26.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/18


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2014

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana — tessili, proveniente dalla Spagna)

(2014/167/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l’articolo 12,

visto l’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

(2)

il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR;

(3)

l’8 ottobre 2013 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi avvenuti in 198 imprese operanti nella divisione 13 NACE Rev. 2 («Industrie tessili») nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana (ES52) e ha fornito informazioni addizionali fino al 5 novembre 2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 840 000 EUR.

(4)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2014 il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 840 000 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)   GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)   GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.