31.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/1


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2013

che conferma le misure proposte dal Regno Unito per la protezione degli ecosistemi marini nelle zone di conservazione di Haisborough Hammond & Winterton, Start Point to Plymouth Sound & Eddystone e Land’s End & Cape Bank

[notificata con il numero C(2013) 9003]

(I testi in lingua francese, inglese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(2014/13/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 9 in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), prevede la possibilità di designare siti come zone speciali di conservazione a livello dell’Unione. Tale direttiva impone agli Stati membri, agli articoli 3 e 4, di istituire zone speciali di conservazione e, all’articolo 6, di stabilire le misure necessarie per proteggere tali siti da perturbazioni e deterioramento.

(2)

Con la decisione di esecuzione 2012/13/UE (3) della Commissione, le zone denominate “Haisborough, Hammond & Winterton” (UK0030369), “Start Point to Plymouth Sound & Eddystone” (UK0030373) e “Land’s End & Cape Bank” (UK0030375) sono state inserite nell’elenco dei siti di importanza comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE.

(3)

Alle misure in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive si applicano le norme della politica comune della pesca.

(4)

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002 conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare misure non discriminatorie intese a ridurre al minimo l’impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche, purché l’Unione non abbia adottato misure di conservazione o di gestione specificamente per questa zona. La direttiva 92/43/CEE impone che siano stabilite le misure di conservazione necessarie per tali siti. Le misure degli Stati membri devono essere compatibili con gli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa dell’Unione vigente. Qualora rischino di interessare pescherecci di altri Stati membri, le misure considerate devono essere notificate alla Commissione, agli Stati membri e ai consigli consultivi regionali ed essere successivamente confermate dalla Commissione.

(5)

Il 18 novembre 2013 il Regno Unito ha notificato le misure che intende adottare nelle tre zone di conservazione sopra menzionate al Belgio e alla Francia (gli Stati membri interessati dalle misure), nonché al Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord, al Consiglio consultivo regionale per le acque nord-occidentali e alla Commissione europea.

(6)

Le misure proposte dal Regno Unito a titolo della direttiva 92/43/CEE istituiscono una delimitazione delle tre zone di conservazione e vietano l’utilizzo di attrezzi da pesca a strascico di fondo in settori specifici di ciascuna delle tre zone di conservazione designate. Ai fini delle misure oggetto della presente decisione, il Regno Unito definisce attrezzi da pesca a strascico di fondo tutti gli attrezzi da pesca spinti o trainati nell’acqua che toccano il fondale marino. Sono comprese le reti a strascico a divergenti, le sfogliare per la pesca demersale, nonché le draghe trainate e aspiranti.

(7)

Le misure proposte dal Regno Unito mirano a contribuire all’attuazione della direttiva 92/43/CEE e sono compatibili con gli obiettivi fissati all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, in particolare per quanto riguarda l’approccio precauzionale da seguire nell’adozione delle misure finalizzate alla tutela e alla conservazione delle risorse acquatiche vive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure proposte dal Regno Unito per la protezione degli ecosistemi marini nelle zone di conservazione di Haisborough Hammond & Winterton, Start Point to Plymouth Sound & Eddystone e Land’s End & Cape Bank, quali indicate nell’allegato, sono confermate.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 11 dicembre 2013

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)   GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(3)   GU L del 11, 13.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

RELAZIONE SULLA NOTIFICA DI TRE ORDINANZE INTESE A VIETARE L’USO DI ATTREZZI DA PESCA A STRASCICO DI FONDO IN ZONE SPECIFICHE NELLE ACQUE TERRITORIALI DEL REGNO UNITO

Notifica ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

SOMMARIO

1.

Introduzione

2.

Quadro giuridico dell’Unione europea

3.

Quadro giuridico inglese

4.

La strategia riveduta per la gestione della pesca nei siti marini europei (siti di Natura 2000)

5.

Misure proposte

6.

Esecuzione delle misure

7.

Consultazione degli Stati membri interessati, dei consigli consultivi regionali e della Commissione europea

ALLEGATI

Allegato I:

ordinanza relativa all’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo nel sito marino europeo di Land’s End e Cape Bank (zona specificata) e grafico

Allegato II:

ordinanza relativa all’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo nel sito marino europeo di Start Point to Plymouth Sound e Eddystone (zone specificate) e grafico

Allegato III:

ordinanza relativa all’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo nel sito marino europeo di Haisborough, Hammond e Winterton (zone specificate) e grafici

Allegato IV:

valutazione d’impatto (VI) per l’ordinanza relativa all’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo nel sito marino europeo di Land’s End e Cape Bank (zona specificata)

Allegato V:

valutazione d’impatto (VI) per l’ordinanza relativa all’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo nel sito marino europeo di Start Point to Plymouth Sound e Eddystone (zone specificate)

Allegato VI:

valutazione d’impatto per l’ordinanza relativa all’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo nel sito marino europeo di Haisborough, Hammond e Winterton (zone specificate)

1.   INTRODUZIONE

Il governo britannico intende adottare misure che vietino le attività di pesca con attrezzi a strascico di fondo in zone specifiche per proteggere le formazioni rocciose designate di cui all’allegato I in alcuni siti marini britannici di Natura 2000. Al fine di applicare le misure a tutte le navi, compresi i pescherecci di altri Stati membri dell’Unione europea, il Regno Unito segue le procedure di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002 dell’Unione europea. Di seguito sono specificate le misure che il Regno Unito intende adottare e gli Stati membri interessati:

ordinanza relativa all’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo nel sito marino europeo di Land’s End e Cape Bank (zona specificata) – Francia e Belgio (allegato I);

ordinanza relativa all’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo nel sito marino europeo di Start Point to Plymouth Sound e Eddystone (zone specificate) – Francia e Belgio (allegato II);

ordinanza relativa all’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo nel sito marino europeo di Haisborough, Hammond e Winterton (zone specificate) – Belgio (allegato III).

2.   QUADRO GIURIDICO DELL’UNIONE EUROPEA

2.1.   Articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002 (regolamento di base della politica comune della pesca)

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002 consente agli Stati membri di adottare misure non discriminatorie per ridurre al minimo l’impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l’Unione europea non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona.

Le misure degli Stati membri devono essere compatibili con gli obiettivi enunciati all’articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa unionale vigente.

Quando le misure che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere delle conseguenze sulle navi di un altro Stato membro, queste misure sono adottate solamente previa consultazione della Commissione, dello Stato membro e dei consigli consultivi regionali interessati su un progetto di misure, corredato di una relazione.

Lo scopo delle misure proposte dal Regno Unito è quello di ridurre al minimo l’effetto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini proteggendo le formazioni rocciose designate di cui all’allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio dal deterioramento dovuto all’impatto degli attrezzi da pesca a strascico di fondo.

Inoltre, l’Unione europea non ha adottato misure di conservazione degli ecosistemi marini specificamente per questi siti marini di Natura 2000.

2.2.   Accesso alle acque territoriali del Regno Unito

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2371/2002 enuncia i diritti di accesso alle acque territoriali del Regno Unito (tra le 6 e le 12 miglia nautiche dalle linee di base del 1983) per le navi di altri Stati membri.

Le navi belghe e francesi hanno accesso per la cattura di pesci demersali a zone che includono il sito di importanza comunitaria (SIC) (1) di Land’s End e Cape Bank e il sito di importanza comunitaria di Start Point to Plymouth Sound e Eddystone. Inoltre, anche le navi belghe hanno accesso per la cattura di pesci demersali alla zona che include il SIC di Haisborough, Hammond e Winterton.

3.   QUADRO GIURIDICO INGLESE

3.1.   Legge sull’accesso alle zone marine e costiere del 2009 (Marine and Coastal Access Act 2009 – MaCCA)

Gli articoli da 129 a 133 della legge sull’accesso alle zone marine e costiere attribuiscono all’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino (Marine Management Organisation – MMO) il potere di emanare in Inghilterra ordinanze per la zona oltre il limite delle 12 miglia nautiche dalla linea di base del Regno Unito per promuovere gli obiettivi di conservazione delle zone marine di conservazione (un tipo di zona marina protetta).

3.2.   Regolamento del 2010 sulla conservazione degli habitat e delle specie (regolamento sugli habitat)

L’articolo 38 del regolamento sugli habitat estende il potere di emanare ordinanze dell’MMO previsto dalla legge sull’accesso alle zone marine e costiere alle ordinanze per la protezione di un sito marino europeo (sito marino di Natura 2000) in Inghilterra.

4.   LA STRATEGIA RIVEDUTA PER LA GESTIONE DELLA PESCA COMMERCIALE IN SITI MARINI EUROPEI (SITI DI NATURA 2000)

Il 14 agosto 2012 il ministero per l’Ambiente, le politiche alimentari e le questioni rurali (Department for Environment, Food and Rural Affairs - DEFRA) ha annunciato una strategia riveduta per la gestione della pesca commerciale in siti marini europei (2) (siti marini di Natura 2000) nelle acque inglesi. La strategia riveduta è stata definita e viene attuata in stretta consultazione con il gruppo di attuazione per la pesca nei siti marini europei, che comprende rappresentanti del settore della pesca, ONG ambientali e consulenti scientifici in materia di pesca e ambiente marino.

Nell’ambito di tale strategia, è stata intrapresa una valutazione generica dei rischi derivanti dalle interazioni tra tutte le attività di pesca commerciali e tutti gli elementi designati dei siti marini di Natura 2000 nelle acque inglesi. I risultati della valutazione sono stati riuniti ed esposti in una matrice (3), nella quale le interazioni tra attività ed elementi sono state classificate con i colori rosso, giallo, verde o blu. Una classificazione con il colore rosso indica un rischio elevato di deterioramento di un elemento. Per garantire l’eliminazione di questo tipo di rischio e assicurare quindi la conformità all’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (la direttiva “Habitat”), le autorità di regolamentazione del Regno Unito sono state chiamate a introdurre misure di gestione per vietare le attività che comportano le interazioni in questione entro la fine del 2013. I risultati della matrice sono stati sottoposti a un esame indipendente da parte del Centro per l’ambiente, la pesca e l’acquacoltura (Centre for Environment, Fisheries, and Aquaculture Science – CEFAS) (4).

Le misure proposte incluse nella presente notifica sono intese a gestire le interazioni che presentano un rischio elevato (o di colore rosso). Per le interazioni classificate con il colore giallo, le incertezze riguardo al rischio sono maggiori e pertanto dovranno essere effettuate valutazioni a livello di sito per determinare se sono necessarie misure di gestione di un’attività per proteggere gli elementi interessati. Le valutazioni si svolgeranno tra il 2014 e il 2016 e, qualora si rendessero necessarie, saranno introdotte misure di gestione entro la fine del 2016. Le valutazioni delle interazioni di colore giallo devono tenere conto degli effetti combinati delle interazioni che, di per sé, molto difficilmente possono influire sul conseguimento dell’obiettivo di conservazione dell’elemento interessato (tali interazioni sono classificate con il colore verde nella matrice). Una classificazione con il colore blu indica che non esiste alcuna interazione possibile e, quindi, che non sono necessarie ulteriori valutazioni.

5.   MISURE PROPOSTE

Le misure proposte vietano l’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo in zone specifiche (allegati I-III). Gli attrezzi da pesca a strascico di fondo comprendono tutti gli attrezzi da pesca spinti o trainati nell’acqua che toccano il fondale marino, fra cui le reti a strascico a divergenti e le sfogliare per la pesca demersale, nonché le draghe trainate e aspiranti.

Le interazioni tra le formazioni rocciose in questione e gli attrezzi da pesca a strascico di fondo sono state scelte a fini di protezione in quanto si ritiene che comportino un rischio elevato di deterioramento delle formazioni. Altre interazioni che si verificano nei siti marini di Natura 2000 in esame (ad esempio tra gli attrezzi da pesca a strascico di fondo e i banchi di sabbia) saranno oggetto di una valutazione d’impatto per ogni singolo sito (come specificato in precedenza) ed entro la fine del 2016 saranno introdotte adeguate misure di gestione di tali interazioni.

Per ogni misura proposta è stata preparata una valutazione d’impatto per individuare eventuali ripercussioni economiche (allegati IV-VI).

6.   ESECUZIONE DELLE MISURE

L’MMO adotterà un approccio basato sulle informazioni e sui rischi per la gestione dei siti marini europei.

Qualora dalle informazioni risulti una mancanza di conformità o un rischio di non conformità a una misura di gestione, l’MMO definirà una strategia di esecuzione specifica per le esigenze della zona marina protetta e, se necessario, metterà a disposizione risorse adeguate. Potrà trattarsi della presenza della Marina, di attività di sorveglianza aerea o di operazioni congiunte con altri enti (ad esempio le IFCA, la forza di frontiera britannica, l’Agenzia per l’ambiente o gli organi di regolamentazione di altri Stati membri). L’MMO coordinerà le eventuali operazioni congiunte e la frequenza e l’intensità delle attività di vigilanza e di contrasto saranno determinate in funzione dei rischi e delle informazioni disponibili. Potranno essere applicate anche misure di controllo che prevedano per le navi l’obbligo di segnalare la loro posizione.

Ulteriori informazioni riguardo al processo di esecuzione basato sui rischi dell’MMO sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.marinemanagement.org.uk/about/documents/risk-based-enforcement.pdf.

I principi in base ai quali l’MMO regolamenterà le zone marine protette sono stabiliti dalla legge di riforma legislativa e regolamentare (Legislative and Regulatory Reform Act) del 2006 e dal codice di conformità delle autorità di regolamentazione (Regulators’ Compliance Code) e hanno lo scopo di garantire che le attività di vigilanza e di contrasto dell’MMO siano proporzionate, responsabili, coerenti, trasparenti e mirate. Ulteriori informazioni sono reperibili nella strategia di conformità e di contrasto dell’MMO: http://www.marinemanagement.org.uk/about/documents/compliance_enforcement.pdf.

7.   CONSULTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI, DEI CONSIGLI CONSULTIVI REGIONALI E DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Gli Stati membri interessati dalle misure proposte sono la Francia e il Belgio. I consigli consultivi regionali (CCR) interessati sono il CCR per il Mare del Nord (per il SIC di Haisborough, Hammond and Winterton) e il CCR per le acque nordoccidentali (per il SIC di Land’s End e Cape Bank SCI e per il SIC di Start Point to Plymouth Sound e Eddystone).

Nel corso di una consultazione informale sono state contattate le autorità competenti per la pesca di Francia e Belgio per discutere le proposte del Regno Unito. Nell’ambito della consultazione formale sulle misure proposte svoltasi dal 10 settembre al 22 ottobre 2013 sono state consultate le autorità dei due paesi interessati, i rappresentanti del settore della pesca di Francia e Belgio e i CCR pertinenti

7.1   Date della consultazione

Dal 9 giugno al 15 agosto 2013 si è svolta una consultazione preliminare informale sulle misure proposte. Dal 10 settembre al 22 ottobre 2013 si è tenuta una consultazione pubblica sulle misure, come previsto dalla normativa britannica. La notifica formale ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002 avverrà entro il 18 novembre 2013.

Il 7 giugno 2013 l’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino (MMO) ha scritto alle autorità competenti per la pesca di Francia (Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture, e Agence des aires marine protégées) e Belgio (Dienst Zeevisserij) invitandole a discutere le proposte con le autorità e i rappresentanti del settore della pesca.

Il 12 luglio 2013 è stata organizzata una riunione tra l’MMO, la Dienst Zeevisserij (l’autorità competente per la pesca del Belgio), la Redescentrale (l’organizzazione dei produttori ittici belgi) e altri rappresentanti del settore belga della pesca.

Il 9 luglio 2013 le autorità francesi hanno risposto all’MMO proponendo di svolgere una riunione nel mese di settembre. Il 27 settembre 2013 è stata organizzata una riunione tra l’MMO, la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (l’autorità competente per la pesca della Francia), il Comité National des Pêches Maritimes et des élevages marins (CNPMEM, ossia il comitato nazionale rappresentativo del settore della pesca della Francia) e vari rappresentanti regionali del settore francese della pesca.

Il 10 settembre 2013 l’MMO ha scritto ai due CCR competenti invitandoli a esprimere le proprie osservazioni sulla consultazione pubblica. Da successive telefonate al segretariato di ciascun CCR è emerso che entrambi i CCR non avrebbero fornito una risposta consolidata alla consultazione pubblica, ma avrebbero trasmesso informazioni sulla consultazione ai propri membri in modo che, se desideravano, potessero rispondere singolarmente.

7.2   Risposte alla consultazione pubblica e risposte dell’MMO

Non sono state ricevute risposte alla consultazione pubblica da parte delle autorità francesi o belghe o dai CCR competenti. Riguardo alla consultazione pubblica sulle navi di altri Stati membri, sono pervenute risposte da parte della Redescentrale e dal CNPMEM.

7.3   Corrispondenza tra il Regno Unito e la Commissione

Il 20 giugno il DEFRA ha scritto alla Commissione europea per fornire un aggiornamento sulle misure proposte dall’MMO, includendo una mappa degli elementi da proteggere di cui all’allegato 1. Il 18 settembre 2013 è stata organizzata una riunione tra il DEFRA, l’MMO e la Commissione europea per illustrare ulteriormente le proposte dell’MMO.

ALLEGATO I

ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELL’AMBIENTE MARINO

LEGGE SULL’ACCESSO ALLE ZONE MARINE E COSTIERE DEL 2009 (2009 c.23)

ORDINANZA RELATIVA ALL’USO DI ATTREZZI DA PESCA A STRASCICO DI FONDO NEL SITO MARINO EUROPEO DI LANDS END E CAPE BANK (ZONA SPECIFICATA)

L’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino (5), nell’esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 38 del regolamento del 2010 sulla conservazione degli habitat e delle specie (6) e dall’articolo 129 della legge sull’accesso alle zone marine e costiere del 2009 (7), e:

avendo depositato per esame copie del progetto di ordinanza presso le istanze competenti conformemente all’articolo 130, paragrafo 3, della legge summenzionata;

avendo fornito copia del progetto di ordinanza alle persone che ne hanno fatto richiesta conformemente all’articolo 130, paragrafo 4, della legge summenzionata;

avendo pubblicato l’avviso relativo alla proposta di emanazione dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 6 e 7, della legge summenzionata;

avendo consultato la Commissione europea, il governo del Regno del Belgio, il governo della Repubblica francese e il consiglio consultivo regionale per le acque nordoccidentali e avendo ricevuto successivamente conferma del progetto di ordinanza da parte della Commissione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (8),

emana la seguente ordinanza.

Interpretazione

1.

Nell’ordinanza, per “zona specificata” s’intende la zona di Cape Bank quale definita nell’appendice.

Divieto

2.

Viene fatto divieto a chiunque di usare attrezzi da pesca a strascico di fondo nella zona specificata.

Esenzione a fini scientifici, di ripopolamento e di riproduzione

3.

La presente ordinanza non si applica a chiunque esegua un atto che altrimenti costituirebbe una violazione dell’ordinanza, se tale atto è stato eseguito conformemente a un’autorizzazione scritta rilasciata dall’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino che consenta tale atto a fini scientifici, di ripopolamento o di riproduzione.

Citazione

4.

La presente ordinanza può essere citata come ordinanza relativa all’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo nel sito marino europeo di Land’s End e Cape Bank (zone specificate).

Fatto con l’apposizione del sigillo dell’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino

il [ ] [ ] 2013

LS

Il sigillo dell’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino è stato apposto alla presente ordinanza in presenza di:

[nome]

Direttore esecutivo dell’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino

Il segretario di Stato per l’ambiente, le politiche alimentari e le questioni rurali, nell’esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 130, paragrafo 8, della legge del 2009 sull’accesso alle zone marine e costiere, conferma l’ordinanza relativa all’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo nel sito marino europeo di Land’s End and Cape Bank (zone specificate) emanata dall’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino il [ ] [ ] 2013 e decide che l’ordinanza entra in vigore il [ ] [ ] 2013.

[nome]

[qualifica]

Alto funzionario che agisce in nome e per conto del segretario di Stato per l’ambiente, le politiche alimentari e le questioni rurali

Data:

APPENDICE

Definizione di Cape Bank

Le coordinate utilizzate nella presente appendice sono basate sui dati del WGS 84; per “WGS 84” s’intende il sistema geodetico mondiale (World Geodetic System) riveduto nel 1984.

Per “Cape Bank” s’intende la zona delimitata da una linea tracciata

 

dal punto A (50 gradi 19,969 minuti nord, 5 gradi 43,216 minuti ovest) al

 

punto B (50 gradi 16,913 minuti nord, 5 gradi 48,820 minuti ovest) al

 

punto C (50 gradi 8,500 minuti nord, 5 gradi 47,338 minuti ovest) al

 

punto D (50 gradi 4,747 minuti nord, 5 gradi 48,929 minuti ovest) al

 

punto E (50 gradi 11,468 minuti nord, 5 gradi 57,977 minuti ovest) al

 

punto F (50 gradi 19,129 minuti nord, 5 gradi 52,099 minuti ovest) al

 

punto G (50 gradi 21,159 minuti nord, 5 gradi 44,468 minuti ovest)

e quindi dal punto G al punto A.

Nota esplicativa

(Questa nota non fa parte dell’ordinanza)

L’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino ha emanato la presente ordinanza per garantire che le attività di pesca siano gestite in maniera tale da assicurare la conformità alle disposizioni dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La presente ordinanza protegge le formazioni rocciose verticali in mare aperto vietando l’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo in zone specifiche di Lands End e Cape Bank.

Le zone specificate sono definite nel paragrafo 1 e nell’appendice della presente ordinanza.

Le zone specificate sono individuate, solo a fini illustrativi, sulle mappe di seguito riportate.

Image 1

Marine Management Organisation

SIC di Land's End & Cape Bank

Limite 6 miglia nautiche (UKHO)

Limite 12 miglia nautiche (UKHO)

Zona di gestione MMO

C. Bank, from. rocc. mare aperto

SCI di Land's End & Cape Bank

Zons di gestione CIFCA

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Natural England Copyright 2008. © Crown Copyright. All rights reserved 2008. © Marine Management Organisation. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright [2013] and database right. Ordnance Survey Licence No. 100049981. Reproduced with permission of Natural England / Joint Nature Conservation Committee. Not to be used for navigation.

ALLEGATO II

ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELL’AMBIENTE MARINO

LEGGE SULL’ACCESSO ALLE ZONE MARINE E COSTIERE DEL 2009 (2009 c.23)

ORDINANZA RELATIVA ALL’USO DI ATTREZZI DA PESCA A STRASCICO DI FONDO NEL SITO MARINO EUROPEO DI START POINT TO PLYMOUTH SOUND E EDDYSTONE (ZONE SPECIFICATE)

L’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino (9), nell’esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 38 del regolamento del 2010 sulla conservazione degli habitat e delle specie (10) e dall’articolo 129 della legge sull’accesso alle zone marine e costiere del 2009 (11), e:

avendo depositato per esame copie del progetto di ordinanza presso le istanze competenti conformemente all’articolo 130, paragrafo 3, della legge summenzionata;

avendo fornito copia del progetto di ordinanza alle persone che ne hanno fatto richiesta conformemente all’articolo 130, paragrafo 4, della legge summenzionata;

avendo pubblicato l’avviso relativo alla proposta di emanazione dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 6 e 7 della legge summenzionata;

avendo consultato la Commissione europea, il governo del Regno del Belgio, il governo della Repubblica francese e il consiglio consultivo regionale per le acque nordoccidentali e avendo ricevuto successivamente conferma del progetto di ordinanza da parte della Commissione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (12),

emana la seguente ordinanza.

Interpretazione

1.

Nella presente ordinanza:

(a)

per “linee di base del 1983” s’intendono le linee di base per la misurazione dell’ampiezza del mare territoriale del Regno Unito esistenti al 25 gennaio 1983 conformemente al Territorial Waters Order in Council (decreto sulle acque territoriali) del 1964 (13);

(b)

per “zone specificate” s’intendono le zone di Hatt Rock e Brentons quali definite nell’appendice.

Divieto

2.

Viene fatto divieto a chiunque di usare attrezzi da pesca a strascico di fondo nella zona specificata.

Esenzione a fini scientifici, di ripopolamento e di riproduzione

3.

La presente ordinanza non si applica a chiunque esegua un atto che altrimenti costituirebbe una violazione dell’ordinanza, se tale atto è stato eseguito conformemente a un’autorizzazione scritta rilasciata dall’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino che consenta tale atto a fini scientifici, di ripopolamento o di riproduzione.

Citazione

4.

La presente ordinanza può essere citata come ordinanza relativa all’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo nel sito marino europeo di Start Point to Plymouth Sound e Eddystone (zone specificate).

Fatto con l’apposizione del sigillo dell’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino

il [ ] [ ] 2013

LS

Il sigillo dell’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino è stato apposto alla presente ordinanza in presenza di:

[nome]

Direttore esecutivo dell’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino

Il segretario di Stato per l’ambiente, le politiche alimentari e le questioni rurali, nell’esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 130, paragrafo 8, della legge del 2009 sull’accesso alle zone marine e costiere, conferma l’ordinanza relativa all’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo nel sito marino europeo di Start Point to Plymouth Sound e Eddystone (zone specificate) emanata dall’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino il [ ] [ ] 2013 e decide che l’ordinanza entra in vigore il [ ] [ ] 2013.

