28.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/71 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2014
che abroga la decisione 2010/407/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Danimarca
(2014/406/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 13 luglio 2010, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, nella decisione 2010/407/UE (1), che in Danimarca esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio aveva rilevato che, stando ai dati notificati dalle autorità danesi nell'aprile 2010, il disavanzo pubblico previsto per il 2010 era pari al 5,4 % del PIL, superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato. Si prevedeva che il debito pubblico lordo avrebbe raggiunto il 45,1 % del PIL nel 2010, ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato. Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2010 sono stati successivamente rivisti rispettivamente al 2,5 % del PIL e al 42,8 % del PIL. |
(2) |
Il 13 luglio 2010, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato alla Danimarca una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica. |
(3) |
A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel quadro dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio (3). |
(4) |
Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni (4). |
(5) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati dalla Danimarca prima del 1o aprile 2014 e le previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione, giustificano le seguenti conclusioni:
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(6) |
A partire dal 2014, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Danimarca è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe mantenere un saldo strutturale pari o superiore all'obiettivo di bilancio a medio termine. |
(7) |
A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
(8) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Danimarca sia stato corretto e che la decisione 2010/407/UE debba pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Danimarca è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2010/407/UE è abrogata.
Articolo 3
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. A. HARDOUVELIS
(1) Decisione 2010/407/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sull'esistenza di un deficit eccessivo in Danimarca (GU L 189 del 22.7.2010, pag. 15).
(2) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(3) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).
(4) In linea con le «Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf