29.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 95/47 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2014
recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2014) 1979]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/178/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (4) stabilisce le misure minime da applicare all’interno dell’Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese le misure da adottare in caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana e in caso di sospetto o conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici. Dette misure comprendono programmi di eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, da elaborare e attuare a cura degli Stati membri e da approvare da parte della Commissione. |
(2) |
La decisione 2005/363/CE della Commissione (5) è stata adottata a fronte della presenza della peste suina africana in Sardegna, Italia. Tale decisione stabilisce norme di polizia sanitaria relative ai movimenti, alle spedizioni e alla bollatura dei suini e di alcuni prodotti derivati provenienti dalla Sardegna, al fine di prevenire la diffusione della malattia in altre zone dell’Unione. |
(3) |
Inoltre, la decisione 2005/362/CE della Commissione (6) ha approvato un piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna, presentato dall’Italia alla Commissione. |
(4) |
Casi di peste suina africana in suini selvatici, e più specificamente in cinghiali, si sono verificati nel 2014 in Lituania e in Polonia a causa dell’introduzione del virus della peste suina africana da paesi terzi limitrofi in cui tale malattia è presente. Al fine di concentrarsi sulle misure di lotta alla malattia e di prevenirne la diffusione nonché di prevenire inutili turbative degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali, è stato stabilito d’urgenza, in collaborazione con gli Stati membri interessati, un elenco dell’Unione delle zone infette in detti paesi mediante le decisioni di esecuzione 2014/93/UE (7) e 2014/134/UE (8) della Commissione, che si applicano fino al 30 aprile 2014. |
(5) |
La peste suina africana può essere considerata una malattia endemica delle popolazioni suine domestiche e selvatiche di taluni paesi terzi che confinano con l’Unione e rappresenta una minaccia permanente per l’Unione. |
(6) |
La situazione della malattia può costituire un pericolo per il patrimonio suino in altre regioni della Lituania, dell’Italia e della Polonia e anche in altri Stati membri, segnatamente nel contesto degli scambi di prodotti ottenuti da suini. |
(7) |
La Lituania e la Polonia hanno adottato misure di lotta contro la peste suina africana nel quadro della direttiva 2002/60/CE e, in conformità all’articolo 16 di tale direttiva, devono presentare alla Commissione, per la relativa approvazione, il loro programma di eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici. |
(8) |
È opportuno che gli Stati membri e le zone interessate figurino in un allegato con una differenziazione in base al livello di rischio, tenendo conto della situazione epidemiologica della peste suina africana e indicando se il rischio riguarda sia le aziende di suini sia la popolazione di suini selvatici (parte III), solo la popolazione di suini selvatici (parte II) oppure è riconducibile ad una eventuale prossimità alla popolazione infetta di suini selvatici (parte I). |
(9) |
In termini di rischio di diffusione della peste suina africana, i movimenti di vari prodotti suini presentano diversi livelli di rischio. Quale regola generale, i suini vivi, lo sperma, gli ovuli ed embrioni e i sottoprodotti di origine animale della specie suina provenienti da zone infette comportano rischi più elevati in termini di esposizione e conseguenze rispetto alla movimentazione di carni, preparati e prodotti a base di carni, come indicato nel parere scientifico del 2010 dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (9). Pertanto, la spedizione di suini vivi e di sperma, ovuli ed embrioni, di sottoprodotti di origine animale della specie suina nonché la spedizione di talune carni, preparati e prodotti a base di carni da zone designate degli Stati membri elencate nell’allegato della presente decisione dovrebbero essere vietate. Tale divieto comprende tutti i suidi di cui alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio (10). |
(10) |
Per tenere conto dei diversi livelli di rischio a seconda del tipo di prodotti suini e della situazione epidemiologica negli Stati membri interessati, è opportuno prevedere alcune deroghe per ciascun tipo di prodotto suino proveniente dai territori elencati nelle varie parti dell’allegato della presente decisione. Tali deroghe sono in linea anche con le misure di attenuazione dei rischi per l’importazione in relazione alla peste suina africana, indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale. Nella presente decisione dovrebbero essere previste anche le ulteriori misure di salvaguardia e le norme o i trattamenti sanitari applicabili a tali deroghe. |
(11) |
La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (11) e la decisione 93/444/CEE della Commissione (12) dispongono che i movimenti di animali siano corredati di certificati sanitari. Qualora le deroghe al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell’allegato della presente decisione vengano applicate ai suini vivi destinati agli scambi intra-UE o all’esportazione in un paese terzo, in tali certificati sanitari dovrebbe essere incluso un riferimento alla presente decisione in modo da garantire che nei certificati pertinenti siano fornite informazioni sanitarie adeguate e accurate. |
(12) |