[nome]

[qualifica]

Alto funzionario che agisce in nome e per conto del segretario di Stato per l’ambiente, le politiche alimentari e le questioni rurali

Data:

APPENDICE

Definizione di Hatt Rock e Brentons

Le coordinate utilizzate nella presente appendice sono basate sui dati del WGS 84; per “WGS 84” s’intende il sistema geodetico mondiale riveduto nel 1984.

“Hatt Rock” è la zona delimitata da una linea tracciata dal

 

punto A (50 gradi 10,320 minuti nord, 4 gradi 28,388 minuti ovest) al

 

punto B (50 gradi 10,170 minuti nord, 4 gradi 29,413 minuti ovest) al

 

punto C (50 gradi 10,568 minuti nord, 4 gradi 29,755 minuti ovest) al

 

punto D (50 gradi 10,832 minuti nord, 4 gradi 29,227 minuti ovest) al

 

punto E (50 gradi 10,782 minuti nord, 4 gradi 28,543 minuti ovest)

e quindi dal punto E al punto A.

“Brentons” è la zona delimitata da una linea tracciata dal

 

punto A (50 gradi 10,714 minuti nord, 4 gradi 25,325 minuti ovest) al

 

punto B (50 gradi 10,651 minuti nord, 4 gradi 25,599 minuti ovest) al

 

punto C (50 gradi 10, 632 minuti nord, 4 gradi 25,870 minuti ovest) al

 

punto D (50 gradi 12,167 minuti nord, 4 gradi 26,709 minuti ovest) al

 

punto E (50 gradi 12,330 minuti nord, 4 gradi 26,505 minuti ovest) al

 

punto F (50 gradi 12,398 minuti nord, 4 gradi 26,1972 minuti ovest) al

 

punto G (50 gradi 12,750 minuti nord, 4 gradi 25,251 minuti ovest) al

 

punto H (50 gradi 12,956 minuti nord, 4 gradi 24,723 minuti ovest)

e quindi dal punto H al punto A da una linea tracciata a una distanza in direzione del mare di sei miglia nautiche dalle linee di base del 1983.

Nota esplicativa

(Questa nota non fa parte dell’ordinanza)

L’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino ha emanato la presente ordinanza per garantire che le attività di pesca siano gestite in maniera tale da assicurare la conformità alle disposizioni dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La presente ordinanza protegge le formazioni rocciose del fondale marino vietando l’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo in zone specifiche del sito marino europeo di Start Point to Plymouth Sound e Eddystone.

Le zone specificate sono definite nel paragrafo 1 e nell’appendice della presente ordinanza.

Le zone specificate sono individuate, solo a fini illustrativi, sulle mappe di seguito riportate.

Image 2

Marine Management Organisation

SIC di Start Point to Plymouth Sound & Eddystone (Eddystone)

Limite di 6 miglia nautiche (1983) (UKHO)

Formazioni rocciose

SIC Start Point to Plynouth Sound & Eddyst.

Zone di gestione

CIFCA

MMO

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright and database right. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Ordnance Survey Licence No. 100049981. Reproduced with permission of Natural England / Joint Nature Conservation Committee Not to be used for navigation.

ALLEGATO III

ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELL’AMBIENTE MARINO

LEGGE SULL’ACCESSO ALLE ZONE MARINE E COSTIERE DEL 2009 (2009 c.23)

ORDINANZA RELATIVA ALL’USO DI ATTREZZI DA PESCA A STRASCICO DI FONDO NEL SITO MARINO EUROPEO DI HAISBOROUGH HAMMOND E WINTERTON (ZONE SPECIFICATE)

L’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino (14), nell’esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 38 del regolamento del 2010 sulla conservazione degli habitat e delle specie (15) e dall’articolo 129 della legge sull’accesso alle zone marine e costiere del 2009 (16), e:

avendo depositato per esame copie del progetto di ordinanza presso le istanze competenti conformemente all’articolo 130, paragrafo 3, della legge summenzionata;

avendo fornito copia del progetto di ordinanza alle persone che ne hanno fatto richiesta conformemente all’articolo 130, paragrafo 4, della legge summenzionata;

avendo pubblicato l’avviso relativo alla proposta di emanazione dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 6 e 7 della legge summenzionata;

avendo consultato la Commissione europea, il governo del Regno del Belgio, il governo della Repubblica francese e il consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord e avendo ricevuto successivamente conferma del progetto di ordinanza da parte della Commissione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (17),

emana la seguente ordinanza.

Interpretazione

1.

Nella presente ordinanza, per “zone specificate” s’intendono la zona 1 e la zona 2 quali definite nell’appendice.

Divieto

2.

Viene fatto divieto a chiunque di usare attrezzi da pesca a strascico di fondo nella zona specificata.

Esenzione a fini scientifici, di ripopolamento e di riproduzione

3.

La presente ordinanza non si applica a chiunque esegua un atto che altrimenti costituirebbe una violazione dell’ordinanza, se tale atto è stato eseguito conformemente a un’autorizzazione scritta rilasciata dall’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino che consenta tale atto a fini scientifici, di ripopolamento o di riproduzione.

Citazione

4.

La presente ordinanza può essere citata come ordinanza relativa all’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo nel sito marino europeo di Haisborough Hammond e Winterton (zone specificate).

Fatto con l’apposizione del sigillo dell’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino

il [ ] [ ] 2013

LS

Il sigillo dell’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino è stato apposto alla presente ordinanza in presenza di:

[nome]

Direttore esecutivo dell’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino

Il segretario di Stato per l’ambiente, le politiche alimentari e le questioni rurali, nell’esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 130, paragrafo 8, della legge del 2009 sull’accesso alle zone marine e costiere, conferma l’ordinanza relativa all’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo nel sito marino europeo di Haisborough Hammond e Winterton (zone specificate) emanata dall’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino il [ ] [ ] 2013 e ha deciso che l’ordinanza entra in vigore il [ ] [ ] 2013.

[nome]

[qualifica]

Alto funzionario che agisce in nome e per conto del segretario di Stato per l’ambiente, le politiche alimentari e le questioni rurali

Data:

APPENDICE

Definizione delle zone 1 e 2

Le coordinate utilizzate nella presente appendice sono basate sui dati del WGS 84; per “WGS 84” s’intende il sistema geodetico mondiale riveduto nel 1984 e successivamente nel 2004.

Per “zona 1” s’intende la zona delimitata da una linea tracciata dal

 

punto A (52 gradi 47,792 minuti nord, 1 grado 58,661 minuti est) al

 

punto B (52 gradi 47,919 minuti nord, 1 grado 58,179 minuti est) al

 

punto C (52 gradi 48,229 minuti nord, 1 grado 58,065 minuti est) al

 

punto D (52 gradi 48,267 minuti nord, 1 grado 58,114 minuti est) al

 

punto E (52 gradi 48,442 minuti nord, 1 grado 57,900 minuti est) al

 

punto F (52 gradi 48,705 minuti nord, 1 grado 57,942 minuti est) al

 

punto G (52 gradi 48,876 minuti nord, 1 grado 58,277 minuti est) al

 

punto H (52 gradi 48,814 minuti nord, 1 grado 58,920 minuti est) al

 

punto I (52 gradi 48,615 minuti nord, 1 grado 59,207 minuti est) al

 

punto J (52 gradi 48,465 minuti nord, 1 grado 59,173 minuti est) al

 

punto K (52 gradi 48,397 minuti nord, 1 grado 59,328 minuti est) al

 

punto L (52 gradi 48,123 minuti nord, 1 grado 59,400 minuti est) al

 

punto M (52 gradi 47,926 minuti nord, 1 grado 59,179 minuti est)

e quindi dal punto M al punto A.

Per “zona 2” s’intende la zona delimitata da una linea tracciata dal

 

punto A (52 gradi 50,804 minuti nord, 1 grado 48,365 minuti est) al

 

punto B (52 gradi 50,617 minuti nord, 1 grado 48,178 minuti est) al

 

punto C (52 gradi 50,698 minuti nord, 1 grado 47,043 minuti est) al

 

punto D (52 gradi 51,027 minuti nord, 1 grado 46,490 minuti est) al

 

punto E (52 gradi 51,133 minuti nord, 1 grado 46,633 minuti est) al

 

punto F (52 gradi 51,013 minuti nord, 1 grado 48,138 minuti est)

e quindi dal punto F al punto A.

Nota esplicativa

(Questa nota non fa parte dell’ordinanza)

L’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino ha emanato la presente ordinanza per garantire che le attività di pesca siano gestite in maniera tale da assicurare la conformità alle disposizioni dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La presente ordinanza protegge le formazioni di Sabellaria spinulosa (organismo di aspetto vermiforme in grado di edificare biocostruzioni) vietando l’uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo in zone specifiche del sito marino europeo di Haisborough Hammond e Winterton.

Le zone specificate sono definite nel paragrafo 1 e nell’appendice della presente ordinanza.

Le zone specificate sono individuate, solo a fini illustrativi, sulle mappe di seguito riportate.

Image 3

Marine Management Organisation

SIC di Haisborough, Hammond & Winterton

Zona totale delimitata proposta = 3.726533 sq km

Limite di 6 miglia nautiche (1983)

Limite di 12 miglia nautiche (1983)

Formazioni di Sabellaria

Video linee habitat roccioso

Zone di gestione MMO

SIC Haisborough, Hammond & Winterton

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright and database right. © Marine Management Organisation. © ICES (http://geo.ices.dk/) Not to be used for navigation.

ALLEGATO IV

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DATI DISPONIBILI

1.   Introduzione

1.1

Sito: SIC di Land’s End e Cape Bank (18).

1.2

Il SIC di Land’s End e Cape Bank è stato designato tenendo conto della presenza di formazioni rocciose del fondale marino nel sito. Le formazioni rocciose del fondale marino sono zone di roccia sporgente, colonizzate da varie comunità di flora e di fauna. È possibile che si verifichi una transizione delle comunità dalla zona illuminata dal sole vicino alla superficie, dominata da piante come le foreste di alghe e le alghe rosse, verso le acque più profonde in cui una varietà di fauna popola le formazioni rocciose, fra cui echinodermi, spugne, coralli, anemoni, briozoi e crostacei (19).

1.3

Le formazioni rocciose del fondale marino presenti nel sito sono tra quelle che presentano la più grande biodiversità nel paese e svolgono un ruolo importante per le specie considerate rare o che sono al limite della loro distribuzione biogeografica.

1.4

Il ministero per l’Ambiente, le politiche alimentari e le questioni rurali (DEFRA) ha introdotto una strategia riveduta per la gestione della pesca nei siti marini europei (cfr. sezione 2.1). Ne è conseguita per l’MMO la necessità di stabilire misure per proteggere le formazioni rocciose del fondale marino dagli attrezzi da pesca a strascico di fondo nella sezione di Cape Bank del SIC compresa tra i limiti di 0 e 12 miglia nautiche al fine di garantire la piena conformità all’articolo 6 della direttiva “Habitat” (20).

1.5

Per attrezzi a strascico di fondo s’intendono tutti gli attrezzi da pesca spinti o trainati nell’acqua che toccano il fondo marino, fra cui le reti a strascico a divergenti e le sfogliare per la pesca demersale e le draghe per la pesca dei molluschi. Sono pertanto necessarie misure di gestione per limitare le interazioni tra le attività e gli elementi da proteggere.

1.6

La presente valutazione d’impatto è stata preparata per descrivere i costi e i benefici dell’ordinanza proposta dall’MMO, che vieta l’uso di attrezzi a strascico di fondo al fine di proteggere gli elementi menzionati. La valutazione d’impatto indica anche i motivi per cui l’opzione raccomandata è quella preferita per la gestione. Un progetto di tale valutazione è stato sottoposto a consultazione pubblica.

1.7

I dati e le prove utilizzati per la valutazione d’impatto sono stati raccolti da Natural England (NE), dalle IFCA e dall’MMO. Inoltre, l’MMO, congiuntamente all’IFCA della Cornovaglia, ha organizzato una riunione informale a Looe il 10 giugno 2013 e congiuntamente all’IFCA di Devon and Severn, una a Plymouth l’11 giugno 2013 per incontrare le parti interessate, rivolgere domande dirette e raccogliere informazioni sulle ripercussioni economiche delle zone di cui è proposta la chiusura (cfr. figura 1). Il 12 luglio 2013 si è svolta in Belgio una riunione con rappresentanti delle autorità e del settore della pesca belgi e il 27 settembre 2013 si è tenuta una riunione a Parigi con rappresentanti delle autorità e del settore della pesca francesi. I rappresentanti dell’industria alieutica francese hanno confermato l’uso di reti a strascico a divergenti da parte di pescherecci francesi nella zona di Cape Bank di cui è proposta la chiusura e sottolineato la necessità tenere conto, nelle misure di gestione, dei progressi tecnologici in relazione ai vari tipi di attrezzi da pesca. Le informazioni e le dichiarazioni raccolte durante i colloqui con i pescatori commerciali sono state integrate nella presente valutazione d’impatto come dati empirici.

1.8

Nell’ambito del processo di emanazione dell’ordinanza, il 10 settembre e il 22 ottobre 2013 sono stati sottoposti a consultazione formale progetti dell’ordinanza proposta e della valutazione d’impatto in relazione al sito in questione. Le osservazioni espresse dai rappresentanti del settore francese della pesca hanno confermato l’esercizio di attività di pesca con attrezzi a strascico di fondo nella parte occidentale della zona di Cape Bank di cui è proposta la chiusura. Dalla risposta dei rappresentanti del settore alieutico belga si è avuta anche la conferma di un’attività di pesca svolta dal Belgio nella parte settentrionale della zona di Cape Bank di cui è proposta la chiusura.

2.   Motivazione dell’intervento

2.1

Nell’agosto 2012 il DEFRA ha intrapreso una revisione della gestione della pesca nel sito marino europeo per individuare modalità di gestione future atte a garantire il mantenimento delle caratteristiche del sito a condizioni favorevoli. Ne è conseguita una strategia riveduta (21) per la gestione della pesca nel sito marino europeo.

2.2

La strategia riveduta viene attuata sulla base dei dati disponibili e della definizione di priorità in funzione dei rischi e in maniera graduale. La definizione delle priorità in funzione dei rischi è fondata su una matrice (22) che classifica i rischi derivanti dalle interazioni tra le attività di pesca e gli elementi ecologici da proteggere. Tali interazioni sono state classificate con i colori rosso, giallo, verde o blu. A quelle classificate con il colore rosso è stata attribuita la priorità per l’attuazione di misure di gestione entro la fine del 2013 (a prescindere dal livello di attività attuale) per evitare il deterioramento degli elementi designati in linea con gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva “Habitat”. Le interazioni classificate con il colore giallo richiedono una valutazione a livello di sito per determinare se sono necessarie misure di gestione dell’attività al fine di proteggere gli elementi interessati. Anche le interazioni classificate con il colore verde richiedono una valutazione a livello di sito se vi è una combinazione di effetti. Una classificazione con il colore blu indica che non esiste la possibilità di un’interazione e quindi che non è necessaria alcuna ulteriore valutazione (23).

2.3

L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva “Habitat” (24) prevede che, per le zone speciali di conservazione (ZSC) e le zone di protezione speciale (ZPS), gli Stati membri:

stabiliscono le necessarie misure di conservazione, che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti;

adottano opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

2.4

L’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento del 2010 sulla conservazione degli habitat e delle specie definisce sito marino europeo, in particolare, qualsiasi zona speciale di conservazione, zona di protezione speciale e sito di importanza comunitaria. La parte 6 di tale regolamento stabilisce i requisiti di gestione per i siti marini europei, in linea con l’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva “Habitat”.

2.5

Il sito di importanza comunitaria di Land’s End e Cape Bank ospita formazioni rocciose del fondale marino per le quali il rischio derivante dagli attrezzi a strascico di fondo è stato classificato come rosso e quindi per eliminarlo sono necessarie misure di gestione. L’MMO è tenuta ad attuare misure di gestione per impedire l’interazione tra le formazioni rocciose e gli attrezzi da pesca a strascico di fondo. L’interazione di altri di tipi di attrezzi da pesca con le formazioni rocciose sarà esaminata durante la procedura di valutazione dei rischi classificati come gialli/verdi.

2.6

Il sito si estende su due zone amministrative: 0-6 miglia nautiche e 6-12 miglia nautiche. Nel sito sono presenti due aree principali di formazioni rocciose, una nella parte di Land’s End e una nella parte di Cape Bank. Le formazioni rocciose di Land’s End si trovano entro il limite delle 6 miglia nautiche e saranno gestite tramite un’ordinanza dell’IFCA della Cornovaglia. Le formazioni rocciose di Cape Bank si trovano sia entro il limite delle 6 miglia che nell’area compresa tra le 6 e le 12 miglia nautiche e saranno gestite con un’ordinanza dell’MMO.

2.7

I dati riguardanti la posizione specifica e l’estensione delle formazioni rocciose sono stati forniti da Natural England (25). La zona cuscinetto è stata definita sulla base del progetto di orientamenti di Natural England (26), che a tal fine raccomanda di tenere conto della profondità degli elementi da proteggere. Le formazioni rocciose nel sito in questione si estendono fino a una profondità di 100 metri. Per profondità comprese tra 25 e 200 metri, gli orientamenti di Natural England raccomandano una zona cuscinetto di profondità pari a tre volte quella delle formazioni rocciose. È stata quindi stabilita una zona cuscinetto di 300 metri (tre volte 100 metri).

2.8

È necessario intervenire per porre rimedio al fallimento del mercato nel settore marino attuando adeguate misure di gestione a fini di conservazione, come ad esempio la presente ordinanza, per garantire la riduzione o l’opportuna mitigazione dei fattori esterni negativi. L’attuazione della presente ordinanza garantirà la continuità dei servizi pubblici prestati nel settore marino.

2.9

Si verifica un fallimento del mercato quando il mercato non garantisce l’efficienza necessaria (27). Nel contesto del settore marino un fallimento può essere descritto nel modo di seguito specificato:

Beni e servizi pubblici – Alcuni beni e servizi forniti dal settore marino, come la regolazione del clima e la diversità biologica, sono “beni pubblici” (tutti ne devono beneficiare senza alcuna esclusione e il consumo dei servizi non ne riduce la disponibilità per gli altri). Le caratteristiche dei beni pubblici sono tali per cui le persone non necessariamente hanno un incentivo economico a contribuire volontariamente con azioni o risorse finanziarie per garantire la continuità dell’esistenza dei beni, con la conseguenza di una scarsità di offerta o, come nel presente caso, di una protezione insufficiente.

Fattori esterni negativi – I fattori esterni negativi si verificano quando i danni subiti dall’ambiente marino non ricadono interamente sugli utilizzatori che li hanno causati. In molti casi, ai beni e servizi marini non è attribuito un prezzo monetario e quindi il costo dei danni non viene quantificato direttamente dal mercato. Anche per i beni oggetto di scambio (come i pesci selvatici), spesso i prezzi di mercato non riflettono il costo economico complessivo, che in definitiva ricade su altri soggetti e sulla società nel suo insieme.

2.10

L’intervento del governo è necessario per porre rimedio a entrambe le cause del fallimento del mercato nel settore marino. Le misure di gestione intese a conservare gli elementi designati dei siti marini europei garantiranno la riduzione o l’opportuna mitigazione dei fattori esterni negativi. Le misure di gestione garantiranno inoltre la continuità della fornitura di beni pubblici nel settore marino, per esempio conservando i vari tipi di biodiversità presenti nei mari dell’Inghilterra.

3.   Obiettivi politici ed effetti previsti

3.1

La legge sull'accesso alle zone marine e costiere del 2009 (28) (Marine and Coastal Access Act 2009 – MaCAA) ha istituito l'Organizzazione per la gestione dell'ambiente marino (Marine Management Organisation – MMO) cui è stato affidato il compito di promuovere e gestire un ambiente marino e una pesca costiera sostenibili, assicurando il raggiungimento di un giusto equilibrio tra esigenze economiche, sociali e ambientali per garantire la salute dei mari, la sostenibilità della pesca e la redditività del settore.

3.2

L'obiettivo politico pertinente per la presente valutazione d'impatto è promuovere gli obiettivi di conservazione del sito interessato assicurando la protezione delle formazioni rocciose del fondale marino dal rischio di essere danneggiate da attrezzi da pesca a strascico di fondo.

3.3

Gli obiettivi di conservazione del sito sono:

mantenere, tenendo conto dei cambiamenti naturali:

l'estensione e la diversità dell'habitat delle formazioni rocciose del fondale marino e delle specie che lo compongono;

la struttura comunitaria dell'habitat (per esempio, la struttura della popolazione di singole specie di notevole interesse e il loro contributo al funzionamento dell'ecosistema);

la qualità dell'ambiente naturale (per esempio, la qualità dell'acqua, i livelli di sedimenti sospesi e simili);

i processi dell'ambiente naturale (per esempio, i processi fisici e biologici che si verificano naturalmente nell'ambiente, come la circolazione dell'acqua e il deposito di sedimenti, non dovrebbero deviare dalla linea di base al momento della designazione).

3.4

Gli effetti previsti sono la riduzione del rischio di deterioramento delle formazioni rocciose del fondale marino e l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva sugli habitat. Per quanto possibile, saranno inoltre ridotte al minimo le ripercussioni economiche dell'intervento di gestione.

4.   Le opzioni

4.1   Nell'ambito della strategia riveduta del ministero per l'Ambiente, le Politiche alimentari e le Questioni rurali del Regno Unito (Department for Environment, Food and Rural Affairs – DEFRA), gli strumenti di gestione preferiti sono le ordinanze dell'MMO per la zona compresa tra le 6 e le 12 miglia nautiche e la gestione da parte dell'MMO dei siti che superano il limite delle 6 miglia nautiche. In seguito alle discussioni tra l'MMO e l'autorità per la conservazione e la pesca costiera della Cornovaglia (Inshore Fisheries and Conservation Authority – IFCA), è stato concordato che, sebbene il sito di importanza comunitaria (SIC) in esame superi il limite delle 6 miglia nautiche, l'IFCA emani ordinanze per gestire la parte del sito entro le 6 miglia nautiche e che si utilizzi un'ordinanza dell'MMO per gestire la parte di Cape Bank del sito compresa tra i limiti di 0 e le 12 miglia nautiche. Pertanto, l'opzione raccomandata è un'ordinanza dell'MMO per la parte del SIC compresa tra i limiti di 0 e le 12 miglia nautiche.

4.1.1   Opzione 1: astenersi da qualsiasi intervento

Questa opzione non comporterebbe l'introduzione di misure di gestione permanenti, con la conseguenza che non si affronterebbero i rischi per il sito derivanti dalle attività dannose e che non si adempirebbero gli obblighi imposti dalla strategia riveduta del DEFRA e dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva sugli habitat.

4.1.2   Opzione 2: accordo volontario

Questa opzione comporterebbe la definizione di codici di comportamento volontari per proteggere le caratteristiche del sito. L'MMO ha preso in considerazione quest'opzione alla luce dei principi di una migliore regolamentazione, secondo i quali l'introduzione di un nuovo regolamento sarebbe solo l'ultima delle soluzioni possibili, e alla luce della strategia riveduta del DEFRA, in base alla quale si prevede che le misure di gestione debbano avere un carattere normativo per garantire una protezione adeguata. La strategia riveduta del DEFRA prevede inoltre che entro la fine di dicembre 2013 siano applicate misure in relazione alle interazioni ad alto rischio (rosso) tra gli elementi da proteggere e gli attrezzi da pesca. L'MMO ritiene che, tenuto conto dell'esigenza di proteggere rapidamente le caratteristiche del sito e del rischio che anche bassi livelli di interazione potrebbero comportarne il deterioramento, in questo caso le misure volontarie non rappresentino una soluzione adeguata.

4.1.3   Opzione 3: ordinanza dell'MMO che vieti l'uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo in tutto il SIC ("chiusura completa del sito")

Per ottenere la protezione delle formazioni rocciose del fondale marino non è necessario vietare l'uso di attrezzi a strascico di fondo in tutta la parte del SIC che comprende Cape Bank e una misura di questo tipo comporterebbe un'inutile perdita economica per i pescatori che usano altre parti del SIC. La perdita complessiva prevista di sbarchi documentata nella tabella 1 sarebbe pari a 15 971,20 GBP, a fronte di quella dell'opzione preferita che sarebbe di 11 788,83 GBP, e i costi di esecuzione sarebbero molto più elevati.

4.1.4   Opzione 4: ordinanza dell'MMO che vieti l'uso di attrezzi a strascico di fondo sopra le formazioni di Sabellaria spinulosa con un'adeguata zona cuscinetto ("gestione basata su una ripartizione in zone")

Si tratta dell'opzione preferita e di seguito ne è riportata un'analisi completa.

