8.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2014

che autorizza la Svezia e il Regno Unito a derogare a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 559]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/69/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Un certo numero di Stati membri ha chiesto di applicare deroghe alle regole comuni in materia di sicurezza aerea contenute nelle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento in questione, i servizi della Commissione hanno valutato la necessità, e il livello di protezione che ne risulta, delle deroghe richieste, sulla base delle raccomandazioni dell’AESA. La Commissione ha concluso che le modifiche dovrebbero offrire un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l’applicazione delle regole comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni. La valutazione di ogni deroga e le condizioni cui è subordinata la loro applicazione, sono descritte in distinti allegati alla presente decisione che autorizza tali deroghe.

(2)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, una deroga concessa a uno Stato membro, è notificata a tutti gli Stati membri, che hanno anche facoltà di applicare detta misura. Tutti gli Stati membri devono essere pertanto destinatari della presente decisione. La descrizione di ogni deroga, nonché le condizioni a essa collegate, dovrebbe essere tale da permettere agli altri Stati membri di applicare tale misura quando si trovano nella stessa situazione, senza richiedere un ulteriore approvazione da parte della Commissione. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri notifichino l’applicazione di deroghe, in quanto esse possono avere effetti al di fuori del loro territorio.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I governi di Svezia e del Regno Unito possono concedere approvazioni in deroga a talune modalità di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, come specificato negli allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Tutti gli Stati membri hanno diritto di applicare le misure di cui all’articolo 1, come specificato negli allegati alla presente decisione. Gli Stati membri notificano la misura alla Commissione, all’Agenzia e alle autorità aeronautiche nazionali.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

Deroga del Regno Unito al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione  (1) per quanto riguarda i privilegi di istruttore di volo su dispositivi di addestramento al volo (SFI)

1.   DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA

La norma FCL905.SFI, lettera a) nella parte FCL stabilisce che i privilegi di uno SFI consistono nel fornire istruzioni di volo su dispositivi di addestramento al volo, nella pertinente categoria di aeromobili, per: a) il rilascio, rinnovo e ripristino di una abilitazione al volo strumentale (IR), sempre che la persona sia o sia stata titolare di una IR nella corrispondente categoria di aeromobili e abbia completato un corso di addestramento per istruttore per l’abilitazione al volo strumentale (IRI).

Con lettera pervenuta alla Commissione il 27 novembre 2012, il governo del Regno Unito (UK) ha notificato alla Commissione e all’AESA la propria intenzione di derogare alla norma FCL905.SFI, lettera a), del regolamento (UE) n. 1178/2011 (il regolamento sugli equipaggi), a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 (il regolamento di base).

Il Regno Unito ha proposto di separare l’obbligo di seguire un corso IRI e il privilegio di fornire istruzioni per una IR iniziale dagli altri requisiti relativi agli SFI e consentire agli SFI che non abbiano completato l’addestramento IRI, di fornire una formazione per il rinnovo e il ripristino della IR specifica al tipo di aeromobile.

2.   VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

2.1.   Necessità

Attualmente non esiste un numero sufficiente di istruttori di volo qualificati a fornire i corsi di formazione e non sono abbastanza i corsi IRI approvati che consentirebbero ai potenziali SFI di ottenere la qualifica. L’autorità competente del Regno Unito ha sottolineato che l’obbligo di partecipare ad un corso IRI crea un onere non previsto dovuto al numero insufficiente di istruttori di volo. A ciò si può porre rimedio consentendo agli SFI che non hanno completato il corso di addestramento IRI di fornire un addestramento per il rinnovo e il ripristino delle IR specifiche del tipo. L’Agenzia ha ritenuto che il Regno Unito abbia sufficientemente dimostrato la necessità di derogare ai requisiti della norma FCL.905.SFI.

2.2.   Equivalenza del livello di protezione

Secondo il testo della parte FCL, il completamento del corso IRI è un requisito generale e si applica a tutti i privilegi dello SFI in relazione alla IR. Pertanto esso si applica ai privilegi per fornire un'istruzione per il rinnovo e il ripristino della IR specifica del tipo, nonché ai privilegi aggiuntivi per fornire una istruzione per la concessione iniziale di una IR.

Il Regno Unito ha sottolineato che viene mantenuto un livello equivalente di protezione grazie alla deroga in esame poiché tale deroga ripristinerebbe la norma JAR-FCL.