Il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (13) stabilisce che i movimenti di taluni prodotti di origine animale siano corredati di certificati sanitari. Allo scopo di prevenire la diffusione della peste suina africana in altre zone dell’Unione, nel caso in cui uno Stato membro sia soggetto ad un divieto di spedizione di carni fresche di suini, di preparati e prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carni suine provenienti da alcune parti del suo territorio, dovrebbero essere stabilite alcune prescrizioni, in particolare per quanto concerne la certificazione, per la spedizione di tali carni, preparati e prodotti a base di carni da altre zone del territorio di tale Stato membro non soggette a detto divieto e in tali certificati sanitari dovrebbe essere incluso un riferimento alla presente decisione. |
(13) |
Allo scopo di prevenire la diffusione della peste suina africana in altre zone dell’Unione e in paesi terzi è inoltre opportuno disporre che la spedizione da Stati membri nei quali vi sono zone elencate nell’allegato di carni fresche di suini, di preparati e prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carni suine sia soggetta ad alcune condizioni più restrittive. In particolare, tali carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carni suine dovrebbero essere bollati con marchi speciali che non possano essere confusi con il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e con i bolli sanitari per le carni suine di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). |
(14) |
Il periodo di applicazione delle misure previste dalla presente decisione dovrebbe tenere conto dell’epidemiologia della peste suina africana e delle condizioni atte a ripristinare lo status di indenne da peste suina africana, conformemente al codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale, e pertanto tale periodo dovrebbe durare almeno fino al 31 dicembre 2017. |
(15) |
Le decisioni di esecuzione 2014/93/UE e 2014/134/UE dovrebbero essere abrogate e sostituite dalla presente decisione. La decisione 2005/363/CE è stata modificata a più riprese. È pertanto opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con la presente decisione. |
(16) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all’allegato (gli Stati membri interessati).
Essa si applica fatti salvi i programmi di eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici nello Stato membro interessato, approvati dalla Commissione conformemente all’articolo 16 della direttiva 2002/60/CE.
Articolo 2
Divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine nonché di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina da alcune zone elencate nell’allegato
Gli Stati membri interessati vietano:
a) |
la spedizione di suini vivi dalle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato; |
b) |
la spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nella parte III dell’allegato; |
c) |
la spedizione di partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine dalle zone elencate nella parte III dell’allegato; |
d) |
la spedizione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina dalle zone elencate nella parte III dell’allegato. |
Articolo 3
Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte II dell’allegato
In deroga al divieto di cui all’articolo 2, lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi provenienti da un’azienda situata nelle zone elencate nella parte II dell’allegato in altre zone situate nel territorio dello stesso Stato membro, purché tali suini siano rimasti nell’azienda per almeno 30 giorni o dalla nascita e nessun suino vivo sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni prima della data della movimentazione e
1. |
i suini siano stati sottoposti ad esami di laboratorio per la peste suina africana effettuati con esito negativo su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento previste dal programma di eradicazione della peste suina africana di cui all’articolo 1, secondo comma, della presente decisione, entro un periodo di 15 giorni prima della data della movimentazione e ad un esame clinico per la peste suina africana effettuato alla data di spedizione da un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell’allegato della decisione 2003/422/CE della Commissione (16), oppure |
2. |
i suini provengano da un’azienda:
|
Articolo 4
Deroga al divieto di spedizione di partite di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine dalle zone elencate nella parte III dell’allegato
In deroga al divieto di cui all’articolo 2, lettera c), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine dalle zone elencate nella parte III dell’allegato, purché:
a) |
siano ottenuti da suini rimasti sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nell’allegato, e che le carni suine, i preparati e i prodotti a base di carni suine costituiti da o contenenti tali carni siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell’articolo 10; oppure |
b) |
siano stati prodotti e trasformati in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE. |
Articolo 5
Deroga al divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina dalle zone elencate nella parte III dell’allegato
In deroga al divieto di cui all’articolo 2, lettera d), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di prodotti derivati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), ottenuti da sottoprodotti di origine animale della specie suina, dalle zone elencate nella parte III dell’allegato, purché tali sottoprodotti siano stati sottoposti a un trattamento che garantisca che i prodotti derivati non presentano rischi relativamente alla peste suina africana.
Articolo 6
Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi
1. Gli Stati membri interessati garantiscono che i suini vivi non siano spediti dal loro territorio in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo che tali suini vivi provengano da:
a) |
zone non comprese fra quelle elencate nell’allegato; |
b) |
un’azienda in cui, nel corso di un periodo di almeno 30 giorni immediatamente prima della data di spedizione, non siano stati introdotti suini vivi provenienti dalle zone elencate nell’allegato. |
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi provenienti da un’azienda situata nelle zone elencate nella parte I dell’allegato, purché tali suini vivi siano conformi alle seguenti condizioni:
a) |
siano rimasti nell’azienda per almeno 40 giorni o dalla nascita e nessun suino vivo sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spedizione; |
b) |
provengano da un’azienda che attua i requisiti di biosicurezza per la peste suina africana stabiliti dall’autorità competente; |
c) |
siano stati sottoposti ad esami di laboratorio per la peste suina africana effettuati con esito negativo su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento previste dal programma di eradicazione della peste suina africana di cui all’articolo 1, secondo comma, della presente decisione, entro un periodo di 15 giorni prima della data della movimentazione e ad un esame clinico per la peste suina africana effettuato alla data di spedizione da un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell’allegato della decisione 2003/422/CE; oppure |
d) |
provengano da un’azienda che, almeno due volte all’anno, con un intervallo di almeno 4 mesi, sia stata sottoposta dall’autorità veterinaria competente ad ispezioni:
|
3. Per le partite dei suini vivi di cui al presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai relativi certificati sanitari di cui:
a) |
all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE; oppure |
b) |
all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE: «Suini conformi all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (18). |
Articolo 7
Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi
Lo Stato membro interessato provvede affinché nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio in altri Stati membri e in paesi terzi:
a) |
sperma suino, salvo che esso provenga da verri allevati in un centro di raccolta riconosciuto, di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (19) e situato al di fuori delle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato della presente decisione; |
b) |
ovuli ed embrioni di animali della specie suina, salvo che essi provengano da scrofe donatrici allevate in aziende conformi all’articolo 6, paragrafo 2 e situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato, e gli embrioni siano concepiti con sperma conforme alla lettera a). |
Articolo 8
Divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi
1. Lo Stato membro interessato provvede affinché nessuna partita di sottoprodotti animali di origine suina sia spedita dal proprio territorio in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo che tali sottoprodotti suini siano ottenuti da suini originari e provenienti da aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di prodotti derivati ottenuti da sottoprodotti di origine animale di suini provenienti dalle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato, purché:
a) |
tali sottoprodotti siano stati sottoposti ad un trattamento che garantisca che i prodotti derivati ottenuti da suini non presentino rischi relativamente alla peste suina africana; |
b) |
le partite siano corredate di un documento commerciale rilasciato in conformità al capo III dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (20). |
Articolo 9
Divieto di spedizione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi
1. Gli Stati membri interessati provvedono affinché nessuna partita di carni fresche di suini provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell’allegato, nonché di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti carni di tali suini sia spedita in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo che tali carni suine siano state ottenute da suini originari e provenienti da aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati con riferimento alle zone elencate nella parte III dell’allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini di cui al paragrafo 1 e di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine, purché tali preparati e prodotti a base di carni suine siano ottenuti da suini allevati sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nella parte III dell’allegato, e le carni fresche di suini, i preparati e i prodotti a base di carni suine siano prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell’articolo 10.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati con riferimento alle zone elencate nella parte II dell’allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini di cui al paragrafo 1 e di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine, a condizione che tali preparati e prodotti a base di carni suine siano ottenuti da suini conformi ai requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1 o 2.
Articolo 10
Riconoscimento di macelli, laboratori di selezionamento e stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini dell’articolo 4 e dell’articolo 9, paragrafo 2
L’autorità competente degli Stati membri interessati approva solo i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini dell’articolo 4 e dell’articolo 9, paragrafo 2, presso i quali la produzione, l’immagazzinamento e la trasformazione delle carni fresche di suini e dei preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine di cui è autorizzata la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi conformemente alle deroghe previste all’articolo 4 e all’articolo 9, paragrafo 2, sono realizzati separatamente dalla produzione, dall’immagazzinamento e dalla trasformazione di altri prodotti costituiti da o contenenti carni fresche di suini e preparati e prodotti a base di carni ottenute da suini originari o provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell’allegato, diversi da quelli riconosciuti a norma del presente articolo.
Articolo 11
Deroga al divieto di spedizione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine dalle zone elencate nell’allegato
In deroga all’articolo 9, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di carni fresche di suini, di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato, purché tali prodotti:
a) |
siano stati prodotti e trasformati in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE; |
b) |
siano soggetti a certificazione veterinaria in conformità all’articolo 5 della direttiva 2002/99/CE; |
c) |
siano corredati del certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intra-UE di cui al regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II va completata come segue: «Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (21). |
Articolo 12
Informazioni relative agli articoli da 9 a 11
Ogni sei mesi a partire dalla data della presente decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti di cui all’articolo 10 ed eventuali informazioni pertinenti l’applicazione degli articoli da 9 a 11.
