17.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/116


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione UE-Cile riguardo alla modifica dell'allegato XII dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, contenente gli elenchi degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni della parte IV, titolo IV, sulle commesse pubbliche

(2014/290/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 novembre 2002 è stato firmato l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (1) («l'accordo di associazione»).

(2)

L'allegato XII dell'accordo di associazione contiene elenchi degli enti della Repubblica del Cile («Cile») che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni sulle commesse pubbliche della parte IV, titolo IV, dell'accordo di associazione.

(3)

Il 10 febbraio 2012 il Cile ha notificato all'Unione l'intenzione di modificare il suo ambito di applicazione sulle commesse pubbliche di cui all'allegato XII dell'accordo di associazione a norma dell'articolo 159, paragrafo 1, di tale accordo. Il 18 ottobre 2012 il Cile ha fornito ulteriori informazioni. La modifica consiste nella semplificazione di alcuni elenchi degli enti nell'allegato XII dell'accordo di associazione, vale a dire: nell'appendice 1, lettera A, gli enti elencati per ciascun ministero e governo regionale sono sostituiti da una disposizione onnicomprensiva che copre tutti gli enti subordinati ai ministeri e ai governi regionali elencati e nell'appendice 2, lettera A, i dettagli dell'elenco di tutti gli enti decentrati sono sostituiti da una frase onnicomprensiva: «tutti i comuni» («la modifica dell'allegato XII dell'accordo di associazione»). L'appendice I, lettera B, e l'appendice 2, lettera B, nonché le appendici da 3 a 5 dell'allegato XII dell'accordo di associazione rimangono invariate.

(4)

A seguito della notifica e a norma dell'articolo 159, paragrafi 2 e 3, dell'accordo di associazione, le parti dell'accordo di associazione ritengono opportuno che il comitato di associazione UE-Cile («il comitato di associazione») adotti una decisione intesa a riflettere la modifica dell'allegato XII dell'accordo di associazione.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di comitato di associazione dovrebbe basarsi sull'accluso progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione UE-Cile («il comitato di associazione») riguardo alla modifica dell'allegato XII dell'accordo di associazione contenente gli elenchi degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni della parte IV, titolo IV, sulle commesse pubbliche, si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2014 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE

del …

relativa all'allegato XII dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per quanto riguarda gli elenchi degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni della parte IV, titolo IV, sulle commesse pubbliche

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (1) («l'accordo di associazione»), firmato il 18 novembre 2002, in particolare l'articolo 159,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XII dell'accordo di associazione contiene elenchi degli enti della Repubblica del Cile («Cile») che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni sulle commesse pubbliche della parte IV, titolo IV, dell'accordo di associazione.

(2)

Il 10 febbraio 2012 il Cile ha notificato all'Unione europea l'intenzione di modificare il suo ambito di applicazione sulle commesse pubbliche di cui all'allegato XII dell'accordo di associazione. La modifica consiste nella semplificazione di alcuni elenchi degli enti nell'allegato XII dell'accordo di associazione, vale a dire: nell'appendice 1, lettera A, gli enti elencati per ciascun ministero e governo regionale sono sostituiti da una disposizione onnicomprensiva che copre tutti gli enti subordinati ai ministeri e ai governi regionali elencati e nell'appendice 2, lettera A, i dettagli dell'elenco di tutti gli enti decentrati sono sostituiti da una frase onnicomprensiva: «tutti i comuni» («la modifica dell'allegato XII dell'accordo di associazione»). L'appendice I, lettera B, e l'appendice 2, lettera B, nonché le appendici da 3 a 5 dell'allegato XII dell'accordo di associazione rimangono invariate.

