|
10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/28 |
DECISIONE 2014/447/PESC DEL CONSIGLIO
del 9 luglio 2014
che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC (1), sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), che ha prolungato l'EUPOL COPPS a decorrere dal 1o luglio 2013. Tale decisione scade il 30 giugno 2014. L'importo di riferimento finanziario copre il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014. |
|
(2) |
L'EUPOL COPPS dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi fino al 30 giugno 2015. |
|
(3) |
La decisione 2013/354/PESC dovrebbe essere modificata per estendere di conseguenza il periodo coperto dall'importo di riferimento finanziario. |
|
(4) |
L'EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/354/PESC del Consiglio è così modificata:
|
1) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Mandato L'EUPOL COPPS contribuisce all'istituzione di un apparato di polizia e giudiziario penale in senso lato efficace e duraturo sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto della riforma del settore della sicurezza e della giustizia penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS:
|
|
2) |
all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (*1). (*1) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).»;" |
|
3) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 11 bis Disposizioni giuridiche L'EUPOL COPPS ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.»; |
|
4) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Disposizioni finanziarie 1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 9 570 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 9 820 000 EUR. 2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto. Con l'approvazione della Commissione l'EUPOL COPPS può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, le parti ospitanti, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPOL COPPS. 3. L'EUPOL COPPS è responsabile dell'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine l'EUPOL COPPS firma un accordo con la Commissione. 4. L'EUPOL COPPS è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità. 5. L'attuazione delle disposizioni finanziarie lascia impregiudicata la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e le esigenze operative dell'EUPOL COPPS, comprese la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre. 6. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 9 luglio 2014.»; |
|
5) |
all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, le parole «decisione 2011/292/UE» sono sostituite dalle parole «decisione 2013/488/UE». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).