4.1.5   Gestione dell'attività con un atto normativo, un'ordinanza di regolamentazione o un sistema di licenze di pesca

Tali meccanismi di gestione non sono ritenuti adeguati in questo caso. I poteri di emanare ordinanze attribuiti all'MMO dalla legge sull'accesso alle zone marine e costiere del 2009 sono più appropriati in quanto sono destinati ad essere utilizzati per gestire le attività nelle zone marine protette garantendo il livello adeguato di autorità, flessibilità, consulenza e rapidità.

4.2   Opzione raccomandata

4.2.1   Ordinanza dell'MMO che vieti l'uso di attrezzi a strascico di fondo sopra le formazioni rocciose del fondale marino con un'adeguata zona cuscinetto ("gestione basata su una ripartizione in zone").

4.2.2   Si raccomanda quest'opzione poiché è quella che presenta il migliore rapporto tra costi e benefici. L'MMO è l'autorità più idonea per promuovere le misure di gestione della pesca per le formazioni rocciose di Cape Bank nella zona compresa tra i limiti di 0 e 12 miglia nautiche in quanto dispone del potere di emanare ordinanze per tutta la zona interessata al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di conservazione del SIC. Il confine della zona di cui è proposta la chiusura è stato determinato tenendo conto dei migliori dati disponibili riguardo all'estensione degli elementi da proteggere e della necessità di una "zona cuscinetto" tra gli elementi da proteggere e il confine stabilito dall'ordinanza. Nel delimitare la forma della zona vietata, si è tenuto conto anche della facilità di applicazione dell'ordinanza e delle necessità di disporre di una chiara demarcazione per promuovere il rispetto del divieto.

5.   Dati disponibili

5.1   Ripercussioni delle attività con attrezzi a strascico di fondo sulle formazioni rocciose del fondale marino

5.1.1

I dati disponibili (29) costituiti da studi empirici che quantificano l'impatto delle attività di pesca sugli habitat di fondali duri sono limitati. È tuttavia noto che trascinare le reti attraverso i substrati rocciosi provoca danni o la morte a una parte significativa di grandi specie ancorate in posizione verticale come le spugne e i coralli (Løkkeborg 2005). Il 67% delle spugne è stato danneggiato durante un solo passaggio delle reti nel Golfo di Alaska (Freese et al 1999). Altre specie come gli idroidi, gli anemoni, i briozoi, i tunicati e gli echinodermi sono vulnerabili agli attrezzi da pesca mobili (McConnaughey et al 2000, Sewell e Hiscock 2005). Lo strascico può anche ridurre la complessità degli habitat in seguito allo spostamento di massi e ciottoli associati al substrato duro (Engel e Kvitek 2008, Freese et al 1999). La resistenza al danneggiamento a livello fisico varia a seconda del tipo di substrato e a questo proposito le formazioni di roccia sedimentaria sono particolarmente vulnerabili ai danni strutturali (Attrill et al 2011). Si ritiene che il rischio di un impatto significativo sia sufficiente per rendere necessarie una classificazione del rischio come elevato (contrassegnato con il colore rosso) e pertanto le misure di gestione attuate quest'anno.

5.2   Distribuzione delle formazioni rocciose del fondale marino

La figura 1 di seguito riportata individua la posizione delle formazioni rocciose del fondale marino nella parte del SIC che comprende Cape Bank.

Figura 1

mappa del sito e degli elementi da proteggere

Image 8

Marine Management Organisation

SIC di Land's End & Cape Bank

Limite 6 miglia nautiche (UKHO)

Limite 12 miglia nautiche (UKHO)

Zona di gestione MMO

C. Bank, formaz. rocc in m. aperto

SIC di Land's End & Cape Bank

Zona di gestione CIFCA

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Natural England Copyright 2008. © Crown Copyright. All rights reserved 2008. © Marine Management Organisation. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright [2013] and database right. Ordnance Survey Licence No. 100049981. Reproduced with permission of Natural England / Joint Nature Conservation Committee. Not to be used for navigation.

6.   Settori interessati

6.1

Settore della pesca: le principali navi interessate dal divieto saranno le sfogliare, le draghe e altri pescherecci con reti a strascico per la pesca demersale che comprendono prevalentemente le navi che sbarcano le loro catture a Newlyn. Le navi belghe e francesi hanno diritti di accesso per la pesca delle specie demersali, tuttavia la maggior parte delle loro catture non viene sbarcata nel Regno Unito. Dal dialogo con le parti interessate e con i rappresentanti del settore della pesca belga durante la fase precedente alla consultazione riguardo alla misura di gestione proposta è emerso che le attività di pesca con reti a strascico di fondo sono limitate. Alcuni pescherecci francesi con reti a strascico a divergenti svolgono la loro attività nell'estremità occidentale della zona di cui è proposta la chiusura di Cape Bank e vari pescherecci belgi nell'estremità settentrionale della stessa zona. L'intervento non dovrebbe avere ripercussioni su settori diversi da quello della pesca.

6.2

Economie e società locali: i possibili costi economici e sociali per le comunità locali britanniche, francesi e belghe in seguito alla possibile perdita di sbarchi e alle ripercussioni sulla pesca locale sono limitati, poiché sono accessibili zone di pesca alternative e le dislocazioni saranno minime. Dovrebbero essere limitate anche le ripercussioni dell'opzione preferita in quanto le attività di pesca predominanti sono svolte con attrezzi fissi da pescherecci aventi la loro base a Newlyn, Mousehole, Sennen Cove, in altre insenature di Penwith, St Ives e Hayle. I benefici più ampi derivanti dalla protezione delle formazioni rocciose del fondale marino sono illustrati nella sezione 7.

6.3

Organismi responsabili dell'applicazione: la principale responsabilità dell'applicazione della zona di cui è proposta la chiusura entro il limite compreso tra 0 e 12 miglia nautiche spetta all'MMO, sul quale influirebbe quindi il relativo costo aggiuntivo. I costi stimati sono presentati nella sezione 7.

7.   Analisi di costi e benefici

7.1   Costi per l'opzione raccomandata

7.1.1   Il divieto dell'uso di attrezzi a strascico di fondo nella zona proposta potrebbe comportare i seguenti costi:

costo diretto per il settore della pesca derivante dalla riduzione delle zone di pesca;

costi per il settore della pesca associati alle dislocazioni in altre zone di pesca;

possibili impatti ambientali legati a un potenziale aumento dei danni subiti dagli habitat su altre zone dovuti alle dislocazioni;

costi amministrativi e di esecuzione dell'MMO.

7.1.2   I costi per il settore della pesca, compresi i possibili costi di dislocazione, e i costi amministrativi e di esecuzione dell'MMO hanno potuto essere quantificati e i valori stimati sono stati raccolti e presentati nell'ambito della presente valutazione d'impatto (tabelle 1 e 2 di seguito riportate). I costi ambientali dovuti a un possibile aumento dei danni subiti dagli habitat sono difficili da valutare e quindi sono descritti nel presente documento come costi non quantificati.

7.2   Analisi dei costi della pesca

7.2.1   Le informazioni utilizzate per valutare le ripercussioni della chiusura proposta sono state tratte da quanto segue:

dati degli sbarchi dei pescherecci dal 2008 al 2011 ricavati dai registri di bordo e dalle note di vendita risultanti dalle statistiche dell'MMO;

dati degli sbarchi a livello di rettangolo statistico del CIEM; ulteriori analisi per stimare le catture e gli sbarchi previsti per il SIC e la zona delle formazioni rocciose/la zona cuscinetto per il Regno Unito e altri Stati membri (tabelle 1 e 2);

informazioni dei pescatori raccolte dall'MMO durante la fase precedente la consultazione nel periodo compreso tra giugno e agosto 2013;

informazioni delle parti interessate raccolte durante la consultazione formale sull'ordinanza dell'MMO svoltasi dal 10 settembre al 22 ottobre 2013;

conoscenze dei funzionari di guardia costiera locali dell'MMO e dell'IFCA.

7.3   Incertezze e ipotesi relative ai dati

7.3.1   Le stime dei costi medi sono state basate sui valori degli sbarchi nel Regno Unito stimati nel SIC entro i rettangoli statistici del CIEM 29E4 (cfr. la figura 2). Non è noto in quale misura il valore totale degli sbarchi sia stato in effetti ricavato direttamente dalla zona di cui è proposta la chiusura, che costituisce meno del 5,79% di un rettangolo del CIEM. I dati statistici sono stati ottenuti utilizzando i dati relativi alle attività dichiarate entro i rettangoli del CIEM che comprendono le zone definite del SIC. Le attività dichiarate (quantità e valore degli sbarchi e informazioni sugli attrezzi impiegati) sono tratte dalla banca dati Ifish dell'MMO. Le informazioni sulle navi belghe e francesi sono state ricavate da estratti dei dati sugli sbarchi di catture forniti dagli Stati membri al gruppo di lavoro sui regimi di gestione dello sforzo di pesca del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Ulteriori informazioni dettagliate sulle metodologie utilizzate per ottenere i costi della pesca sono disponibili negli allegati A e B.

7.3.2   I valori relativi alla zona di cui è proposta la chiusura riportati nella tabella 1 sono stati ricavati prendendo i valori stimati nel SIC e applicando una percentuale basata sulla superficie quadrata vietata all'interno dello stesso SIC. Nella maggior parte dei casi, la superficie quadrata delle zone vietate proposte è di dimensioni relativamente piccole rispetto al SIC nel complesso. Pertanto, la stima riportata dovrebbe essere utilizzata con cautela in quanto non indica il valore effettivo attribuito all'interno della zona di cui è proposta la chiusura. Si riconosce inoltre che un possibile aumento della biodiversità attorno alle formazioni rocciose significa che si potrebbe trattare di una zona di pesca relativamente più abbondante e l'analisi può sottovalutare il valore della zona di pesca ridotta.

7.3.3   Le informazioni fornite dai pescatori e da altre parti interessate raccolte nelle riunioni che hanno preceduto la consultazione sono utilizzate per rafforzare i dati e le ipotesi, restando inteso che si tratta unicamente di dati empirici. Si tratta di informazioni estemporanee con cui le persone interpellate hanno espresso in quella sede le loro osservazioni. Il numero di rispondenti rappresenta solo quelli che hanno fornito le informazioni in maniera indipendente anziché quelli che necessariamente sono d'accordo o in disaccordo riguardo a un'affermazione.

7.3.4   I dati degli sbarchi di altri Stati membri sono limitati in quanto la maggior parte delle rispettive navi non sbarca le catture nel Regno Unito. Possono tuttavia essere formulate alcune ipotesi partendo dai dati relativi alla flotta di pescherecci di lunghezza superiore a 15 metri di altri Stati membri inviati tramite il VMS al centro di controllo della pesca del Regno Unito, come specificato nella sezione 7.4.

Figura 2

mappa indicante il rettangolo statistico 29E4 del CIEM e il SIC di Land's End & Cape Bank

Image 9

Marine Management Organisation

SIC di Land's End & Cape Bank (Rettangolo statistico 29E4 del CIEM)

Limite 6 miglia nautiche (UKHO)

Limite 12 miglia nautiche (UKHO)

SIC di Land's End & Cape Bank

C.Bank, formaz rocc in m. aperto

Zona di gestione MMO

Zone di gestione CIFCA

Reproduced with permission of Nature England / Joint Nature Conservation Committee. © ICES (http://geo.ices.dk/) © Marine Management Organisation. © Natural England Copyright 2008. © Crown Copyright. All rights reserved 2008. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Ordnance Survey Licence No. 100049981. Not to be used for navigation.

7.4   Attività di pesca nel SIC di Land's End & Cape Bank

7.4.1   La maggior parte delle navi britanniche che praticano la pesca nella zona 29E4 del CIEM è di lunghezza inferiore a 10 metri ed è costituita prevalentemente da pescherecci a reti (165 navi), pescherecci con lenze a mano (146 navi), pescherecci con nasse (71 navi) e altri pescherecci con reti a strascico per la pesca demersale (11 navi). Talvolta sono presenti anche sfogliare di lunghezza superiore a 15 metri (25 navi).

7.4.2   Le principali specie sbarcate sono i pesci pelagici, i crostacei, i pesci demersali e i molluschi.

7.4.3   Le navi francesi e belghe hanno per legge il diritto di accesso nella sezione del SIC oltre il limite delle 6 miglia nautiche.

7.4.4   La maggior parte delle navi francesi e belghe che operano nelle zone del CIEM è di lunghezza superiore a 15 metri, con presenza occasionale di navi di lunghezza inferiore a 10 metri. I dati relativi agli sbarchi di altri Stati membri sono limitati in quanto la maggior parte delle rispettive navi non sbarca le proprie catture nel Regno Unito. Dai dati trasmessi tramite il VMS (30) dalle flotte francese e belga emerge che la loro attività nelle zone vietate proposte del SIC al quale hanno accesso è trascurabile o nulla (figure 3 e 4).

7.4.5   Il 12 luglio 2013 si è svolta a Ostenda una riunione preliminare alla consultazione con il settore della pesca belga, con l'assistenza delle autorità belghe competenti per la pesca. Lo scopo era informare il settore della possibilità di gestire le attività di pesca commerciale nel SIC inglese in relazione ai diritti di accesso per i pescherecci belgi nella zona compresa tra le 6 e le 12 miglia nautiche. Rappresentanti del settore che hanno partecipato alla riunione del 12 luglio hanno precisato che le misure attualmente proposte per proteggere le formazioni rocciose del fondale marino nel SIC non incidono in misura rilevante sulla loro attività, in quanto tali formazioni rocciose sono considerate le più inospitali per gli attrezzi a strascico di fondo. Il 27 settembre 2013 si è svolta a Parigi una riunione di consultazione con rappresentanti delle autorità e del settore della pesca francesi che hanno confermato che dodici pescherecci con reti a strascico a divergenti di lunghezza compresa tra 15 e 24 metri provenienti dalla Normandia praticano la loro attività nella zona di cui è proposta la chiusura di Cape Bank.

7.4.6   Le risposte alla consultazione formale dei rappresentanti del settore della pesca belga e di quello francese hanno confermato che nella zona di cui è proposta la chiusura si svolgono alcune attività di pesca.

Figura 3

dati di posizione trasmessi dalla Francia attraverso il VMS nel 2012

Image 10

Marine Management Organisation

Dati 2012 VMS - Francia (SIC di Land's End & Cape Bank)

Lim.6 miglia naut. (1983)(UKHO)

Lim.1 miglia naut. (1983)(UKHO)

Dati VMS 2012 - Francia (navi >15 m)

Velocità (nodi)

0.00 - 6.00

>=6.01

Zona di gestione MMO

C.Bank, foemaz rocc in m.aperto

SIC di Land's End & Cape Bank

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Figura 4

dati di posizione trasmessi dal Belgio attraverso il VMS nel 2012

Image 11

Marine Management Organisation

Dati VMS 2012 - Belgio (SIC di Land's End e Cape Bank)

L.12 miglia naut.(1983)(UKHO)

L.6 miglia naut.(1983)(UKHO)

Zona di gestione MMO

For. vert. in m. aperto di C.Bank

SIC di Land's End e Cape Bank

Dati VMS 2012 - Belgio (navi >15m)

Velocità (nodi)

0.00 - 6.00

>=6.01

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7.5   Valutazione degli sbarchi interessati

Regno Unito

7.5.1   L'impatto diretto sui pescherecci sarebbe una riduzione delle catture e pertanto degli sbarchi dei pescherecci che usano attrezzi a strascico di fondo nella zona di cui è proposta la chiusura. Per valutare le possibili ripercussioni, sono stati analizzati i dati degli sbarchi raccolti dall'MMO.

7.5.2   Nella tabella 1 è riportato il calcolo degli sbarchi interessati provenienti dalla zona compresa nel rettangolo statistico 29E4 del CIEM (per le navi britanniche con attività di pesca documentate nella zona da gennaio 2008). Le stime riportate nella tabella 1 sono basate sulla media degli sbarchi nel periodo compreso tra gennaio 2008 e dicembre 2011.

Tabella 1

sbarchi di catture nel Regno Unito dalla zona 29E4 del CIEM come media per anno e sbarchi medi stimati di catture nel SIC (gennaio 2008 – dicembre 2011)

Tipo di attrezzo

Peso sbarcato

(tonnellate)

Valore nella zona 29E4 del CIEM

(GBP)

Valore nel SIC

(GBP)

Valore nella zona vietata (73,813% del SIC)

(GBP)

Sfogliare

209

830 886

2 492,30

1 839,65

Draghe

86

120 294

zero

zero

Reti a strascico per scampi

3

3 753

141,90

104,74

Altri attrezzi a strascico per la pesca demersale

161

342 297

13 337

9 844,44

Totale

459

1 297 230

15 971,20

11 788,83

7.5.3   I valori stimati degli sbarchi di catture nel SIC sono stati calcolati associando i dati disponibili sugli sbarchi (forniti da ogni peschereccio a livello di rettangolo del CIEM) con i dati sulle attività dei pescherecci (basati sulle segnalazioni effettuate tramite il VMS) nel SIC. Questo metodo applica una percentuale degli sbarchi per ogni rettangolo del CIEM al SIC, in base al livello di attività nel SIC.

Per il sito di importanza comunitaria di Land's End & Cape Bank sono stati utilizzati i dati degli sbarchi di catture relativi al rettangolo del CIEM (29E4), che sono stati classificati in base alla dimensioni delle navi (navi di lunghezza superiore a 15 metri, navi di lunghezza compresa tra 10 e 15 metri e navi di lunghezza inferiore a 10 metri).

In seguito, i valori degli sbarchi provenienti dalla zona di cui è proposta la chiusura sono stati calcolati come percentuale (in base alle dimensioni delle rispettive zone) del valore stimato degli sbarchi provenienti dal SIC.

Si rimanda ai dati statistici supplementari sulla pesca per il periodo dal 2008 al 2011 per una ripartizione completa delle attività nei rettangoli del CIEM associati al SIC.

Si calcola che il reddito annuo medio derivante dalle attività svolte nel SIC per le flotte di sfogliare di lunghezza superiore a 15 metri sia pari a 2 434,6 GBP. Per le draghe di lunghezza superiore a 15 metri il valore indicato è pari a zero e lo stesso vale anche per altri pescherecci con reti a strascico per la pesca demersale. Per la flotta di sfogliare di lunghezza inferiore a 10 metri il reddito medio annuo stimato è di 10,90 GBP. Il reddito medio annuo stimato della flotta di sfogliare di lunghezza compresa tra 10 e 15 metri è di 46,80 GBP (per una ripartizione completa, cfr. la tabella 5 che riporta i dati statistici sulla pesca per il periodo dal 2008 al 2011).

Dalle discussioni svolte con le parti interessate nella fase che ha preceduto la consultazione, dal punto di vista monetario l'introduzione della presente ordinanza inciderà principalmente sulla pesca con sfogliare e sulla pesca del ventaglio con draghe.

7.5.4   È stato calcolato che nella zona di cui è proposta la chiusura (che costituisce il 73,813 % del SIC) la perdita totale di sbarchi di catture sarebbe pari a 11 788,83 GBP.

7.5.5   Il costo totale calcolato potrebbe essere una stima per eccesso in quanto non è stata ipotizzata alcuna dislocazione.

Francia e Belgio

7.5.6   Dall'analisi dei dati del VMS risulta che la maggior parte delle attività di pesca del Belgio nel rettangolo del CIEM 29E4 si svolge al di fuori del SIC stesso. Nel 201226 navi belghe hanno operato nelle parti settentrionali del rettangolo del CIEM.

La maggior parte delle attività di pesca della Francia nel rettangolo del CIEM 29E4 si svolge al di fuori della parte nordoccidentale del SIC stesso. Nel 201246 navi francesi hanno segnalato una posizione tramite il VMS a una velocità di 1-6 nodi nella parte occidentale della sezione di Cape Bank del SIC.

7.5.7   Nella zona in questione, il Belgio pesca principalmente sogliole e la Francia eglefini e merluzzi bianchi. Con la metodologia di cui all'allegato B "Analisi delle navi non britanniche nei rettangoli del CIEM", è stato stimato che nel 2012:

la quantità di catture sbarcate dalle navi da pesca belghe nella parte accessibile del SIC è stimata a 0,44 tonnellate, che corrisponde a un valore stimato di 1 749 GBP;

la quantità di catture sbarcate dalle navi da pesca francesi nella parte accessibile del SIC è stimata a 24,98 tonnellate, che corrisponde a un valore stimato di 44 036 GBP.

7.5.8   Dalle figure 3 e 4 risulta tuttavia che la maggior parte delle attività di pesca è concentrata nel corridoio nordoccidentale del sito, che si trova al di fuori della zona di cui è proposta la chiusura (formazioni rocciose e zona cuscinetto). Si ritiene quindi che la perdita di sbarchi di catture stimata effettiva sia molto più bassa rispetto ai valori stimati summenzionati. L'allegato B contiene ulteriori informazioni sulle attività di pesca di paesi diversi dal Regno Unito nelle zone vietate proposte e attorno ad esse.

7.6   Probabili effetti della chiusura sui pescherecci

7.6.1   Poiché la perdita stimata di sbarchi di catture dovrebbe essere una stima per eccesso (dovuta alla limitata attività di pesca con attrezzi a strascico di fondo sulle formazioni rocciose del fondale marino), l'impatto della chiusura sui pescherecci dovrebbe essere limitato. Durante gli incontri che hanno preceduto la consultazione, alcuni dei pescatori interessati hanno sostenuto che non vengono impiegati attrezzi a strascico di fondo sulle formazioni rocciose del fondale marino in quanto verrebbero danneggiati. I rappresentanti del settore della pesca francese e di quello belga hanno confermato che si verificherà una perdita di zone di pesca attorno alle aree occidentali e settentrionali della zona vietata di Cape Bank, tuttavia sono facilmente accessibili zone di pesca alternative.

7.7   Adattabilità

7.7.1   Per valutare i possibili effetti della chiusura proposta sulle attività di pesca, deve essere valutato in quale misura i pescherecci potrebbero mantenere il valore delle catture spostando lo sforzo di pesca in altre zone.

7.7.2   Ai fini della valutazione, ai pescatori è stato chiesto di compilare un questionario, indicando direttamente in quale misura hanno dovuto spostarsi in altre zone per la loro attività in seguito alla chiusura proposta e precisando la loro capacità di pesca in zone alternative e di adattamento per mantenere il valore delle catture. Alcuni dei pescatori interessati hanno dichiarato di non poter cambiare zone di pesca o tipo di attrezzi, tuttavia, poiché l'opzione proposta limiterà l'attività di pesca unicamente sulle formazioni rocciose del fondale marino e nella zona cuscinetto, la necessità di dislocazione sarà minima.

7.7.3   Se si applicherà l'opzione preferita (un'ordinanza sulla zona vietata specificata) anziché chiudere l'intero sito, il livello di dislocazione dei pescherecci che utilizzano attrezzi a strascico di fondo sarà ridotto al minimo. Prima della consultazione e durante la consultazione formale, i rappresentanti del settore della pesca francese e di quello belga hanno confermato che si svolgono attività di pesca nella zona di cui è proposta la chiusura. Non sono state tuttavia espresse osservazioni specifiche sul grado di dislocazione e sulle zone di pesca alternative.

7.7.4   Si prevede che durante il processo di valutazione dei rischi classificati come gialli/verdi saranno considerate le prove dei progressi compiuti riguardo alla tecnologia degli attrezzi e le ripercussioni sugli elementi sensibili da proteggere.

7.8   Costi indiretti

7.8.1   Costi ambientali

Per l'opzione raccomandata, le possibilità di un aumento dei costi in termini di carburante per i pescherecci che si spostano più lontano per accedere a zone di pesca alternative saranno minime in quanto la maggior parte dei pescatori ha affermato di non svolgere attività nella zona in questione e sono facilmente accessibili zone di pesca alternative.

7.9   Costi amministrativi e di esecuzione

7.9.1   L'MMO adotterà un approccio basato sulle informazioni e sui rischi come quello utilizzato da alcuni organismi di regolamentazione del governo conformemente al modello nazionale di intelligence (National Intelligence Model  (31)). Qualora dalle informazioni risulti una mancanza di conformità o un rischio di non conformità, l'MMO definirà una strategia di applicazione specifica per le esigenze della zona marina protetta e, se necessario, metterà a disposizione risorse adeguate. Potrà trattarsi della presenza della Marina, di attività di sorveglianza aerea o di operazioni congiunte con altri enti (ad esempio le IFCA, la forza di frontiera Britannica o le autorità di contrasto). L'MMO coordinerà le eventuali operazioni congiunte. I principi in base ai quali l'MMO regolamenterà le zone marine protette sono stabiliti dalla legge di riforma legislativa e regolamentare del 2006 (Legislative and Regulatory Reform Act 2006) e dal codice di conformità delle autorità di regolamentazione (Regulators' Compliance Code) e hanno lo scopo di garantire che gli interventi di controllo dell'MMO siano proporzionati, responsabili, coerenti, trasparenti e mirati (32).

