7.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/44 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, presentata dall'Italia)
(2014/254/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (2), in particolare l'articolo 23, secondo comma,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3), in particolare l'articolo 12,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
Il FEG non deve superare il massimale annuo di EUR 150 milioni (prezzi 2011) come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. |
(3) |
Il 31 agosto 2012 l'Italia ha presentato una domanda di intervento del FEG in relazione agli esuberi dell'impresa VDC Technologies SpA e di un suo fornitore, e ha fornito informazioni supplementari fino al 6 settembre 2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo di 3 010 985 EUR. |
(4) |
Per quanto abrogato, il regolamento (CE) 1927/2006 continuerà ad applicarsi alle domande presentate entro il 31 dicembre 2013, in forza dell'articolo 23 secondo comma, del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
(5) |
Occorre pertanto prevedere l'intervento del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall'Italia, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato in modo da fornire l'importo di 3 010 985 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(4) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.