26.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/16


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2014

che modifica la decisione 2004/3/CE per quanto riguarda le classi dell’Unione applicabili

[notificata con il numero C(2014) 1081]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/105/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/3/CE della Commissione (2) fa riferimento alle classi di tuberi-seme di patate di base definite dalla direttiva 93/17/CEE della Commissione (3). La direttiva 93/17/CEE è stata sostituita dalla direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione (4). Tale direttiva stabilisce i requisiti in merito agli organismi nocivi, nonché altri requisiti.

(2)

In considerazione di tale sostituzione è pertanto necessario modificare di conseguenza i riferimenti alle classi di cui alla decisione 2004/3/CE. I nuovi riferimenti dovrebbero corrispondere esclusivamente ai requisiti in merito agli organismi nocivi.

(3)

La decisione 2004/3/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

È opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla stessa data di applicazione della direttiva di esecuzione 2014/20/UE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1 della decisione 2004/3/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli Stati membri elencati nella colonna 1 dell’allegato I sono autorizzati, per le regioni indicate a fronte della rispettiva denominazione nella colonna 2 di detto allegato, a limitare la commercializzazione di tuberi-seme di patate ai tuberi-seme di base come segue:

a)

per la produzione di tuberi-seme di patate, ai:

i)

tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe S dell’Unione” al punto 1, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 1, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione (*1); oppure

ii)

tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe SE dell’Unione” al punto 2, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 2, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE;

b)

per la produzione di patate, ai:

i)

tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe S dell’Unione” al punto 1, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 1, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE;

ii)

tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe SE dell’Unione” al punto 2, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 2, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE; oppure

iii)

tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la “classe E dell’Unione” al punto 3, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 3, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE.

(*1)  Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 32).» "

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

(2)  Decisione 2004/3/CE della Commissione, del 19 dicembre 2003, che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47).

(3)  Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7).

(4)  Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 32).