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29.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 95/45 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2014
che modifica l'allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione della Lituania quale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi
[notificata con il numero C(2014) 1940]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/177/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, punto II.7,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
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(2) |
L'allegato II della decisione 2003/467/CE della Commissione (2) elenca gli Stati membri e loro regioni che sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi. |
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(3) |
La Lituania ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che il suo intero territorio soddisfa le condizioni per la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi di cui alla direttiva 64/432/CEE. |
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(4) |
In esito alla valutazione dei documenti presentati dalla Lituania è opportuno dichiarare tale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi. |
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(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2003/467/CE. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).
ALLEGATO
Nell'allegato II della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:
« CAPITOLO 1
Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi
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Codice ISO |
Stato membro |
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BE |
Belgio |
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CZ |
Repubblica ceca |
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DK |
Danimarca |
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DE |
Germania |
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EE |
Estonia |
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IE |
Irlanda |
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FR |
Francia |
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LV |
Lettonia |
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LT |
Lituania |
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LU |
Lussemburgo |
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NL |
Paesi Bassi |
|
AT |
Austria |
|
PL |
Polonia |
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RO |
Romania |
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SI |
Slovenia |
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SK |
Slovacchia |
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FI |
Finlandia |
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SE |
Svezia» |