7.9.2   L'esecuzione dell'ordinanza proposta sarà finanziata nell'ambito del bilancio attuale. Per la sorveglianza aerea e marittima sui pescherecci di lunghezza superiore a 12 metri si utilizzerà il sistema di controllo via satellite dell'Unione europea. Tenuto conto delle scarse attività di pesca svolte nel sito, il rischio di non conformità sarà minimo o basso (33). La tabella 2 riporta i costi di esecuzione stimati per la gestione dell'opzione preferita.

Tabella 2

costi di esecuzione annuali aggiuntivi dell'opzione raccomandata  (34)

Attività

Costo per unità

(GBP)

Numero stimato di unità per anno

Costo annuale totale

(GBP)

Sorveglianza in superficie della Royal Navy per sito

4 000 al giorno

1

4 000

Pattugliamenti congiunti con le sedi locali dei comitati per la pesca marittima (SFC) e delle autorità per la conservazione e la pesca costiera (IFCA) per sito

Tra 800 e 1 000 al giorno

5

4 000 -5 000

Sorveglianza aerea per sito

2 050 all'ora

2

4 100

Indagini/azioni penali per sito

10 375 per ogni caso

1

10 375

Totale

 

9

22 475 – 23 475


Tabella 3

profilo annuale dei costi quantificati dell'opzione raccomandata — (milioni di GBP) prezzi costanti

 

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Costo di transizione

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Costo ricorrente annuale – migliore stima

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Minimo

0,022475

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Massimo

0,023475

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Valore attualizzato totale dei costi annuali (*1):

0,2 milioni di GBP

7.10   Benefici dell'opzione raccomandata

7.10.1   L'esclusione degli attrezzi a strascico di fondo dalla zona di cui è proposta la chiusura eviterebbe l'uso di tali attrezzi sulle formazioni rocciose del fondale marino e comporterebbe i seguenti benefici:

effetti positivi per l'ambiente derivanti dal mantenimento degli habitat delle formazioni rocciose del fondale marino.

Gli effetti positivi per l'ambiente sono descritti nel presente documento come benefici non quantificati.

7.11   Benefici per l'ambiente

7.11.1   Le formazioni rocciose del fondale nel SIC sono sotto il profilo biologico alcune delle più diverse nel paese e svolgono un ruolo importante per le specie considerate rare o che sono al limite della loro distribuzione biogeografica. Sebbene siano di dimensioni relativamente piccole (a livello nazionale e locale), le singole formazioni sono ecologicamente diverse e rappresentano a livello locale una zona significativa (in termini di dimensioni) di habitat di formazioni rocciose in mare aperto sommerse in maniera permanente (35).

7.11.2   Il SIC comprende due aree principali di formazioni rocciose costituite quasi interamente da granito (Axelsson & Dewey, 2011; Birchenough et al., 2008), un'area di formazioni rocciose che contorna la costa (la parte del SCI costituita dalla zona di Land's End — le sottoformazioni rocciose verticali costiere) e un'area di formazioni rocciose verticali più lontane dalla costa a forma di ampia mezzaluna inarcata quasi allineata alla fascia costiera (la parte del SIC costituita dalla zona di Cape Bank — le sottoformazioni rocciose verticali in mare aperto). Le formazioni rocciose verticali in mare aperto saranno gestite dall'MMO. Si tratta di un'area dominata dalle alghe con comunità di briozoi e di idroidi nonché di zone in cui sono presenti echinodermi insieme al corallo rosso Pentapora fascialis, all'echinoderma Echinus esculentus e alla spugna perforante Cliona celata (Birchenough et al., 2008a). Il movimento delle acque dovuto alle correnti e all'azione delle onde incoraggia inoltre la crescita di fitte colonie di spugne, ascidie, anemoni e coralli molli (Irving, 1996) (36).

7.11.3   Le formazioni rocciose garantiscono anche in una certa misura una protezione delle coste e sono zone importanti per il ciclo dei nutrienti, la fissazione del carbonio e dell'azoto e la stabilizzazione dei sedimenti.

7.11.4   Un habitat di formazioni rocciose protetto costituisce un rifugio naturale per creare popolazioni di specie bersaglio e di specie oggetto di catture accessorie.

7.11.5   I benefici della presente ordinanza sono la garanzia di una protezione adeguata e la salvaguardia delle caratteristiche ecologiche che potrebbero comportare una maggiore abbondanza di biodiversità rispetto al resto delle zone di pesca.

7.11.6   I benefici per l'ambiente derivanti dall'introduzione di questa ordinanza saranno considerevoli in quanto si proteggeranno le formazioni rocciose del fondale marino nel sito dagli attrezzi a strascico di fondo, contribuendo quindi a conseguire l'obiettivo di conservazione di "mantenimento". Il divieto raccomandato avrà come conseguenza un ulteriore beneficio per altre parti del SIC e un beneficio generale per l'habitat di formazioni rocciose. Sarà possibile promuovere un uso più ricreativo della zona, ad esempio da parte di subacquei o pescatori amatoriali, che potrebbe avere effetti positivi per l'economia locale.

7.12   Benefici socioeconomici

7.12.1   Il mantenimento delle condizioni delle formazioni rocciose e dell'habitat del fondale marino potrebbe accrescere l'attrattiva per gli utenti del settore ricreativo, fra cui subacquei e pescatori (S.E.Rees et al, 2013 (37); D.R. Chae et al, 2012 (38)). Si potrebbe registrare anche un aumento del turismo nella zona e quindi un aumento degli investimenti nelle imprese locali (S.E.Rees et al, 2013).

7.12.2   Attuare una gestione basata su una ripartizione in zone anziché chiudere completamente il sito limita la dislocazione dei pescherecci che usano attrezzi a strascico di fondo.

7.13   Distribuzione di costi e benefici

7.13.1   La distribuzione dei costi economici e sociali è prevalentemente limitata al livello locale nel Regno Unito, in Francia e in Belgio (ad esclusione dei costi di esecuzione), mentre i benefici ambientali generali interesserebbero una zona più ampia e avrebbero effetti a livello nazionale.

Allegato A: note sull'estrazione di dati statistici sulle attività di pesca del Regno Unito e sulle tabelle

Le tabelle di dati che sintetizzano le attività dichiarate svolte nei rettangoli del CIEM che riguardano le zone particolari definite come siti marini europei sono riportate sul sito Internet dell'MMO (39).

Tale livello di dettaglio riflette il livello ancora più dettagliato dei dati segnalati di cui dispongono le amministrazioni responsabili della pesca nel Regno Unito.

I dati forniscono informazioni sulla quantità e sul valore degli sbarchi di catture provenienti dai rettangoli che comprendono le zone interessate nonché sulle navi, sugli attrezzi utilizzati e sulle specie catturate.

Oltre ai dati sulle attività di pesca, le navi di lunghezza superiore a 15 metri segnalano la loro posizione esatta ogni 2 ore nell'ambito dei sistemi di controllo dei pescherecci del Regno Unito.

Per le navi di lunghezza superiore a 15 metri, è stato possibile combinare i dati geografici relativamente approssimativi provenienti dai sistemi di segnalazione delle attività con le segnalazioni dettagliate delle posizioni provenienti dai sistemi VMS per consentire di stimare le attività di pesca a un livello più minuzioso. Questa rielaborazione dei dati sulle attività consente di stimare le attività nelle zone dettagliate dei siti marini europei per le navi di lunghezza superiore a 15 metri.

Se disponibili, i dati sono presentati in tabelle insieme a quelli sulle attività generali svolte nei rettangoli del CIEM, per le navi di lunghezza superiore a 15 metri; il rapporto tra le due serie di dati è stato applicato ai dati relativi alle navi di altre lunghezze per fornire stime approssimative delle attività svolte nella zona di cui è proposta la chiusura dalle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri.

Si noti che la zona di cui è proposta la chiusura si trova nelle acque litoranee, quindi usare la proporzione di attività svolta dalle navi di lunghezza superiore a 15 metri nelle zone interessate per stimare l'attività di altre navi britanniche può essere un metodo impreciso in quanto le navi di maggiori dimensioni tendono a pescare più lontano dalle coste rispetto alle altre, in particolare quelle di lunghezza superiore a 10 metri.

Tali dati sono di colore grigio nelle tabelle per sottolineare che si tratta di dati stimati che dovrebbero essere utilizzati con cautela.

Di seguito è riportato un elenco delle zone dei siti marini europei costieri oggetto della presente analisi — alcuni rettangoli comprendono più zone, evidenziate in giallo.

Questa sovrapposizione indica che l'estensione totale potenziale delle zone vietate proposte non può essere stimata sommando i risultati delle analisi delle singole zone. La tabella di seguito riportata comprende dati sulla proporzione dell'attività complessiva svolta nei rettangoli del CIEM interessati per ogni zona di cui è proposta la chiusura in relazione alle navi di lunghezza superiore a 15 metri (per le quali sono disponibili dati satellitari dettagliati).

Pertanto, per le navi che coprono proporzionalmente un'ampia parte delle zone rientranti in siti marini europei, le stime delle attività svolte da altre fasce di lunghezza basate sui dati del VMS potrebbero essere più attendibili rispetto a quelle riferite ai siti con una copertura proporzionalmente inferiore.

Allegato B: note sui dati statistici relativi alle attività di pesca di paesi diversi dal Regno Unito

Le tabelle sono estratti dei dati relativi agli sbarchi di catture forniti dagli Stati membri al gruppo di lavoro sui regimi di gestione dello sforzo di pesca del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Nell'ambito delle attività del gruppo menzionato vengono preparate varie serie di dati che comprendono informazioni dettagliate sugli sbarchi di specie di ogni Stato membro per ogni rettangolo del CIEM con i raggruppamenti di navi associati.

La serie di dati presentata è intesa a rispondere alle esigenze del gruppo del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e in quanto tale ha dovuto essere elaborata con attenzione per evitare un doppio conteggio dei dati delle attività. È stata tratta dal sito del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (40).

I dati riepilogativi totali sono stati confrontati con le attività registrate nel sistema FIDES dell'Unione europea per alcuni stock ittici soggetti a contingenti per convalidare i dati comunicati.

Restano tuttavia differenze nei totali tra quelli riportati in relazione a combinazioni di specie/zone negli archivi di dati del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e quelli forniti con livelli simili di dettaglio nell'ambito dei sistemi di comunicazione delle catture legati a FIDES per controllare l'utilizzazione dei contingenti. Pertanto, tali dati sono indicativi del livello di attività nella zona da parte degli Stati membri coinvolti e non sono definitivi.

I valori monetari indicativi sono stati ottenuti utilizzando il valore medio degli sbarchi di catture delle navi britanniche dal rettangolo del CIEM interessato o da zone simili.

La mancanza di dati per alcuni anni può indicare che non sia stata dichiarata alcuna attività, ma può anche dipendere dal fatto che non siano stati forniti dati.

ANALISI DELLE ATTIVITÀ SEGNALATE TRAMITE VMS DI NAVI DI PAESI DIVERSI DAL REGNO UNITO NEI RETTANGOLI DEL CIEM CHE COMPRENDONO IL SIC DI CUI ALLA PRESENTE VALUTAZIONE D'IMPATTO

Metodologia utilizzata

La presente analisi è il risultato dell'applicazione della normale metodologia utilizzata per accertare se le navi britanniche sono state attive in una particolare zona geografica specificata sulla base delle informazioni ricevute in relazione a navi non britanniche, in particolare quelle della Francia e del Belgio con diritti di accesso storici in una parte delle acque costiere britanniche.

L'analisi comporta la stima delle attività di pesca a partire dai dati del VMS sulla base della velocità delle navi indicata nei messaggi inviati al VMS ("ping").

I dati per ciascun messaggio inviato al VMS da navi di paesi diversi dal Regno Unito nel rettangolo o nei rettangoli interessati che comprendono la zona specificata sono selezionati dal VMS britannico, che estrae informazioni sul numero identificativo, la posizione e la velocità delle navi alla data e all'ora in cui il messaggio viene inviato.

Ogni messaggio viene valutato e classificato come indicativo delle attività di pesca che si svolgono se la velocità è pari o superiore a 1 nodo o inferiore o pari a 6 nodi.

I messaggi relativi alle attività di pesca inviati dal rettangolo o dai rettangoli interessati vengono quindi elaborati con un software d'informazione geografica per accertare se la posizione era all'interno o all'esterno della zona geografica interessata.

In questo modo è possibile calcolare quanti dei messaggi registrati per ciascuno Stato membro nel rettangolo provengono dalla zona specificata. Questo fattore viene quindi applicato al livello complessivo degli sbarchi di catture riportati nella serie di dati del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca per lo Stato membro interessato per consentire di ottenere stime delle attività di navi di paesi diversi dal Regno Unito nella zona geografica specificata.

SINTESI DELLE ATTIVITÀ DELLE NAVI BELGHE E FRANCESI NEL RETTANGOLO DEL CIEM 29E4 CHE COMPRENDE IL SITO DI LANDS END & CAPE BANK

Sintesi delle attività delle navi degli Stati membri interessati in termini di quantità e valore del pesce sbarcato, in particolare:

(1)

attività totali nei rettangoli del CIEM che comprendono la zona interessata utilizzando attrezzi a strascico di fondo;

(2)

stime delle attività nella zona specifica interessata utilizzando attrezzi da pesca a strascico di fondo.

Parte A — tonnellate totali ottenute dalle attività

 

 

(1)

(2)

 

 

Attività (tonnellate) nel rettangolo del CIEM 29E4

Attività (tonnellate) stimate nel SIC sulla base delle attività massime segnalate tramite il VMS nel periodo 2010-2012

BELGIO

Codice attrezzo

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Lunghezza superiore a 15 metri

BT2 (*2)

105,77

76,81

121,77

352,38

0,13

0,10

0,15

0,44

 

TR2 (*3)

0,00

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

 

29E4 Totale

105,77

76,81

121,77

352,73

0,13

0,10

0,15

0,44

FRANCIA

Codice attrezzo

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Lunghezza compresa tra 0 e 15 metri

Sfogliare

0,00

0,00

0,00

2,15

 

 

 

0,05

 

Reti a strascico di fondo

0,00

0,00

3,00

0,17

 

 

0,07

 

 

Draghe

0,00

0,00

9,63

0,00

 

 

0,23

 

Lunghezza superiore a 15 metri

Reti a strascico di fondo

0,00

0,00

940,59

1 055,57

 

 

22,21

24,93

 

Draghe

0,00

0,00

13,26

0,00

 

 

0,31

 

 

29E4 Totale

0,00

0,00

966,48

1 057,89

0,00

0,00

22,82

24,98


Parte B — valore totale delle attività

 

 

(1)

(2)

 

 

Attività (GBP) nel rettangolo del CIEM 29E4

Attività (GBP) stimate nel SIC sulla base delle attività massime segnalate tramite il VMS nel periodo 2009-2012

BELGIO

Codice attrezzo

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Lunghezza superiore a 15 metri

BT2 (*4)

442 857

404 990

705 959

1 409 228

549

502

876

1 748

 

TR2 (*5)

0

0

0

522

0

0

0

1

 

29E4 Totale

442 857

404 990

705 959

1 409 751

549

502

876

1 749

FRANCIA

Codice attrezzo

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Lunghezza compresa tra 0 e 15 metri

Sfogliare

0

0

0

8 116

0

0

0

192

 

Reti a strascico di fondo

0

0

4 898

1 452

0

0

116

34

 

Draghe

0

0

15 722

0

0

0

371

0

Lunghezza superiore a 15 metri

Reti a strascico di fondo

0

0

1 804 373

1 855 331

0

0

42 607

43 810

 

Draghe

0

0

21 648

0

0

0

511

0

 

29E4 Totale

0

0

1 846 641

1 864 899

0

0

43 605

44 036

Per una sintesi completa delle attività, si rimanda ai dati statistici sulle attività di pesca di paesi diversi dal Regno Unito.

ALLEGATO V

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DATI DISPONIBILI

1.   Introduzione

1.1

Sito: Start Point to Plymouth Sound and Eddystone SCI (41).

1.2

Il SIC di Start Point to Plymouth Sound and Eddystone è stato designato a causa delle formazioni rocciose del fondale marino presenti nel sito. Le formazioni rocciose del fondale marino sono zone di roccia sporgente, colonizzate da varie comunità di flora e di fauna. È possibile che si verifichi una transizione delle comunità dalla zona illuminata dal sole vicino alla superficie, dominata da piante come le foreste di alghe e le alghe rosse, verso le acque più profonde in cui una varietà di fauna popola le formazioni rocciose, fra cui echinodermi, spugne, coralli, anemoni, briozoi e crostacei (42).

1.3

Le formazioni rocciose del fondale marino presenti nel sito sono tra quelle che presentano la più grande biodiversità nel paese e svolgono un ruolo importante per le specie considerate rare o che sono al limite della loro distribuzione biogeografica.

1.4

Il ministero per l'Ambiente, le politiche alimentari e le questioni rurali (Department for Environment, Food and Rural Affairs - DEFRA) ha introdotto una strategia riveduta per la gestione della pesca nei siti marini europei. Ne è conseguita per l'MMO la necessità di stabilire misure per proteggere le formazioni rocciose del fondale marino dall'impatto degli attrezzi da pesca a strascico di fondo nella parte del SIC compresa tra i limiti di 6 e 12 miglia nautiche al fine di garantire la piena conformità all'articolo 6 della direttiva "Habitat" (43).

1.5

Per attrezzi a strascico di fondo s'intendono tutti gli attrezzi da pesca spinti o trainati nell'acqua che toccano il fondo marino, fra cui le reti a strascico a divergenti, le sfogliare per la pesca demersale e le draghe per la pesca dei molluschi. Sono pertanto necessarie misure di gestione per limitare le interazioni tra le attività e gli elementi da proteggere.

1.6

La presente valutazione d'impatto è stata preparata per descrivere i costi e i benefici dell'ordinanza proposta dall'MMO, che vieta l'uso di attrezzi a strascico di fondo al fine di proteggere le formazioni rocciose. La valutazione d'impatto indica anche i motivi per cui l'opzione raccomandata è quella preferita per la gestione. Un progetto di tale valutazione è stato sottoposto a consultazione pubblica.

1.7

I dati e le prove su cui si basa la presente valutazione d'impatto sono stati raccolti da Natural England (NE), dalle IFCA e dall'MMO. Inoltre l'MMO, congiuntamente all'IFCA della Cornovaglia, ha organizzato una riunione informale a Looe il 10 giugno 2013 e, congiuntamente all'IFCA di Devon and Severn, una a Plymouth l'11 giugno 2013 per incontrare le parti interessate, rivolgere domande dirette e raccogliere informazioni sulle ripercussioni economiche delle zone di cui è proposta la chiusura. Il 12 luglio 2013 si è svolta in Belgio una riunione con i rappresentanti delle autorità e del settore della pesca belgi e il 27 settembre 2013 si è tenuta una riunione a Parigi con i rappresentanti delle autorità e del settore della pesca francesi. Il rappresentate del settore alieutico belga ha fatto presente che nelle zone di cui è proposta la chiusura viene fatto un utilizzo molto limitato degli attrezzi a strascico di fondo (ad eccezione delle zone cuscinetto proposte) e che l'attività di pesca si svolge nei corridoi tra le formazioni rocciose del fondale marino, specialmente tra Eddystone e Hatt Rock, che continueranno ad essere accessibili. Le informazioni e le dichiarazioni raccolte durante i colloqui con i pescatori commerciali sono state integrate nella presente valutazione d'impatto come dati empirici.

1.8

Nell'ambito del processo di emanazione dell'ordinanza, il 10 settembre e il 22 ottobre 2013 sono stati sottoposti a consultazione formale progetti dell'ordinanza proposta e della valutazione d'impatto in relazione al sito in questione. Le osservazioni espresse dai rappresentanti del settore francese della pesca hanno confermato l'esercizio di attività di pesca con attrezzi a strascico di fondo nella zona di Hatt Rock di cui è proposta la chiusura. I rappresentanti del settore alieutico del Belgio hanno ribadito che in questo sito l'attività dei pescherecci belgi rimane limitata.

2.   Motivazione dell'intervento

2.1

Nell'agosto 2012 il DEFRA ha intrapreso una revisione della gestione della pesca nel sito marino europeo per individuare modalità di gestione future atte a garantire il mantenimento delle caratteristiche del sito a condizioni favorevoli. Ne è conseguita una strategia riveduta (44) per la gestione della pesca nel sito marino europeo.

2.2

La strategia riveduta viene attuata sulla base dei dati disponibili e della definizione di priorità in funzione dei rischi e in maniera graduale. La definizione delle priorità in funzione dei rischi è fondata su una matrice (45) che classifica i rischi derivanti dalle interazioni tra le attività di pesca e gli elementi ecologici da proteggere. Tali interazioni sono state classificate con i colori rosso, giallo, verde o blu. A quelle classificate con il colore rosso è stata attribuita la priorità per l'attuazione di misure di gestione entro la fine del 2013 (a prescindere dal livello di attività attuale) per evitare il deterioramento degli elementi designati in linea con gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva "Habitat". Le interazioni classificate con il colore giallo richiedono una valutazione a livello di sito per determinare se sono necessarie misure di gestione dell'attività al fine di proteggere gli elementi interessati. Anche le interazioni classificate con il colore verde richiedono una valutazione a livello di sito se vi è una combinazione di effetti. Una classificazione con il colore blu indica che non esiste alcuna interazione possibile e, quindi, che non sono necessarie ulteriori valutazioni (46).

2.3

L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva "Habitat" (47) prevede che, per le zone speciali di conservazione (ZSC) e le zone di protezione speciale (ZPS) (48), gli Stati membri:

stabiliscono le necessarie misure di conservazione, che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti;

adottano opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

2.4

L'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento del 2010 sulla conservazione degli habitat e delle specie definisce sito marino europeo, in particolare, qualsiasi zona speciale di conservazione, zona di protezione speciale e sito di importanza comunitaria. La parte 6 di tale regolamento stabilisce i requisiti di gestione per i siti marini europei, in linea con l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva "Habitat".

2.5

Il sito di importanza comunitaria di Start Point to Plymouth Sound and Eddystone ospita formazioni rocciose del fondale marino per le quali il rischio derivante dagli attrezzi a strascico di fondo è stato classificato come rosso e quindi per eliminarlo sono necessarie misure di gestione. L'MMO è tenuta ad attuare misure di gestione per impedire l'interazione tra le formazioni rocciose e gli attrezzi da pesca a strascico di fondo. L'interazione di altri di tipi di attrezzi da pesca con le formazioni rocciose documentata nella matrice sarà esaminata durante il processo di valutazione dei rischi classificati come gialli/verdi.

2.6

Il settore di Eddystone si estende su due zone amministrative: 0-6 miglia nautiche e 6-12 miglia nautiche. Le formazioni rocciose del fondale marino che si trovano entro il limite delle 6 miglia nautiche saranno gestite tramite un'ordinanza dell'IFCA della Cornovaglia; quelle che si trovano nella fascia compresa tra 6 e 12 miglia nautiche saranno gestite con un'ordinanza dell'MMO.

2.7

I dati riguardanti la posizione specifica e l'estensione delle formazioni rocciose del fondale marino sono stati forniti da Natural England (49). La zona cuscinetto è stata definita sulla base del progetto di orientamenti di Natural England (50), che a tal fine raccomanda di tenere conto della profondità degli elementi da proteggere. Le formazioni rocciose del fondale marino in questo sito si estendono fino a una profondità di 60 metri circa. Per profondità comprese tra 25 e 200 metri, gli orientamenti di Natural England raccomandano una zona cuscinetto di profondità pari a tre volte quella delle formazioni rocciose. Moltiplicando per tre 60 metri si ha una zona cuscinetto di 180 metri. Tuttavia, poiché non si conosce esattamente la profondità di queste formazioni, che potrebbe essere leggermente superiore a 60 metri, è stata stabilita una zona cuscinetto di 200 metri. I confini della zona cuscinetto sono stati quindi smussati per favorire l'applicazione e il rispetto delle norme.

2.8

È necessario intervenire per porre rimedio al fallimento del mercato nel settore marino attuando adeguate misure di gestione a fini di conservazione, come ad esempio la presente ordinanza, per garantire la riduzione o l'opportuna mitigazione dei fattori esterni negativi. L'attuazione della presente ordinanza garantirà la continuità dei servizi pubblici prestati nel settore marino.

2.9

Si verifica un fallimento del mercato quando il mercato non garantisce l'efficienza necessaria (51). Nel contesto del settore marino un fallimento può essere descritto nel modo di seguito specificato:

Beni e servizi pubblici – Alcuni beni e servizi forniti dal settore marino, come la regolazione del clima e la diversità biologica, sono "beni pubblici" (tutti ne devono beneficiare senza alcuna esclusione e il consumo dei servizi non ne riduce la disponibilità per gli altri). Le caratteristiche dei beni pubblici sono tali per cui le persone non necessariamente hanno un incentivo economico a contribuire volontariamente con azioni o risorse finanziarie per garantire la continuità dell'esistenza dei beni, con la conseguenza di una scarsità di offerta o, come nel presente caso, di una protezione insufficiente.

