15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/24


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2014

che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea in Messico, che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2014) 692]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/86/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, l’articolo 19, frase introduttiva e l'articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell’Unione. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), una delle condizioni relative all’autorizzazione delle importazioni di equidi nell’Unione è che il paese terzo sia stato indenne da encefalomielite equina venezuelana per un periodo di due anni.

(2)

La decisione 93/195/CEE della Commissione (3) stabilisce modelli di certificati sanitari per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un’esportazione temporanea per la partecipazione a corse, competizioni o manifestazioni culturali.

(3)

La decisione 2004/211/CE della Commissione (4) stabilisce l’elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione.

(4)

La decisione di esecuzione 2013/167/UE della Commissione, (5) che modifica l’elenco di cui all’allegato I della decisione 2004/211/CE, stabilisce che l’ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione dopo un’esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, nonché le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina dal Messico attualmente non sono autorizzate.

(5)

La Commissione ha ricevuto una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti francesi per quanto riguarda la reintroduzione di cavalli destinati all’esportazione temporanea a Città del Messico (Messico). La valutazione contiene dati completi e dettagliati sulle misure di biosicurezza applicate dal Théâtre équestre Zingaro per la tutela dello stato sanitario dei suoi cavalli durante la loro permanenza a Città del Messico nonché le misure di quarantena imposte dalle competenti autorità francesi a tali cavalli al loro ritorno.

(6)

Dato il livello di controllo veterinario, i controlli sanitari di routine concordati e la distanza da altri equidi di stato sanitario inferiore, è possibile stabilire condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per la reintroduzione di tali cavalli dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni ai fini della partecipazione a specifici eventi culturali equestri a Città del Messico.

(7)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 93/195/CEE.

(8)

Poiché le misure previste nella presente decisione riguardano soltanto una regione ad altitudine elevata e una stagione invernale secca e temperata, con un rischio ridotto di trasmissione propagata da vettori di stomatite vescicolosa o taluni sottotipi dei virus dell’encefalite equina venezuelana, è opportuno autorizzare la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni nell’area metropolitana di Città del Messico, una regione in cui l’encefalomielite equina venezuelana non è segnalata da più di 2 anni.

(9)

Occorre pertanto modificare la voce relativa a detto paese terzo nell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è così modificata:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il trattino seguente:

«—

che hanno partecipato a specifiche manifestazioni culturali nell’area metropolitana di Città del Messico e soddisfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all’allegato X della presente decisione.»;

2)

è aggiunto un nuovo allegato X il cui testo figura nell’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(3)  Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).

(4)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione 2013/167/UE della Commissione, del 3 aprile 2013, che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 19).


ALLEGATO I

«ALLEGATO X

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ALLEGATO II

Nell’allegato I della decisione 2004/211/CE la voce relativa al Messico è sostituita dal testo seguente:

«MX

Messico

MX-0

L’intero paese

D

 

MX-1

Area metropolitana di Città del Messico

D

X

Valido fino al 15 aprile 2014»