7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/112


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2014

recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE e 2011/337/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti

[notificata con il numero C(2014) 3674]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/336/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/799/CE della Commissione (2) scade il 31 dicembre 2014.

(2)

La decisione 2007/64/CE della Commissione (3) scade il 31 dicembre 2014.

(3)

La decisione 2009/300/CE della Commissione (4) scade il 31 ottobre 2014.

(4)

La decisione 2009/894/CE della Commissione (5) scade il 31 dicembre 2014.

(5)

La decisione 2011/330/UE della Commissione (6) scade il 6 giugno 2014.

(6)

La decisione 2011/331/UE della Commissione (7) scade il 31 dicembre 2014.

(7)

La decisione 2011/337/UE della Commissione (8) scade il 9 giugno 2014.

(8)

È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE e 2011/337/UE. Poiché gli attuali criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogarne il periodo di validità fino al 31 dicembre 2015.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE e 2011/337/UE.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6 della decisione 2006/799/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “ammendanti del suolo” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 2

L'articolo 5 della decisione 2007/64/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “substrati di coltivazione” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 3

L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 2009/894/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “mobili in legno” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 5

L'articolo 3 della decisione 2011/330/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “computer portatili” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 6

L'articolo 3 della decisione 2011/331/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “sorgenti luminose” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 7

L'articolo 4 della decisione 2011/337/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “personal computer” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2006/799/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 28).

(3)  Decisione 2007/64/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 137).

(4)  Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3).

(5)  Decisione 2009/894/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 23).

(6)  Decisione 2011/330/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili (GU L 148 del 7.6.2011, pag. 5).

(7)  Decisione 2011/331/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose (GU L 148 del 7.6.2011, pag. 13).

(8)  Decisione 2011/337/UE della Commissione, del 9 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer (GU L 151 del 10.6.2011, pag. 5).