7.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/46


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione

(2014/255/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 281,

considerando quanto segue:

(1)

l'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «il codice») prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici. Il programma di lavoro è importante in particolare per l'istituzione delle misure transitorie relative ai sistemi elettronici e del calendario per i casi in cui i sistemi non siano ancora operativi alla data di applicazione del codice, vale a dire il 1o maggio 2016.

(2)

Il codice prevede che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e gli operatori economici nonché l'archiviazione di tali informazioni debbano essere effettuati mediante procedimenti informatici e che i sistemi di informazione e comunicazione debbano offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno degli Stati membri. Il programma di lavoro dovrebbe pertanto definire un piano completo per l'attuazione dei sistemi elettronici al fine di garantire la corretta applicazione del codice.

(3)

Di conseguenza, il programma di lavoro dovrebbe contenere un elenco dei sistemi elettronici che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare in stretta collaborazione affinché il codice diventi applicabile nella pratica. Tale elenco si basa sul documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali nel settore informatico, denominato piano strategico pluriennale, elaborato conformemente alla decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa. I sistemi elettronici descritti nel programma di lavoro dovrebbero essere soggetti allo stesso approccio di gestione progettuale ed essere elaborati e sviluppati in conformità a quanto stabilito nel piano strategico pluriennale.

(4)

Il programma di lavoro dovrebbe definire e descrivere i sistemi elettronici, come pure la relativa base giuridica, le principali tappe e le eventuali date per iniziare le operazioni. È opportuno denominare tali date come «date di inizio previste per l'tilizzazione». La data di inizio di utilizzazione dei sistemi elettronici dovrebbe costituire la data di scadenza prevista del periodo transitorio.

(5)

I sistemi elettronici di cui al programma di lavoro dovrebbero essere selezionati sulla base del loro possibile impatto relativamente alle priorità definite nel codice. Una delle principali priorità a questo proposito consiste nel poter offrire agli operatori economici un'ampia gamma di servizi doganali elettronici in tutto il territorio doganale dell'Unione. Inoltre, i sistemi elettronici dovrebbero mirare a rafforzare l'efficienza, l'efficacia e l'armonizzazione dei processi doganali in tutta l'Unione. L'ordine e il calendario di utilizzazione dei sistemi inclusi nel programma di lavoro dovrebbero essere basati su considerazioni pratiche e relative alla gestione dei progetti come la distribuzione degli sforzi e delle risorse, l'interconnessione tra i progetti, i prerequisiti specifici di ciascun sistema e la maturità del progetto. In quanto tale, il programma di lavoro mira a pianificare e gestire lo sviluppo dei sistemi elettronici in un modo corretto e graduale.

(6)

Poiché i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del codice devono essere sviluppati, utilizzati e mantenuti dagli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, entrambe le parti dovrebbero collaborare per garantire che l'elaborazione e l'attuazione dei sistemi elettronici siano gestite in linea con il programma di lavoro e che siano prese le misure adeguate per programmare, progettare, sviluppare e utilizzare i sistemi in modo coordinato e tempestivo.

(7)

Per garantire il sincronismo tra il piano strategico pluriennale e il programma di lavoro, quest'ultimo dovrebbe essere aggiornato contemporaneamente al primo.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce il programma di lavoro a norma dell'articolo 280, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «il codice»).

Il programma di lavoro è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Attuazione

1.   La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per cooperare e attuare il programma di lavoro.

2.   I progetti specificati nel programma di lavoro e l'elaborazione e l'attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente rispetto al programma di lavoro.

3.   La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo al campo di applicazione dei progetti e alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici al fine di avviare i progetti del programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.

Articolo 3

Aggiornamenti

1.   Il programma di lavoro è oggetto di aggiornamenti regolari al fine di garantire l'allineamento e l'adeguamento ai più recenti sviluppi nell'attuazione del codice e per tener conto dei reali progressi compiuti nell'elaborazione e nello sviluppo dei sistemi elettronici, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di specifiche comuni concordate e la realizzazione dell'entrata in funzione dei sistemi elettronici.

2.   Per garantire il sincronismo tra il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale il programma di lavoro è aggiornato almeno una volta all'anno.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).


ALLEGATO

PROGRAMMA DI LAVORO PER IL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE

I.   Introduzione al programma di lavoro

L'obiettivo del programma di lavoro è fornire uno strumento per sostenere l'applicazione del codice relativamente allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici.