(3)

Ai fini dell'allegato XII dell'accordo di associazione, è opportuno procedere alla modifica dell'allegato XII dell'accordo di associazione notificata dal Cile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XII dell'accordo di associazione contenente gli elenchi degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni della parte IV, titolo IV, sulle commesse pubbliche, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il Comitato di associazione UE-Cile

Il presidente


(1)   GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

ALLEGATO

«ALLEGATO XII

(di cui all'articolo 137 dell'accordo di associazione)

ENTI CILENI CHE SI OCCUPANO DI COMMESSE PUBBLICHE

Appendice 1

Enti del governo centrale

Enti che aggiudicano appalti a norma del presente titolo

FORNITURE

Soglie: 130 000 DSP

SERVIZI

specificati nell'appendice 4

Soglie: 130 000 DSP

LAVORI

specificati nell'appendice 5

Soglie: 5 000 000 DSP

A.

ELENCO DEGLI ENTI

Presidencia de la República

Ministerio de Interior y Seguridad Pública

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Hacienda

Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Ministerio de Minería

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Educación

Ministerio de Justicia

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

Ministerio de Salud

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Ministerio de Bienes Nacionales

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Energía

Ministerio del Medio Ambiente

Gobiernos Regionales

Todas las Intendencias

Todas las Gobernaciones

Nota relativa alla lettera A

Salvo quanto altrimenti specificato nella presente appendice, sono coperti dal presente accordo tutti gli enti subordinati ai ministeri e ai governi regionali sopra elencati.

B.

TUTTI GLI ALTRI ENTI PUBBLICI DEL GOVERNO CENTRALE, COMPRESE LE SOTTODIVISIONI REGIONALI E LOCALI, PURCHÉ NON ABBIANO CARATTERE INDUSTRIALE O COMMERCIALE.

Appendice 2

Enti decentrati e organismi di diritto pubblico

Enti che aggiudicano appalti a norma del presente titolo

FORNITURE

Soglie: 200 000 DSP

SERVIZI

specificati nell'appendice 4

Soglie: 200 000 DSP

LAVORI

specificati nell'appendice 5

Soglie: 5 000 000 DSP

A.

ELENCO DEGLI ENTI

Tutti i comuni

B.

TUTTI GLI ALTRI ENTI PUBBLICI DECENTRATI, COMPRESE LE RISPETTIVE SOTTODIVISIONI, E TUTTI GLI ALTRI ENTI CHE OPERANO NELL'INTERESSE GENERALE E SONO SOGGETTI A UN EFETTIVO CONTROLLO GESTIONALE O FINANZIARIO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI, PURCHÉ NON ABBIANO CARATTERE INDUSTRIALE O COMMERCIALE.

Appendice 3

Enti operanti nel settore dei servizi pubblici

FORNITURE

Soglie: 400 000 DSP

SERVIZI

specificati nell'appendice 4

Soglie: 400 000 DSP

LAVORI

specificati nell'appendice 5

Soglie: 5 000 000 DSP

A.

ELENCO DEGLI ENTI

Empresa Portuaria Arica

Empresa Portuaria Iquique

Empresa Portuaria Antofagasta

Empresa Portuaria Coquimbo

Empresa Portuaria Valparaíso

Empresa Portuaria San Antonio

Empresa Portuaria San Vicente-Talcahuano

Empresa Portuaria Puerto Montt

Empresa Portuaria Chacabuco

Empresa Portuaria Austral

Aeropuertos de propiedad del Estado, dependientes de la Dirección de Aeronáutica Civil.

B.

TUTTE LE ALTRE IMPRESE PUBBLICHE DEFINITE ALL'ARTICOLO 138, LETTERA C), CHE SVOLGONO UNA O PIÙ ATTIVITÀ TRA QUELLE SOTTOELENCATE:

a)

la messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto a favore dei vettori aerei;

b)

la messa a disposizione di porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto a favore dei vettori marittimi o per via navigabile interna.

Appendice 4

Servizi

Ai fini del presente titolo e fatto salvo l'articolo 137, paragrafo 2, non è escluso nessuno dei servizi indicati nell'elenco universale dei servizi.

Appendice 5

Servizi nel settore delle costruzioni

Ai fini del presente titolo e fatto salvo l'articolo 137, paragrafo 2, non è escluso nessuno dei servizi che rientrano nella divisione CPC riguardante i lavori di costruzione».