20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/250


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

relativa alla conclusione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea

(2014/284/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Nel maggio 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea», che caldeggiava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname («piano d’azione dell’UE»). Le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione sono state adottate nell’ottobre 2003 (1) e una risoluzione in materia è stata adottata dal Parlamento europeo l’11 luglio 2005 (2).

(2)

Conformemente alla decisione 2013/486/UE del Consiglio (3), l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea («accordo») è stato firmato il 30 settembre 2013, fatta salva la sua conclusione.

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica a norma dell’articolo 23 dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

L’Unione è rappresentata dalla Commissione in seno al comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell’articolo 14 dell’accordo.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione quali membri della delegazione dell’Unione.

Articolo 4

Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo, in forza dell’articolo 22 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (4), ad approvare le modifiche a nome dell’Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)   GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

(2)   GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.

(3)  Decisione 2013/486/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (GU L 265 dell’8.10.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).