Fattori esterni negativi – I fattori esterni negativi si verificano quando i danni subiti dall'ambiente marino non ricadono interamente sugli utilizzatori che li hanno causati. In molti casi, ai beni e servizi marini non è attribuito un prezzo monetario e quindi il costo dei danni non viene quantificato direttamente dal mercato. Anche per i beni oggetto di scambio (come i pesci selvatici), spesso i prezzi di mercato non riflettono il costo economico complessivo, che in definitiva ricade su altri soggetti e sulla società nel suo insieme.

2.10

L'intervento del governo è necessario per porre rimedio a entrambe le cause del fallimento del mercato nel settore marino. Le misure di gestione intese a conservare gli elementi designati dei siti marini europei garantiranno la riduzione o l'opportuna mitigazione dei fattori esterni negativi. Le misure di gestione garantiranno inoltre la continuità della fornitura di beni pubblici nel settore marino, per esempio conservando i vari tipi di biodiversità presenti nei mari dell'Inghilterra.

3.   Obiettivi politici ed effetti previsti

3.1

La legge sull'accesso alle zone marine e costiere del 2009 (Marine and Coastal Access Act 2009 - MaCAA) (52) ha istituito l'Organizzazione per la gestione dell'ambiente marino (Marine Management Organisation – MMO), cui è stato affidato il compito di promuovere e gestire un ambiente marino e una pesca costiera sostenibili, assicurando il raggiungimento di un giusto equilibrio tra esigenze economiche, sociali e ambientali per garantire la salute dei mari, la sostenibilità della pesca e la redditività del settore.

3.2

L'obiettivo politico pertinente per la presente valutazione d'impatto è promuovere gli obiettivi di conservazione del sito interessato assicurando la protezione delle formazioni rocciose del fondale marino dal rischio di essere danneggiate da attrezzi da pesca a strascico di fondo.

3.3

Gli obiettivi di conservazione del sito sono:

mantenere, tenendo conto dei cambiamenti naturali:

l'estensione e la diversità dell'habitat delle formazioni rocciose del fondale marino e delle specie che lo compongono;

la struttura comunitaria dell'habitat (per esempio, la struttura della popolazione di singole specie di notevole interesse e il loro contributo al funzionamento dell'ecosistema);

la qualità dell'ambiente naturale (per esempio, la qualità dell'acqua, i livelli di sedimenti sospesi e simili);

i processi dell'ambiente naturale (per esempio, i processi fisici e biologici che si verificano naturalmente nell'ambiente, come la circolazione dell'acqua e il deposito di sedimenti, non dovrebbero deviare dalla linea di base al momento della designazione) (53).

3.4

Gli effetti previsti sono la riduzione del rischio di deterioramento delle formazioni rocciose del fondale marino e l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva "Habitat", Per quanto possibile, saranno inoltre ridotte al minimo le ripercussioni economiche dell'intervento di gestione.

4.   Le opzioni

4.1   Nell'ambito della strategia riveduta del DEFRA, gli strumenti di gestione preferiti sono le ordinanze dell'MMO per la zona compresa tra le 6 e le 12 miglia nautiche e la direzione della gestione, da parte dell'MMO, dei siti che superano il limite delle 6 miglia nautiche. In seguito alle discussioni tra l'MMO, l'IFCA di Devon and Severn e l'IFCA della Cornovaglia è stato concordato che, sebbene il SIC in esame superi il limite delle 6 miglia nautiche, l'IFCA emani ordinanze per gestire la parte del sito entro le 6 miglia nautiche, mentre la parte compresa tra 6 e 12 miglia nautiche sia gestita mediante un'ordinanza dell'MMO. Pertanto, l'opzione raccomandata è un'ordinanza dell'MMO per la parte del SIC compresa tra i limiti di 6 e le 12 miglia nautiche.

4.1.1   Opzione 1: astenersi da qualsiasi intervento

Questa opzione non comporterebbe l'introduzione di misure di gestione permanenti, con la conseguenza che non si affronterebbero i rischi per il sito derivanti dalle attività dannose e che non si adempirebbero gli obblighi imposti dalla strategia riveduta del DEFRA e dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva "Habitat".

4.1.2   Opzione 2: accordo volontario

Questa opzione comporterebbe la definizione di codici di comportamento volontari per proteggere le caratteristiche del sito. L'MMO ha preso in considerazione questa opzione alla luce dei principi di una migliore regolamentazione, secondo i quali l'introduzione di un nuovo regolamento sarebbe solo l'ultima delle soluzioni possibili, nonché della strategia riveduta del DEFRA, in base alla quale, per garantire una protezione adeguata, le misure di gestione devono avere carattere normativo. La strategia riveduta del DEFRA prevede inoltre che entro la fine di dicembre 2013 siano applicate misure in relazione alle interazioni ad alto rischio (rosso) tra gli elementi da proteggere e gli attrezzi da pesca. L'MMO ritiene che, tenuto conto dell'esigenza di proteggere rapidamente le caratteristiche del sito e del rischio che anche bassi livelli di interazione potrebbero comportarne il deterioramento, in questo caso le misure volontarie non rappresentino una soluzione adeguata.

4.1.3   Opzione 3: ordinanza dell'MMO che vieti l'uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo in tutto il SIC ("chiusura completa del sito")

Per proteggere le formazioni rocciose del fondale marino non è necessario vietare l'uso di attrezzi a strascico di fondo in tutto il SIC. Una misura di questo tipo comporterebbe peraltro un'inutile perdita economica per i pescatori che operano in altre parti del SIC. La perdita complessiva prevista di sbarchi documentata nella tabella 1 ammonterebbe a 80 671 GBP, a fronte di una perdita di 1 428 GBP nel caso dell'opzione preferita, e i costi di esecuzione sarebbero molto più elevati.

4.1.4   Opzione 4: ordinanza dell'MMO che vieti l'uso di attrezzi a strascico di fondo sopra le formazioni di Sabellaria spinulosa con un'adeguata zona cuscinetto ("gestione basata su una ripartizione in zone")

Si tratta dell'opzione preferita e di seguito ne è riportata un'analisi completa.

4.1.5   Opzione 5: gestione delle attività mediante un atto normativo (statutory instrument), un'ordinanza di regolamentazione (regulating order) o un sistema di licenze di pesca.

Tali meccanismi di gestione non sono ritenuti adeguati in questo caso. I poteri di emanare ordinanze attribuiti all'MMO dalla legge sull'accesso alle zone marine e costiere del 2009 sono più appropriati in quanto sono destinati ad essere utilizzati per gestire le attività nelle zone marine protette garantendo il livello adeguato di autorità, flessibilità, consulenza e rapidità.

4.2   Opzione raccomandata:

4.2.1   Ordinanza dell'MMO che vieti l'uso di attrezzi a strascico di fondo sopra le formazioni rocciose del fondale marino con un'adeguata zona cuscinetto ("gestione basata su una ripartizione in zone").

4.2.2   Si raccomanda questa opzione poiché è quella che presenta il migliore rapporto tra costi e benefici. L'MMO è l'autorità più idonea per proporre misure di gestione della pesca nella zona compresa tra 6 e 12 miglia nautiche, in quanto dispone del potere di emanare ordinanze per tutta la zona al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di conservazione del SIC. Il confine della zona di cui è proposta la chiusura è stato determinato tenendo conto dei migliori dati disponibili riguardo all'estensione degli elementi da proteggere e della necessità di una "zona cuscinetto" tra gli elementi da proteggere e il confine stabilito dall'ordinanza. Nel delimitare la forma della zona vietata, si è tenuto conto anche della facilità di applicazione dell'ordinanza e della necessità di disporre di una chiara demarcazione per promuovere il rispetto del divieto.

5.   Dati disponibili

5.1   Ripercussioni delle attività con attrezzi a strascico di fondo sulle formazioni rocciose del fondale marino

5.1.1

I dati disponibili (54) costituiti da studi empirici che quantificano l'impatto delle attività di pesca sugli habitat di fondali duri sono limitati. È tuttavia noto che trascinare le reti attraverso i substrati rocciosi danneggia o distrugge una parte significativa di grandi specie ancorate in posizione verticale come le spugne e i coralli (Løkkeborg 2005). Il 67% delle spugne è stato danneggiato durante un solo passaggio delle reti nel Golfo di Alaska (Freese et al 1999). Altre specie, come gli idroidi, gli anemoni, i briozoi, i tunicati e gli echinodermi, sono vulnerabili agli attrezzi da pesca mobili (McConnaughey et al 2000, Sewell e Hiscock 2005). Lo strascico può anche ridurre la complessità degli habitat in seguito allo spostamento di massi e ciottoli associati al substrato duro (Engel e Kvitek 2008, Freese et al 1999). La resistenza al danneggiamento a livello fisico varia a seconda del tipo di substrato e le formazioni di roccia sedimentaria sono particolarmente vulnerabili ai danni strutturali (Attrill et al 2011). Si ritiene che il rischio di un impatto significativo sia sufficiente per rendere necessarie una classificazione del rischio come elevato (contrassegnato con il colore rosso) e, conseguentemente, le misure di gestione attuate quest'anno.

5.2   Distribuzione delle formazioni rocciose del fondale marino

La figura 1 di seguito riportata individua la posizione delle formazioni rocciose del fondale marino all'interno del SIC.

Figura 1

mappa del sito e degli elementi da proteggere

Image 16

Marine Management Organisation

SIC di Start Point to Plymouth Sound & Eddystone (Eddystone)

Limite di 6 miglia nautiche (1983)(UKHO)

Formazioni rocciose

SIC Start Point to Plymouth Sound & Eddyst.

Zone di gestiune

CIFCA

MMO

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright and database right. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Ordnance Survey Licence No. 100049981. Reproduced with permission of Natural England / Joint Nature Conservation Committee Not to be used for navigation.

6.   Settori interessati

6.1

Settore della pesca: le principali navi interessate sono le draghe per la pesca dei pettinidi, le sfogliare e i pescherecci da traino locali che comprendono prevalentemente imbarcazioni che sbarcano le loro catture a Plymouth e Looe e occasionalmente in porti come Brixham e Teignmouth. Le navi belghe e francesi hanno diritti di accesso per la pesca delle specie demersali, tuttavia la maggior parte delle loro catture non viene sbarcata nel Regno Unito. Nella zona di Hatt Rock di cui è proposta la chiusura operano pescherecci francesi con reti a strascico di fondo. La flotta belga svolge in tale zona un'attività limitata. Dal dialogo con le parti interessate nella fase che ha preceduto la consultazione sulla misura di gestione proposta è emerso che le attività di pesca con reti a strascico di fondo si svolgono prevalentemente nei corridoi situati tra le formazioni rocciose del fondale marino e le zone cuscinetto proposte. L'intervento non dovrebbe avere ripercussioni su settori diversi da quello della pesca.

6.2

Economie e società locali: i costi economici e sociali che potrebbero derivare per le comunità locali a causa della possibile perdita di sbarchi e del conseguente impatto sulla pesca locale sono limitati, poiché sono accessibili zone di pesca alternative e le dislocazioni saranno minime. I principali porti che potrebbero essere interessati dalla misura sono quelli di Plymouth e Looe. I rappresentanti del settore alieutico francese hanno sottolineato che nelle zone costiere che dipendono dalla pesca la misura potrebbe produrre un impatto sul settore dei servizi connessi alla pesca. I benefici più ampi derivanti dalla protezione delle formazioni rocciose del fondale marino sono illustrati nella sezione 7.

6.3

Organismi responsabili dell'applicazione: principale responsabile dell'applicazione del divieto nella zona di cui è proposta la chiusura è l'MMO, sulla quale graverebbe quindi il relativo costo aggiuntivo. I costi stimati sono presentati nella sezione 7.

7.   Analisi di costi e benefici

7.1   Costi per l'opzione raccomandata

7.1.1   Il divieto dell'uso di attrezzi a strascico di fondo nella zona proposta potrebbe comportare i seguenti costi:

costo diretto per il settore della pesca derivante dalla riduzione delle zone di pesca;

costi per il settore della pesca associati alle dislocazioni in altre zone di pesca;

possibili impatti ambientali legati a un potenziale aumento dei danni subiti dagli habitat su altre zone dovuti alle dislocazioni;

costi amministrativi e di esecuzione dell'MMO.

7.1.2   I costi per il settore della pesca, compresi i possibili costi di dislocazione, e i costi amministrativi e di esecuzione dell'MMO hanno potuto essere quantificati e i valori stimati sono stati raccolti e presentati nell'ambito della presente valutazione d'impatto (tabelle 1 e 2 di seguito riportate). I costi ambientali dovuti a un possibile aumento dei danni subiti dagli habitat sono difficili da valutare e quindi sono descritti nel presente documento come costi non quantificati.

7.2   Analisi dei costi della pesca

7.2.1   Le informazioni utilizzate per valutare le ripercussioni della chiusura proposta sono state tratte da quanto segue:

dati relativi agli sbarchi dei pescherecci dal 2008 al 2011 ricavati dai giornali di bordo e dalle note di vendita risultanti dalle statistiche dell'MMO;

dati degli sbarchi a livello di rettangolo statistico del CIEM; ulteriori analisi per stimare le catture e gli sbarchi previsti per il SIC e la zona delle formazioni rocciose/la zona cuscinetto per il Regno Unito e altri Stati membri (tabelle 1 e 2);

informazioni dei pescatori raccolte dall'MMO durante la fase precedente la consultazione nel periodo compreso tra giugno e agosto 2013;

informazioni delle parti interessate raccolte durante la consultazione formale sull'ordinanza dell'MMO svoltasi dal 10 settembre al 22 ottobre 2013;

conoscenze dei funzionari di guardia costiera locali dell'MMO e dell'IFCA.

7.3   Incertezze e ipotesi

7.3.1   Le stime dei costi medi sono state calcolate sulla base del valore stimato degli sbarchi britannici nel SIC all'interno dei rettangoli statistici del CIEM 29E5 e 29E6 (cfr. la figura 2). Non è nota la percentuale del valore totale degli sbarchi direttamente riconducibile alla zona di cui è proposta la chiusura, che costituisce meno dello 0,16% di un rettangolo del CIEM. I dati statistici sono stati ottenuti utilizzando i dati relativi alle attività dichiarate nei rettangoli del CIEM che comprendono le zone definite del SIC. Le attività dichiarate (quantità e valore degli sbarchi e informazioni sugli attrezzi impiegati) sono tratte dalla banca dati Ifish dell'MMO. Le informazioni sulle navi belghe e francesi sono state ricavate da estratti dei dati sugli sbarchi forniti dagli Stati membri al gruppo di lavoro sui regimi di gestione dello sforzo di pesca del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. Ulteriori informazioni dettagliate sulle metodologie utilizzate per il calcolo dei costi sono riportate negli allegati A e B.

7.3.2   I valori relativi alla zona di cui è proposta la chiusura riportati nella tabella 1 sono stati ricavati prendendo i valori stimati nel SIC e applicando una percentuale basata sulla superficie quadrata vietata all'interno dello stesso SIC. Nella maggior parte dei casi, la superficie quadrata delle zone di cui è proposta la chiusura è di dimensioni relativamente piccole rispetto al SIC nel complesso. Pertanto, la stima riportata dovrebbe essere utilizzata con cautela in quanto non indica il valore effettivo attribuito all'interno della zona di cui è proposta la chiusura. Va inoltre tenuto presente che un'eventuale maggiore biodiversità attorno alle formazioni rocciose può essere indice di fondali più pescosi, per cui l'analisi può sottovalutare il valore della zona di pesca ridotta.

7.3.3   Le informazioni fornite dai pescatori e da altre parti interessate nelle riunioni che hanno preceduto la consultazione servono a corroborare i dati disponibili e le ipotesi, restando inteso che si tratta unicamente di dati empirici. Si tratta di informazioni estemporanee con cui le persone interpellate hanno espresso in quella sede le loro osservazioni. Il numero di rispondenti corrisponde a quanti hanno fornito informazioni in maniera indipendente, e non alle persone che hanno espresso il loro accordo o disaccordo rispetto a un'affermazione.

7.3.4   I dati relativi agli sbarchi di altri Stati membri sono limitati in quanto la maggior parte delle rispettive navi non sbarca le proprie catture nel Regno Unito. È possibile formulare alcune ipotesi partendo dai dati relativi ai pescherecci di lunghezza superiore a 15 metri di altri Stati membri, trasmessi mediante VMS al centro di controllo della pesca del Regno Unito, come specificato nella sezione 7.4.

Dati relativi agli sbarchi dei pescherecci dal 2008 al 2011 ricavati dai giornali di bordo e dalle note di vendita risultanti dalle statistiche dell'MMO;

dati degli sbarchi a livello di rettangolo statistico del CIEM; ulteriori analisi per stimare le catture e gli sbarchi previsti per il SIC e la zona delle formazioni rocciose/la zona cuscinetto per il Regno Unito e altri Stati membri (tabelle 1 e 2);

informazioni dei pescatori raccolte dall'MMO durante la fase precedente la consultazione nel periodo compreso tra giugno e agosto 2013;

conoscenze dei funzionari di guardia costiera locali dell'MMO e dell'IFCA.

7.4   Attività di pesca all'interno del SIC di Start Point to Plymouth Sound and Eddystone

7.4.1   La maggior parte delle navi britanniche operanti nelle zone CIEM 29E5 e 29E6 è di lunghezza inferiore a 10 metri ed è costituita prevalentemente da pescherecci a reti (261 navi), pescherecci con lenze a mano (126 navi) e pescherecci con nasse (72 navi). Talvolta sono presenti anche sfogliare di lunghezza superiore a 15 metri (25 navi).

7.4.2   Le principali specie sbarcate sono pettinidi, granchi, spratti e sardine.

7.4.3   Le navi francesi e belghe hanno per legge diritti di accesso alla sezione del SIC oltre il limite delle 6 miglia nautiche.

7.4.4   La maggior parte delle navi straniere operanti nelle zone CIEM è di lunghezza superiore a 15 metri. Talvolta sono presenti anche navi di lunghezza inferiore a 10 metri. Si dispone di pochi dati sugli sbarchi effettuati da navi francesi e belghe, in quanto la maggior parte di queste navi non sbarca le proprie catture nel Regno Unito. Alla Francia e al Belgio sono stati chiesti dati statistici particolareggiati, che saranno integrati nella valutazione d'impatto definitiva non appena saranno resi disponibili.

7.4.5   Dai dati VMS (55) trasmessi dalle flotte francese e belga risulta che queste navi svolgono un'attività molto modesta o non praticano alcuna attività nelle zone del SIC alle quali esse hanno accesso e di cui è proposta la chiusura (figure 3 e 4).

7.4.6   Il 12 luglio 2013 si è svolta a Ostenda una riunione preliminare alla consultazione con il settore alieutico belga, con l'assistenza delle autorità belghe competenti per la pesca. Lo scopo era informare i partecipanti della possibile gestione della pesca commerciale nel sito marino europeo inglese in relazione ai diritti di accesso dei pescherecci belgi nella zona compresa tra le 6 e le 12 miglia nautiche. I rappresentanti del settore che hanno partecipato alla riunione del 12 luglio hanno precisato che le misure attualmente proposte per proteggere le formazioni rocciose del fondale marino nel SIC non incidono in modo significativo sulla loro attività, in quanto tali formazioni rocciose sono considerate particolarmente inospitali per gli attrezzi a strascico di fondo. Il 27 settembre 2013 si è svolta a Parigi una riunione di consultazione con i rappresentanti delle autorità e del settore della pesca francesi, i quali hanno dichiarato che quella tra Eddystone e Hatt rock costituiva un'importante via di accesso per le navi francesi.

7.4.7   Le risposte alla consultazione formale dei rappresentanti del settore alieutico belga hanno confermato che l'attività dei pescherecci belgi in questa zona è limitata, quelle dei rappresentanti del settore alieutico francese hanno confermato l'esercizio di attività di pesca soprattutto nella zona di Hatt Rock.

Figura 2

mappa indicante i rettangoli statistici 29E5 e 29E6 del CIEM e il SIC di Start Point to Plymouth Sound and Eddystone

Image 17

Marine Management Organisation

SIC di Start Point to Plymouth Sound & Eddystone

Rettangoli statistici 29E5 e 29E6 del CIEM

Limite di 6 miglia nautiche (UKHO)

Limite di 12 miglia nautiche (UKHO)

Rettangoli statistici CIEM

SIC Start Point to Plymouth Sound & Eddystone

Formazioni rocciose

Zone di gestione

CIFCA

MMO

Sources: Esri, DeLorme, NAVTEQ, USGS, Intermap, iPC, NRCng KoAN, Esri Japan, METI, Esri (Thailand), TomTom, 2012. © Natural England Copyright 2008. © Crown Copyright. All rights reserved 2008. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Contains UKHO Law of the Sea data© ICES (http://geo.ices.dk/). ©Marine management Organisation. Not to be used for navigation.

Figura 3

dati di posizione trasmessi dalla Francia mediante VMS nel 2012

Image 18

Marine Management Organisation

Dati VMS 2012 - Francia

(SIC di Start to Point to Plymouth Sound & Eddystone (Eddystone))

Limite di 6 miglia nautiche (UKHO)

SIC Start Point to Plymouth Sound & Eddystone

Zone di gestiune

CIFCA

MMO

Dati VMS 2012 - Francia (navi >15m)

Velacità (nodi)

0.00 - 6.00

>=6.01

Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. © British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright and database right. ©Marine Management Organisation. Natural England Copyright 2008 © Crown Copyright. All rights reserved 2008. Not to be used for navigation.

Figura 4

dati di posizione trasmessi dal Belgio mediante VMS nel 2012

Image 19

Marine Management Organisation

Dati VMS 2012 - Belgio

(SIC di Start Point to Plymouth Sound & Eddystone (Eddystone))

Limite di 6 miglia nautiche (UKHO)

Formazioni rocciose

SIC Start Point to Plymouth Sound & Eddys.

Zone di gestione

CIFCA

MMO

Dati VMS 2012 - Belgio (navi >15m)

Velocità (nodi)

0.00 - 6.00

>= 6.01

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright and database right. ©Marine Management Organisation. Not to be used for navigation.

7.5.   Valutazione degli sbarchi interessati

Regno Unito

7.5.1   L'impatto diretto sui pescherecci sarebbe una riduzione delle catture e pertanto degli sbarchi derivanti da attrezzi da pesca a strascico di fondo nella zona di cui si propone la chiusura. Per valutare gli impatti potenziali sono stati analizzati i dati sugli sbarchi raccolti dall'MMO.

7.5.2   Nella tabella 1 è riportato il calcolo degli sbarchi interessati provenienti dalla zona compresa nei rettangoli statistici 29E5 e 29E6 del CIEM (per le navi britanniche con attività di pesca documentate nella zona da gennaio 2008). Le stime riportate nella tabella 1 sono basate sulla media degli sbarchi di catture nel periodo compreso tra gennaio 2008 e dicembre 2011.

Tabella 1

stima degli sbarchi di catture del Regno Unito provenienti dalla zona CIEM 29E5 e 29E6 come media per anno e media degli sbarchi nel SIC (gennaio 2008 – dicembre 2011)

Tipo di attrezzo

Peso sbarcato

(tonnellate)

Valore

(in GBP)

Valore nel SIC

(GBP)

Valore nella zona vietata (1,77 % del SIC)

(GBP)

Sfogliare

1 429

3 844 049

2 693

47,67

Draghe

2 589

4 149 690

7 368

130,43

Reti a strascico per scampi

7

4 873

0

0

Altri attrezzi a strascico per la pesca demersale

3 211

7 334 338

70 610

1 249,78

Totale

7 236

15 332 950

80 671

1 428

7.5.3   I valori stimati degli sbarchi di catture nel SIC sono stati calcolati associando i dati disponibili sugli sbarchi (forniti da ogni peschereccio a livello di rettangolo del CIEM) con i dati sulle attività dei pescherecci (basati sulle segnalazioni effettuate tramite il VMS) nel SIC. Questo metodo applica una percentuale degli sbarchi per ogni rettangolo del CIEM al SIC, in base al livello di attività nel SIC.

Per il sito di importanza comunitaria di Start Point to Plymouth Sound and Eddystone sono stati utilizzati i dati degli sbarchi di catture relativi ai rettangoli del CIEM (29E5 e 29E6), che sono stati classificati in base alla dimensioni delle navi (navi di lunghezza superiore a 15 metri, navi di lunghezza compresa tra 10 e 15 metri e navi di lunghezza inferiore a 10 metri).

In seguito, i valori degli sbarchi provenienti dalla zona di cui si propone la chiusura sono stati calcolati come percentuale (in base alle dimensioni delle rispettive zone) del valore stimato degli sbarchi provenienti dal SIC.

Si rimanda ai dati statistici supplementari sulla pesca per il periodo dal 2008 al 2011 per una ripartizione completa delle attività nei rettangoli del CIEM associati al SIC.

