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26.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/18 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2014
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana — tessili, proveniente dalla Spagna)
(2014/167/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l’articolo 12,
visto l’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; |
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(2) |
il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR; |
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(3) |
l’8 ottobre 2013 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi avvenuti in 198 imprese operanti nella divisione 13 NACE Rev. 2 («Industrie tessili») nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana (ES52) e ha fornito informazioni addizionali fino al 5 novembre 2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 840 000 EUR. |
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(4) |
Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2014 il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 840 000 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.