incendi, poiché l'interruzione del flusso poterebbe risultare letale per la salute e la sicurezza del personale dell'impianto. |
(6) |
Si evince inoltre da alcune delle domande che i biocidi contenenti rame sono utilizzati per prevenire le incrostazioni biologiche nelle principali prese d'acqua delle navi, dove tale uso è essenziale per evitare di bloccare la presa dell'acqua utilizzata nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni della nave. Ciò comprende le parti interne di tutte le tubature, come il sistema di protezione antincendio, vitale per il funzionamento sicuro della nave. |
(7) |
Durante la consultazione pubblica non sono state formulate osservazioni in merito a tali domande. Gli Stati membri che hanno trasmesso le domande hanno sostenuto che, nel loro territorio, è necessario disporre di un numero sufficiente di alternative praticabili dal punto di vista tecnico ed economico per prevenire le incrostazioni biologiche e ridurre così il rischio di bloccare l'afflusso nelle prese d'acqua principali degli impianti offshore, di altri impianti marini e costieri o delle navi. |
(8) |
È pertanto probabile che il divieto dell'uso di rame per prevenire le incrostazioni biologiche nelle prese d'acqua delle piattaforme offshore di petrolio e gas, di altri impianti marini e costieri o delle navi costituisca un grave rischio per la salute pubblica negli Stati membri interessati. Inoltre, il costo nonché la fattibilità logistica e pratica della chiusura o della sostituzione dei sistemi a base di rame sulle navi possono risultare proibitivi in molti casi. Se fattibile, la sostituzione può richiedere tempo. Attualmente è pertanto necessario concedere le deroghe richieste per usi essenziali. |
(9) |
Tuttavia, a meno che non sia presentata tempestivamente una domanda completa per l'approvazione dell'uso del rame nel tipo di prodotto 11, è auspicabile che gli utilizzatori di biocidi contenenti rame adottino metodi alternativi per la prevenzione delle incrostazioni biologiche. È quindi opportuno richiedere che, in questo caso, gli utilizzatori degli Stati membri in questione siano informati attivamente e tempestivamente in modo da consentire loro di garantire l'effettiva applicazione di tali metodi alternativi prima che i biocidi contenenti rame siano ritirati dal mercato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Croazia, la Spagna, l'Irlanda e la Grecia possono autorizzare l'immissione sul mercato di biocidi contenenti rame (n. CE 231-159-6; n. CAS 7440 50-8) per gli usi indicati nell'allegato della presente decisione.
2. Se i fascicoli per l'approvazione del rame per il tipo di prodotto 11 rilevanti per tali usi sono presentati e ritenuti completi dallo Stato membro di valutazione al più tardi entro il 31 dicembre 2014, la Croazia, la Spagna, l'Irlanda e la Grecia possono continuare a consentire tale immissione sul mercato fino alle scadenze di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) nei casi in cui un principio è approvato o meno.
3. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, la Croazia, la Spagna, l'Irlanda e la Grecia possono continuare a consentire tale immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2017, a condizione che tali Stati membri garantiscano che, a partire dal 1o gennaio 2015, gli utilizzatori siano attivamente informati sull'imminente necessità di adottare efficacemente metodi alternativi per i relativi fini.
Articolo 2
L'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica di Croazia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.
(2) Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(4) Decisione 2012/78/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 48).
(5) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
ALLEGATO
USI CHE GLI STATI MEMBRI QUI DI SEGUITO ELENCATI POSSONO AUTORIZZARE, FATTE SALVE LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
N. |
Stato membro |
Tipo di prodotto 11 |
1 |
Croazia |
Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
2 |
Spagna |
Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme offshore di petrolio e gas nonché in altri impianti marini e costieri. Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
3 |
Irlanda |
Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme offshore di petrolio e gas nonché in altri impianti marini e costieri. Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |
4 |
Grecia |
Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni di una nave. |