17.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/88


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2014

concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE

[notificata con il numero C(2014) 2976]

(2014/288/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi.

(2)

Secondo il disposto dell'articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE ai fini del rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti nell'allegato di tale decisione è introdotta un'azione finanziaria dell'Unione.

(3)

L'articolo 27, paragrafo 7, della decisione 2009/470/CE prevede che gli Stati membri presentino, per ciascun programma approvato, relazioni tecniche e finanziarie intermedie e, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica annuale particolareggiata, contenente la valutazione dei risultati conseguiti e una distinta dettagliata delle spese sostenute nell'esercizio precedente.

(4)

La decisione 2008/940/CE della Commissione, (2), precisa le informazioni da fornire nell'ambito delle relazioni tecniche e finanziarie intermedie e finali a cura degli Stati membri che dispongono di programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali, approvati in vista di un cofinanziamento dell'Unione.

(5)

Dall'adozione della decisione 2008/940/CE e nel quadro della semplificazione e del miglioramento dei requisiti e delle procedure in relazione ai programmi, sono state introdotte modifiche per quanto riguarda le azioni considerate ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione e il metodo di calcolo del rimborso come stabilito nelle decisioni di finanziamento che approvano i programmi per ogni anno di calendario.

(6)

Inoltre, al fine di migliorare ulteriormente il processo di presentazione delle relazioni, la loro analisi e valutazione nonché il seguito dato ai progressi compiuti nel corso degli anni, a partire dal 1o luglio 2015 le relazioni intermedie e finali di attuazione dei programmi dovrebbero essere trasmesse dagli Stati membri on line utilizzando modelli elettronici appositamente elaborati dalla Commissione. La struttura delle pertinenti relazioni dovrebbe pertanto essere adattata ai fini della trasmissione e del trattamento dei dati per via elettronica.

(7)

I requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri delle domande di finanziamento dell'Unione per i programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi dovrebbero pertanto essere modificati e allineati alle modifiche apportate alla pertinente normativa dell'Unione nonché resi compatibili con il sistema di trasmissione on line.

(8)

Nel secondo semestre di ogni anno la Commissione chiede agli Stati membri di fornire informazioni aggiornate sull'utilizzo dei fondi per le azioni ammissibili nel quadro dei loro programmi dall'inizio dell'anno e stime per il bilancio totale necessario per l'intero anno. Sulla base di tali informazioni e per migliorare l'utilizzo dei fondi disponibili la Commissione elabora ogni anno una decisione che modifica la decisione di finanziamento per tale anno, nell'intento di riassegnare fondi tra programmi che prevedibilmente non utilizzeranno la loro dotazione finanziaria iniziale e programmi che risultano necessitare di fondi supplementari.

(9)

Al fine di ottimizzare l'efficienza della riassegnazione di fondi tra programmi è opportuno che gli Stati membri forniscano altresì informazioni quantitative sulle attività già svolte e che prevedono di svolgere nonché dati sui costi unitari. Per ridurre gli oneri amministrativi, inoltre, la presentazione delle informazioni per la riassegnazione di fondi dovrebbe essere integrata nella presentazione delle relazioni intermedie.

(10)

È pertanto opportuno che la decisione 2008/940/CE sia abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità della presente decisione gli Stati membri presentano relazioni intermedie e finali relative ai programmi approvati in forza dell'articolo 27 della decisione 2009/470/CE.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per

a)

«relazioni intermedie»: le relazioni tecniche (3) e finanziarie intermedie relative all'attuazione dei programmi in corso, da presentare alla Commissione come previsto all'articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE;

b)

«relazioni finali»: le relazioni tecniche e finanziarie particolareggiate da presentare alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno per l'intero esercizio precedente di applicazione di ciascun programma approvato, come previsto all'articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE;

c)

«domande di rimborso»: le domande di rimborso relative alle spese sostenute da uno Stato membro, da presentare alla Commissione come previsto all'articolo 27, paragrafo 8, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 3

1.   Per quanto riguarda i programmi in corso, approvati in vista di un cofinanziamento dell'Unione conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, della decisione 2009/470/CE, una relazione intermedia viene presentata alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno.

