10.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2014

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno

(2014/443/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale multilaterale a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con i paesi membri della Comunità andina.

(2)

Tali negoziati sono stati portati a termine e l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (l'«accordo») (1), è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012.

(3)

A norma dell'articolo 330, paragrafo 3, dell'accordo, quest'ultimo è applicato in via provvisoria con il Perù dal 1o marzo 2013 e con la Colombia dal 1o agosto 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(4)

L'articolo 103 dell'accordo prevede l'istituzione di un sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), che garantisce e controlla l'attuazione del capo 5 dell'accordo, riguardante le misure sanitarie e fitosanitarie, e che esamina tutte le questioni che potrebbero incidere sul rispetto delle sue disposizioni. Il sottocomitato SPS adotta le proprie procedure di lavoro durante la sua prima riunione.

(5)

È opportuno che l'Unione definisca la posizione da assumere in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in seno al sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato SPS UE-Colombia-Perù allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del sottocomitato SPS UE-Colombia-Perù senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2014 DEL SOTTOCOMITATO PER LE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE UE-COLOMBIA-PERÙ

del …

relativa all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 103 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra

IL SOTTOCOMITATO PER LE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (l'«accordo») (1), firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, in particolare l'articolo 103,

considerando quanto segue:

(1)

Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») adotta il proprio regolamento interno durante la sua prima riunione.

(2)

Il sottocomitato SPS garantisce e controlla l'attuazione del capo 5 dell'accordo, riguardante le misure sanitarie e fitosanitarie, ed esamina tutte le questioni che potrebbero incidere sul rispetto delle disposizioni di tale capo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

Il regolamento interno del sottocomitato SPS è adottato come indicato nell'allegato della presente decisione.

2.

La presente decisione entra in vigore il ….

Fatto a …, il …

Per il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie

Ministro per …

Commissario per …

Ministro per ….


(1)  GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER LE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE ISTITUITO DAL CAPO 5 DELL'ACCORDO COMMERCIALE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA COLOMBIA E IL PERÙ, DALL'ALTRA

Articolo 1

Composizione e presidenza

1.   Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito a norma dell'articolo 103 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (l'«accordo») (1), adempie ai propri compiti di cui all'articolo 103 dell'accordo e assume la responsabilità di garantire e controllare l'attuazione del capo 5 relativo alle misure sanitarie e fitosanitarie.

2.   Come previsto dall'articolo 103, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato SPS è composto da rappresentanti designati da ciascuna delle parti con responsabilità per le questioni sanitarie e fitosanitarie.

3.   Il sottocomitato SPS è presieduto a rotazione, per un periodo di un anno, da un alto funzionario della Commissione europea, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, da un alto funzionario del governo colombiano o da un alto funzionario del governo peruviano. Il primo periodo di presidenza decorre dalla data della prima riunione del comitato per il commercio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il sottocomitato SPS è presieduto dalla parte che esercita la presidenza del comitato per il commercio.

4.   Il sottocomitato SPS può riunirsi in sessioni cui partecipano solo la parte UE e un paese andino firmatario, riguardanti questioni attinenti esclusivamente ai loro rapporti bilaterali. Tali sessioni saranno copresiedute da entrambe le parti. Altri paesi andini firmatari possono partecipare a tali sessioni previo accordo delle parti interessate.

5.   Il riferimento alle «parti» nel regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 2

Riunioni

1.   Il sottocomitato SPS si riunisce almeno una volta all'anno e in sessioni speciali su richiesta di una qualsiasi delle parti, conformemente all'articolo 103, paragrafo 2, dell'accordo. Le riunioni si svolgono a rotazione a Bogotá, Bruxelles e Lima, a meno che le parti non decidano diversamente.

2.   La riunione del sottocomitato SPS è convocata dalla parte che esercita la presidenza ad una data e in un luogo convenuti tra le parti.

3.   Il sottocomitato SPS può anche riunirsi in videoconferenza o audioconferenza.

Articolo 3

Deleghe

Prima di ogni riunione le parti sono informate della composizione prevista delle delegazioni che saranno presenti.

Articolo 4

Osservatori

Il sottocomitato SPS può decidere di invitare osservatori, in casi specifici.

Articolo 5

Corrispondenza

1.   I documenti del sottocomitato SPS di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento interno sono trasmessi ai presidenti del sottocomitato SPS e al segretariato del comitato per il commercio.

2.   Per questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra l'UE e un paese andino firmatario, lo scambio di corrispondenza avverrà tra queste due parti e gli altri paesi andini firmatari ne saranno pienamente informati, se del caso.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.   L'ordine del giorno provvisorio delle singole riunioni è elaborato in comune dalle parti. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, a tutte le parti al più tardi 14 giorni prima dell'inizio della riunione.

2.   L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato SPS all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

3.   Il presidente del sottocomitato SPS, previo accordo delle altre parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

Articolo 7

Verbali

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dalle parti. Il primo progetto sarà predisposto dalla parte che presiede la riunione entro 21 giorni dalla conclusione della stessa.

2.   Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno indicando, se del caso:

a)

i documenti presentati al sottocomitato SPS;

b)

tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato SPS; nonché

c)

le decisioni proposte, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.

3.   Nel verbale figura anche un elenco dei partecipanti alla riunione del sottocomitato SPS.

4.   Il verbale è approvato per iscritto dalle parti entro due mesi dalla data della riunione. Una volta approvato il verbale, il presidente e i suoi omologhi delle altre parti ne firmano delle copie. Ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico. Il segretariato del comitato per il commercio riceve una copia del verbale firmato.

Articolo 8

Piano d'azione

1.   Il sottocomitato SPS adotta un piano d'azione che illustra le misure convenute dalle parti in occasione della riunione.

2.   L'attuazione del piano d'azione ad opera delle parti sarà esaminata dal sottocomitato SPS nella riunione successiva.

Articolo 9

Lingue

1.   Le lingue ufficiali del sottocomitato SPS sono le lingue ufficiali delle parti.

2.   Salvo decisione contraria, il sottocomitato SPS basa di norma le sue deliberazioni su documenti e proposte elaborati nelle lingue di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Pubblicità e riservatezza

1.   Salvo decisione contraria, le riunioni del sottocomitato SPS non sono pubbliche.

2.   Se una parte comunica al sottocomitato SPS, a comitati specializzati, a gruppi di lavoro o ad altri organismi informazioni considerate riservate dalle sue disposizioni legislative e regolamentari, le parti trattano tali informazioni come riservate, a norma dell'articolo 290, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 11

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato SPS, per quanto riguarda sia le spese relative a personale, viaggio e soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.   Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti da e verso lo spagnolo e l'inglese sono sostenute dalla parte che ospita la riunione. L'interpretazione e la traduzione verso o da altre lingue sono a carico della parte richiedente.

Articolo 12

Modifica del regolamento interno

Il regolamento interno così come ogni sua successiva modifica devono essere adottati dal sottocomitato SPS a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, dell'accordo.


(1)  GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.