12.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 2014
relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
(2014/451/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10, paragrafo 4 della decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (1) stabilisce che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi all'EUBAM Libia sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. |
(2) |
A seguito dell'adozione da parte del Consiglio, in data 17 marzo 2014, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato un accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM LIBIA) («accordo di partecipazione»). |
(3) |
È opportuno approvare l'accordo di partecipazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato a nome dell'Unione l'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).
Il testo dell'accordo di partecipazione è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo di partecipazione allo scopo di impegnare l'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo di partecipazione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
Ch. VASILAKOS
(1) GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15.