21.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/16


DECISIONE 2014/293/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2014

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (1) stabilisce che le modalità particolareggiate relative alla partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(2)

Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'apertura dei negoziati per un accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (l'«accordo»).

(3)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19.