7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/105


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2014

relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

(2014/335/UE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, terzo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di risorse proprie dell'Unione deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche dell'Unione, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio. L'evoluzione del sistema delle risorse proprie può e dovrebbe contribuire anche a un più ampio sforzo di risanamento del bilancio intrapreso dagli Stati membri e, quanto più possibile, allo sviluppo delle politiche dell'Unione.

(2)

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore solo allorché sarà stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, quindi nel pieno rispetto della sovranità nazionale.

(3)

Il Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 ha concluso, fra l'altro, che il sistema delle risorse proprie dovrebbe essere ispirato agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità. Esso dovrebbe pertanto garantire, conformemente alle pertinenti conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, che nessuno Stato membro si faccia carico di un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa. Di conseguenza, è opportuno introdurre disposizioni per determinati Stati membri.

(4)

Il Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 ha deciso che la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia beneficino di aliquote ridotte di prelievo della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) limitatamente al periodo 2014-2020. Ha inoltre deciso che la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia beneficino di riduzioni lorde del proprio contributo annuo basato sul reddito nazionale lordo (RNL) limitatamente al periodo 2014-2020 e che l'Austria benefici di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL limitatamente al periodo 2014-2016. Ha altresì deciso che gli attuali meccanismi di correzione per il Regno Unito continuino ad applicarsi.

(5)

Il Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 ha deciso che il sistema di riscossione delle risorse proprie tradizionali resti invariato. Tuttavia, dal 1o gennaio 2014, gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 20 % degli importi da essi riscossi.

(6)

Per assicurare una rigorosa disciplina di bilancio, e tenuto conto della comunicazione della Commissione del 16 aprile 2010 sull'adeguamento del massimale delle risorse proprie e del massimale degli stanziamenti per impegni a seguito della decisione di applicare i SIFIM ai fini delle risorse proprie, il massimale delle risorse proprie dovrebbe essere pari all'1,23 % della somma dell'RNL degli Stati membri a prezzi di mercato per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento e all'1,29 % della somma dell'RNL degli Stati membri per gli stanziamenti d'impegno. Tali massimali sono basati sul SEC 95, compresi i servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente (SIFMI), in quanto i dati basati sul Sistema europeo dei conti riveduto istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («SEC 2010»), non sono stati disponibili al momento dell'adozione della presente decisione. Al fine di mantenere invariato l'importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione, è opportuno adeguare questi massimali espressi in percentuale dell'RNL. I massimali dovrebbero essere adattati non appena gli Stati membri abbiano trasmesso i loro dati sulla base del SEC 2010. In caso di modifiche del SEC 2010 che comportino una variazione significativa del livello dell'RNL, i massimali per le risorse proprie e per gli stanziamenti di impegno dovrebbero essere adattati nuovamente.

(7)

Il Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 ha invitato il Consiglio a proseguire i lavori sulla proposta della Commissione concernente una nuova risorsa propria basata sull'IVA al fine di renderla quanto più semplice e trasparente possibile, a rafforzare il nesso con la politica UE in materia di IVA e le effettive entrate dell'IVA e a garantire parità di trattamento ai contribuenti di tutti gli Stati membri. Il Consiglio europeo ha concluso che la nuova risorsa propria basata sull'IVA potrebbe sostituire l'attuale risorsa propria basata sull'IVA. Il Consiglio europeo ha altresì preso atto che il 22 gennaio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (2). Ha invitato gli Stati membri partecipanti ad esaminare la possibilità che essa possa servire da base per una nuova risorsa propria del bilancio UE, rilevando che ciò non inciderebbe sugli Stati membri non partecipanti né sul calcolo della correzione a favore del Regno Unito.

(8)

Il Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 ha concluso che sarà adottato un regolamento del Consiglio recante misure di esecuzione per il sistema delle risorse proprie dell'Unione, come previsto dall'articolo 311, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Di conseguenza, dovrebbero essere inserite in tale regolamento disposizioni di carattere generale, applicabili a tutte le tipologie di risorse proprie e per le quali è necessario, come previsto dai trattati, un adeguato controllo parlamentare quali, in particolare, la procedura per calcolare e iscrivere in bilancio il saldo annuale di bilancio e a taluni aspetti del controllo e della supervisione delle entrate.

(9)

Per motivi di coerenza, continuità e certezza giuridica, è opportuno stabilire disposizioni per gestire la transizione dal sistema introdotto dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio (3), a quello derivante dalla presente decisione.

(10)

È opportuno abrogare la decisione 2007/436/CE, Euratom.

(11)

Ai fini della presente decisione, tutti gli importi dovrebbero essere espressi in euro.

(12)

La Corte dei conti europea e il Comitato economico e sociale europeo sono stati consultati e hanno espresso il loro parere (4)

(13)

Per assicurare la transizione al sistema riveduto delle risorse proprie e per farla coincidere con l'esercizio finanziario, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell'Unione, conformemente all'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Articolo 2

Categorie di risorse proprie e metodi specifici per il loro calcolo

1.   Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti:

a)

dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

b)

fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma, dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo le regole dell'Unione. Per ciascuno Stato membro, l'imponibile da prendere in considerazione a tal fine non è superiore al 50 % del reddito nazionale lordo (RNL), ai sensi del paragrafo 7;

c)

fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, dall'applicazione di un'aliquota uniforme — che sarà fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del totale di tutte le altre entrate — alla somma degli RNL di tutti gli Stati membri.

2.   Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti da nuove imposte eventualmente istituite, nell'ambito di una politica comune, ai sensi del TFUE, a condizione che sia stata seguita la procedura di cui all'articolo 311 TFUE.

3.   Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 20 % degli importi di cui al paragrafo 1, lettera a).

4.   L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera b), è fissata allo 0,30 %.

Limitatamente al periodo 2014-2020, l'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull'IVA per la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia è fissata allo 0,15 %.

5.   L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica all'RNL di ciascuno Stato membro.

Limitatamente al periodo 2014-2020, la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia beneficiano di riduzioni lorde del proprio contributo annuo basato sull'RLN pari, rispettivamente, a 130 milioni di EUR, 695 milioni di EUR e 185 milioni di EUR. L'Austria beneficia di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL pari a 30 milioni di EUR nel 2014, a 20 milioni di EUR nel 2015 e a 10 milioni di EUR nel 2016. Tutti questi importi sono espressi a prezzi del 2011 e adeguati a prezzi correnti applicando l'ultimo deflatore PIL per l'UE espresso in euro, fornito dalla Commissione, disponibile al momento della preparazione del progetto di bilancio. Le riduzioni lorde sono applicate previo calcolo della correzione a favore del Regno Unito e del suo finanziamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente decisione e non hanno alcun impatto su detto calcolo. Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri.

6.   Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato ancora adottato, le aliquote di prelievo IVA e RNL esistenti continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote.

7.   L'RNL di cui al paragrafo 1, lettera c), è l'RNL annuale ai prezzi di mercato fornito dalla Commissione in applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013 («SEC 2010»).

Qualora modifiche del SEC 2010 determinino variazioni significative dell'RNL di cui al paragrafo 1, lettera c), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide se tali modifiche si applicano ai fini della presente decisione.

Articolo 3

Massimale delle risorse proprie

1.   L'importo totale delle risorse proprie attribuite all'Unione per gli stanziamenti annuali per i pagamenti non supera l'1,23 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.

2.   L'importo totale degli stanziamenti annuali per gli impegni iscritti nel bilancio dell'Unione non supera l'1,29 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.

È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti per impegni e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi.

3.   Ai fini della presente decisione, non appena tutti gli Stati membri abbiano trasmesso i loro dati sulla base del SEC 2010, la Commissione ricalcola i massimali stabiliti ai paragrafi 1 e 2 sulla base della seguente formula:

Formula

In questa formula, «t» è l'ultimo esercizio completo per il quale sono disponibili i dati per il calcolo dell'RNL.

4.   Qualora modifiche del SEC 2010 determinino variazioni significative del livello dell'RNL, la Commissione ricalcola i massimali stabiliti ai paragrafi 1 e 2, ricalcolati a norma del paragrafo 3, sulla base della seguente formula:

Formula

In questa formula, «t» è l'ultimo esercizio completo per il quale sono disponibili i dati per il calcolo dell'RNL.

Nella stessa formula, «x» e «y» sono, rispettivamente, i massimali ricalcolati a norma del paragrafo 3.

Articolo 4

Meccanismo di correzione a favore del Regno Unito

Una correzione degli squilibri di bilancio è accordata al Regno Unito.