Inoltre il Regno Unito ha proposto di esigere un corso IRI solo per il privilegio di fornire istruzione per una IR iniziale e limitare i privilegi degli SFI che non hanno frequentato tale corso alla formazione per il rinnovo o il ripristino di una abilitazione del tipo, inclusa una IR specifica del tipo. Per poter essere autorizzato a fornire la formazione senza avere seguito l’intero corso IRI, in base alla proposta del Regno Unito, lo SFI deve aver superato un controllo di professionalità per il tipo di aeromobile, compresa l’abilitazione al volo strumentale nel corso degli ultimi 12 mesi. Uno SFI con tale qualifica che non ha frequentato il corso completo IRI non fornirà istruzione per il rilascio iniziale di qualsiasi abilitazione al volo strumentale, o per il rinnovo o il ripristino di un’abilitazione al volo strumentale che non sia associata al rinnovo o al ripristino di un’abilitazione per tipo.

L’Agenzia, dopo aver esaminato la richiesta di deroga modificata, ha concluso che il Regno Unito abbia ragione nel sostenere che i privilegi di uno SFI sono stati modificati nella parte FCL rispetto a JAR- FCL. Il nuovo requisito, che prevede che lo SFI partecipi ad un corso IRI di istruzione di volo per le IR, è stato aggiunto come condizione supplementare in quanto lo si è ritenuto necessario per l’estensione dei privilegi.

L’Agenzia condivide l’opinione del Regno Unito che la deroga proposta comporta un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l’applicazione della parte FCL, in quanto non consentirà a questo gruppo specifico di SFI di condurre attività di formazione per il ripristino e il rinnovo di una IR generale senza aver partecipato a un corso IRI, ma si limiterà a consentire di fornire istruzione per il rinnovo e il ripristino della IR specifica del tipo.

3.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

Il Regno Unito può, in deroga alla norma FCL.905.SFI, lettera a), del regolamento (UE) n. 1178/2011, consentire agli SFI di fornire istruzione per il rinnovo e il ripristino della IR specifica del tipo senza aver completato l’addestramento IRI.

4.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA

Uno SFI con questa qualifica non può effettuare attività di addestramento per il rinnovo e il ripristino di una IR generale senza aver partecipato a un corso IRI.

5.   APPLICABILITÀ GENERALE DELLA DEROGA

Tutti gli Stati membri possono applicare tale deroga, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.


(1)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).


ALLEGATO II

Deroga del Regno Unito al regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i privilegi di esaminatore per dispositivi di addestramento al volo (SFE)

1.   DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA

La norma FCL.1005.SFE, lettera a), punto 2), stabilisce che i privilegi di un SFE per velivoli o convertiplani consistono nel condurre in un FFS (simulatore integrale di volo): «[…] controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino delle abilitazioni IR, sempre che un SFE soddisfi i requisiti di cui alla norma FCL.1010.IRE per la corrispondente categoria di aeromobili».

Con lettera pervenuta alla Commissione il 27 novembre 2012, il governo del Regno Unito (UK) ha notificato alla Commissione e all’AESA la propria intenzione di derogare alla norma FCL.1005.SFE, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) n. 1178/2011 (il regolamento sugli equipaggi), a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 (il regolamento di base).

Il Regno Unito ha proposto di creare una nuova categoria di SFE con privilegi che permettono di effettuare esami ai fini del rinnovo e del ripristino di una IR, se collegata ad un’abilitazione per tipo, separando il requisito per l’IRI/IRE dagli altri requisiti SFE e limitando i privilegi al rinnovo o al ripristino di un’abilitazione per tipo, comprese le IR specifiche del tipo.

2.   VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

2.1.   Necessità

Attualmente non vi sono abbastanza corsi riconosciuti che consentirebbero ai potenziali SFE di ottenere le qualifiche. Il Regno Unito ha sottolineato che questo obbligo creerà un onere non previsto affermando che attualmente non vi sono risorse adeguatamente formate. A ciò si può porre rimedio consentendo agli SFI che non si sono conformati ai requisiti per l’IRE di effettuare controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino delle IR specifiche del tipo. L’Agenzia ha ritenuto che il Regno Unito abbia sufficientemente dimostrato la necessità di derogare ai requisiti della norma FCL.1005.SFE.

