14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/47


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 aprile 2014

relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento

(BCE/2014/16)

(2014/360/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE istituisce una Commissione amministrativa del riesame che effettua un riesame amministrativo interno delle decisioni assunte dalla Banca centrale europea (BCE) nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 a seguito di una richiesta di riesame presentata ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5.

(2)

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE adotterà norme di funzionamento della Commissione amministrativa del riesame che saranno rese pubbliche.

(3)

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1024/2013, l'istituzione della Commissione amministrativa del riesame fa salvo il diritto di proporre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dei trattati.

(4)

Il riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame prima della proposizione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è facoltativo per coloro nei cui confronti è presa la decisione della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, ovvero che siano direttamente e individualmente toccati dal provvedimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO INTRODUTTIVO

Articolo 1

Natura suppletiva

Il presente regolamento integra il regolamento interno della Banca centrale europea. I termini utilizzati nel presente regolamento hanno lo stesso significato di quelli definiti nel regolamento interno della Banca centrale europea.

CAPO I

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DEL RIESAME

Articolo 2

Istituzione

È istituita la Commissione amministrativa del riesame (di seguito la «Commissione amministrativa»).

Articolo 3

Composizione

1.   La Commissione amministrativa è composta da cinque membri, sostituiti da due supplenti nei casi indicati al paragrafo 3.

2.   I membri della Commissione amministrativa e i due supplenti sono persone di indubbio prestigio, cittadini di Stati membri e in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, di livello sufficientemente elevato nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari. Sono esclusi il personale in servizio della BCE, delle autorità nazionali competenti o di altre istituzioni, organi e organismi nazionali o dell'Unione coinvolti nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

3.   I due supplenti sostituiscono temporaneamente i membri della Commissione amministrativa in caso di incapacità temporanea, morte, dimissioni o revoca dell'incarico di questi ultimi ovvero quando, nel contesto di una determinata richiesta di riesame, sussistano giustificati motivi per nutrire gravi preoccupazioni in merito all'esistenza di un conflitto di interessi. Sussiste un conflitto di interessi quando un membro della Commissione amministrativa sia portatore di un interesse privato o personale che, effettivamente o in apparenza, possa influenzare l'adempimento dei suoi doveri in modo imparziale e obiettivo.

Articolo 4

Nomina

1.   La nomina dei membri della Commissione amministrativa e dei due supplenti è effettuata dal Consiglio direttivo con modalità tali da assicurare, per quanto possibile, un adeguato equilibrio geografico e di genere rispetto agli Stati membri.

2.   A seguito di un invito pubblico a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Comitato esecutivo, sentito il Consiglio di vigilanza, sottopone le designazioni dei membri della Commissione amministrativa e dei due supplenti al Consiglio direttivo almeno un mese prima dell'inizio della riunione del Consiglio direttivo nel corso della quale saranno effettuate le nomine.

3.   Il mandato dei membri della Commissione amministrativa e dei due supplenti è di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

4.   I membri della Commissione amministrativa e i due supplenti operano in modo indipendente e nel pubblico interesse. Essi non sono soggetti a istruzioni e rendono una dichiarazione pubblica d'impegni e una dichiarazione pubblica di interessi indicando eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi.

5.   I termini e le condizioni relativi alla nomina dei membri della Commissione amministrativa e dei due supplenti sono stabilite dal Consiglio direttivo.

Articolo 5

Presidente e vicepresidente

1.   Il presidente e il vicepresidente sono designati dalla Commissione amministrativa.

2.   Il presidente assicura il funzionamento della Commissione amministrativa, l'efficiente trattazione dei riesami e l'osservanza delle sue norme di funzionamento.

3.   Il vicepresidente assiste il presidente nell'esecuzione dei suoi compiti e lo sostituisce quando quest'ultimo è impossibilitato a operare ovvero su sua richiesta, per assicurare il funzionamento della Commissione amministrativa.

Articolo 6

Segretario della Commissione amministrativa

1.   Il segretario del Consiglio di vigilanza funge da segretario della Commissione amministrativa (di seguito il «segretario»).

