15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/45


DECISIONE 2014/141/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2014

che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/109/PESC (1).

(2)

Il 10 dicembre 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2128 (2013) relativa alla Liberia che proroga le misure restrittive sugli spostamenti e sulle armi e modifica i relativi obblighi di notifica.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la posizione comune 2008/109/PESC.

(4)

È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della posizione comune 2008/109/PESC è modificato come segue:

1)

Al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

agli altri equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza e formazione tecnica.»;

2)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il Governo della Liberia ha la responsabilità principale di notificare al comitato per le sanzioni prima della spedizione di forniture di armamenti letali e materiale connesso, o della fornitura di assistenza, consulenza o formazione relativa a attività militari o di altro settore della sicurezza del Governo della Liberia, esclusi quelli di cui al paragrafo 1. In alternativa gli Stati membri che forniscono assistenza possono notificare al comitato per le sanzioni, in consultazione con il Governo della Liberia, conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), dell'UNSCR 2128 (2013). Qualora uno Stato membro scelga di notificare al comitato per le sanzioni, tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, incluso, se del caso, lo scopo e l'utilizzatore finale, le specifiche tecniche e la quantità di equipaggiamenti da spedire, il fornitore, la data di consegna proposta, la modalità di trasporto e l'itinerario delle spedizioni.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. CHRISOCHOIDIS


(1)  GU L 38 del 13.2.2008, pag. 26.