2.2.   Equivalenza del livello di protezione

Il Regno Unito ha giustificato la deroga prevista facendo riferimento al requisito equivalente JAR-FCL e individuando una modifica concernente i privilegi di questa categoria di esaminatori nonché le condizioni che devono essere soddisfatte dal richiedente. Il Regno Unito ha sottolineato che nell’ambito del sistema JAR molte autorità nazionali consentivano all’esaminatore per dispositivi di addestramento al volo (SFE) di effettuare esami per il rinnovo o il ripristino dei privilegi di volo strumentale che sono associati alla abilitazione per tipo, vale a dire il rinnovo o il ripristino di un’abilitazione per tipo in combinazione con l’abilitazione al volo strumentale specifica del tipo (IR). Gli SFE non erano autorizzati a effettuare esami per IR generali non specifiche del tipo o per la concessione iniziale di privilegi di IR specifiche del tipo.

Il Regno Unito ha inoltre sottolineato che, sulla base dei privilegi accresciuti dello SFE, la parte FCL prevede che uno SFE debba aver rispettato i requisiti applicabili ad un esaminatore per l’abilitazione al volo strumentale (IRE), il che comprende l’obbligo di avere un certificato di istruttore per l’abilitazione al volo strumentale (IRI). Secondo il testo della parte FCL, tale requisito costituisce un prerequisito generale e si applica pertanto a tutti i privilegi di effettuare esami per IR dello SFE. Ciò si applica ai privilegi per il rinnovo o il ripristino di IR specifiche al tipo nonché ai nuovi privilegi di effettuare esami per la concessione iniziale di qualsiasi IR.

Il Regno Unito ha sottolineato che viene mantenuto un livello equivalente di protezione grazie alla deroga in esame poiché tale deroga ripristinerebbe la norma JAR-FCL.

L’Agenzia, dopo aver esaminato la richiesta di deroga, ha concluso che il Regno Unito abbia ragione nel sostenere che la norma FCL.1005.SFE non contiene alcun privilegio che permetta allo SFE di effettuare un esame pratico («skill-test») per il rilascio iniziale di una IR in un FFS, ma si limita al rinnovo e al ripristino della IR [cfr. lettera a), punto 2)]. Inoltre, il Regno Unito ha dichiarato correttamente che, in base alle norme JAR-FCL, il privilegio dello SFE autorizzava a svolgere controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino della IR. Il Regno Unito ha inoltre ragione quando afferma che lo SFE, in base alle norme JAR-FCL, non doveva soddisfare anche i requisiti IRE/IRI. È corretto affermare che i privilegi di uno SFE sono stati modificati rispetto alle norme JAR-FCL.

Al fine di includere il privilegio di effettuare esami per il rinnovo o il ripristino di una abilitazione per tipo e IR combinata senza aver rispettato le prescrizioni per l’IRE, il Regno Unito ha proposto che lo SFE debba aver superato un controllo di professionalità per il tipo di aeromobile, compresa l’abilitazione al volo strumentale nel corso degli ultimi 12 mesi. Uno SFE con tale qualifica non effettua esami per il rilascio iniziale di qualsiasi abilitazione al volo strumentale, o per il rinnovo o il ripristino di un’abilitazione al volo strumentale che non sia associata al rinnovo o al ripristino di un’abilitazione per tipo.

Sulla base dell’esame effettuato, l’Agenzia condivide l’opinione del Regno Unito che la deroga proposta preveda un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l’applicazione della parte FCL, in quanto non consentirà a questo gruppo specifico di SFE di effettuare esami per il rinnovo e il ripristino di una IR senza aver partecipato a un corso IRI, ma attribuirà il privilegio di effettuare esami per il rinnovo o il ripristino della IR specifica del tipo.

3.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

Il Regno Unito può, in deroga alla norma FCL.1005.SFE, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) n. 1178/2011, consentire agli SFE di effettuare controlli di professionalità per il rinnovo e il ripristino di IR specifica del tipo senza aver soddisfatto i requisiti applicabili a un esaminatore per abilitazione al volo strumentale (IRE), che comporta l’obbligo di avere un certificato di istruttore per l’abilitazione al volo strumentale (IRI).

4.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA

Uno SFE con tale qualifica non effettua esami per il rilascio iniziale di una abilitazione al volo strumentale, per il rinnovo o il ripristino di un’abilitazione al volo strumentale che non sia associata ad un rinnovo o ripristino di un’abilitazione per tipo.

