8.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 103/5 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2013
che riconosce il «Consorzio Servizi Legno-Sughero», Italia, C.F. 97331520151,P.IVA 04882880962 come organismo di controllo a norma del regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
(2014/C 103/04)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 dicembre 2012 la Commissione europea ha ricevuto una domanda di riconoscimento dal «Consorzio Servizi Legno-Sughero», Italia, C.F. 97331520151, P.IVA 04882880962, nella quale si dichiarava che questo organismo intendeva fungere da organismo di controllo in Italia. |
(2) |
La Commissione europea ha accusato ricevuta della domanda in data 5 dicembre 2012. |
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (2), il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha trasmesso la domanda allo Stato membro interessato per consultazione. Non è pervenuta alcuna osservazione. |
(4) |
Il 14 marzo 2013 si è tenuta a Bruxelles una riunione del gruppo direttivo della Commissione appositamente istituito per valutare le domande degli organismi di controllo, in occasione della quale il richiedente ha presentato la domanda di persona. |
(5) |
A norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 363/2012, con e-mail datata 5 aprile 2013 è stato chiesto al richiedente di trasmettere informazioni supplementari. |
(6) |
Il richiedente ha comunicato le informazioni supplementari richieste e il 3 maggio 2013 ha modificato la domanda di conseguenza. |
(7) |
Sulla base dei documenti presentati dal richiedente, il 20 giugno 2013 il gruppo direttivo della Commissione è giunto alla conclusione che il richiedente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 995/2010 e che può essere riconosciuto dalla Commissione come organismo di controllo. |
(8) |
Sulla base di tutte le prove documentali la Commissione europea ha valutato se il richiedente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 995/2010 e ritiene che il «Consorzio Servizi Legno-Sughero», Italia, C.F. 97331520151, P.IVA 04882880962 soddisfi i requisiti di cui sopra, |
DECIDE:
Articolo 1
Il «Consorzio Servizi Legno-Sughero», Italia, C.F. 97331520151, P.IVA 04882880962, è riconosciuto come organismo di controllo a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 995/2010.
Articolo 2
Il direttore generale della Direzione generale dell’Ambiente è incaricato di garantire che il richiedente e le autorità competenti in tutti gli Stati membri ricevano notifica della presente decisione e che la presente decisione sia pubblicata senza indugi nel sito web della Commissione.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2013
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 295 del 12.11. 2010, pag. 23.
(2) GU L 115 del 27.4.2012, pag. 12.