29.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/45


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2014

che modifica l'allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione della Lituania quale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi

[notificata con il numero C(2014) 1940]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/177/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, punto II.7,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(2)

L'allegato II della decisione 2003/467/CE della Commissione (2) elenca gli Stati membri e loro regioni che sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi.

(3)

La Lituania ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che il suo intero territorio soddisfa le condizioni per la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi di cui alla direttiva 64/432/CEE.

(4)

In esito alla valutazione dei documenti presentati dalla Lituania è opportuno dichiarare tale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2003/467/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).


ALLEGATO

Nell'allegato II della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

« CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

FR

Francia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia»