14.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/45 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2014
concernente la conformità delle norme europee EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 relative agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/359/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri. |
(2) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva. |
(3) |
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati della Commissione. |
(4) |
L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme. |
(5) |
Il 21 aprile 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/323/CE sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull'acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(6) |
Il 6 settembre 2005 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/372 per l'elaborazione di norme europee al fine di affrontare i principali rischi associati agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull'acqua, vale a dire incidenti che comportano annegamento o quasi annegamento e altri rischi legati alla concezione del prodotto, come l'andare alla deriva, la perdita di presa, la caduta da punti elevati, l'intrappolamento o l'impigliamento sopra o sotto la superficie dell'acqua, l'improvvisa perdita di galleggiabilità, il capovolgimento, il colpo di freddo, nonché i rischi insiti nel loro uso, come la collisione e l'impatto, e i rischi legati a venti, correnti e maree. |
(7) |
In risposta al mandato della Commissione, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato una serie di norme europee (EN 15649, parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero; il 18 luglio 2013 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/390/UE (3), che dichiara che le norme europee EN 15649 (parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono, e ha pubblicato i riferimenti di tali norme nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(8) |
Da allora il CEN ha rivisto le seguenti norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua: EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013. |
(9) |
Le norme europee EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 soddisfano il mandato M/372 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati di conseguenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le seguenti norme europee rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono:
a) |
EN 15649-1:2009+A2:2013 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 1: Classificazione, materiali, requisiti generali e metodi di prova», |
b) |
EN 15649-6:2009+A1:2013 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe D». |
Articolo 2
I riferimenti delle norme EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) GU L 104 del 23.4.2005, pag. 39.
(3) GU L 196 del 19.7.2013, pag. 22.