2.   Il segretario ha il compito di preparare l'efficiente trattazione dei riesami, di organizzare le pre-udienze e le udienze della Commissione amministrativa, di provvedere alla stesura dei relativi resoconti dei lavori, di aggiornare un registro dei riesami e di prestare altrimenti assistenza in relazione ad essi.

3.   La BCE fornisce alla Commissione amministrativa adeguato supporto, ivi comprese le competenze giuridiche necessarie a prestare assistenza nella valutazione dell'esercizio dei poteri della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

CAPO II

RICHIESTA DI RIESAME

Articolo 7

Istanza di riesame

1.   Qualunque persona fisica o giuridica può richiedere il riesame amministrativo interno di una decisione della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 della quale sia destinataria o che la riguardi direttamente e individualmente (di seguito il «richiedente») sottoponendo al segretario un'istanza scritta di riesame che specifica la decisione contestata. L'istanza di riesame è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2.   Il segretario conferma senza ritardo al richiedente il ricevimento dell'istanza di riesame.

3.   L'istanza di riesame è proposta entro un mese dalla notifica della decisione al richiedente, ovvero, in mancanza di notifica, dal giorno in cui il richiedente ne è venuto a conoscenza.

4.   La decisione contestata è allegata all'istanza di riesame, la quale: a) enuncia i motivi su cui si fonda; b) ove richieda la sospensione in conseguenza del riesame, ne precisa le ragioni; c) reca in allegato le copie di eventuali documenti sui quali il richiedente intende basarsi; e d) se l'istanza di riesame superale 10 pagine, include un indice delle voci da a) a c).

5.   L'istanza di riesame indica chiaramente il recapito completo del richiedente per consentire al segretario di inviare comunicazioni al richiedente o al suo rappresentante, secondo i casi. Il segretario conferma il ricevimento precisando se l'istanza di riesame è completa.

6.   Il richiedente può in ogni momento revocare l'istanza di riesame comunicando al segretario la revoca.

7.   Una volta presentata al segretario, l'istanza di riesame, unitamente all'allegata documentazione, è trasmessa senza ritardo per vie interne per consentire alla BCE di essere rappresentata nell'ambito del procedimento.

Articolo 8

Relatore

Ricevuta l'istanza di riesame, il presidente designa un relatore per il riesame tra i membri della Commissione amministrativa incluso lo stesso presidente. Nella designazione del relatore, il presidente tiene conto delle specifiche competenze di ciascun membro della Commissione amministrativa.

Articolo 9

Effetto sospensivo

1.   La presentazione dell'istanza di riesame non sospende l'applicazione della decisione contestata, salvo quanto disposto al paragrafo 2.

2.   Salvo quanto disposto al paragrafo 1, il Consiglio direttivo, su proposta della Commissione amministrativa, può decidere di sospendere l'applicazione della decisione contestata ove ritenga che la richiesta di riesame sia ammissibile e non manifestamente infondata e che l'immediata applicazione della decisione contestata possa causare danni irreparabili. Il Consiglio direttivo decide di sospendere l'applicazione della decisione contestata, sentito il parere della Consiglio di vigilanza laddove opportuno.

3.   Le procedure stabilite nelle presenti norme interne, incluse quelle disciplinate agli articoli 12 e 14 in merito ad istruzioni e udienze, si applicano secondo la necessità alla definizione di ogni questione relativa alla sospensione.

CAPO III

RIESAME

Articolo 10

Ambito del riesame della Commissione amministrativa

1.   Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, il riesame amministrativo ha ad oggetto la conformità procedurale e sostanziale della decisione al regolamento (UE) n. 1024/2013.

2.   Il riesame della Commissione amministrativa è limitato all'esame dei motivi dedotti dal richiedente su cui si fonda l'istanza di riesame.

Articolo 11

Ammissibilità dell'istanza di riesame

1.   Prima di esaminarne la fondatezza, la Commissione amministrativa stabilisce se e in che misura l'istanza di riesame è ammissibile. Se la Commissione amministrativa ritiene la richiesta di riesame in tutto o in parte inammissibile, tale valutazione è riportata nel parere della Commissione amministrativa ai sensi dell'articolo 17.