Il programma di lavoro supporta lo sviluppo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e disciplina l'istituzione dei periodi transitori di cui all'articolo 278 del codice. Esso riguarda la collaborazione necessaria tra la Commissione e gli Stati membri relativamente allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici secondo quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Il programma di lavoro è inteso come segue:

1.

si riferisce allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del codice;

2.

prende in considerazione le priorità definite all'articolo 280, paragrafo 2, del codice;

3.

elenca i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice e per i quali deve essere previsto un periodo transitorio a decorrere dalla data di applicazione del codice, ma non oltre il 31 dicembre 2020;

4.

specifica per ciascun progetto:

a)

una descrizione circostanziata del progetto e del relativo sistema elettronico;

b)

la base giuridica del sistema elettronico (disposizioni giuridiche pertinenti del codice);

c)

la tappa fondamentale in termini di data prevista delle specifiche tecniche, da intendersi come data di completamento delle specifiche tecniche stabili alla quale esse sono aggiornate e messe a disposizione degli Stati membri dopo il riesame;

d)

la data prevista in cui il sistema elettronico diviene operativo, denominata la data d'inizio prevista di utilizzazione del sistema elettronico che corrisponde alla data della fine del periodo transitorio.

La descrizione dei sistemi elettronici nel programma di lavoro si basa sui requisiti stabiliti per tali sistemi, che possono essere ricavati dalle descrizioni del codice al momento dell'elaborazione del programma di lavoro.

Al fine di attuare il programma di lavoro la Commissione avvierà i progetti specifici relativi ai sistemi elettronici mediante attività di analisi aziendali in stretta collaborazione con gli Stati membri. In vista dell'ulteriore elaborazione della parte tecnica dei progetti nel settore informatico, la Commissione definirà, in stretta cooperazione con gli Stati membri, specifiche comuni per i sistemi elettronici previsti. Gli Stati membri e la Commissione garantiranno lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi, comprese le attività di verifica e migrazione, in linea con la definizione dell'architettura e delle specifiche di sistema. La Commissione e gli Stati membri collaboreranno anche con altre parti interessate quali gli operatori economici.

I progetti saranno sviluppati in diverse fasi, dall'elaborazione fino all'attivazione finale, passando per la costruzione, la verifica e la migrazione. Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in queste diverse fasi dipenderà dalla natura e dell'architettura dei sistemi e dei loro componenti o servizi come descritto nelle schede di progetto dettagliate del piano strategico pluriennale. Se del caso, la Commissione definirà specifiche tecniche comuni in stretta collaborazione con gli Stati membri che saranno soggette a riesame da parte di questi ultimi affinché siano disponibili 24 mesi prima della data d'inizio prevista per l'utilizzazione del sistema elettronico.

Gli Stati membri e la Commissione parteciperanno allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi, compresa l'attuazione di attività di supporto come la formazione e le attività di comunicazione. Le attività saranno effettuate sulla base delle tappe fondamentali e delle date riportate nel programma di lavoro. Gli operatori economici adotteranno le misure necessarie per essere in grado di avvalersi dei sistemi una volta che questi ultimi saranno operativi.

II.   Programma di lavoro relativo al codice doganale dell'Unione (CDU)

«Progetti relativi al CDU e sistemi elettronici corrispondenti»

Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice

Base giuridica

Tappa fondamentale

Data d'inizio prevista per l'utilizzazione del sistema elettronico (1)

1.

Sistema degli esportatori registrati (REX)

Il progetto mira a rendere disponibili informazioni aggiornate sugli esportatori registrati stabiliti nei paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) che esportano nell'UE. Il sistema comprenderà anche dati sugli operatori commerciali dell'UE al fine di sostenere le esportazioni verso i suddetti paesi.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 64 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le specifiche tecniche

= 1o trimestre 2015

1.1.2017

2.

Informazioni tariffarie vincolanti (ITV)/Sorveglianza 2+ nell'ambito del CDU

Il progetto mira a fornire un aggiornamento del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti e del sistema Sorveglianza 2 per garantire

l'allineamento del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI-3) ai requisiti del CDU

l'estensione dei dati del sistema Sorveglianza

il controllo dell'utilizzo obbligatorio delle informazioni tariffarie vincolanti

il controllo e la gestione dell'uso esteso delle informazioni tariffarie vincolanti.Il progetto sarà attuato in due fasi.

La prima fase riguarderà gli elementi essenziali per soddisfare l'obbligo di controllo dell'uso delle informazioni tariffarie vincolanti mediante un insieme di dati limitato e l'allineamento alle procedure di decisione doganali.

