9.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/15


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2014

che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati partecipanti ai Giochi equestri mondiali 2014 in Francia

[notificata con il numero C(2014) 4490]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/440/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi (1), in particolare l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 92/260/CEE (2) della Commissione stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea nell'Unione, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati, provenienti da paesi terzi classificati in specifici gruppi sanitari di cui all'allegato I della medesima. L'allegato II della suddetta decisione stabilisce certificati sanitari che devono accompagnare gli animali provenienti da paesi terzi classificati secondo i corrispondenti gruppi sanitari. Tale decisione garantisce tra l'altro che i cavalli maschi non castrati di età superiore a 180 giorni non presentino rischi sotto il profilo dell'arterite virale equina.

(2)

La decisione 2004/211/CE della Commissione (3) stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti dei loro territori da cui gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione di cavalli registrati in seguito ad un'esportazione temporanea nonché le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, stabilendo altresì le condizioni per l'importazione di equidi provenienti da paesi terzi.

(3)

I cavalli registrati che gareggiano in almeno una delle otto discipline dei Giochi equestri mondiali dal 23 agosto al 7 settembre 2014 che avranno luogo in Normandia (Francia) saranno posti sotto la sorveglianza veterinaria delle autorità competenti francesi e della Federazione Equestre Internazionale (FEI), organizzatrice dell'evento.

(4)

In occasione dei Giochi verranno presentati circa mille cavalli in sette diversi luoghi delle manifestazioni. Le competizioni nelle discipline FEI avranno luogo a Caen, nel Pin National Stud nella regione dell'Orne e a Sartilly nella regione della Manica. A Deauville, Caen e Saint-Lô si svolgeranno tuttavia altri eventi che non coinvolgono cavalli registrati presso la FEI.

(5)

Determinati cavalli maschi registrati, qualificatisi per la partecipazione a dette manifestazioni equestri di alto livello, potrebbero non possedere i requisiti in materia di arterite virale equina di cui alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE. L'eventualità che tali cavalli siano utilizzati per la riproduzione in occasione della competizione e durante il periodo di acclimatazione precedente è tuttavia trascurabile. È pertanto opportuno introdurre una deroga a tali requisiti, riguardante i cavalli maschi non castrati registrati e temporaneamente ammessi a partecipare agli eventi sportivi in questione. La presente decisione dovrebbe stabilire i requisiti di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria al fine di escludere il rischio di diffusione dell'arterite virale equina con le attività di riproduzione o raccolta dello sperma.

(6)

La decisione 2004/292/CE della Commissione (4) ha creato un'unica base dati elettronica («TRACES») per monitorare il movimento di animali all'interno dell'Unione e in provenienza da paesi terzi nonché fornire tutti i dati di riferimento relativi agli scambi dei beni in questione. Tale sistema è lo strumento più idoneo a garantire che i cavalli maschi non castrati registrati, temporaneamente ammessi a determinate condizioni sotto il profilo dell'arterite virale equina, lascino l'Unione entro un periodo inferiore a 90 giorni dal loro ingresso e immediatamente dopo la fine delle manifestazioni equestri alle quali hanno partecipato. TRACES dovrebbe pertanto essere utilizzato per garantire la tracciabilità di tali cavalli registrati, temporaneamente ammessi agli eventi sportivi in questione.

(7)

Il regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione (5) presenta un documento per la dichiarazione e il controlli veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nell'Unione europea.

(8)

Il regolamento (CE) n. 599/2004 (6) dispone un modello per identificare la partita, così da poterla ricollegare ai documenti di polizia sanitaria che hanno accompagnato l'animale fino al posto d'ispezione frontaliero nel punto di entrata nell'Unione europea.

(9)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (7) fornisce dettagli in merito a una rete di comunicazione tra unità veterinarie negli Stati membri tale da consentire di seguire, ad esempio, i movimenti di cavalli registrati ammessi temporaneamente.

(10)

Il documento veterinario comune di entrata rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 282/2004, unitamente alla certificazione per il movimento di tali cavalli dallo Stato membro di prima destinazione ad altri Stati membri («certificazione successiva»), è lo strumento più idoneo a garantire che cavalli maschi non castrati registrati, temporaneamente ammessi a determinate condizioni sotto il profilo dell'arterite virale equina, lascino l'Unione entro un periodo inferiore a 90 giorni dal loro ingresso e immediatamente dopo la fine delle manifestazioni equestri alle quali hanno partecipato.

(11)

Poiché la certificazione successiva di cui alla sezione VII del modello di certificato sanitario a norma della decisione 92/260/CEE non viene applicata nel sistema TRACES risulta tuttavia necessario correlare tale certificazione successiva, utilizzando il documento veterinario comune di entrata, a un attestato sanitario conforme all'allegato II della direttiva 2009/156/CE, il quale dovrebbe essere notificato al luogo di destinazione e nel formato prescritto dal regolamento (CE) n. 599/2004.