5.   APPLICABILITÀ GENERALE DELLA DEROGA

Tutti gli Stati membri possono applicare tale deroga, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.


ALLEGATO III

Deroga del Regno Unito al regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i privilegi ristretti di un istruttore di volo su dispositivi di addestramento al volo (SFI) e il modo in cui tali restrizioni possono essere tolte

1.   DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA

La norma FCL.910.SFI, lettera b), stabilisce che per l’estensione dei privilegi di uno SFI ai simulatori che rappresentano tipi di aeromobili supplementari lo SFI deve essere esaminato da un esaminatore di abilitazione al tipo (TRE). La parte FCL non consente a uno SFE che sia qualificato sul tipo di condurre la prova per aggiungere un tipo supplementare ai privilegi dello SFI.

Con lettera pervenuta alla Commissione il 27 novembre 2012, il governo del Regno Unito (UK) ha notificato alla Commissione e all’AESA la propria intenzione di derogare alla norma FCL910.SFI, lettera b), del regolamento (UE) n. 1178/2011 (il regolamento sugli equipaggi), a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 (il regolamento di base).

Il Regno Unito ha chiesto la deroga al fine di consentire a uno SFE non solo di effettuare prove in caso di rilascio iniziale del certificato SFI ma di estendere i privilegi per consentire allo SFE di esaminare lo SFI per qualsiasi tipo ulteriore.

2.   VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

2.1.   Necessità

È necessario consentire a uno SFE non solo di svolgere prove in caso di rilascio iniziale del certificato SFI ma di estendere i privilegi per permettere allo SFE di esaminare lo SFI per ulteriori tipi in quanto, altrimenti, viene imposto un onere inutile al settore a causa della mancanza di personale qualificato. L’Agenzia condivide la giustificazione fornita dal Regno Unito sulla necessità di concedere questa deroga.

2.2.   Equivalenza del livello di protezione

Il Regno Unito ha giustificato la deroga prevista affermando che non vi sarebbe alcun effetto negativo sul livello di protezione provocato da tale estensione dei privilegi.

Sulla base del riesame effettuato, l’Agenzia condivide l’opinione del Regno Unito che la deroga in esame mantenga un livello equivalente di protezione in quanto la parte FCL consente già allo SFE di controllare lo SFI per il tipo di aeromobile incluso nel rilascio iniziale del certificato SFI.

3.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

Il Regno Unito può derogare alla norma FCL.910.SFI, lettera b), del regolamento (UE) n. 1178/2011, al fine di consentire a uno SFE non solo di svolgere prove in caso di rilascio iniziale del certificato SFI ma di estendere i privilegi per consentire allo SFE di esaminare lo SFI per tipi ulteriori.

4.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA

I privilegi di uno SFI possono essere estesi ad altri FSTD rappresentativi di altri tipi della stessa categoria di aeromobili qualora il titolare abbia:

completato in modo soddisfacente la parte al simulatore del corrispondente corso per l’abilitazione per tipo; e

effettuato, in un corso completo per l’abilitazione per tipo, almeno 3 ore di istruzione di volo in relazione ai compiti di uno SFI sul tipo applicabile sotto la supervisione e con il soddisfacimento di un TRE o SFE qualificato per questi fini.

5.   APPLICABILITÀ GENERALE DELLA DEROGA

Tutti gli Stati membri possono applicare tale deroga, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.


ALLEGATO IV

Deroga del Regno Unito al regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i privilegi e le condizioni di istruttore di volo su dispositivi di addestramento al volo (SFI)

1.   DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA

La norma FCL.905.SFI dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 stabilisce i privilegi di istruttore di volo su dispositivi di addestramento al volo (SFI) e non consente allo SFI di fornire istruzione ai richiedenti un certificato SFI. La parte FCL prevede il privilegio di fornire tale istruzione soltanto per i titolari di un certificato di istruttore di abilitazione al tipo (TRI), a condizione che abbiano almeno tre anni di esperienza come istruttore titolare di abilitazione TRI [FCL905.TRI, lettera b)].

Con lettera pervenuta alla Commissione il 27 novembre 2012, il governo del Regno Unito (UK) ha notificato alla Commissione e all’AESA la propria intenzione di derogare alla suddetta norma del regolamento (UE) n. 1178/2011 (il regolamento sugli equipaggi), a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 (il regolamento di base).

