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12.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
(2014/204/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è aperto alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in veste di osservatori. Inoltre, tale regolamento stabilisce che devono essere presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. |
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(2) |
Il 27 gennaio 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'«accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 28 giugno 2013. |
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(3) |
È opportuno firmare e applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. |
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(4) |
Come indicato al considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano a tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi dovrebbero pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione. |
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(5) |
Come indicato al considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa a tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è autorizzata con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo è applicato a titolo provvisorio in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso (2).
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a, Bruxelles, il 20 febbraio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS
(1) Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).
(2) La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.