L'entità della correzione è determinata:

a)

calcolando la differenza esistente nell'esercizio precedente tra:

la parte in percentuale del Regno Unito nella somma degli imponibili IVA non ridotti, e

la parte percentuale del Regno Unito nel totale della spesa ripartita;

b)

moltiplicando la differenza così ottenuta per il totale della spesa ripartita;

c)

moltiplicando il risultato di cui alla lettera b) per 0,66;

d)

detraendo dal risultato ottenuto alla lettera c) gli effetti che risultano, per il Regno Unito, dal passaggio all'IVA ridotta e ai versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), vale a dire sottraendo la differenza fra:

quanto il Regno Unito avrebbe dovuto versare per gli importi finanziati con le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), se l'aliquota uniforme IVA fosse stata applicata agli imponibili IVA non ridotti, e

i versamenti del Regno Unito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c);

e)

detraendo dal risultato ottenuto alla lettera d) i guadagni netti risultanti per il Regno Unito dall'aumento della percentuale delle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), trattenute dagli Stati membri a titolo di copertura delle spese di riscossione e delle spese correlate;

f)

adeguando il calcolo, mediante una detrazione dalla spesa ripartita totale della spesa ripartita totale degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale proveniente dal FEAOG, sezione Garanzia.

Articolo 5

Finanziamento del meccanismo di correzione a favore del Regno Unito

1.   L'onere finanziario della correzione di cui all'articolo 4 è assunto dagli Stati membri, diversi dal Regno Unito, secondo le modalità seguenti:

a)

la ripartizione dell'onere è inizialmente calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), ad esclusione del Regno Unito e senza tenere conto delle riduzioni lorde dei contributi basati sull'RNL della Danimarca, dei Paesi Bassi dell'Austria e della Svezia di cui all'articolo 2, paragrafo 5;

b)

essa è in seguito adeguata in modo da limitare la partecipazione finanziaria della Germania, dei Paesi Bassi dell'Austria e della Svezia ad un quarto delle quote normali risultanti da questo calcolo.

2.   La correzione è accordata al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). L'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri è aggiunto ai rispettivi versamenti risultanti dall'applicazione, per ciascuno Stato membro, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

3.   La Commissione procede ai calcoli necessari per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 4 e del presente articolo.

4.   Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato ancora adottato, continuano ad applicarsi la correzione accordata al Regno Unito e l'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri iscritti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato.

Articolo 6

Principio dell'universalità

Le entrate di cui all'articolo 2 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio annuale dell'Unione.

Articolo 7

Riporto di eccedenze

L'eventuale eccedenza delle entrate dell'Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

Articolo 8

Riscossione delle risorse proprie e messa a disposizione della Commissione

1.   Le risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa dell'Unione.

La Commissione procede all'esame delle disposizioni nazionali pertinenti che le sono trasmesse dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alla normativa dell'Unione e riferisce, se necessario, all'autorità di bilancio.

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c),conformemente ai regolamenti adottati a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, TFUE.

Articolo 9

Misure di esecuzione

Il Consiglio stabilisce, a norma della procedura di cui all'articolo 311, quarto comma, TFUE, le misure di esecuzione relative ai seguenti elementi del sistema delle risorse proprie:

a)

la procedura di calcolo e iscrizione in bilancio del saldo annuale di bilancio di cui all'articolo 7;

b)

le disposizioni e le modalità necessarie per il controllo e la supervisione delle entrate di cui all'articolo 2, compresi gli eventuali obblighi pertinenti in materia di comunicazione.

Articolo 10

Disposizioni finali e transitorie

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, la decisione 2007/436/CE, Euratom è abrogata. Ogni riferimento alla decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (5), alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio (6), alla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio (7), alla decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio (8), alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio (9) o alla decisione 2007/436/CE, Euratom si intende fatto alla presente decisione e va letto secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato della presente decisione.

2.   Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 94/728/CE, Euratom, della decisione 2000/597/CE, Euratom e della decisione 2007/436/CE, Euratom rimangono applicabili al calcolo e all'adeguamento delle entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota di prelievo all'imponibile IVA determinato in modo uniforme e limitato al 50-55 % del PNL o dell'RNL di ciascuno Stato membro, secondo l'esercizio di riferimento, e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi dal 1995 al 2013.

3.   Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.

Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione fra il 1o marzo 2001 e il 28 febbraio 2014 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.

4.   Ai fini della presente decisione, tutti gli importi sono espressi in euro.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio.

Gli Stati membri comunicano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima comunicazione di cui al secondo comma.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 12

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Ch. VASILAKOS


(1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(2)  GU L 22 del 25.1.2013, pag. 11.

(3)  Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

(4)  Parere n. 2/2012 della Corte dei conti europea del 20 marzo 2012 (GU C 112 del 18.4.2012, pag. 1) e parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2012 (GU C 181 del 21.6.2012, pag. 45).

(5)  Decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19).

(6)  Decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 128 del 14.5.1985, pag. 15).

(7)  Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24).

(8)  Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9).

(9)  Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42).


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 2007/436/CE, Euratom

La presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a e)

Articolo 4, secondo comma, lettere da a) a e)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera g)

Articolo 4, secondo comma, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12