Il Regno Unito ha proposto di concedere ai titolari di un certificato SFI il privilegio di fornire istruzione ai richiedenti un certificato SFI senza soddisfare il requisito di avere almeno 3 anni di esperienza come TRI.

2.   VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

2.1.   Necessità

Il Regno Unito ha comunicato di aver interpretato in passato le norme JAR-FCL nel senso che consentivano agli SFI di agire in quanto tutor nei corsi SFI dopo aver seguito un corso specifico seguito da una valutazione di competenza. Il Regno Unito ha inoltre affermato che con l’attuazione della parte FCL e l’introduzione di una formulazione più specifica il privilegio di insegnare ai richiedenti un certificato SFI viene concesso solo agli istruttori di abilitazione per tipo (TRI) con 3 anni di esperienza come tali. Nel Regno Unito molti SFI certificati dal Regno Unito e che svolgono il ruolo di insegnanti per i richiedenti un certificato SFI non possono soddisfare i requisiti per diventare un TRI con 3 anni di esperienza. Pertanto essi non saranno in grado di continuare ad agire come tutor nei corsi SFI. Il Regno Unito ha inoltre specificato che molti degli attuali SFI non sarebbero in grado di soddisfare i requisiti TRI per ragioni mediche.

Il Regno Unito conclude, sulla base di una valutazione della situazione attuale, che non esiste un numero sufficiente di TRI che possano garantire l’insegnamento ad un numero sufficiente di richiedenti un certificato SFI e soddisfare le necessità di formazione del settore. Di conseguenza, si registrerà una penuria di istruttori qualificati per fornire questa formazione il che potrebbe provocare una grave interruzione nell’addestramento dei piloti, in particolare nel settore «business/corporate». È pertanto necessario concedere il privilegio agli SFI che non soddisfano il requisito di avere almeno 3 anni di esperienza come TRI, di fornire istruzione agli SFI richiedenti. L’Agenzia condivide la giustificazione fornita dal Regno Unito sulla necessità di concedere questa deroga.

2.2.   Equivalenza del livello di protezione

Inoltre, il Regno Unito ha rilevato un’incoerenza nella parte FCL in quanto gli esaminatori su dispositivi di addestramento al volo (SFE), che devono essere in possesso di un certificato SFI, hanno il privilegio per condurre valutazioni di competenza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di un certificato SFI ma, al tempo stesso, non sono autorizzati a impartire istruzioni a questi SFI. Il fatto che uno SFE, essendo anche uno SFI, non possa impartire insegnamento a un pilota per diventare uno SFI ma possa esaminare lo SFI è visto come un’incoerenza nella parte FCL, in quanto tutti gli esaminatori nell’ambito del sistema della parte FCL hanno il privilegio di fornire istruzione per certificati, abilitazioni e licenze per i quali sono autorizzati a effettuare esami.

La parte FCL riflette il sistema JAR-FCL in cui l’istruzione per i richiedenti un certificato SFI doveva essere effettuata soltanto da un TRI. Dopo aver riesaminato le proposte su come il Regno Unito intende qualificare ulteriormente lo SFI per tale compito, l’Agenzia ha condiviso la valutazione del Regno Unito che un livello equivalente di protezione a quello conseguito con l’applicazione della parte FCL possa essere ottenuto con la deroga prevista, in particolare attraverso i requisiti supplementari in materia di formazione e controlli proposti dal Regno Unito.

Va sottolineato tuttavia, che il Regno Unito prevede questo corso specifico per tutor anche per TRI che intendono fornire tale formazione. Dato che la parte FCL già fornisce questo privilegio per TRI che desiderano impartire insegnamento per un certificato SFI, se soddisfano il requisito dell’esperienza triennale, un corso specifico per tutor destinato ai TRI non è necessario. Questi corsi devono pertanto essere destinati solo a SFI.

3.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

Il Regno Unito può, in deroga alla norma FCL.905.SFI, concedere il privilegio agli SFI che non soddisfano il requisito di avere almeno 3 anni di esperienza come TRI, di fornire istruzione ai candidati SFI.

4.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA

Tali SFI devono avere almeno 3 anni di esperienza di insegnamento come SFI, devono completare un corso specifico di tutor di due giorni tenuto da uno SFI tutor e superare una valutazione di competenza.

