11.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/1


DECISIONE 2014/71/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2013

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, in combinato diisposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero essere fissate in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione in questione.

(2)

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2010, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («l’accordo»).

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo (1).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.