(12)

Data l'importanza dell'evento e della regione quale area di allevamento equino, nonché il numero limitato di singoli cavalli ben conosciuti introdotti nell'Unione europea alle condizioni specifiche di cui alla presente decisione, le procedure amministrative aggiuntive risultano commisurate.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 della decisione 92/260/CEE e all'articolo 6, lettera a), della decisione 2004/211/CE gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea di cavalli maschi non castrati registrati che non possiedono i requisiti in materia di arterite virale equina di cui alla sezione III, lettera e), punto v), dei modelli di certificati sanitari da «A» a «E» di cui all'allegato II della decisione 92/260/CEE, a condizione che tali cavalli:

a)

siano accompagnati da un valido documento di identificazione, rilasciato o riconosciuto dalla Fédération Equestre Internationale (FEI);

b)

siano destinati a gareggiare in almeno una delle otto discipline FEI previste nei Giochi equestri mondiali in Normandia, Francia, dal 23 agosto al 7 settembre 2014;

c)

rispettino le condizioni di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri garantiscono che i cavalli di cui all'articolo 1 («i cavalli») siano accompagnati da un certificato sanitario, corrispondente all'appropriato modello di cui alle lettere da «A» a «E» dell'allegato II della decisione 92/260/CEE, nel quale:

a)

alla sezione III, lettera e), punto v), si aggiunge il seguente testo:

«oppure

l'animale è temporaneamente ammesso nell'Unione europea in conformità della decisione di esecuzione della Commissione 2014/440/UE (*1).

(*1)   GU L 200 del 9.7.2014, pag. 15.»;"

b)

nella parte della sezione IV destinata alla compilazione da parte del veterinario ufficiale si aggiungono i seguenti trattini (rispettivamente terzo, quarto e quinto):

«—

il cavallo è destinato a partecipare ai Giochi equestri mondiali dal 23 agosto al 7 settembre 2014 in Normandia, Francia, gareggiando in almeno una delle otto discipline FEI,

sono state prese misure per trasportare il cavallo fuori dall'Unione europea immediatamente dopo la fine dei Giochi equestri mondiali il … (inserire la data) dal seguente punto di uscita … (inserire il nome del punto di uscita),

il cavallo non è destinato alla riproduzione o alla raccolta di sperma durante la sua permanenza inferiore a 90 giorni nell'Unione europea.»;

c)

Nella dichiarazione che il proprietario dovrà firmare si aggiunge il seguente punto:

«4.

Durante i 90 giorni di permanenza nell'Unione europea il cavallo verrà stabulato nelle seguenti località ubicate in territorio francese, al di fuori dei luoghi delle manifestazioni (inserire le località ubicate sul territorio francese o dichiarare “nessuna permanenza in Francia al di fuori dei luoghi della manifestazione”):

….»

2.   Gli Stati membri che attuano un sistema di controllo alternativo, quale stabilito dall'articolo 6 della direttiva 2009/156/CE, garantiscono la tracciabilità dei cavalli mediante TRACES.

3.   L'ammissione temporanea dei cavalli non può essere trasformata in una permanente.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri garantiscono che, oltre ad effettuare i controlli veterinari dei cavalli in conformità della direttiva 91/496/CEE, le autorità veterinarie che rilasciano il documento veterinario comune di entrata («DVCE») di cui al regolamento (CE) n. 282/2004 provvedano anche a:

a)

notificare il punto di uscita, indicato alla sezione IV del certificato di cui all'articolo 2, lettera b), per l'esportazione prevista dall'Unione europea completando il punto 20 del DVCE;

b)

comunicare via fax o e-mail l'arrivo dei cavalli a ciascuna unità veterinaria locale (FR01400, FR05000, FR06100), quali stabilite dall'articolo 2, lettera b), punto iii), della decisione 2009/821/CE, responsabile per i luoghi designati per le manifestazioni equestri di cui all'articolo 1 («i luoghi della manifestazione»).

2.   Gli Stati membri garantiscono che i cavalli in viaggio dallo Stato membro indicato come prima destinazione nel DVCE a un altro Stato membro o al luogo della manifestazione siano corredati dei seguenti documenti sanitari:

a)

il certificato sanitario redatto in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, in cui l'apposita sezione VII destinata alla certificazione dei movimenti tra Stati membri risulti completa;

b)

l'attestato sanitario di cui all'allegato II della direttiva 2009/156/CE, da notificare al luogo di destinazione secondo il modello prescritto dal regolamento (CE) n. 599/2004 e che porta un riferimento al certificato di cui a tale modello, parte I, sezione I.6, lettera a).

3.   Gli Stati membri che ricevono la notifica del movimento dei cavalli a norma del paragrafo 2 confermano l'arrivo dei cavalli indicandolo nella parte 3, punto 45, del DVCE.

Articolo 4

La Francia garantisce che l'autorità competente, in collaborazione con gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'articolo 1 e con la società di trasporti designata, prendano le misure del caso affinché i cavalli:

a)

siano ammessi ai luoghi della manifestazione solo se i loro movimenti dallo Stato membro indicato come prima destinazione nel DVCE alla Francia sono documentati conformemente all'articolo 3, paragrafo 2;

b)

lascino l'Unione europea immediatamente dopo la fine della manifestazione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).

(3)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

(4)  Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).

(5)  Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11).

(6)  Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

(7)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).