5.   APPLICABILITÀ GENERALE DELLA DEROGA

Tutti gli Stati membri possono applicare tale deroga, a condizione che siano soddisfatte le condizioni allegate.


ALLEGATO V

Deroga del Regno Unito al regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda il rinnovo e il ripristino di un'abilitazione al volo strumentale (IR)

1.   DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA

La norma FCL.625, lettere c) e d), dell’allegato I (Parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 recita:

c)   Ripristino. Se una IR è scaduta, ai fini del ripristino dei privilegi i richiedenti devono:

1)

sottoporsi a corsi di aggiornamento presso un’ATO per raggiungere il livello di professionalità richiesto per superare l’elemento strumentale del test di abilitazione conformemente all’appendice 9 di questa parte; e

2)

completare controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 di questa parte, nella categoria di aeromobili pertinente.

d)   Qualora l’IR non sia stata rinnovata o ripristinata nei 7 anni precedenti, il titolare deve sottoporsi nuovamente all’esame teorico e al test di abilitazione dell’IR.»

Con lettera pervenuta alla Commissione il 18 marzo 2013, il governo del Regno Unito (UK) ha notificato alla Commissione e all’AESA la propria intenzione di derogare alla suddetta norma del regolamento (UE) n. 1178/2011 a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008.

2.   VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

2.1.   Necessità

È necessario consentire ai titolari di licenze rilasciate in conformità alla parte FCL con la IR conforme all’ICAO detenuta sulla base della licenza di un paese terzo, di mantenere i loro privilegi senza la necessità di ripetere gli esami di conoscenza teorica. Il regolamento sugli equipaggi non affronta questa situazione, il che crea un onere inutile per i titolari di licenza.

2.2.   Equivalenza del livello di protezione

Il Regno Unito ritiene che i requisiti della norma FCL.625, lettera d), siano stati creati per il caso in cui il titolare di una licenza cessi di volare secondo le regole del volo strumentale (IFR) per 7 anni. La regola non tiene conto della possibilità che il titolare della licenza possa avere volato in IFR con una IR detenuta sulla base di una licenza di un paese terzo durante il periodo di 7 anni, che è stata ripristinata durante tale periodo e che, pertanto, è valida.

L’Agenzia, dopo aver esaminato la richiesta di deroga, concorda con il Regno Unito sul fatto che è sproporzionato imporre a un pilota in possesso di una IR rilasciata da un paese terzo, conforme all’allegato 1 dell’ICAO, in corso o scaduta di recente, di ripetere l’esame teorico necessario per ottenere il ripristino di una IR europea scaduta da più di sette anni, vale a dire che non è opportuno applicare ad un pilota con esperienza IFR recente gli stessi requisiti che verrebbero applicati a un pilota che non ha volato in IFR per più di 7 anni.

L’Agenzia concorda con la motivazione presentata dal Regno Unito. La regola non tiene conto della possibilità che il titolare della licenza possa avere volato in IFR utilizzando una IR detenuta sulla base di una licenza di un paese terzo durante il periodo di 7 anni, che è stata ripristinata durante tale periodo e che, pertanto, è valida. La deroga prevista riguarderebbe i titolari di licenze in conformità alla parte FCL che includono la IR conforme all’ICAO. Se tali piloti, dopo un certo periodo, cessano di volare sulla base di quella licenza, ma continuano a volare con una licenza di un paese terzo conforme all’ICAO che comprende una IR e venisse chiesto loro di ripristinare la loro IR sulla licenza europea, essi dovrebbero soltanto soddisfare i criteri di rinnovo previsti dalla norma FCL.625, lettera b), sulla base della IR attuale, e valida, del paese terzo. Questo significa che il titolare dell’abilitazione deve superare il test di professionalità, ma non deve sottoporsi a una formazione o ripetere gli esami di conoscenza teorici. Nel caso di un pilota che ha detenuto una IR di un paese terzo che non è più valida, ma è stata rinnovata o ripristinata nei 7 anni precedenti, il titolare dell’abilitazione deve soddisfare i requisiti in materia di ripristino della norma FCL.625, lettera c), ma non dovrà ripetere gli esami di conoscenza teorica. L’Agenzia ritiene che ciò fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalla parte FCL.

