7.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/44


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, presentata dall'Italia)

(2014/254/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (2), in particolare l'articolo 23, secondo comma,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare il massimale annuo di EUR 150 milioni (prezzi 2011) come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(3)

Il 31 agosto 2012 l'Italia ha presentato una domanda di intervento del FEG in relazione agli esuberi dell'impresa VDC Technologies SpA e di un suo fornitore, e ha fornito informazioni supplementari fino al 6 settembre 2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo di 3 010 985 EUR.

(4)

Per quanto abrogato, il regolamento (CE) 1927/2006 continuerà ad applicarsi alle domande presentate entro il 31 dicembre 2013, in forza dell'articolo 23 secondo comma, del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(5)

Occorre pertanto prevedere l'intervento del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall'Italia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato in modo da fornire l'importo di 3 010 985 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.