La seconda fase attuerà integralmente le attività di controllo del progetto mediante un insieme di dati completo e fornirà agli operatori commerciali un'interfaccia armonizzata a livello UE per presentare la domanda di informazioni tariffarie vincolanti e ricevere la relativa decisione per via elettronica.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le specifiche tecniche

= 2o trimestre 2015

(fase 1)

= 3o trimestre 2016

(fase 2)

1.3.2017

(fase 1)

1.10.2018

(fase 2)

3.

Decisioni doganali nell'ambito del CDU

Il progetto intende armonizzare i processi connessi alla domanda, all'adozione e alla gestione della decisione doganale mediante la normalizzazione e la gestione elettronica dei dati della domanda e della decisione/autorizzazione a livello dell'Unione europea. Il sistema agevolerà le consultazioni durante il periodo di adozione e durante la gestione del processo di autorizzazioni.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27 e 28 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le specifiche tecniche

= 3o trimestre 2015

2.10.2017

4.

Accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale)

L'obiettivo di questo progetto è fornire soluzioni operative per un accesso degli operatori commerciali diretto e armonizzato a livello UE quale servizio da integrare nei sistemi doganali elettronici in conformità ai progetti specifici relativi al CDU quali «Informazioni tariffarie vincolanti/Sorveglianza 2+» e le decisioni doganali relative al CDU. Esso comprende assistenza per la gestione dell'identità, dell'accesso e degli utenti conformemente alle politiche di sicurezza necessarie, eventualmente integrata da un'assistenza per le firme digitali.

Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 16 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le specifiche tecniche

= 4o trimestre 2015

2.10.2017

5.

Prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU

Il progetto è finalizzato alla creazione di un nuovo sistema di informazioni su scala europea per archiviare, gestire e recuperare i documenti di prova della posizione unionale delle merci. Esso prevede di sostituire il modulo cartaceo T2L con strumenti elettronici.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 153 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le specifiche tecniche

= 3o trimestre 2015

2.10.2017

6.

Aggiornamento degli operatori economici autorizzati (AEO) nell'ambito del CDU

Il progetto mira a migliorare la gestione delle procedure operative relative alle domande e alle autorizzazioni degli operatori economici autorizzati tenendo conto delle modifiche delle disposizioni giuridiche del CDU e dell'armonizzazione della procedura di adozione delle decisioni doganali.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 e 39 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le specifiche tecniche

= 1o trimestre 2016

1.3.2018

7.

Sorveglianza 3 nell'ambito del CDU

Questo progetto mira a fornire un aggiornamento del sistema Sorveglianza 2+ per garantire la sua conformità ai requisiti del CDU quali i normali scambi di informazioni mediante procedimenti informatici e la creazione di meccanismi adeguati necessari per il trattamento e l'analisi dell'insieme dei dati di sorveglianza ottenuto dagli Stati membri.

Pertanto esso comprenderà ulteriori capacità di estrazione dei dati e meccanismi di trasmissione delle informazioni da mettere a disposizione della Commissione e degli Stati membri.

Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le specifiche tecniche

= 3o trimestre 2016

1.10.2018

8.

Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU

L'obiettivo di questo progetto è rendere conforme il sistema di transito informatizzato esistente ai nuovi requisiti del CDU quali l'adeguamento degli scambi di informazioni ai requisiti del codice in termini di dati e l'aggiornamento e lo sviluppo di interfacce con altri sistemi.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 226-236 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le specifiche tecniche

= 3o trimestre 2016

1.10.2018

9.

Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU

L'obiettivo del progetto è sviluppare ulteriormente l'attuale sistema di controllo delle esportazioni, al fine di attuare pienamente un sistema automatizzato di esportazione che possa rispondere alle esigenze delle imprese per i processi e i dati introdotti dal CDU, tra l'altro la copertura di procedure semplificate, il frazionamento delle partite in uscita e lo sdoganamento centralizzato per l'esportazione. Si prevede anche di coprire lo sviluppo di interfacce armonizzate con il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa e il nuovo sistema di transito informatizzato. In quanto tale, il sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) consentirà la completa automatizzazione delle procedure di esportazione e delle formalità di uscita.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 179, e 263-276 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le specifiche tecniche

= 3o trimestre 2016

1.3.2019

10.

Bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU

L'obiettivo di questo progetto è sviluppare un nuovo sistema centralizzato per sostenere e razionalizzare i processi di gestione e il trattamento elettronico dei dati dei bollettini di informazione nell'ambito dei regimi speciali.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 215, 237-242 e 250-262 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le specifiche tecniche

= 3o trimestre 2017

1.10.2019

11.