Articolo 13
Misure riguardanti i suini selvatici vivi, le carni fresche, i preparati e i prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti carni di suini selvatici
1. Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
a) |
dalle zone elencate nell’allegato non vengano effettuate spedizioni di suini selvatici vivi in altri Stati membri o in altre zone del territorio dello stesso Stato membro; |
b) |
dalle zone elencate nell’allegato non vengano spedite carni fresche di suini selvatici, preparati e prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti tali carni in altri Stati membri o in altre zone del territorio dello stesso Stato membro. |
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altre zone nel territorio dello stesso Stato membro non elencate nell’allegato di partite di carni fresche di suini selvatici, preparati e prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nella parte I dell’allegato, purché i suini selvatici siano stati sottoposti con esito negativo ad un test per la peste suina africana in conformità alle procedure diagnostiche di cui al capitolo VI, parti C e D, dell’allegato della decisione 2003/422/CE.
Articolo 14
Marchi sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carni soggetti ai divieti di cui agli articoli 2, 9 e 13
Gli Stati membri interessati garantiscono che le carni fresche e i preparati e i prodotti a base di carni oggetto del divieto di cui agli articoli 2, 9 e 13 siano contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non ha forma ovale e che non può essere confuso con:
a) |
il marchio di identificazione per i preparati e i prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti carni di suini, di cui alla sezione I dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004; |
b) |
il bollo sanitario per le carni fresche di suini di cui alla sezione I, capo III, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004. |
Articolo 15
Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell’allegato
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
a) |
le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2002/60/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all’interno delle zone elencate nell’allegato della presente decisione; |
b) |
i veicoli utilizzati per il trasporto di suini o di sottoprodotti di origine animale della specie suina provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell’allegato della presente decisione vengano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni operazione e il trasportatore fornisca la prova dell’avvenuta pulizia e disinfezione. |
Articolo 16
Requisiti in materia di informazione degli Stati membri interessati
Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli altri Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, dei risultati della sorveglianza della peste suina africana relativa alle zone elencate nell’allegato, conformemente ai programmi di eradicazione della peste suina africana dalle popolazioni di suini selvatici, approvati dalla Commissione in conformità all’articolo 16 della direttiva 2002/60/CE e di cui all’articolo 1, secondo comma, della presente decisione.
Articolo 17
Conformità
Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 18
Abrogazione
La decisione 2005/363/CE e le decisioni di esecuzione 2014/93/UE e 2014/134/UE sono abrogate.
Articolo 19
Applicabilità
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2017.
Articolo 20
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
(5) Decisione 2005/363/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 39).
(6) Decisione 2005/362/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna, Italia (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 37).
(7) Decisione di esecuzione 2014/93/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Lituania (GU L 46 del 18.2.2014, pag. 20).
(8) Decisione di esecuzione 2014/134/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 63).
(9) The EFSA Journal 2010; 8(3):1556.
(10) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
(11) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).
(12) Decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi (GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34).
(13) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).
(14) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(15) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).
(16) Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 35).
(17) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(18) GU L 95 del 29.3.2014, pag. 48.»
(19) Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).
(20) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(21) GU L 95 del 29.3.2014, pag. 48.»
ALLEGATO
PARTE I
1. Lituania
Le seguenti zone in Lituania:
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2. Polonia
Le seguenti zone in Polonia:
nel voivodato della Podlachia:
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la città di Suwałki; |
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la città di Białystok; |
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i comuni di Suwałki, Szypliszki e Raczki nel distretto di Suwałki; |
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i comuni di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nel distretto di Augustów; |
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i comuni di Krasnopol e Puńsk nel distretto di Sejny; |
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i comuni di Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno e Mońki nel distretto di Mońki; |
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i comuni di Suchowola e Korycin nel distretto di Sokółka; |
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i comuni di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów e Dobrzyniewo Duże nel distretto di Białystok; |
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i comuni di Bielsk Podlaski, con la città di Bielsk Podlaski, Orla e Wyszki nel distretto di Bielsk; |
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i comuni di Narew, Narewka, Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne e Hajnówka, con la città di Hajnówka, nel distretto di Hajnówka. |
PARTE II
1. Lituania
Le seguenti zone in Lituania:
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2. Polonia
Le seguenti zone in Polonia:
nel voivodato della Podlachia:
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i comuni di Giby e Sejny, con la città di Sejny, nel distretto di Sejny; |
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i comuni di Lipsk e Płaska nel distretto di Augustów; |
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i comuni di Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków e Michałowo nel distretto di Białystok; |
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i comuni di Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka e Szudziałowo nel distretto di Sokółka. |
PARTE III
Italia
Le seguenti zone in Italia:
tutto il territorio della Sardegna.