2.   È inammissibile un'istanza di riesame presentata in relazione a nuova decisione del Consiglio direttivo di cui all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 12

Istruzioni

Il presidente, per conto della Commissione amministrativa, può impartire istruzioni per l'efficiente conduzione del riesame, anche in merito alla produzione di documenti o alla comunicazione di informazioni. Tali istruzioni sono trasmesse dal segretario alle parti interessate. A tal fine il presidente può consultarsi con altri membri.

Articolo 13

Inadempienze

1.   Ove i richiedenti, senza ragionevoli giustificazioni, omettano di ottemperare alle istruzioni impartite dalla Commissione amministrativa o alle disposizioni delle presenti norme interne, la Commissione amministrativa può ordinare loro il pagamento delle spese del procedimento derivate dal ritardo.

2.   Prima di impartire l'ordine di cui al paragrafo 1, la Commissione amministrativa ne dà avviso al richiedente cui è concessa la possibilità di formulare osservazioni in merito all'adozione di un ordine in tal senso.

Articolo 14

Udienze

1.   La Commissione ammnistrativa può fissare un'udienza ove lo ritenga necessario per valutare secondo giustizia il riesame. A tale udienza è richiesto sia al richiedente sia alla BCE di formulare deduzioni orali.

2.   Il presidente impartisce istruzioni in merito all'ordine, alle modalità di svolgimento e alla data dell'udienza.

3.   Le riunioni hanno luogo presso la sede della BCE. Il segretario presenzia alle udienze. All'udienza non sono ammessi terzi.

4.   In casi eccezionali, su richiesta del richiedente o della BCE o di propria iniziativa, il presidente può aggiornare l'udienza.

5.   Ove la parte che abbia ricevuto comunicazione dell'udienza non compaia, la Commissione amministrativa può procedere in sua assenza.

Articolo 15

Regime probatorio

1.   Il richiedente può richiedere alla Commissione amministrativa di essere autorizzato a produrre testimonianze o perizie in forma di dichiarazione scritta.

2.   Il richiedente può richiedere alla Commissione amministrativa l'autorizzazione a convocare un testimone o un perito che abbia reso una dichiarazione scritta affinché deponga in udienza. Anche la BCE può richiedere di essere autorizzata a convocare testimoni o periti affinché depongano in udienza.

3.   L'autorizzazione è concessa solo se la Commissione amministrativa la ritenga necessaria per la decisione secondo giustizia del riesame.

4.   I testimoni o i periti sono esaminati dalla Commissione amministrativa. La prova è assunta nel tempo concesso a tale scopo. Il richiedente ha il diritto di controesaminare testimoni o periti convocati dalla BCE ove necessario per la decisione secondo giustizia del riesame.

CAPO IV

PROCEDURA DECISIONALE

Articolo 16

Parere sul riesame

1.   La Commissione ammnistrativa, entro un termine adeguato all'urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione dell'istanza di riesame, esprime un parere in merito al riesame.

2.   Il parere può proporre l'annullamento della decisione iniziale, la sua sostituzione con una decisione di contenuto identico o con una diversa. In tale ultimo caso, il parere indica le modifiche necessarie.

3.   Il parere è adottato a maggioranza di almeno tre membri della Commissione amministrativa.

4.   Il parere, redatto in forma scritta e motivato, è inviato senza indugio al Consiglio di vigilanza.

5.   Il parere non vincola il Consiglio di vigilanza né il Consiglio direttivo.

Articolo 17

Preparazione di un nuovo progetto di decisione

1.   Il Consiglio di vigilanza, valutato il parere della Commissione amministrativa, propone al Consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione. La valutazione del Consiglio di vigilanza non si limita all'esame dei motivi dedotti dal richiedente nell'istanza di riesame, ma nella formulazione la proposta può tenersi conto di altri elementi.

2.   Un nuovo progetto di decisione del Consiglio di vigilanza che sostituisca la decisione iniziale con una di contenuto identico è presentato al Consiglio direttivo entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere della Commissione amministrativa. Un nuovo progetto di decisione del Consiglio di vigilanza che abroghi o modifichi la decisione iniziale è presentato al Consiglio direttivo entro venti giorni lavorativi dal ricevimento del parere della Commissione amministrativa.

