22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/104


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2014

che abroga gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti di origine animale, adottati in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 1742]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/160/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato la decisione 95/408/CE del Consiglio (3) e ha stabilito che gli elenchi provvisori dei paesi terzi e degli stabilimenti di paesi terzi stilati in conformità della decisione 95/408/CE continuano ad applicarsi mutatis mutandis, in attesa dell’adozione delle disposizioni necessarie in base al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio (6). La decisione era applicabile fino alla data di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 854/2004, vale a dire il 1o gennaio 2006.

(2)

Gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti di origine animale adottati in base alla decisione 95/408/CE continuano ad applicarsi.

(3)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce la procedura per la compilazione e l’aggiornamento dell’elenco degli stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti di origine animale. In base alle disposizioni di tale articolo, in particolare del paragrafo 5, che stabilisce che la Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico la versione aggiornata di tutti gli elenchi, gli elenchi degli stabilimenti dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano sono pubblicati sul sito web della Commissione (7).

(4)

A fini di chiarezza della legislazione dell’Unione e in vista della compilazione di elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti di origine animale, gli elenchi precedenti adottati in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio sono diventati obsoleti ed è quindi necessario abrogarli formalmente per ragioni di certezza del diritto.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le decisioni della Commissione elencate nell’allegato sono abrogate.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(3)  Decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17).

(4)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(6)  Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

(7)  https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm.


ALLEGATO

Decisione 81/91/CEE della Commissione (1)

Decisione 81/92/CEE della Commissione (2)

Decisione 81/713/CEE della Commissione (3)

Decisione 82/913/CEE della Commissione (4)

Decisione 83/384/CEE della Commissione (5)

Decisione 83/402/CEE della Commissione (6)

Decisione 83/423/CEE della Commissione (7)

Decisione 84/24/CEE della Commissione (8)

Decisione 85/539/CEE della Commissione (9)

Decisione 86/65/CEE della Commissione (10)

Decisione 86/414/CEE della Commissione (11)

Decisione 86/473/CEE della Commissione (12)

Decisione 87/119/CEE della Commissione (13)

Decisione 87/124/CEE della Commissione (14)

Decisione 87/257/CEE della Commissione (15)

Decisione 87/258/CEE della Commissione (16)

Decisione 87/424/CEE della Commissione (17)

Decisione C(89) 1686 della Commissione (18)

Decisione 90/165/CEE della Commissione (19)

Decisione 90/432/CEE della Commissione (20)

Decisione 93/26/CEE della Commissione (21)

Decisione 94/40/CE della Commissione (22)

Decisione 94/465/CE della Commissione (23)

Decisione 95/45/CE della Commissione (24)

Decisione 95/427/CE della Commissione (25)

Decisione C(95) 2899 della Commissione (26)

Decisione 97/4/CE della Commissione (27)

Decisione 97/252/CE della Commissione (28)

Decisione 97/365/CE della Commissione (29)

Decisione 97/467/CE della Commissione (30)

Decisione 97/468/CE della Commissione (31)

Decisione 97/569/CE della Commissione (32)

Decisione 98/8/CE della Commissione (33)

Decisione 98/10/CE della Commissione (34)

Decisione 1999/120/CE della Commissione (35)

Decisione 1999/710/CE della Commissione (36)

Decisione 2001/556/CE della Commissione (37)

Decisione 2002/987/CE della Commissione (38)

Decisione 2003/689/CE della Commissione (39)

Decisione 2004/229/CE della Commissione (40)

Decisione 2004/628/CE della Commissione (41)


(1)  Decisione 81/91/CEE della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l’elenco degli stabilimenti della Repubblica argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (GU L 58 del 5.3.1981, pag. 39).

(2)  Decisione 81/92/CEE della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l’elenco degli stabilimenti della Repubblica dell’Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (GU L 58 del 5.3.1981, pag. 43).

(3)  Decisione 81/713/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, recante l’elenco degli stabilimenti della Repubblica federativa del Brasile in provenienza dai quali è autorizza l’importazione nella Comunità di carni fresche di bovini e di solipedi domestici (GU L 257 del 10.9.1981, pag. 28).

(4)  Decisione 82/913/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1982, recante l’elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 381 del 31.12.1982, pag. 28).

(5)  Decisione 83/384/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l’elenco degli stabilimenti dell’Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 222 del 13.8.1983, pag. 36).

(6)  Decisione 83/402/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l’elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 233 del 24.8.1983, pag. 24).

(7)  Decisione 83/423/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l’elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 238 del 27.8.1983, pag. 39).

(8)  Decisione 84/24/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1983, recante l’elenco degli stabilimenti dell’Islanda, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 20 del 25.1.1984, pag. 21).

(9)  Decisione 85/539/CEE della Commissione, del 29 novembre 1985, recante l’elenco degli stabilimenti della Groenlandia in provenienza dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 334 del 12.12.1985, pag. 25).

(10)  Decisione 86/65/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1986, relativa all’elenco degli stabilimenti del Marocco, in provenienza dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 72 del 15.3.1986, pag. 40).

(11)  Decisione 86/414/CEE della Commissione, del 31 luglio 1986, relativa all’elenco degli stabilimenti dell’Argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU L 237 del 23.8.1986, pag. 36).

(12)  Decisione 86/473/CEE della Commissione, del 10 settembre 1986, recante l’elenco degli stabilimenti dell’Uruguay in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU L 279 del 30.9.1986, pag. 53).

(13)  Decisione 87/119/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1987, relativa all’elenco degli stabilimenti del Brasile, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU L 49 del 18.2.1987, pag. 37).

(14)  Decisione 87/124/CEE della Commissione, del 19 gennaio 1987, relativa all’elenco degli stabilimenti del Cile, in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 51 del 20.2.1987, pag. 41).

(15)  Decisione 87/257/CEE della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all’elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d’America dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 121 del 9.5.1987, pag. 46).

(16)  Decisione 87/258/CEE della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all’elenco degli stabilimenti del Canada dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 121 del 9.5.1987, pag. 50).

(17)  Decisione 87/424/CEE della Commissione, del 14 luglio 1987, relativa all’elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti del Messico, in provenienza dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 228 del 15.8.1987, pag. 43).

(18)  Decisione C(89) 1686 della Commissione, del 2 ottobre 1989, Elenco degli stabilimenti del Swaziland, dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU C 252 del 5.10.1989, pag. 4).

(19)  Decisione 90/165/CEE della Commissione, del 28 marzo 1990, relativa all’elenco degli stabilimenti del Madagascar, in provenienza dei quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 91 del 6.4.1990, pag. 34).

(20)  Decisione 90/432/CEE della Commissione, del 30 luglio 1990, relativa all’elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 223 del 18.8.1990, pag. 19).

(21)  Decisione 93/26/CEE della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante l’elenco degli stabilimenti della repubblica della Croazia in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 16 del 25.1.1993, pag. 24).

(22)  Decisione 94/40/CE della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante l’elenco degli stabilimenti dello Zimbabwe in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 22 del 27.1.1994, pag. 50).

(23)  Decisione 94/465/CE della Commissione, del 12 luglio 1994, recante l’elenco degli stabilimenti del Botswana in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 190 del 26.7.1994, pag. 25).

(24)  Decisione 95/45/CE della Commissione, del 20 febbraio 1995, recante l’elenco degli stabilimenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 51 dell’8.3.1995, pag. 13).

(25)  Decisione 95/427/CE della Commissione, del 16 ottobre 1995, recante l’elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (GU L 254 del 24.10.1995, pag. 28).

(26)  Decisione C(95) 2899 della Commissione, del 30 novembre 1995, Elenco degli stabilimenti del Botswana dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU C 338 del 16.12.1995, pag. 3).

(27)  Decisione 97/4/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame (GU L 2 del 4.1.1997, pag. 6).

(28)  Decisione 97/252/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46).

(29)  Decisione 97/365/CE della Commissione, del 26 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 41).

(30)  Decisione 97/467/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, e che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d’allevamento (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57).

(31)  Decisione 97/468/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 62).

(32)  Decisione 97/569/CE della Commissione, del 16 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne (GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16).

(33)  Decisione 98/8/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa l’elenco degli stabilimenti della Repubblica federale di Iugoslavia dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 2 del 6.1.1998, pag. 12).

(34)  Decisione 98/10/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (GU L 3 del 7.1.1998, pag. 14).

(35)  Decisione 1999/120/CE della Commissione, del 27 gennaio 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni d'involucri, stomaci e vesciche di origine animale (GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21).

(36)  Decisione 1999/710/CE della Commissione, del 15 ottobre 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni (GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82).

(37)  Decisione 2001/556/CE della Commissione, dell’11 luglio 2001, relativa ad elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di gelatine destinate al consumo umano (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 23).

(38)  Decisione 2002/987/CE della Commissione, del 13 dicembre 2002, che fissa l’elenco degli stabilimenti delle isole Falkland dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 344 del 19.12.2002, pag. 39).

(39)  Decisione 2003/689/CE della Commissione, del 2 ottobre 2003, sull’elenco degli stabilimenti in Estonia autorizzati per l’importazione delle carni fresche nella Comunità (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 21).

(40)  Decisione 2004/229/CE della Commissione, del 5 marzo 2004, che stabilisce l’elenco degli stabilimenti della Lettonia in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione di carni fresche nella Comunità (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 39).

(41)  Decisione 2004/628/CE della Commissione, del 2 settembre 2004, che stabilisce l’elenco degli stabilimenti in Nuova Caledonia in provenienza dai quali può essere autorizzata dagli Stati membri l’importazione nella Comunità di carni fresche (GU L 284 del 3.9.2004, pag. 4).