5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
(2014/186/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74 e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), stabilisce che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è aperto alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in veste di osservatori. Inoltre, tale regolamento stabilisce che devono essere presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. |
(2) |
Il 27 gennaio 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'«accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 28 giugno 2013. |
(3) |
È opportuno che l'accordo sia firmato. |
(4) |
Come indicato nel considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione di tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi devono pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 439/2010, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione. |
(5) |
Come indicato nel considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa all'adozione di tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS
(1) Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).
(2) Il testo dell'accordo sarà pubblicato assieme alla decisione relativa alla conclusione dello stesso.