14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/45


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

concernente la conformità delle norme europee EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 relative agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/359/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

(3)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati della Commissione.

(4)

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme.

(5)

Il 21 aprile 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/323/CE sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull'acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(6)

Il 6 settembre 2005 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/372 per l'elaborazione di norme europee al fine di affrontare i principali rischi associati agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull'acqua, vale a dire incidenti che comportano annegamento o quasi annegamento e altri rischi legati alla concezione del prodotto, come l'andare alla deriva, la perdita di presa, la caduta da punti elevati, l'intrappolamento o l'impigliamento sopra o sotto la superficie dell'acqua, l'improvvisa perdita di galleggiabilità, il capovolgimento, il colpo di freddo, nonché i rischi insiti nel loro uso, come la collisione e l'impatto, e i rischi legati a venti, correnti e maree.

(7)

In risposta al mandato della Commissione, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato una serie di norme europee (EN 15649, parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero; il 18 luglio 2013 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/390/UE (3), che dichiara che le norme europee EN 15649 (parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono, e ha pubblicato i riferimenti di tali norme nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(8)

Da allora il CEN ha rivisto le seguenti norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua: EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013.

(9)

Le norme europee EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 soddisfano il mandato M/372 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati di conseguenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti norme europee rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono:

a)

EN 15649-1:2009+A2:2013 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 1: Classificazione, materiali, requisiti generali e metodi di prova»,

b)

EN 15649-6:2009+A1:2013 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe D».

Articolo 2

I riferimenti delle norme EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 104 del 23.4.2005, pag. 39.

(3)  GU L 196 del 19.7.2013, pag. 22.