Si stima che il reddito medio annuo derivante dal SIC sia pari a 2 551 GBP per le flotte di sfogliare di lunghezza superiore a 15 metri, 2 683 GBP per le draghe di lunghezza superiore a 15 metri e di 6 547 GPB per flotta di pescherecci di lunghezza superiore a 15 metri con reti a strascico per la pesca demersale. Per la flotta di pescherecci con reti a strascico per la pesca demersale di lunghezza inferiore a 10 metri il reddito medio annuo stimato era di 15 237 GBP. Per la flotta di pescherecci con reti a strascico per la pesca demersale di lunghezza compresa fra 10 e 15 metri il reddito medio annuo stimato era di 54 408 GBP (cfr. tabella 5 sulle statistiche di pesca per il periodo 2008 - 2011 per una ripartizione completa). Dalle discussioni svolte con le parti interessate nella fase che ha preceduto la consultazione, dal punto di vista economico l'introduzione di questa ordinanza inciderà principalmente sulla pesca con sfogliare e sulla pesca del ventaglio con draghe.

7.5.4   È stato calcolato che nella zona soggetta al divieto dell'MMO (che costituisce l'1,77 % della superficie quadrata del SIC) la perdita totale di sbarchi sarebbe pari a 1 428 GBP.

7.5.5   Il costo totale calcolato potrebbe essere una stima per eccesso in quanto non è stata ipotizzata alcuna dislocazione.

Francia e Belgio

7.5.6   Dall'analisi dei dati del VMS risulta che la maggior parte delle attività di pesca del Belgio nelle zone CIEM 29E5 e 29E6 si svolge ad una certa distanza dal sito stesso. Nel 2012 solo 20 pescherecci hanno praticato la pesca nei due rettangoli CIEM. La maggior parte delle attività di pesca della Francia nelle zone CIEM 29E5 e 29E6 si svolge ad ovest del sito o tra Hatt Rock e i Brentons. Nel 2012 sei navi francesi hanno segnalato una posizione tramite il VMS a una velocità di 1-6 nodi nella sezione di Eddystone del SIC.

7.5.7   Nella zona in questione il Belgio pesca principalmente passera di mare e la Francia eglefino e merlano. Con la metodologia di cui all'allegato B "Analisi delle navi non britanniche nei rettangoli del CIEM", è stato stimato che nel 2012:

la quantità di catture sbarcate dalle navi da pesca belghe nella parte accessibile del SIC è stimata a 0,15 tonnellate, pari ad un valore di 339 GBP;

la quantità di catture sbarcate dalle navi da pesca francesi nella parte accessibile del SIC è stimata a 4,20 tonnellate, pari ad un valore di 5 929 GBP.

Tuttavia, non tutta questa zona sarà interessata dal divieto e le figure 3 e 4 indicano che l'attività di pesca è effettuata nei corridoi al di fuori della zona di cui si propone la chiusura (zona di formazioni rocciose e zona cuscinetto). Si ritiene quindi che la perdita di sbarchi effettiva stimata sia molto più bassa rispetto ai valori summenzionati.

Per maggiori informazioni statistiche sui pescherecci non britannici si prega di consultare l'allegato B.

7.6   Probabili effetti della chiusura sui pescherecci

7.6.1   Poiché la perdita stimata degli sbarchi è bassa, si prevede che l'impatto sulle flotte da pesca britannica e belga derivante da tale chiusura sarà limitato. Nel corso delle riunioni di consultazione preliminare dell'OMM un certo numero di pescatori ha dichiarato che gli attrezzi da pesca a strascico di fondo non sono utilizzati sui fondali rocciosi, ma che una perdita di guadagno potrebbe aver luogo all'interno delle zone cuscinetto intorno alle formazioni rocciose del fondale. La stima corrispondente è illustrata nella tabella 3. Da una consultazione formale dei rappresentanti del settore della pesca belga è emerso che l'attività di pesca di tale paese in questo sito è limitata. I rappresentanti del settore della pesca francese hanno confermato che si verificherà una perdita di zone di pesca intorno alla zona vietata di Hatt Rock, ma che sono facilmente accessibili zone di pesca alternative.

7.7   Adattabilità

7.7.1   Per valutare i possibili effetti della chiusura proposta sulle attività di pesca, deve essere valutato in quale misura i pescherecci potrebbero mantenere il valore delle catture spostando lo sforzo di pesca in altre zone.

7.7.2   Ai fini della valutazione ai pescatori è stato chiesto di compilare un questionario, indicando direttamente in quale misura hanno dovuto spostarsi in altre zone per la loro attività in seguito alla chiusura proposta e precisando la loro capacità di pesca in zone alternative e di adattamento per mantenere il valore delle catture. I pescatori interessati hanno dichiarato di non poter cambiare zone di pesca o tipo di attrezzo, tuttavia, poiché l'opzione proposta limiterà l'attività di pesca unicamente sulle formazioni rocciose del fondale marino e nella zona cuscinetto normale, la necessità di dislocazione sarà minima.

7.7.3   Se si applicherà l'opzione preferita (un'ordinanza sulle zone vietate specificate) anziché chiudere l'intero sito, il livello di dislocazione dei pescherecci che utilizzano attrezzi a strascico di fondo sarà ridotto al minimo. Nelle consultazioni preliminari con il settore della pesca la principale questione sollevata con riguardo alla dislocazione era l'impatto della chiusura completa del sito; in tale occasione era stata espressa preferenza per i corridoi compresi tra le formazioni rocciose del fondale marino. È stato dichiarato che le interazioni con attrezzi a strascico di fondo non si verificavano sulle formazioni rocciose, ma nelle zone cuscinetto proposte.

7.7.4   Durante il processo di valutazione dei rischi classificati come gialli/verdi si prevede di esaminare le prove dei progressi compiuti riguardo alla tecnologia degli attrezzi e le ripercussioni sugli elementi sensibili da proteggere.

7.8   Costi indiretti

7.8.1   Costi ambientali

7.8.2   Va prevista una minima possibilità di aumento dei costi in termini di costo del carburante per le navi che si spostano più lontano al fine di accedere a zone di pesca alternative e per compensare la perdita potenziale di catture dovuta alla chiusura della zona proposta per il divieto. Ciò è dovuto al fatto che i pescatori continueranno probabilmente a pescare nei corridoi tra le zone soggette a divieto.

7.8.3   Nei corridoi che attraversano le zone geografiche soggette a divieto esiste la possibilità di un aumento dello sforzo di pesca che potrebbe incidere sulla biodiversità e sugli habitat (S.E. Rees et al, 2013 (56)).

7.9   Costi amministrativi e di esecuzione

7.9.1   L'MMO adotterà un approccio basato sulle informazioni e sui rischi come quello utilizzato da alcuni organismi di regolamentazione del governo conformemente al modello nazionale di intelligence (National Intelligence Model (57)). Qualora dalle informazioni risulti una mancanza di conformità o un rischio di non conformità, l'MMO definirà una strategia di applicazione specifica per le esigenze della zona marina protetta e, se necessario, metterà a disposizione risorse adeguate. Potrà trattarsi della presenza della Marina, di attività di sorveglianza aerea o di operazioni congiunte con altri enti (ad esempio le IFCA, la forza di frontiera britannica o le autorità di contrasto). L'MMO coordinerà le eventuali operazioni congiunte. I principi in base ai quali l'MMO regolamenterà le zone marine protette sono stabiliti dalla legge di riforma legislativa e regolamentare (Legislative and Regulatory Reform Act) del 2006 e dal codice di conformità delle autorità di regolamentazione (Regulators' Compliance Code) e hanno lo scopo di garantire che le attività di vigilanza e di contrasto dell'MMO siano proporzionate, responsabili, coerenti, trasparenti e mirate (58).

7.9.2   L'esecuzione dell'ordinanza proposta sarà finanziata nell'ambito del bilancio attuale. Per la sorveglianza aerea e marittima sui pescherecci di lunghezza superiore a 12 metri si utilizzerà il sistema di controllo via satellite dell'Unione europea. Tenuto conto delle scarse attività di pesca svolte nel sito, il rischio di non conformità sarà minimo o basso (59). La tabella 2 riporta i costi di esecuzione stimati per la gestione dell'opzione preferita.

Tabella 2

costi di esecuzione annuali dell'opzione raccomandata  (60)

Attività

Costo per unità

(GBP)

Numero stimato di unità per anno

Costo annuale totale

(GBP)

Sorveglianza in superficie della Royal Navy per sito

4 000 al giorno

1

4 000

Pattugliamenti congiunti con le sedi locali delle autorità per la conservazione e la pesca costiera (IFCA) per sito

Tra 800 e 1 000 al giorno

5

4 000 –5 000

Sorveglianza aerea per sito

2 050 all'ora

2

4 100

Indagini/azioni penali per sito

10 375 per ogni caso

1

10 375

Totale

 

9

22 475 - 23 475


Tabella 3

profilo annuale dei costi quantificati dell'opzione raccomandata - (milioni di GBP) prezzi costanti

 

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Costo di transizione

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Costo ricorrente annuale – migliore stima

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Basso

0,022475

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Elevato

0,023475

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Valore attualizzato totale dei costi annuali (*6):

0,2 milioni di GBP

7.10   Benefici dell'opzione raccomandata

7.10.1   L'esclusione degli attrezzi a strascico di fondo dalle zone di cui è proposta la chiusura eviterebbe l'uso di tali attrezzi sulle formazioni rocciose del fondale marino e comporterebbe i seguenti benefici:

effetti positivi per l'ambiente derivanti dal mantenimento degli habitat delle formazioni rocciose del fondale marino.

Gli effetti positivi per l'ambiente sono descritti nel presente documento come benefici non quantificati.

7.11   Benefici ambientali

7.11.1   Le formazioni rocciose del fondale nel SIC sono sotto il profilo biologico alcune delle più diverse nel paese e svolgono un ruolo importante per le specie considerate rare o che sono al limite della loro distribuzione biogeografica. Sebbene siano di dimensioni relativamente piccole (a livello nazionale e locale), le singole formazioni sono ecologicamente diverse e rappresentano a livello locale una zona significativa (in termini di dimensioni) di habitat di formazioni rocciose in mare aperto sommerse in maniera permanente (61).

7.11.2   Le formazioni rocciose in prossimità della costa comprendono le formazioni rocciose costiere e il loro prolungamento terrestre nella zona sublitoranea nonché vaste aree di substrato roccioso affiorante, massi e ciottoli nel settore più lontano dalla riva. Le formazioni rocciose di Eddystone e della zona circostante presentano caratteristiche inconsuete all'interno dell'area oggetto di studio in quanto si trovano in acque profonde e si innalzano bruscamente e, nel caso di Eddystone, affiorano in superficie. Esse presentano una grande ricchezza biologica con zone rocciose classiche che si estendono dalle acque profonde alle acque superficiali. Ospitano un'ampia gamma di specie, tra cui coralli molli, oloturie, ricci di mare, spugne, anemoni gioiello, ascidie e foreste di kelp. Sono stati osservati l'anemone di mare (Amphiantus dohrnii) e la madrepora gialla (entrambe specie rare a livello nazionale) e la gorgonia verrucosa (Axelsson et al, 2006; Royal Haskoning, 2008; University of Plymouth, 2011) (62).

7.11.3   Le formazioni rocciose offrono inoltre una certa protezione costiera e sono zone importanti per il ciclo dei nutrienti, la fissazione del carbonio e dell'azoto e la stabilizzazione dei sedimenti.

7.11.4   Un habitat di formazioni rocciose protetto costituisce un rifugio naturale per creare popolazioni di specie bersaglio e di specie oggetto di catture accessorie.

7.11.5   I benefici della presente ordinanza sono la garanzia di una protezione adeguata e la salvaguardia delle caratteristiche ecologiche che potrebbero comportare una maggiore abbondanza di biodiversità rispetto al resto delle zone di pesca.

7.11.6   L'introduzione della presente ordinanza comporterà benefici considerevoli per l'ambiente in quanto consentirà di proteggere dall'impatto degli attrezzi a strascico di fondo le formazioni rocciose del fondale marino, contribuendo così al conseguimento dell'obiettivo di conservazione "mantenimento". Il divieto raccomandato avrà come conseguenza un ulteriore beneficio per altre parti del SIC e un beneficio generale per l'habitat di formazioni rocciose. Sarà possibile promuovere un uso più ricreativo della zona, ad esempio da parte di subacquei o pescatori amatoriali, che potrebbe avere effetti positivi per l'economia locale.

7.12   Benefici socioeconomici

7.12.1   Il mantenimento delle condizioni delle formazioni rocciose e dell'habitat del fondale marino potrebbe accrescere l'attrattiva per gli utenti del settore ricreativo, fra cui subacquei e pescatori (S.E.Rees et al, 2013 (63); D.R. Chae et al, 2012 (64)). Si potrebbe registrare anche un aumento del turismo nella zona e quindi un aumento degli investimenti nelle imprese locali (S.E.Rees et al, 2013).

7.12.2   Attuare una gestione basata su una ripartizione in zone anziché chiudere completamente il sito limita la dislocazione dei pescherecci che usano attrezzi a strascico di fondo.

7.13   Distribuzione di costi e benefici

7.13.1   La distribuzione dei costi economici e sociali è prevalentemente limitata al livello locale nel Regno Unito e in Francia (ad esclusione dei costi di esecuzione), mentre i benefici ambientali generali interesserebbero una zona più ampia e avrebbero effetti a livello nazionale.

Allegato A: note sull'estrazione di dati statistici sulle attività di pesca del Regno Unito e sulle tabelle

Le tabelle di dati che sintetizzano le attività dichiarate svolte nei rettangoli del CIEM che riguardano le zone particolari definite come siti marini europei sono riportate sul sito Internet dell'MMO (65).

Tale livello di dettaglio riflette il livello ancora più dettagliato dei dati segnalati di cui dispongono le amministrazioni responsabili della pesca nel Regno Unito.

I dati forniscono informazioni sulla quantità e sul valore degli sbarchi di catture provenienti dai rettangoli che comprendono le zone interessate nonché sulle navi, sugli attrezzi utilizzati e sulle specie catturate.

Oltre ai dati sulle attività di pesca, le navi di lunghezza superiore a 15 metri segnalano la loro posizione esatta ogni 2 ore nell'ambito dei sistemi di controllo dei pescherecci (VMS) del Regno Unito.

Per le navi di lunghezza superiore a 15 metri è stato possibile combinare i dati geografici relativamente approssimativi provenienti dai sistemi di segnalazione delle attività con le segnalazioni dettagliate delle posizioni provenienti dai sistemi VMS per consentire di stimare le attività di pesca a un livello più minuzioso. Questa rielaborazione dei dati sulle attività consente di stimare le attività nelle zone dettagliate dei siti marini europei per le navi di lunghezza superiore a 15 metri.

Se disponibili, i dati sono presentati in tabelle insieme a quelli sulle attività generali svolte nei rettangoli del CIEM per le navi di lunghezza superiore a 15 metri; il rapporto tra le due serie di dati è stato applicato ai dati relativi alle navi di altre lunghezze per fornire stime approssimative delle attività svolte nelle zone di cui si propone la chiusura dalle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri.

Si noti che le zone di cui si propone la chiusura si trovano nelle acque litoranee, quindi usare la proporzione di attività svolta dalle navi di lunghezza superiore a 15 metri nelle zone interessate per stimare l'attività di altre navi britanniche può essere un metodo impreciso in quanto le navi di maggiori dimensioni tendono a pescare più lontano dalle coste rispetto alle altre, in particolare quelle di lunghezza superiore a 10 metri.

Tali dati sono di colore grigio nelle tabelle per sottolineare che si tratta di dati stimati che dovrebbero essere utilizzati con cautela.

Di seguito è riportato un elenco delle zone dei siti marini europei costieri oggetto della presente analisi – alcuni rettangoli comprendono più zone, evidenziate in giallo.

Questa sovrapposizione indica che l'estensione totale potenziale delle zone di cui si propone la chiusura non può essere stimata sommando i risultati delle analisi delle singole zone. La tabella di seguito riportata comprende dati sulla percentuale dell'attività complessiva svolta nei rettangoli del CIEM interessati per ogni zona di cui si propone la chiusura in relazione alle navi di lunghezza superiore a 15 metri (per le quali sono disponibili dati satellitari dettagliati).

Pertanto, per le navi che coprono proporzionalmente un'ampia parte delle zone rientranti in siti marini europei, le stime delle attività svolte da altre fasce di lunghezza basate sui dati del VMS potrebbero essere più attendibili rispetto a quelle riferite ai siti con una copertura proporzionalmente inferiore.

Allegato B: note sui dati statistici relativi alle attività di pesca di paesi diversi dal Regno Unito

Le tabelle sono estratti dei dati relativi agli sbarchi di catture forniti dagli Stati membri al gruppo di lavoro sui regimi di gestione dello sforzo di pesca del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Nell'ambito delle attività del gruppo menzionato vengono preparate varie serie di dati che comprendono informazioni dettagliate sugli sbarchi di specie di ogni Stato membro per ogni rettangolo del CIEM con i raggruppamenti di navi associati. La serie di dati presentata è intesa a rispondere alle esigenze del gruppo del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e in quanto tale ha dovuto essere elaborata con attenzione per evitare un doppio conteggio dei dati delle attività. È stata tratta dal sito del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (66).

I dati riepilogativi totali sono stati confrontati con le attività registrate nel sistema FIDES dell'Unione europea per alcuni stock ittici soggetti a contingenti al fine di convalidare i dati comunicati.

Restano tuttavia differenze nei totali tra quelli riportati in relazione a combinazioni di specie/zone negli archivi di dati del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e quelli forniti con livelli simili di dettaglio nell'ambito dei sistemi di comunicazione delle catture legati a FIDES per controllare l'utilizzazione dei contingenti. Pertanto, tali dati sono indicativi del livello di attività nella zona da parte degli Stati membri interessati e non sono definitivi.

I valori monetari indicativi sono stati ottenuti utilizzando il valore medio degli sbarchi di catture delle navi britanniche dal rettangolo del CIEM interessato o da zone simili.

La mancanza di dati per alcuni anni può indicare che non è stata dichiarata alcuna attività, ma può anche dipendere dal fatto che non sono stati forniti dati.

ANALISI DELLE ATTIVITÀ SEGNALATE TRAMITE VMS DI NAVI DI PAESI DIVERSI DAL REGNO UNITO NEI RETTANGOLI DEL CIEM CHE COMPRENDONO IL SIC DI CUI ALLA PRESENTE VALUTAZIONE D'IMPATTO

Metodologia utilizzata

La presente analisi è il risultato dell'applicazione della normale metodologia utilizzata per accertare se le navi britanniche sono state attive in una particolare zona geografica specificata sulla base delle informazioni ricevute in relazione a navi non britanniche, in particolare quelle della Francia e del Belgio con diritti di accesso storici in una parte delle acque costiere britanniche.

L'analisi comporta la stima delle attività di pesca a partire dai dati del VMS sulla base della velocità delle navi indicata nei messaggi inviati al VMS ("ping").

I dati per ciascun messaggio inviato al VMS da navi di paesi diversi dal Regno Unito nel rettangolo o nei rettangoli interessati che comprendono la zona specificata sono selezionati dal VMS britannico, che estrae informazioni sul numero identificativo, la posizione e la velocità delle navi alla data e all'ora in cui il messaggio viene inviato.

Ogni messaggio viene valutato e classificato come indicativo delle attività di pesca che si svolgono se la velocità è pari o superiore a 1 nodo o inferiore o pari a 6 nodi.

I messaggi relativi alle attività di pesca inviati dal rettangolo o dai rettangoli interessati vengono quindi elaborati con un software d'informazione geografica per accertare se la posizione era all'interno o all'esterno della zona geografica interessata.

In questo modo è possibile calcolare quanti dei messaggi registrati per ciascuno Stato membro nel rettangolo provengono dalla zona specificata. Questo fattore viene quindi applicato al livello complessivo degli sbarchi di catture riportati nella serie di dati del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca per lo Stato membro interessato per consentire di ottenere stime delle attività di navi di paesi diversi dal Regno Unito nella zona geografica specificata.

SINTESI DELLE ATTIVITÀ DELLE NAVI BELGHE E FRANCESI NEI RETTANGOLI DEL CIEM 29E5 e 29E6 CHE COMPRENDONO IL SITO DI PLYMOUTH SOUND, START POINT AND EDDYSTONE

Sintesi delle attività delle navi degli Stati membri interessati in termini di quantità e valore del pesce sbarcato, in particolare:

(1)

attività totali nei rettangoli del CIEM che comprendono la zona interessata utilizzando attrezzi a strascico di fondo;

(2)

stime delle attività nella zona specifica interessata utilizzando attrezzi da pesca a strascico di fondo.

Parte A - tonnellate totali ottenute dalle attività

 

 

1

2

 

 

Attività (tonnellate) nei rettangoli del CIEM 29E5 e 29E6

Attività (tonnellate) stimate nel SIC sulla base delle attività massime segnalate tramite il VMS nel periodo 2010-2012

BELGIO

Codice attrezzo

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Lunghezza superiore a 15 metri

BT 2 (*7)

52,05

47,86

157,01

180,61

0,04

0,03

0,11

0,13

 

DRAGA

0,00

0,00

0,21

2,90

0,00

0,00

0,00

0,00

 

TR2 (*8)

0,00

1,55

11,06

30,58

0,00

0,00

0,01

0,02

 

Totale 29E5 e 29E6

52,05

49,41

168,27

214,09

0,04

0,03

0,12

0,15

FRANCIA

Codice attrezzo

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Lunghezza compresa tra 0 e 15 metri

Reti a strascico di fondo

0,00

0,00

5,25

1,06

0,00

0,00

0,02

0,00

 

Draghe

0,00

0,00

3,60

0,93

0,00

0,00

0,02

0,00

Lunghezza superiore a 15 metri

Reti a strascico di fondo

0,00

0,00

1 033,43

960,35

0,00

0,00

4,50

4,18

 

Draghe

0,00

0,00

8,61

2,40

0,00

0,00

0,04

0,01

 

Totale 29E5 e 29E6

0,00

0,00

1 050,89

964,74

0,00

0,00

4,57

4,20


Parte B - valore totale delle attività

 

 

1

2

 

 

Attività (GBP) nei rettangoli del CIEM 29E5 e 29E6

Attività (GBP) stimate nel SIC sulla base delle attività massime segnalate tramite il VMS nel periodo 2009-2012

BELGIO

Codice attrezzo

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Lunghezza superiore a 15 metri

BT2 (*9)

150 193

141 065

472 999

388 618

106

99

332

273

 

DRAGA

0

0

2 363

5 776

0

0

2

4

 

TR2 (*10)

0

3 462

30 241

87 690

0

2

21

62

 

Totale 29E5 e 29E6

150 193

144 527

505 603

482 083

106

102

355

339

FRANCIA

Codice attrezzo

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Lunghezza compresa tra 0 e 15 metri

Reti a strascico di fondo

0

0

24 412

4 117

0

0

106

18

 

Draghe

0

0

5 877

1 902

0

0

26

8

Lunghezza superiore a 15 metri

Reti a strascico di fondo

0

0

1 482 281

1 351 906

0

0

6 453

5 885

 

Draghe

0

0

14 055

3 995

0

0

61

17

 

Totale 29E5 e 29E6

0

0

1 526 624

1 361 920

0

0

6 646

5 929

Per una sintesi completa delle attività si rimanda ai dati statistici sulle attività di pesca di paesi diversi dal Regno Unito.

ALLEGATO VI

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DATI DISPONIBILI

Introduzione

1.1

Sito: SIC di Haisborough, Hammond and Winterton (67).

1.2

Il SIC di Haisborough, Hammond e Winterton and stato designato per le formazioni di Sabellaria spinulosa e i banchi di sabbia (banchi di sabbia leggermente coperti di acqua marina in modo permanente). Le formazioni di Sabellaria spinulosa svolgono una serie di funzioni importanti per l'ambiente fisico, stabilizzando spesso sabbie, ghiaie e sassi; i gusci o i tubi degli organismi stessi costituiscono un substrato rigido su cui possono aderire organismi sessili; possono offrire una varietà di fessure, superfici e sedimenti per la colonizzazione; le feci accumulate, le pseudofeci e altri sedimenti possono rappresentare un'importante fonte di nutrimento per altri organismi (Holt et al., 1998; Hendricks et al., 2011; Limpenny et al., 2010). Per questi motivi le formazioni rocciose biogeniche presentano una ricca fauna e flora associate, che almeno in termini di macrofauna sono spesso molto più ricche e diversificate rispetto alle zone limitrofe (Holt et al., 1998 Hendrick et al., 2011; Pearce et al., 2007) (68).

1.3

Il ministero per l'Ambiente, le politiche alimentari e le questioni rurali (Defra) ha introdotto un nuovo approccio alla gestione delle attività di pesca nei siti marini europei (EMS) (cfr. sezione 2.1). Ciò ha comportato la necessità per l'MMO di stabilire misure atte a proteggere le formazioni di Sabellaria spinulosa dagli attrezzi da pesca a strascico di fondo nei SIC tra 6 e 12 miglia nautiche onde garantire la piena osservanza dell'articolo 6 della direttiva sugli habitat (69).

