18.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2014
che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, fino alla quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi
[notificata con il numero C(2014) 3877]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/367/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/56/CE dispone che, a decorrere da certe date, gli Stati membri non possono più stabilire essi stessi l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti nei paesi terzi con quelli raccolti nell'Unione e conformi a detta direttiva. |
(2) |
Tuttavia, poiché i lavori per stabilire l'equivalenza a livello di Unione per i tuberi-seme di patate di tutti i paesi terzi interessati non erano ancora stati conclusi, la direttiva 2002/56/CE ha autorizzato gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2014 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già adottate per i tuberi-seme di patate provenienti da alcuni paesi terzi ai quali non si applica l'equivalenza a livello di Unione. Tale data è stata scelta poiché corrisponde alla fine del periodo di commercializzazione dei tuberi-seme di patate. |
(3) |
Poiché questi lavori non sono ancora stati conclusi e una nuova campagna di commercializzazione inizierà entro la fine del 2014 è necessario autorizzare gli Stati membri a prorogare la validità delle decisioni nazionali di equivalenza. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2002/56/CE, la data «31 marzo 2014» è sostituita dalla data «31 marzo 2017».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.