14.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 marzo 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea
(2014/257/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 3, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Croazia, con la Repubblica di Corea al fine di concludere un protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo aggiuntivo»). |
(2) |
Tali negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura del protocollo aggiuntivo l'8 novembre 2013. |
(3) |
È opportuno firmare il protocollo aggiuntivo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(4) |
Dato che la Croazia ha aderito all'Unione il 1o luglio 2013, il protocollo aggiuntivo dovrebbe essere applicato a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea è autorizzata, con riserva della conclusione del protocollo aggiuntivo.
Il testo del protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo aggiuntivo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e a procedere, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, alle notifiche previste all'articolo 9 del protocollo aggiuntivo relativamente all'espletamento delle procedure interne per la firma e l'applicazione provvisoria.
Articolo 3
Il protocollo aggiuntivo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2013, in conformità dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. CHRISOCHOIDIS