1.4

Per attrezzi da pesca a strascico di fondo si intende qualsiasi attrezzo da pesca spinto o trainato nell'acqua che tocca il fondo marino. Sono comprese le reti a strascico a divergenti, le sfogliare e le draghe per la pesca dei molluschi. Sono pertanto necessarie misure di gestione per limitare le interazioni tra le attività e gli elementi da proteggere.

1.5

La presente valutazione d'impatto è stata preparata per descrivere i costi e i benefici dell'ordinanza proposta dall'MMO, che vieta l'uso di attrezzi a strascico di fondo al fine di proteggere le formazioni rocciose. La valutazione d'impatto indica anche i motivi per cui l'opzione raccomandata è quella preferita per la gestione. Un progetto di tale valutazione è stato sottoposto a consultazione pubblica.

1.6

I dati e le prove utilizzati per la valutazione d'impatto sono stati raccolti da Natural England (NE), dalle IFCA e dall'MMO. Inoltre, l'MMO, congiuntamente all'Eastern IFCA, ha partecipato a riunioni informali a King's Lynn l'11 giugno 2013 e a Boston il 17 giugno 2013 per incontrare le parti interessate, rivolgere domande dirette e raccogliere informazioni sulle ripercussioni economiche delle zone di cui è proposta la chiusura. Una riunione con le autorità belghe e i rappresentanti del settore alieutico si è tenuta in Belgio il 12 luglio 2013. Dalle osservazioni risultanti dei rappresentanti del settore alieutico belga è emerso che gli attrezzi a strascico di fondo sono scarsamente usati nelle zone di cui è proposta la chiusura. Le informazioni e le dichiarazioni raccolte durante i colloqui con gli operatori della pesca commerciale sono state registrate e integrate nella presente valutazione d'impatto come dati empirici.

1.7

Nell'ambito del processo di emanazione dell'ordinanza, il 10 settembre e il 22 ottobre 2013 sono stati sottoposti a consultazione formale progetti dell'ordinanza proposta e della valutazione d'impatto in relazione al sito in questione. Dalle osservazioni dei rappresentanti del settore alieutico belga è emerso che nel sito marino europeo l'attività di pesca del Belgio è scarsa; non è stato tuttavia confermato specificamente se tale attività si svolge nelle zone di cui è proposta la chiusura.

2.   Motivazione dell'intervento

2.1

Nell'agosto 2012 il DEFRA ha intrapreso una revisione della gestione della pesca nel sito marino europeo per individuare modalità di gestione future atte a garantire il mantenimento delle caratteristiche del sito a condizioni favorevoli. Ne è conseguita una strategia riveduta (70) per la gestione della pesca nel sito marino europeo.

2.2

La strategia riveduta viene attuata sulla base dei dati disponibili e della definizione di priorità in funzione dei rischi e in maniera graduale. La definizione delle priorità in funzione dei rischi è fondata su una matrice (71) che classifica i rischi derivanti dalle interazioni tra le attività di pesca e gli elementi ecologici da proteggere. Tali interazioni sono state classificate con i colori rosso, giallo, verde o blu. A quelle classificate con il colore rosso è stata attribuita la priorità per l'attuazione di misure di gestione entro la fine del 2013 (a prescindere dal livello di attività attuale) per evitare il deterioramento degli elementi di cui all'allegato I in linea con gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva "Habitat". Le interazioni classificate con il colore giallo richiedono una valutazione a livello di sito per determinare se sono necessarie misure di gestione dell'attività al fine di proteggere gli elementi interessati. Anche le interazioni classificate con il colore verde richiedono una valutazione a livello di sito se esistono effetti cumulativi. Una classificazione con il colore blu indica che non esiste alcuna interazione possibile e, quindi, che non sono necessarie ulteriori valutazioni (72).

2.3

L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva "Habitat" prevede che, per le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciali, gli Stati membri:

stabiliscono le necessarie misure di conservazione, che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti;

adottano opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

2.4

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento del 2010 sulla conservazione degli habitat e delle specie definisce sito marino europeo, in particolare, qualsiasi zona speciale di conservazione, zona speciale di protezione e sito di importanza comunitaria. La parte 6 di tale regolamento stabilisce i requisiti di gestione per i siti marini europei, in linea con l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva "Habitat".

2.5

Il sito di importanza comunitaria di Haisborough, Hammond and Winterton ospita formazioni rocciose di Sabellaria spinulosa per le quali il rischio posto dagli attrezzi a strascico di fondo è stato classificato come rosso; per eliminarlo sono quindi necessarie misure di gestione. L'MMO è tenuta ad attuare misure di gestione per impedire l'interazione tra le formazioni di Sabellaria spinulosa e gli attrezzi da pesca a strascico di fondo. L'interazione di altri tipi di attrezzi da pesca con le formazioni di Sabellaria spinulosa e le interazioni fra tutti i tipi di attrezzi da pesca e gli elementi da proteggere dei banchi di sabbia sublitoranei saranno valutate nel corso del processo di valutazione relativo ai colori giallo/verde.

2.6

Il sito si estende su tre zone amministrative: da 0 a 6 miglia nautiche, da 6 a 12 miglia nautiche e la zona oltre le 12 miglia nautiche. Ai fini della gestione della pesca si applicano i limiti di pesca britannici del 1983. Nel SIC di Haisborough, Hammond and Winterton vi sono tre zone con formazioni di Sabellaria spinulosa. Le zone uno e due si situano nella zona compresa tra 6 e 12 miglia nautiche e saranno gestite tramite un'ordinanza dell'MMO. La zona tre si trova oltre le 12 miglia nautiche e sarà pertanto gestita dalla Commissione europea.

2.7

I dati riguardanti la posizione specifica e l'estensione delle formazioni sono stati forniti da Natural England (73). Le zone cuscinetto sono definite sulla base del progetto di orientamenti di Natural England (74), che a tal fine raccomanda di tenere conto della profondità degli elementi da proteggere. Nella zona 1 è stata individuata la presenza di Sabellaria spinulosa, ma non l'estensione. La zona cuscinetto della zona 1 è di 650 metri, corrispondenti a 500 metri più il triplo della profondità (come raccomandato per la determinazione delle zone tampone intorno a un punto dato), che è di 50 metri. La zona cuscinetto della zona 2 è di 150 metri, corrispondenti al triplo della profondità di 50 metri. Infine, per facilitare l'applicazione e il rispetto delle norme, i confini delle zone cuscinetto sono stati smussati.

2.8

È necessario intervenire per porre rimedio al fallimento del mercato nel settore marino attuando adeguate misure di gestione a fini di conservazione, come ad esempio la presente ordinanza, per garantire la riduzione o l'opportuna mitigazione dei fattori esterni negativi. L'attuazione della presente ordinanza garantirà la continuità dei servizi pubblici prestati nel settore marino.

2.9

Si verifica un fallimento del mercato quando il mercato non garantisce l'efficienza necessaria (75). Nel contesto del settore marino un fallimento può essere descritto nel modo di seguito specificato:

Beni e servizi pubblici – Alcuni beni e servizi forniti dal settore marino, come la regolazione del clima e la diversità biologica, sono "beni pubblici" (tutti ne devono beneficiare senza alcuna esclusione e il consumo dei servizi non ne riduce la disponibilità per gli altri). Le caratteristiche dei beni pubblici sono tali per cui le persone non necessariamente hanno un incentivo economico a contribuire volontariamente con azioni o risorse finanziarie per garantire la continuità dell'esistenza dei beni, con la conseguenza di una scarsità di offerta o, come nel presente caso, di una protezione insufficiente.

Fattori esterni negativi – I fattori esterni negativi si verificano quando i danni subiti dall'ambiente marino non ricadono interamente sugli utilizzatori che li hanno causati. In molti casi, ai beni e servizi marini non è attribuito un prezzo monetario e quindi il costo dei danni non viene quantificato direttamente dal mercato. Anche per i beni oggetto di scambio (come i pesci selvatici), spesso i prezzi di mercato non riflettono il costo economico complessivo, che in definitiva ricade su altri soggetti e sulla società nel suo insieme.

2.10

L'intervento del governo è necessario per porre rimedio a entrambe le cause del fallimento del mercato nel settore marino. Le misure di gestione intese a conservare gli elementi designati dei siti marini europei garantiranno la riduzione o l'opportuna mitigazione dei fattori esterni negativi. Le misure di gestione garantiranno inoltre la continuità della fornitura di beni pubblici nel settore marino, per esempio conservando i vari tipi di biodiversità presenti nei mari dell'Inghilterra.

3.   Obiettivi politici ed effetti previsti

3.1

La legge sull'accesso alle zone marine e costiere del 2009 (Marine and Coastal Access Act 2009 - MaCAA) (76) ha istituito l'Organizzazione per la gestione dell'ambiente marino (Marine Management Organisation – MMO) cui è stato affidato il compito di promuovere e gestire un ambiente marino e una pesca costiera sostenibili, assicurando il raggiungimento di un giusto equilibrio tra esigenze economiche, sociali e ambientali per garantire la salute dei mari, la sostenibilità della pesca e la redditività del settore.

3.2

L'obiettivo politico pertinente per la presente valutazione d'impatto è promuovere gli obiettivi di conservazione del sito interessato assicurando la protezione delle formazioni di Sabellaria spinulosa dal rischio di essere danneggiate da attrezzi da pesca a strascico di fondo.

3.3

Gli obiettivi di conservazione del sito sono:

in funzione dell'evoluzione naturale, mantenere o ripristinare (77):

l'estensione geografica dell'habitat (e l'elevazione e la microripartizione delle formazioni rocciose);

la diversità dell'habitat;

la struttura comunitaria dell'habitat (per esempio, la struttura della popolazione di singole specie di notevole interesse e il loro contributo al funzionamento dell'ecosistema);

la qualità dell'ambiente naturale (per esempio, la qualità dell'acqua, i livelli di sedimenti sospesi e simili).

3.4

Gli effetti previsti sono la riduzione del rischio di deterioramento delle formazioni di Sabellaria spinulosa e l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva sugli habitat. Per quanto possibile, saranno inoltre ridotte al minimo le ripercussioni economiche dell'intervento di gestione.

4.   Le opzioni

4.1   Nell'ambito della strategia riveduta del ministero per l'Ambiente, le Politiche alimentari e le Questioni rurali del Regno Unito (Department for Environment, Food and Rural Affairs – DEFRA), gli strumenti di gestione preferiti sono le ordinanze dell'MMO per la zona compresa tra 6 e 12 miglia nautiche e la direzione della gestione da parte dell'MMO dei siti che superano il limite delle 6 miglia nautiche. In seguito alle discussioni tra l'MMO e l'Eastern IFCA è stato concordato che si utilizzerà un'ordinanza dell'MMO per la gestione delle formazioni di Sabellaria spinulosa situate nella zona compresa tra 0 e 12 miglia nautiche. Pertanto l'opzione raccomandata è un'ordinanza dell'MMO per la parte del sito marino europeo compresa tra 0 e 12 miglia nautiche.

4.1.1   Opzione 1: astenersi da qualsiasi intervento

Questa opzione non comporterebbe l'introduzione di qualsiasi misura di gestione permanente. Pertanto non si affronterebbero i rischi per il sito derivanti dalle attività dannose e non si adempirebbero gli obblighi imposti dalla strategia riveduta del DEFRA e dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva sugli habitat.

4.1.2   Opzione 2: accordo volontario

Questa opzione comporterebbe la definizione di codici di comportamento volontari per proteggere le caratteristiche del sito. L'MMO ha preso in considerazione quest'opzione alla luce dei principi di una migliore regolamentazione, secondo i quali l'introduzione di un nuovo regolamento sarebbe solo l'ultima delle soluzioni possibili, e alla luce della strategia riveduta del DEFRA, in base alla quale si prevede che le misure di gestione debbano avere un carattere normativo per garantire una protezione adeguata. La strategia riveduta del DEFRA prevede inoltre che entro la fine di dicembre 2013 siano applicate misure in relazione alle interazioni ad alto rischio (rosso) tra gli elementi da proteggere e gli attrezzi da pesca. L'MMO ritiene che, tenuto conto dell'esigenza di proteggere rapidamente le caratteristiche del sito e del rischio che anche bassi livelli di interazione potrebbero comportarne il deterioramento, in questo caso le misure volontarie non rappresentino una soluzione adeguata.

4.1.3   Opzione 3: ordinanza dell'MMO che vieti l'uso di attrezzi da pesca a strascico di fondo in tutto il SIC ("chiusura completa del sito")

Per ottenere la protezione delle formazioni rocciose del fondale marino non è necessario vietare l'uso di attrezzi a strascico di fondo in tutta la parte del SIC che comprende Cape Bank e una misura di questo tipo comporterebbe un'inutile perdita economica per i pescatori che usano altre parti del SIC. La perdita complessiva prevista di sbarchi documentata nella tabella 1 sarebbe pari a 2 559,30 GBP, a fronte di quella dell'opzione preferita che sarebbe di 6,40 GBP, e i costi di esecuzione sarebbero molto più elevati.

4.1.4   Opzione 4: ordinanza dell'MMO che vieti l'uso di attrezzi a strascico di fondo sulle formazioni di Sabellaria spinulosa con un'adeguata zona cuscinetto ("gestione basata su una ripartizione in zone")

Si tratta dell'opzione preferita e di seguito ne è riportata un'analisi completa.

4.1.5   Gestione dell'attività con un atto normativo, un'ordinanza di regolamentazione o un sistema di licenze di pesca

Tali meccanismi di gestione non sono ritenuti adeguati in questo caso. I poteri di emanare ordinanze attribuiti all'MMO dalla legge sull'accesso alle zone marine e costiere sono più appropriati in quanto sono destinati ad essere utilizzati per gestire le attività nelle zone marine protette garantendo il livello adeguato di autorità, flessibilità, consulenza e rapidità.

4.2   Opzione raccomandata

4.2.1   Ordinanza dell'MMO che vieti l'uso di attrezzi a strascico di fondo sulle formazioni di Sabellaria spinulosa con un'adeguata zona cuscinetto ("gestione basata su una ripartizione in zone").

4.2.2   Si raccomanda quest'opzione poiché è quella che presenta il migliore rapporto tra costi e benefici. L'MMO è l'autorità più idonea ad applicare misure di gestione della pesca nella zona compresa tra 0 e 12 miglia nautiche. Il confine della zona di cui è proposta la chiusura è stato determinato tenendo conto dei migliori dati disponibili riguardo all'estensione degli elementi da proteggere e della necessità di una "zona cuscinetto" tra gli elementi da proteggere e il confine stabilito dall'ordinanza. Nel delimitare la forma della zona vietata si è tenuto conto anche della facilità di applicazione dell'ordinanza e delle necessità di disporre di una chiara demarcazione per promuovere il rispetto del divieto.

5.   Dati disponibili

5.1   Ripercussioni delle attività con attrezzi a strascico di fondo sulle formazioni di Sabellaria spinulosa

5.1.1

I dati disponibili (78) evidenziano l'impatto degli attrezzi a strascico di fondo per la pesca demersale, che rappresenta una grave minaccia per le formazioni di Sabellaria spp. Si riconosce che attrezzi da pesca diversi possono avere livelli variabili di impatto, ma esistono solo dati empirici limitati convalidati dalla comunità scientifica a dimostrazione di tale incidenza. Tuttavia, tali fattori non sono considerati tali da invalidare una classificazione, a titolo precauzionale, di colore rosso, in particolare nel contesto di un calo riconosciuto di questo elemento nella regione della convenzione OSPAR. Vi sono chiari nessi tra l'attività umana e la minaccia per le formazioni di Sabellaria spinulosa, il più importante dei quali è il danno materiale causato dalla pesca demersale con reti a strascico (Jones et al., 2000 Holt et al. 1998 e OSPAR, 2010). Il passaggio delle reti a strascico per la pesca demersale causa la rottura dei tubi, provocando la mortalità diretta dei vermi e una riduzione della struttura e della complessità dell'habitat, che non può più sostenere le comunità animali e vegetali associate (UK BAP 2000). Uno studio (Volberg 2000) condotto al largo della costa della Francia e nel Mare di Wadden mette in dubbio l'opinione che tutti gli attrezzi da traino rappresentino un grande rischio per le formazioni di Sabellaria spp.; le risultanze dello studio, tuttavia, si riferiscono esclusivamente agli effetti a breve termine che fanno seguito a un unico evento di perturbazione e concludono che la possibilità di danno causato dalla pesca a strascico dei gamberetti non può essere esclusa in caso di pesca intensiva, nonostante il peso relativamente leggero degli attrezzi utilizzati (79).

5.2   Distribuzione delle formazioni

La figura 1 indica la l'ubicazione delle formazioni di Sabellaria spinulosa nell'ambito del SIC.

Figura 1

mappa del sito e degli elementi da proteggere

Image 24

Marine Management Organisation

SIC di Haisborough, Hammond & Winterton

Zona totale delimitata proposta = 3.726533 sq km

Limite di 6 miglia nautiche (1983)

Limite di 12 migle nautiche (1983)

Formazioni di Sabellaria

Video linee habitat roccioso

Zone di gestione MMO

SCI Haisborough, Hammond & Winterton

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright and database right. © Marine Management Organisation. © ICES (http://geo.ices.dk/) Not to be used for navigation.

6.   Settori interessati

6.1

Settore della pesca: Sono essenzialmente interessate le sfogliare che comprendono principalmente le flotte di pescherecci che sbarcano le loro catture a Lowestoft e Great Yarmouth. Dal dialogo con le parti interessate svoltosi prima della consultazione è emerso che la misura di gestione proposta avrà un impatto ridotto sul settore della pesca a strascico di fondo. I pescherecci belgi dispongono di diritti di accesso per la pesca di specie demersali in questa zona fino al limite delle 6 miglia nautiche stabilito nel 1983; la maggior parte di queste catture, tuttavia, non è sbarcata nel Regno Unito. Dal dialogo con le autorità belghe e con i rappresentanti del settore della pesca belga durante la fase precedente alla consultazione sulla misura di gestione proposta è emerso che le attività di pesca con reti a strascico di fondo sono limitate. A seguito della consultazione formale, i rappresentanti del settore alieutico belga hanno messo in evidenza l'importanza delle zone di pesca nell'ambito dell'intero sito marino europeo, ma non hanno individuato specificamente se l'attività di pesca ha luogo nelle zone di cui è proposta la chiusura. L'intervento non dovrebbe avere ripercussioni su settori diversi da quello della pesca.

6.2

Economie e società locali: I potenziali costi sociali ed economici per le comunità locali del Regno Unito, dovuti alla possibile perdita di sbarchi e all'impatto sulla pesca locale, sono bassi. Sono infatti accessibili zone di pesca alternative e quindi la dislocazione sarà minima. I benefici più ampi derivanti dalla protezione delle formazioni di Sabellaria spinulosa sono illustrati nella sezione 7.

6.3

Organismi di controllo: La principale responsabilità di far rispettare la zona di cui è proposta la chiusura spetta all'MMO; i costi di esecuzione aggiuntivi ricadrebbero pertanto su tale organizzazione. I costi stimati sono presentati nella sezione 7.

7.   Analisi di costi e benefici

7.1   Costi per l'opzione raccomandata

7.1.1   Il divieto dell'uso di attrezzi a strascico di fondo nella zona proposta comporterebbe i seguenti costi:

costo diretto per il settore della pesca derivante dalla riduzione delle zone di pesca;

costi per il settore della pesca associati alle dislocazioni in altre zone di pesca;

possibili impatti ambientali legati a un potenziale aumento dei danni subiti dagli habitat in altre zone a causa delle dislocazioni;

costi amministrativi e di esecuzione dell'MMO.

7.1.2   I costi per il settore della pesca, compresi i possibili costi di dislocazione, e i costi amministrativi e di esecuzione dell'MMO hanno potuto essere quantificati e i valori stimati sono stati raccolti e presentati nell'ambito della presente valutazione d'impatto (tabelle 1 e 2 di seguito riportate). I costi ambientali dovuti a un possibile aumento dei danni subiti dagli habitat sono difficili da valutare e quindi sono descritti nel presente documento come costi non quantificati.

7.2   Analisi dei costi della pesca

7.2.1   Le informazioni utilizzate per valutare le ripercussioni della chiusura proposta sono state tratte da quanto segue:

dati degli sbarchi dei pescherecci dal 2008 al 2011 ricavati dai registri di bordo e dalle note di vendita risultanti dalle statistiche dell'MMO;

dati degli sbarchi a livello di rettangolo statistico del CIEM; ulteriori analisi per stimare le catture e gli sbarchi previsti per il sito marino europeo e la zona delle formazioni rocciose/la zona cuscinetto per il Regno Unito e altri Stati membri;

informazioni che l'MMO ha raccolto dai pescatori nella fase precedente la consultazione nel periodo compreso tra giugno e agosto 2013;

informazioni delle parti interessate raccolte durante la consultazione formale sull'ordinanza dell'MMO svoltasi dal 10 settembre al 22 ottobre 2013;

conoscenze dei funzionari di guardia costiera locali dell'MMO e dell'IFCA.

7.3   Incertezze e ipotesi relative ai dati

7.3.1   Le stime dei costi medi sono state basate sui valori degli sbarchi del Regno Unito stimati nei rettangoli statistici del CIEM 35F1, 35F2, 34F1 e 34F2 (cfr. la figura 2). Non è noto in quale misura il valore totale degli sbarchi sia stato in effetti ricavato direttamente dalla zona di cui è proposta la chiusura, che costituisce meno dello 0,25% di un rettangolo statistico del CIEM. I dati statistici sono stati ottenuti utilizzando i dati relativi alle attività dichiarate entro i rettangoli del CIEM che comprendono le zone definite del SIC. Le attività dichiarate (quantità e valore degli sbarchi e informazioni sugli attrezzi impiegati) sono tratte dalla banca dati Ifish dell'MMO. Si veda l'allegato A per ulteriori informazioni sulla metodologia utilizzata e le tabelle statistiche per questo SIC.

7.3.2   I valori relativi alla zona di cui è proposta la chiusura riportati nella tabella 1 sono stati ricavati prendendo i valori stimati nel SIC e applicando una percentuale basata sulla superficie quadrata vietata all'interno dello stesso SIC. Nella maggior parte dei casi la superficie quadrata delle zone di cui è proposta la chiusura è di dimensioni relativamente piccole rispetto al SIC nel complesso. Pertanto, la stima riportata dovrebbe essere utilizzata con cautela in quanto non indica il valore effettivo attribuito all'interno della zona di cui è proposta la chiusura. Si riconosce inoltre che un possibile aumento della biodiversità attorno alle formazioni rocciose potrebbe significare che si tratta di una zona di pesca relativamente più abbondante e l'analisi può sottovalutare il valore della zona di pesca ridotta.

7.3.3   Le informazioni fornite dai pescatori e da altre parti interessate nelle riunioni che hanno preceduto la consultazione servono a corroborare i dati disponibili e le ipotesi, restando inteso che si tratta unicamente di dati empirici. Si tratta di informazioni estemporanee con cui le persone interpellate hanno espresso in quella sede le loro osservazioni. Il numero di rispondenti rappresenta solo quelli che hanno fornito le informazioni in maniera indipendente anziché quelli che necessariamente sono d'accordo o in disaccordo riguardo a un'affermazione.

7.3.4   I dati degli sbarchi di altri Stati membri sono limitati in quanto la maggior parte delle rispettive navi non sbarca le catture nel Regno Unito. Possono essere formulate alcune ipotesi partendo dai dati relativi alla flotta di pescherecci di lunghezza superiore a 15 metri di altri Stati membri inviati tramite il VMS al centro di controllo della pesca del Regno Unito, come specificato nella sezione 7.4.

Dati degli sbarchi dei pescherecci dal 2008 al 2011 ricavati dai registri di bordo e dalle note di vendita risultanti dalle statistiche dell'MMO;

dati degli sbarchi a livello di rettangolo statistico del CIEM; ulteriori analisi per stimare le catture e gli sbarchi previsti per il SIC e la zona delle formazioni rocciose/la zona cuscinetto per il Regno Unito e altri Stati membri (tabelle 1 e 2);

informazioni che l'agente locale dell'MMO ha raccolto dai pescatori durante la fase precedente la consultazione (giugno - agosto 2013) e conoscenze dell'agente dell'IFCA;

informazioni delle parti interessate raccolte durante la consultazione formale sull'ordinanza dell'MMO svoltasi dal 10 settembre al 22 ottobre 2013;

conoscenze dei funzionari di guardia costiera locali dell'MMO e dell'IFCA.

7.4   Attività di pesca nel SIC di Hhaisborough, Hammond and Winterton

7.4.1   I pescherecci britannici e belgi che operano all'interno del sito catturano specie demersali. Tutte le altre navi degli altri Stati membri dispongono di diritti di accesso nella sezione del SIC al di là del limite di 12 miglia nautiche stabilito nel 1983.

