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20.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/250 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2014
relativa alla conclusione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea
(2014/284/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nel maggio 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea», che caldeggiava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname («piano d’azione dell’UE»). Le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione sono state adottate nell’ottobre 2003 (1) e una risoluzione in materia è stata adottata dal Parlamento europeo l’11 luglio 2005 (2). |
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(2) |
Conformemente alla decisione 2013/486/UE del Consiglio (3), l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea («accordo») è stato firmato il 30 settembre 2013, fatta salva la sua conclusione. |
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(3) |
È opportuno approvare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica a norma dell’articolo 23 dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione.
Articolo 3
L’Unione è rappresentata dalla Commissione in seno al comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell’articolo 14 dell’accordo.
Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione quali membri della delegazione dell’Unione.
Articolo 4
Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo, in forza dell’articolo 22 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (4), ad approvare le modifiche a nome dell’Unione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. TSAFTARIS
(1) GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.
(2) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.
(3) Decisione 2013/486/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (GU L 265 dell’8.10.2013, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).