2.   Le relazioni intermedie forniscono tutte le informazioni pertinenti conformemente all'allegato I.

Articolo 4

Le relazioni finali e le domande di rimborso forniscono tutte le informazioni pertinenti conformemente all'allegato II nonché:

a)

informazioni tecniche conformemente ai seguenti allegati:

i)

allegato III, per quanto concerne la tubercolosi bovina, la brucellosi bovina, la brucellosi ovina e caprina, la febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato, il carbonchio, la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, l'echinococcosi, la trichinosi e l'E. coli produttori di verocitotossine;

ii)

allegato IV, per quanto concerne la salmonellosi (Salmonella zoonotica);

iii)

allegato V, per quanto concerne la peste suina africana, la malattia vescicolare dei suini, la peste suina classica;

iv)

allegato VI, per quanto concerne la rabbia;

v)

allegato VII, per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST);

vi)

allegato VIII, per quanto concerne l'influenza aviaria;

vii)

allegato IX, per quanto concerne la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l'anemia infettiva del salmone (ISA), la setticemia emorragica virale (VHS), il virus erpetico delle carpe koi (KHV), l'infezione da Bonamia ostreae, l'infezione da Marteilia refringens e la malattia dei punti bianchi nei crostacei;

b)

informazioni sulle attività e sui costi conformemente all'allegato X, parte I, e una dichiarazione firmata per ciascun programma conformemente all'allegato X, parte II.

Articolo 5

1.   A decorrere dal 1o luglio 2015 le relazioni intermedie di cui all'articolo 3 e le relazioni finali e le domande di rimborso di cui all'articolo 4 sono trasmesse dagli Stati membri on line utilizzando gli appositi modelli elettronici standard forniti dalla Commissione, fatta eccezione per i programmi relativi alle malattie di cui all'articolo 4, lettera a), punto vii).

2.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, viene presentata alla Commissione una versione firmata della parte delle relazioni finali e delle domande di rimborso di cui all'articolo 4, lettera b).

Articolo 6

La decisione 2008/940/CE è abrogata.

Articolo 7

Fatto salvo l'articolo 5, la presente decisione si applica ai programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali da attuare a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  Decisione 2008/940/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi, cofinanziati dalla Comunità (GU L 335 del 12.2.2008, pag. 61).

(3)  Entro il 2015 è prevista solo la relazione finanziaria intermedia.


ALLEGATO I

Requisiti per le relazioni intermedie

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ALLEGATO II

Requisiti per le relazioni finali e le domande di rimborso

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ALLEGATO III

Relazione tecnica finale sui programmi relativi alle malattie dei ruminanti

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ALLEGATO IV

Relazione tecnica sui programmi relativi alla salmonella zoonotica

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ALLEGATO V

Relazione tecnica finale sui programmi relativi alle malattie dei suini

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ALLEGATO VI

Relazione tecnica finale sui programmi relativi alla rabbia

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ALLEGATO VII

Relazione tecnica finale sui programmi di sorveglianza e di eradicazione delle est

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ALLEGATO VIII

Relazione tecnica finale sui programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria

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ALLEGATO IX

Relazione sui programmi relativi alle malattie delle specie ittiche

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ALLEGATO X

PARTE I:

Relazione sulle attività e sui costi

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PARTE II

Dichiarazione firmata a corredo della relazione finale/della domanda di rimborso

Stato membro:

Programma:

Anno di attuazione:

Si dichiara che:

le informazioni fornite nella relazione finale e nella domanda di rimborso sono complete, affidabili e veritiere, che le attività dichiarate sono state effettivamente eseguite e che i costi dichiarati sono conteggiati con esattezza e ammissibili a norma della decisione.../del regolamento (CE) n. ... (indicare la decisione di finanziamento specifica); ....

tutti i documenti giustificativi sulle attività svolte e sui costi sostenuti sono resi disponibili per l'ispezione, in particolare per giustificare il livello di indennizzo accordato per gli animali;

il programma è stato eseguito in conformità alla pertinente normativa dell'Unione, in particolare alle norme in materia di concorrenza, aggiudicazione degli appalti pubblici e aiuti di Stato;

nessun altro contributo dell'Unione è stato richiesto per il presente programma e tutte le entrate derivanti da operazioni condotte nell'ambito del programma sono dichiarate alla Commissione;

si applicano procedure di controllo, in particolare per verificare l'esattezza del volume di attività e delle spese dichiarate, per prevenire, individuare e correggere eventuali irregolarità.

Data

Nome e firma del direttore operativo