12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/76


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2014

relativa all'immissione sul mercato, per usi essenziali, di biocidi contenenti rame

[notificata con il documento C(2014) 4611]

(I testi in lingua inglese, croata, spagnola e greca sono i soli facenti fede)

(2014/459/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione (2), è stato notificato l'uso del rame per il tipo di prodotto 11, come definito all'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (3).

(2)

Non è stato presentato nessun fascicolo completo entro le scadenze previste a supporto dell'inclusione del rame nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE. Ai sensi della decisione 2012/78/UE della Commissione (4) in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, è opportuno che il rame non sia più immesso sul mercato per l'uso nel tipo di prodotto 11 a decorrere dal 1o febbraio 2013.

(3)

A norma dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Croazia, la Spagna, l'Irlanda e la Grecia hanno presentato domande distinte alla Commissione per ottenere l'autorizzazione a consentire l'immissione sul mercato di biocidi contenenti rame per una serie di usi.

(4)

La Commissione ha pubblicato queste domande per via elettronica.

(5)

Da alcune domande si deduce che i biocidi contenenti rame sono usati per prevenire le incrostazioni biologiche nelle prese d'acqua principali delle piattaforme offshore di petrolio e gas nonché in altri impianti marini e costieri, dove tale uso è indispensabile per garantire la continuità dell'afflusso di acqua destinata anche al trattamento e alla produzione di acqua potabile e acqua per usi igienico-sanitari nonché all'estinzione di incendi, poiché l'interruzione del flusso poterebbe risultare letale per la salute e la sicurezza del personale dell'impianto.

(6)

Si evince inoltre da alcune delle domande che i biocidi contenenti rame sono utilizzati per prevenire le incrostazioni biologiche nelle principali prese d'acqua delle navi, dove tale uso è essenziale per evitare di bloccare la presa dell'acqua utilizzata nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni della nave. Ciò comprende le parti interne di tutte le tubature, come il sistema di protezione antincendio, vitale per il funzionamento sicuro della nave.

(7)

Durante la consultazione pubblica non sono state formulate osservazioni in merito a tali domande. Gli Stati membri che hanno trasmesso le domande hanno sostenuto che, nel loro territorio, è necessario disporre di un numero sufficiente di alternative praticabili dal punto di vista tecnico ed economico per prevenire le incrostazioni biologiche e ridurre così il rischio di bloccare l'afflusso nelle prese d'acqua principali degli impianti offshore, di altri impianti marini e costieri o delle navi.

(8)

È pertanto probabile che il divieto dell'uso di rame per prevenire le incrostazioni biologiche nelle prese d'acqua delle piattaforme offshore di petrolio e gas, di altri impianti marini e costieri o delle navi costituisca un grave rischio per la salute pubblica negli Stati membri interessati. Inoltre, il costo nonché la fattibilità logistica e pratica della chiusura o della sostituzione dei sistemi a base di rame sulle navi possono risultare proibitivi in molti casi. Se fattibile, la sostituzione può richiedere tempo. Attualmente è pertanto necessario concedere le deroghe richieste per usi essenziali.

(9)

Tuttavia, a meno che non sia presentata tempestivamente una domanda completa per l'approvazione dell'uso del rame nel tipo di prodotto 11, è auspicabile che gli utilizzatori di biocidi contenenti rame adottino metodi alternativi per la prevenzione delle incrostazioni biologiche. È quindi opportuno richiedere che, in questo caso, gli utilizzatori degli Stati membri in questione siano informati attivamente e tempestivamente in modo da consentire loro di garantire l'effettiva applicazione di tali metodi alternativi prima che i biocidi contenenti rame siano ritirati dal mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Croazia, la Spagna, l'Irlanda e la Grecia possono autorizzare l'immissione sul mercato di biocidi contenenti rame (n. CE 231-159-6; n. CAS 7440 50-8) per gli usi indicati nell'allegato della presente decisione.

2.   Se i fascicoli per l'approvazione del rame per il tipo di prodotto 11 rilevanti per tali usi sono presentati e ritenuti completi dallo Stato membro di valutazione al più tardi entro il 31 dicembre 2014, la Croazia, la Spagna, l'Irlanda e la Grecia possono continuare a consentire tale immissione sul mercato fino alle scadenze di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) nei casi in cui un principio è approvato o meno.

3.   Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, la Croazia, la Spagna, l'Irlanda e la Grecia possono continuare a consentire tale immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2017, a condizione che tali Stati membri garantiscano che, a partire dal 1o gennaio 2015, gli utilizzatori siano attivamente informati sull'imminente necessità di adottare efficacemente metodi alternativi per i relativi fini.

Articolo 2

L'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica di Croazia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

(2)  Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Decisione 2012/78/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 48).

(5)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).


ALLEGATO

USI CHE GLI STATI MEMBRI QUI DI SEGUITO ELENCATI POSSONO AUTORIZZARE, FATTE SALVE LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

N.

Stato membro

Tipo di prodotto 11

1

Croazia

Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.

2

Spagna

Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme offshore di petrolio e gas nonché in altri impianti marini e costieri.

Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.

3

Irlanda

Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme offshore di petrolio e gas nonché in altri impianti marini e costieri.

Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.

4

Grecia

Per la prevenzione delle incrostazioni biologiche nelle prese/pompe d'acqua e nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.