3.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

Il Regno Unito può, in deroga alla norma FCL.625, lettere c) e d), dell’allegato I (Parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, permettere ai titolari di licenze rilasciate in conformità alla parte FCL di mantenere i loro privilegi in relazione a una IR detenuta sulla base di una licenza di un paese terzo senza la necessità di ripetere gli esami di conoscenza teorica.

4.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA

Tale deroga si applica ai titolari di licenze rilasciate in conformità alla parte FCL a condizione che una IR detenuta sulla base di una licenza di un paese terzo sia conforme all’ICAO.

5.   APPLICABILITÀ GENERALE DELLA DEROGA

Tutti gli Stati membri possono applicare tale deroga, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.


ALLEGATO VI

Deroga della Svezia al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione  (1) per quanto riguarda le disposizioni in vigore relative al rilascio di certificati di aeronavigabilità degli aeromobili importati

1.   DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA

Secondo il punto 21.A.174 b) 3) ii), dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, ogni domanda di un certificato di aeronavigabilità per un aeromobile importato da un paese terzo deve contenere una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato dove l’aeromobile è, o è stato registrato, comprovante l’effettiva aeronavigabilità dell’aeromobile presente sul suo registro al momento del trasferimento.

Con lettera del 24 gennaio 2011, l’Agenzia svedese dei trasporti ha notificato alla Commissione e all’AESA, la propria intenzione di derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (2) [abrogato dal regolamento (UE) n. 748/2012] e abolire il requisito di includere tale dichiarazione.

2.   VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

2.1.   Necessità

La Svezia ha riscontrato la necessità di derogare a questa regola, in quanto, in alcuni casi, tale dichiarazione non è disponibile e non può essere ottenuta.

2.2.   Equivalenza del livello di protezione

L’intento di richiedere la dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato dove l’aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante l’effettiva aeronavigabilità dell’aeromobile presente sul suo registro all’atto del trasferimento quando un aeromobile è importato in uno Stato membro dell’EASA, è di consentire al paese importatore di verificare che l’aeromobile sia conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione EASA, che eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni, siano stati approvati in conformità all’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 e che le direttive di aeronavigabilità applicabili siano state attuate.

La misura proposta dal governo svedese di abolire l’obbligo di includere tale dichiarazione può prevedere un livello di protezione equivalente a quello prescritto dalle pertinenti norme di attuazione nell’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 relative ai documenti necessari per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità per un aeromobile usato importato da un paese terzo a condizione che vengano utilizzati altri mezzi per garantire l’affidabilità richiesta. Questi mezzi sono descritti al punto 4.

3.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

La Svezia può accettare domande di certificati di aeronavigabilità, per gli aeromobili importati da un paese terzo, senza una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato dove l’aeromobile è, o è stato registrato, comprovante l’effettiva aeronavigabilità dell’aeromobile presente sul suo registro al momento del trasferimento.

La deroga si applica fino al momento in cui l’emendamento destinato a risolvere la questione, nell’ambito del mandato di regolamentazione RMT.0020, del Capitolo H (Certificati di aeronavigabilità e certificati ristretti di aeronavigabilità) dell’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, sia stato adottato e diventi applicabile.

4.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA

L’autorità competente esamina la documentazione degli aeromobili e ispeziona gli aeromobili al fine di verificare che:

la documentazione relativa al passato dell’aeromobile sia completa e sufficiente per stabilire la norma di produzione e modifica,

l’aeromobile sia stato prodotto secondo il progetto del tipo che costituiva la base per il certificato di omologazione AESA. A tale scopo le registrazioni storiche devono includere una copia del primo certificato di aeronavigabilità o del certificato di esportazione rilasciato per gli aeromobili nuovi. In alternativa il richiedente il certificato di aeronavigabilità può ottenere una dichiarazione del titolare del certificato del tipo approvato dallo Stato di progettazione per quanto riguarda lo status di produzione,

l’aeromobile sia conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione del tipo,

ogni certificato di omologazione supplementare, modifica o riparazione siano approvati in conformità all’allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012,

le direttive di aeronavigabilità applicabili siano state attuate.

Infine l’autorità competente accerta che i risultati dell’indagine siano coerenti con i risultati dell’inchiesta dell’organizzazione che effettua la revisione dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato I (Parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (3).

5.   APPLICABILITÀ GENERALE DELLA DEROGA

Tutti gli Stati membri possono applicare tale deroga, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.


(1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1).