Articolo 18

Notifica

Il parere della Commissione amministrativa, il nuovo progetto di decisione presentato da parte del Consiglio di vigilanza e la nuova decisione adottata dal Consiglio direttivo è notificata alle parti dal segretario del Consiglio direttivo unitamente ai motivi rilevanti.

CAPO V

RICORSO ALLA CORTE

Articolo 19

Ricorso alla Corte di giustizia

La presente decisione fa salvo il diritto di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dei trattati.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20

Accesso ai fascicoli

1.   È pienamente garantito il diritto di difesa del richiedente. A tal fine, presentata dal richiedente un'istanza scritta di riesame, il richiedente ha diritto di accedere al fascicolo della BCE, fatto salvo l'interesse legittimo delle persone giuridiche e fisiche diverse dal richiedente alla tutela del segreto commerciale.

2.   I fascicoli sono composti da tutti i documenti ottenuti, prodotti o raccolti dalla BCE nel corso di una procedura di vigilanza della BCE, indipendentemente dal mezzo di archiviazione.

3.   Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.

4.   Ai fini del presente articolo, le informazioni riservate possono includere i documenti interni della BCE o di un'autorità nazionale competente e la corrispondenza intercorsa tra la BCE e un'autorità nazionale competente o tra autorità nazionali competenti.

5.   Nessuna disposizione del presente articolo osta a che la BCE divulghi e faccia uso delle informazioni necessarie per provare la sussistenza di una violazione.

6.   La BCE può decidere che l'accesso al fascicolo sia concesso con una o più delle modalità seguenti, tenuto conto delle capacità tecniche delle parti: a) mediante CD-ROM o altro dispositivo elettronico di archiviazione dei dati compresi quelli che possano rendersi disponibili in futuro; b) mediante copie del fascicolo accessibile in forma cartacea, inviate alle parti per posta; c) mediante invito a esaminare il fascicolo accessibile presso gli uffici della BCE.

Articolo 21

Ordini relativi ai costi

1.   I costi del riesame comprendono tutti i costi ragionevolmente sostenuti per il riesame.

2.   Dopo la notifica della nuova decisione adottata dal Consiglio direttivo ovvero dopo la revoca dell'istanza di riesame, il Consiglio di vigilanza formula una proposta relativa alla parte delle spese da porre a carico del richiedente. Il richiedente ha diritto presentare osservazioni al riguardo.

3.   Costi sproporzionati sostenuti dal richiedente per la presentazione di prove scritte o orali e per la rappresentanza legale sono a carico del richiedente.

4.   Ove il Consiglio direttivo, per effetto dell'istanza di revoca, abroghi o modifichi la decisione iniziale il richiedente non sostiene alcun costo. Ciò non vale per i costi sproporzionati sostenuti dal richiedente per la presentazione di prove scritte o orali e per la rappresentanza legale che restano a carico del richiedente.

5.   Il Consiglio direttivo decide sulla ripartizione dei costi in conformità alla procedura stabilita all'articolo 13 octies.2 del regolamento interno della Banca centrale europea.

6.   Ove sia ordinato il pagamento dei costi, esso deve essere effettuato entro 20 giorni lavorativi.

Articolo 22

Riservatezza e segreto professionale

1.   I membri della Commissione amministrativa e i supplenti sono soggetti all'obbligo del segreto professionale stabilito dall'articolo 37 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea anche dopo aver cessato le loro funzioni.

2.   I lavori della Commissione amministrativa sono riservati a meno che il Consiglio direttivo non autorizzi il presidente della BCE a rendere noto il loro esito.

3.   I documenti redatti dalla Commissione amministrativa o in suo possesso sono documenti della BCE e sono classificati e trattati in conformità all'articolo 23.3 del regolamento interno della Banca centrale europea (2).

Articolo 23

Norme suppletive

1.   La Commissione amministrativa può adottare norme integrative per disciplinare i propri procedimenti e attività.

2.   La Commissione amministrativa può adottare formulari e guide.

3.   Norme suppletive, formulari e guide adottate dalla Commissione amministrativa sono comunicate al Consiglio di vigilanza e pubblicate sul sito Internet della BCE.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 aprile 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.