10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/31 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio
che modifica la decisione di esecuzione n. 2014/178/UE per quanto riguarda la peste suina africana in Lettonia
[notificata con il numero C(2014) 4925]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/448/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (4) stabilisce le misure minime da applicare all'interno dell'Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese le misure da adottare in caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana e in particolare di sospetto o conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici. |
(2) |
La decisione 2014/178/UE della Commissione (5) è stata adottata a fronte della presenza della peste suina africana in taluni Stati membri. Tale decisione delimita ed elenca in un suo allegato zone di divieto differenziate secondo il livello di rischio tenendo conto della situazione epidemiologica. Essa stabilisce inoltre norme di polizia sanitaria relative ai movimenti, alle spedizioni e alla bollatura dei suini e di alcuni prodotti derivati provenienti da tali Stati membri colpiti dalla malattia al fine di impedirne la diffusione in altre zone dell'Unione. |
(3) |
Il 26 giugno 2014 in Lituania sono stati rilevati casi di peste suina africana in suini selvatici, specificamente in cinghiali, a causa dell'introduzione del virus della peste suina africana da paesi terzi limitrofi in cui la malattia è presente. Anche in due piccoli allevamenti a bassa biosicurezza nella stessa zona è stata riferita l'introduzione del virus. Nella valutazione del rischio rappresentato dall'attuale situazione epidemiologica è necessario prendere in considerazione sia tali focolai che i casi dei cinghiali in prossimità della frontiera esterna dell'Unione. Al fine di concentrarsi sulle misure di lotta alla malattia e di prevenirne la diffusione nonché di impedire evitabili turbative degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali, occorre stabilire con urgenza un elenco dell'Unione delle zone infette in Lituania, in base al rischio che tale malattia rappresenta per l'Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato. |
(4) |
È quindi necessario modificare la decisione di esecuzione n. 2014/178/UE al fine di includere i pertinenti territori della Lettonia nella parte I e nella parte II dell'allegato. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/178/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Direttiva 2002/60/CE, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
(5) Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 47).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/178/UE è modificato come segue:
1) |
Nella parte I è aggiunto il seguente punto: «3. Lettonia Le seguenti zone in Lettonia:
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2) |
Nella parte II è aggiunto il seguente punto: «3. Lettonia Le seguenti zone in Lettonia:
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