Regimi speciali nell'ambito del CDU

Questo progetto mira ad accelerare, facilitare e armonizzare i regimi speciali in tutta l'Unione, offrendo modelli comuni di processi operativi. È inteso ad attuare tutte le modifiche del CDU richieste per il deposito doganale, l'utilizzo finale, l'ammissione temporanea, il perfezionamento attivo e passivo. Le soluzioni elettroniche per la gestione dei dati relativi ai regimi speciali saranno principalmente stabilite a livello nazionale.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 215, 237-242 e 250-262 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le specifiche tecniche

= 1o trimestre 2017

1.10.2019

12.

Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell'ambito del CDU

L'obiettivo di questo progetto consiste nel definire i processi per la notifica di arrivo dei mezzi di trasporto, la notifica della presentazione e la dichiarazione per la custodia temporanea e nel sostenere l'armonizzazione al riguardo in tutti gli Stati membri relativamente allo scambio di dati tra il settore commerciale e doganale e, ove necessario, tra le amministrazioni doganali. Quando i processi non coinvolgono più di uno Stato membro, il processo di attuazione è unicamente di competenza nazionale.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 133-152 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le specifiche tecniche

= 3o trimestre 2017

2.3.2020

13.

Sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU

Questo progetto è inteso a far sì che le merci siano vincolate al regime doganale utilizzando lo sdoganamento centralizzato che consente agli operatori economici di centralizzare la loro attività da un punto di vista doganale. Il trattamento della dichiarazione doganale e lo svincolo fisico delle merci dovrebbero essere coordinati tra i relativi uffici doganali.

Articolo 6, paragrafo1, e articoli 16 e 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le specifiche tecniche

= 1o trimestre 2017

1.10.2020

14.

Gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU dell'Unione

Questo progetto mira a garantire la gestione efficace ed efficiente di garanzie globali valide che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro e il controllo dell'importo di riferimento per ogni dichiarazione in dogana e dichiarazione complementare o ad assicurare un'adeguata informazione sui dettagli necessari per la contabilizzazione delle obbligazioni doganali esistenti per tutti i regimi doganali previste dal CDU, escluso il transito che è gestito nel quadro del progetto relativo al nuovo sistema di transito informatizzato.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 89-100 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Data prevista per le specifiche tecniche

= 1o trimestre 2018

2.3.2020

15.

Sicurezza e gestione dei rischi nell'ambito del CDU

L'obiettivo di questo progetto è rafforzare la sicurezza della catena logistica nei settori che sono stati individuati, in tutti i modi di trasporto e in particolare nel trasporto aereo delle merci, tramite il miglioramento della qualità dei dati, la loro archiviazione, disponibilità e condivisione. L'intero quadro dell'analisi dei rischi sarà inoltre migliorato grazie all'ottimizzazione dei dati sul carico messi a disposizione delle autorità doganali e allo scambio di informazioni sui rischi. Esso comporterà modifiche di sistemi come il sistema di controllo delle importazioni e il sistema comunitario di gestione dei rischi con possibile estensione a nuovi moduli.

Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 46 e 127-132, del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Da definire nella prossima versione del programma di lavoro

Da definire nella prossima versione del programma di lavoro basato sulla tabella di marcia (2)

16.

Classificazione (CLASS) nell'ambito CDU

Il progetto mira a sviluppare un sistema di informazioni sulla classificazione tariffaria dotato di un modulo di consultazione che offrirebbe un'unica piattaforma in cui tutte le informazioni relative alla classificazione (indipendentemente dalla natura) siano disponibili e facilmente accessibili. Ciò consentirà agli operatori economici, in particolare alle PMI e alle autorità doganali degli Stati membri, di trovare più facilmente le informazioni pertinenti relative alla classificazione.

Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 1, e articolo 57 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Da definire nella prossima versione del programma di lavoro

Da definire nella prossima versione del programma di lavoro

Figura

Grafico

Image

(1)  La data prevista per avviare l'utilizzazione dei sistemi elettronici coincide con la data finale del periodo transitorio.

(2)  Il calendario di progetti connessi agli sviluppi nel settore della gestione dei rischi deve essere considerato un aggiornamento del programma di lavoro in linea con i lavori della Commissione in corso sulla strategia e sul piano d'azione in seguito alle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza della catena di approvvigionamento e della gestione dei rischi doganali (8761/3/13, REV 3 del 18 giugno 2013).