7.4.2   La maggior parte dei pescherecci del Regno Unito che operano nelle zone CIEM 35F1, 35F2, 34F1 e 34F2 sono di lunghezza inferiore a 10 metri e sono principalmente pescherecci a reti (28 unità), pescherecci con palangari di superficie (10 unità) e pescherecci con nasse (22 unità). Talvolta sono presenti anche sfogliare di lunghezza superiore a 15 metri (4 unità).

7.4.3   La maggior parte dei pescherecci stranieri che operano nella zona del CIEM sono di lunghezza superiore a 15 metri, con presenza occasionale di pescherecci di lunghezza inferiore a 10 metri. I dati degli sbarchi di altri Stati membri sono limitati in quanto la maggior parte delle rispettive navi non sbarca le catture nel Regno Unito.

7.4.4   Le principali specie sbarcate sono granchi, astici, merluzzi bianchi, razze, spinaroli e spigole.

7.4.5   I dati relativi alla flotta belga comunicati tramite VSM non indicano alcuna attività nella zona del SIC compresa tra 6 e 12 miglia nautiche. I dati VMS relativi alla flotta di lunghezza superiore a 15 m mostrano un'attività limitata nell'ambito della SIC (figura 3).

7.4.6   Una riunione preconsultazione con i rappresentanti del settore della pesca belga si è tenuta il 12 luglio ad Ostenda, con l'assistenza delle autorità belghe. Lo scopo era informare il settore della possibilità di gestire le attività di pesca commerciale nel sito marino europeo inglese in relazione ai diritti di accesso dei pescherecci belgi nella zona compresa tra 6 e 12 miglia nautiche. I rappresentanti del settore alieutico che hanno partecipato alla riunione di Ostenda hanno segnalato che le chiusure attualmente proposte a protezione delle formazioni rocciose nel sito marino europeo non incidevano in modo significativo sulla loro attività.

7.4.7   Le risposte alla consultazione formale dei rappresentanti del settore della pesca belga hanno confermato l'importanza delle zone di pesca all'interno del sito marino europeo nel suo complesso, ma non specificamente nelle zone di cui è proposta la chiusura.

Figura 2

Mappa indicante i rettangoli statistici del CIEM 34F1, 34F2, 35F1 e 35F2 e il SIC di Haisborough, Hammond & Winterton

Image 25

Marine Management Organisation

SIC di Haisborough, Hammond & Winterton

Rettangoli statistici 34F1, 34F2, 35F1 e 35F2 del CIEM

Lim.12 miglia naut. (1983)(UKHO)

Lim.6 migle naut. (1983)(UKHO)

Zone di gestione Hasiborough

SIC Haisborough, Hamm. & Wint.

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright and database right. © Marine Management Organisation. © ICES (http://geo.ices.dk/) Not to be used for navigation.

Figura 3

Dati di posizione trasmessi dal Belgio attraverso il VMS nel 2012

Image 26

Marine Management Organisation

Dati VMS 2012 - Belgio SIC di Haisborough, Hammond & Winterton

(Ubicazione delle formazioni di Sabellaria spp.)

Lim.12 miglia naut. (1983)(UKHO)

Lim.6 miglia naut. (1983)(UKHO)

Ubic. form. Sabellaria H.H.& W

Zone di gestiune MMO

SIC Haisborough, Hammond & Win.

Dati VMS 2012 - Belgio (navi >15m)

Velocità (nodi)

0.00 - 6.00

>= 6.01

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Limited, 2005. [SZ042010.001]. All rights reserved. Contains UKHO Law of the Sea data. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown copyright and database right [2013]. All rights reserved. Ordnance Survey Licence No. 100049981. © Marine Management Organisation. Not to be used for navigation.

7.5   Valutazione degli sbarchi interessati

Regno Unito

7.5.1   L'impatto diretto sui pescherecci sarebbe una riduzione delle catture e pertanto degli sbarchi derivanti da attrezzi da pesca a strascico di fondo nella zona di cui si propone la chiusura. Per valutare gli impatti potenziali sono stati analizzati i dati sugli sbarchi raccolti dall'MMO.

7.5.2   Nella tabella 1 è riportato il calcolo degli sbarchi interessati provenienti dalla zona compresa nei rettangoli statistici 35F1, 35F2, 34F1 e 34F2 del CIEM (per le navi britanniche con attività di pesca documentate nella zona da gennaio 2008). Le stime riportate nella tabella 1 sono basate sulla media degli sbarchi di catture nel periodo compreso tra gennaio 2008 e dicembre 2011.

Tabella 1

sbarchi di catture nel Regno Unito dalla zona CIEM 35F1, 35F2, 34F1 e 34F2 come media per anno e per sbarchi medi stimati di catture nel sito marino europeo (gennaio 2008 – dicembre 2011)

Tipo di attrezzo

Peso sbarcato

(tonnellate)

Valore nelle zone 35F1, 35F2, 34F1 e 34F2

(in GBP)

Valore nel sito marino europeo

(GBP)

Nuovo valore nella zona vietata (0,25% del sito marino europeo)

(GBP)

Sfogliare

127

336 914

32 175,29

80,44

Draghe

601

1 548

147,84

0,37

Reti a strascico per scampi

1

1 643

156,90

0,40

Altri attrezzi a strascico per la pesca demersale

57

26 799

2 559,30

6,40

Totale

786

366 904

35 039,33

87,61

7.5.3   I valori stimati degli sbarchi di catture nel SIC sono stati calcolati associando i dati disponibili sugli sbarchi (forniti da ogni peschereccio a livello di rettangolo del CIEM) con i dati sulle attività dei pescherecci (basati sulle segnalazioni effettuate tramite il VMS) nel SIC. Questo metodo applica una percentuale degli sbarchi per ogni rettangolo del CIEM al SIC, in base al livello di attività nel SIC.

Per il sito di importanza comunitaria di Haisborough, Hammond e Winterton sono stati utilizzati i dati degli sbarchi di catture relativi ai rettangoli del CIEM (35F1, 35F2, 34F1 e 34F2 (80)), che sono stati classificati in base alla dimensioni delle navi (navi di lunghezza superiore a 15 metri, navi di lunghezza compresa tra 10 e 15 metri e navi di lunghezza inferiore a 10 metri).

In seguito, i valori degli sbarchi provenienti dalla zona di cui si propone la chiusura sono stati calcolati come percentuale (in base alle dimensioni delle rispettive zone) del valore stimato degli sbarchi provenienti dal SIC.

Si rimanda ai dati statistici supplementari sulla pesca per il periodo dal 2008 al 2011 per una ripartizione completa delle attività nei rettangoli del CIEM associati al SIC.

Si calcola che il reddito annuo medio derivante dalle attività svolte nei rettangoli CIEM per le flotte di sfogliare di lunghezza superiore a 15 metri sia pari a 323 155 GBP. Nella flotta di pescherecci di lunghezza inferiore a 10 m, saranno quelli che utilizzano reti a strascico per pesca demersale a risentire della misura, a motivo del tipo di attrezzo. Il loro reddito annuo medio è stimato a 228 GBP.

7.5.4   È stato calcolato che nella zona di cui è proposta la chiusura (che costituisce lo 0,25 % della superficie del SIC) la perdita totale di sbarchi sarebbe pari a 87,61 GBP.

7.5.5   Il costo totale calcolato potrebbe essere una stima per eccesso in quanto non è stata ipotizzata alcuna dislocazione.

Belgio

7.5.6   Dall'analisi dei dati VMS, l'attività di pesca del Belgio nei rettangoli 34F1, 34F2, 35F1 e 35F2 ha luogo nella parte del SIC oltre le 12 miglia nautiche. Nel 2012 le navi belghe attive in questa parte del SIC erano sei e nessuna attività VMS è stata registrata nelle vicinanze delle zone di cui è proposta la chiusura. La flotta belga cattura principalmente sogliola e passera di mare in questa zona.

7.5.7   Con la metodologia di cui all'allegato B "Analisi delle navi non britanniche nei rettangoli del CIEM", è stato stimato che nel 2012:

la quantità di catture sbarcate dalle navi da pesca belghe nel SIC è stimata a 5,73 tonnellate, pari ad un valore di 15 858 GBP.

7.5.8   Tuttavia, poiché la zona vietata è pari a solamente lo 0,25% del sito e non è stata segnalata alcuna attività VMS nelle sue vicinanze, la perdita stimata effettiva è considerata minima. L'allegato B contiene ulteriori informazioni sulle attività di pesca di paesi diversi dal Regno Unito nelle zone di cui è proposta la chiusura e attorno ad esse.

7.6   Probabili effetti della chiusura sui pescherecci

7.6.1   Poiché la perdita stimata degli sbarchi è bassa, si prevede che l'impatto sulle flotte da pesca britannica e belga derivante da tale chiusura sarà limitato. Attività occasionale di pesca con attrezzi a strascico di fondo a bassi livelli da parte di pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri è svolta principalmente nell'East Anglia. Questo dato è emerso nelle riunioni preconsultazione dell'MMO e con il personale dell'MMO. I relativi effetti sono stati stimati nella tabella 1.

7.6.2   Si prevede che l'incidenza sulla flotta belga sarà bassa in quanto i dati VMS indicano che l'attività nelle zone di cui è proposta la chiusura è limitata.

7.7   Adattabilità

7.7.1   Per valutare i possibili effetti della chiusura proposta sulle attività di pesca, deve essere valutato in quale misura i pescherecci potrebbero mantenere il valore delle catture spostando lo sforzo di pesca in altre zone.

7.7.2   Ai fini della valutazione ai pescatori è stato chiesto di compilare un questionario, indicando direttamente in quale misura hanno dovuto spostarsi in altre zone per la loro attività in seguito alla chiusura proposta e precisando la loro capacità di pesca in zone alternative e di adattamento per mantenere il valore delle catture. La maggioranza dei pescatori interessati ha dichiarato di non poter cambiare zone di pesca o tipo di attrezzi, tuttavia, poiché l'opzione proposta limiterà l'attività di pesca unicamente sulle formazioni rocciose del fondale marino e nella zona cuscinetto normale, la necessità di dislocazione sarà minima.

7.7.3   Se si applicherà l'opzione preferita (un'ordinanza sulla zona vietata specificata riguardante due zone vietate) anziché chiudere l'intero sito, il livello di dislocazione dei pescherecci che utilizzano attrezzi a strascico di fondo sarà ridotto al minimo.

7.7.4   Durante il processo di valutazione dei rischi classificati come gialli/verdi si prevede di esaminare le prove dei progressi compiuti riguardo alla tecnologia degli attrezzi e le ripercussioni sugli elementi sensibili da proteggere.

7.8   Costi indiretti

7.8.1   Costi ambientali

7.8.2   Per l'opzione raccomandata va prevista una minima possibilità di aumento dei costi in termini di costo del carburante per le navi che si spostano più lontano al fine di accedere alle zone di pesca alternative, in quanto altre zone di pesca sono facilmente accessibili.

7.8.3   Al di fuori delle zone geografiche vietate esiste la possibilità di un aumento dello sforzo di pesca che potrebbe incidere sulla biodiversità e sugli habitat (S.E. Rees et al, 2013).

7.9   Costi amministrativi e di esecuzione

7.9.1   L'MMO adotterà un approccio basato sulle informazioni e sui rischi come quello utilizzato da alcuni organismi di regolamentazione del governo conformemente al modello nazionale di intelligence (National Intelligence Model (81)). Qualora dalle informazioni risulti una mancanza di conformità o un rischio di non conformità, l'MMO definirà una strategia di applicazione specifica per le esigenze della zona marina protetta e, se necessario, metterà a disposizione risorse adeguate. Potrà trattarsi della presenza della Marina, di attività di sorveglianza aerea o di operazioni congiunte con altri enti (ad esempio le IFCA, la forza di frontiera britannica o le autorità di contrasto). L'MMO coordinerà le eventuali operazioni congiunte. I principi in base ai quali l'MMO regolamenterà le zone marine protette sono stabiliti dalla legge di riforma legislativa e regolamentare (Legislative and Regulatory Reform Act) del 2006 e dal codice di conformità delle autorità di regolamentazione (Regulators' Compliance Code) e hanno lo scopo di garantire che le attività di vigilanza e di contrasto dell'MMO siano proporzionate, responsabili, coerenti, trasparenti e mirate (82).

7.9.2   L'esecuzione dell'ordinanza proposta sarà finanziata nell'ambito del bilancio attuale. Per la sorveglianza aerea e marittima sui pescherecci di lunghezza superiore a 12 metri si utilizzerà il sistema di controllo via satellite dell'Unione europea. Tenuto conto delle scarse attività di pesca svolte nella sezione costiera del sito (entro le 12 miglia nautiche), il rischio di non conformità sarà minimo o basso. La tabella 2 riporta i costi di esecuzione stimati per la gestione dell'opzione preferita.

Tabella 2

costi di esecuzione annuali aggiuntivi dell'opzione raccomandata  (83)

Attività

Costo per unità

(GBP)

Numero stimato di unità per anno

Costo annuale totale

(GBP)

Sorveglianza in superficie della Royal Navy per sito

4 000 al giorno

1

4 000

Pattugliamenti congiunti con le sedi locali delle autorità per la conservazione e la pesca costiera (IFCA) per sito

Tra 800 e 1 000 al giorno

5

4 000 –5 000

Sorveglianza aerea per sito

2 050 all'ora

2

4 100

Indagini/azioni penali per sito

10 375 per ogni caso

1

10 375

Totale

 

9

22 475 - 23 475


Tabella 3

profilo annuale dei costi quantificati dell'opzione raccomandata - (milioni di GBP) prezzi costanti

 

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Costo di transizio-ne

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Costo ricorrente annuale – migliore stima

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Basso

0,022475

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Elevato

0,023475

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Valore attualizzato totale dei costi annuali (*11):

0,2 milioni di GBP

7.10   Benefici dell'opzione raccomandata

7.10.1   L'esclusione degli attrezzi a strascico di fondo dalle zone di cui è proposta la chiusura eviterebbe l'uso di tali attrezzi sulle formazioni di Sabellaria spinulosa e comporterebbe i seguenti benefici:

benefici sotto il profilo ambientale di mantenimento o ripristino di habitat di Sabellaria spinulosa.

Gli effetti positivi per l'ambiente sono descritti nel presente documento come benefici non quantificati.

7.11   Benefici ambientali

7.11.1   Le formazioni di Sabellaria spinulosa forniscono un importante substrato duro in un ambiente prevalentemente costituito da sedimenti molli, che fornisce un rifugio unico ad alcune specie. Le formazioni biogeniche accrescono l'eterogeneità degli habitat e offrono alle specie associate una superficie di fissaggio (ad esempio, vermi tubo, idroidi, briozoi, spugne e ascidie) e un luogo in cui ripararsi dai predatori (Bruno & Bertness, 2001).

7.11.2   Le formazioni di Sabellaria spinulosa offrono inoltre una certa protezione costiera e sono zone importanti per il ciclo dei nutrienti, la fissazione del carbonio e dell'azoto e la stabilizzazione dei sedimenti.

7.11.3   Un habitat di formazioni rocciose protetto costituisce un rifugio naturale per creare popolazioni di specie bersaglio e di specie oggetto di catture accessorie.

7.11.4   I benefici della presente ordinanza sono la garanzia di una protezione adeguata e la salvaguardia delle caratteristiche ecologiche che potrebbero portare a una maggiore abbondanza di biodiversità rispetto al resto delle zone di pesca.

7.11.5   L'introduzione della presente ordinanza comporterà benefici considerevoli per l'ambiente in quanto consentirà di proteggere dall'impatto degli attrezzi a strascico di fondo le formazioni di Sabellaria spinulosa, contribuendo così al conseguimento dell'obiettivo di conservazione "mantenimento". Il divieto raccomandato avrà come conseguenza un ulteriore beneficio per altre parti del SIC e un beneficio generale per l'habitat di formazioni rocciose. Sarà possibile promuovere un uso più ricreativo della zona, ad esempio da parte di subacquei o pescatori amatoriali, che potrebbe avere effetti positivi per l'economia locale.

7.12   Benefici socioeconomici

7.12.1   Il mantenimento o il ripristino delle condizioni delle formazioni e dell'habitat della Sabellaria spinulosa potrebbe accrescere l'attrattiva per gli utenti del settore ricreativo, fra cui subacquei e pescatori (S.E.Rees et al, 2013 (84); D.R. Chae et al, 2012 (85)). Si potrebbe registrare anche un aumento del turismo nella zona e quindi un aumento degli investimenti nelle imprese locali (S.E.Rees et al, 2013).

7.12.2   Attuare una gestione basata su una ripartizione in zone anziché chiudere completamente il sito limita la dislocazione dei pescherecci che usano attrezzi a strascico di fondo.

7.13   Distribuzione di costi e benefici

7.13.1   La distribuzione dei costi economici e sociali è prevalentemente limitata al livello locale nel Regno Unito e in Belgio (ad esclusione dei costi di esecuzione), mentre i benefici ambientali generali interesserebbero una zona più ampia e avrebbero effetti a livello nazionale.

Allegato A: note sull'estrazione di dati statistici sulle attività di pesca del Regno Unito e sulle tabelle

Le tabelle di dati che sintetizzano le attività dichiarate svolte nei rettangoli del CIEM che riguardano le zone particolari definite come siti marini europei sono riportate sul sito Internet dell'MMO (86).

Tale livello di dettaglio riflette il livello ancora più dettagliato dei dati segnalati di cui dispongono le amministrazioni responsabili della pesca nel Regno Unito.

I dati forniscono informazioni sulla quantità e sul valore degli sbarchi di catture provenienti dai rettangoli che comprendono le zone interessate nonché sulle navi, sugli attrezzi utilizzati e sulle specie catturate.

Oltre ai dati sulle attività di pesca, le navi di lunghezza superiore a 15 metri segnalano la loro posizione esatta ogni 2 ore nell'ambito dei sistemi di controllo dei pescherecci del Regno Unito.

Per le navi di lunghezza superiore a 15 metri è stato possibile combinare i dati geografici relativamente approssimativi provenienti dai sistemi di segnalazione delle attività con le segnalazioni dettagliate delle posizioni provenienti dai sistemi VMS per consentire di stimare le attività di pesca a un livello più minuzioso. Questa rielaborazione dei dati sulle attività consente di stimare le attività nelle zone dettagliate dei siti marini europei per le navi di lunghezza superiore a 15 metri.

Se disponibili, i dati sono presentati in tabelle insieme a quelli sulle attività generali svolte nei rettangoli del CIEM per le navi di lunghezza superiore a 15 metri; il rapporto tra le due serie di dati è stato applicato ai dati relativi alle navi di altre lunghezze per fornire stime approssimative delle attività svolte nelle zone di cui si propone la chiusura dalle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri.

Si noti che le zone di cui si propone la chiusura si trovano principalmente nelle acque litoranee, quindi usare la percentuale di attività svolta dalle navi di lunghezza superiore a 15 metri nelle zone interessate per stimare l'attività di altre navi britanniche può essere un metodo impreciso in quanto le navi di maggiori dimensioni tendono a pescare più lontano dalle coste rispetto alle altre, in particolare quelle di lunghezza superiore a 10 metri.

Tali dati sono di colore grigio nelle tabelle per sottolineare che si tratta di dati stimati che dovrebbero essere utilizzati con cautela.

Di seguito è riportato un elenco delle zone dei siti marini europei costieri oggetto della presente analisi – alcuni rettangoli comprendono più zone, evidenziate in giallo.

Questa sovrapposizione indica che l'estensione totale potenziale delle zone di cui si propone la chiusura non può essere stimata sommando i risultati delle analisi delle singole zone. La tabella di seguito riportata comprende dati sulla proporzione dell'attività complessiva svolta nei rettangoli del CIEM interessati per ogni zona di cui si propone la chiusura in relazione alle navi di lunghezza superiore a 15 metri (per le quali sono disponibili dati satellitari dettagliati).

Pertanto, per le navi che coprono proporzionalmente un'ampia parte delle zone rientranti in siti marini europei, le stime delle attività svolte da altre fasce di lunghezza basate sui dati del VMS potrebbero essere più attendibili rispetto a quelle riferite ai siti con una copertura proporzionalmente inferiore.

Allegato B: note sui dati statistici relativi alle attività di pesca di paesi diversi dal Regno Unito

Le tabelle sono estratti dei dati relativi agli sbarchi di catture forniti dagli Stati membri al gruppo di lavoro sui regimi di gestione dello sforzo di pesca del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Nell'ambito delle attività del gruppo menzionato vengono preparate varie serie di dati che comprendono informazioni dettagliate sugli sbarchi di specie di ogni Stato membro per ogni rettangolo del CIEM con i raggruppamenti di navi associati.

La serie di dati presentata è intesa a rispondere alle esigenze del gruppo del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e in quanto tale ha dovuto essere elaborata con attenzione per evitare un doppio conteggio dei dati delle attività. È stata tratta dal sito del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (87).

I dati riepilogativi totali sono stati confrontati con le attività registrate nel sistema FIDES dell'Unione europea per alcuni stock ittici soggetti a contingenti al fine di convalidare i dati comunicati.

Restano tuttavia differenze nei totali tra quelli riportati in relazione a combinazioni di specie/zone negli archivi di dati del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e quelli forniti con livelli simili di dettaglio nell'ambito dei sistemi di comunicazione delle catture legati a FIDES per controllare l'utilizzazione dei contingenti. Pertanto, tali dati sono indicativi del livello di attività nella zona da parte degli Stati membri interessati e non sono definitivi.

I valori monetari indicativi sono stati ottenuti utilizzando il valore medio degli sbarchi di catture delle navi britanniche dal rettangolo del CIEM interessato o da zone simili.

La mancanza di dati per alcuni anni può indicare che non è stata dichiarata alcuna attività, ma può anche dipendere dal fatto che non sono stati forniti dati.

ANALISI DELLE ATTIVITÀ SEGNALATE TRAMITE VMS DI NAVI DI PAESI DIVERSI DAL REGNO UNITO NEI RETTANGOLI DEL CIEM CHE COMPRENDONO IL SIC DI CUI ALLA PRESENTE VALUTAZIONE D'IMPATTO

Metodologia utilizzata

La presente analisi è il risultato dell'applicazione della normale metodologia utilizzata per accertare se le navi britanniche sono state attive in una particolare zona geografica specificata sulla base delle informazioni ricevute in relazione a navi non britanniche, in particolare quelle del Belgio con diritti di accesso storici in una parte delle acque costiere britanniche.

L'analisi comporta la stima delle attività di pesca a partire dai dati del VMS sulla base della velocità delle navi indicata nei messaggi inviati al VMS ("ping").

I dati per ciascun messaggio inviato al VMS da navi di paesi diversi dal Regno Unito nel rettangolo o nei rettangoli interessati che comprendono la zona specificata sono selezionati dal VMS britannico, che estrae informazioni sul numero identificativo, la posizione e la velocità delle navi alla data e all'ora in cui il messaggio viene inviato.

Ogni messaggio viene valutato e classificato come indicativo delle attività di pesca che si svolgono se la velocità è pari o superiore a 1 nodo o inferiore o pari a 6 nodi.

I messaggi relativi alle attività di pesca inviati dal rettangolo o dai rettangoli interessati vengono quindi elaborati con un software d'informazione geografica per accertare se la posizione era all'interno o all'esterno della zona geografica interessata.

In questo modo è possibile calcolare quanti dei messaggi registrati per ciascuno Stato membro nel rettangolo provengono dalla zona specificata. Questo fattore viene quindi applicato al livello complessivo degli sbarchi di catture riportati nella serie di dati del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca per lo Stato membro interessato per consentire di ottenere stime delle attività di navi di paesi diversi dal Regno Unito nella zona geografica specificata.

SINTESI DELL'ATIVITÀ DELLE NAVI BELGHE NEI RETTANGOLI DEL CIEM CHE COPRONO IL SITO DI HAISBOROUGH HAMMOND AND WINTERTON

Sintesi delle attività delle navi degli Stati membri interessati in termini di quantità e valore del pesce sbarcato, in particolare:

(1)

attività totali nei rettangoli del CIEM che comprendono la zona interessata utilizzando attrezzi a strascico di fondo;

(2)

stime delle attività nella zona specifica interessata utilizzando attrezzi da pesca a strascico di fondo.

Parte A - tonnellate totali ottenute dalle attività

 

 

(1)

(2)

 

 

Attività (tonnellate) nei rettangoli del CIEM 34F1-F2 e 35F1-F2

Attività (tonnellate) stimate nel SIC sulla base delle attività massime segnalate tramite il VMS nel periodo 2010-2012

BELGIO

Codice attrezzo

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Lunghezza superiore a 15 metri

SFOGLIARE

201,39

205,30

137,13

62,24

16,95

17,28

11,54

5,24

 

RETI A STRASCICO DI FONDO

1,59

3,85

6,27

5,86

0,13

0,32

0,53

0,49

 

Totale

202,97

209,15

143,40

68,10

17,08

17,60

12,07

5,73


Parte B - valore totale delle attività

 

 

(1)

(2)

 

 

Attività (GBP) nei rettangoli del CIEM 34F1-F2 e 35F1-F2

Attività (GBP) stimate nel SIC sulla base delle attività massime segnalate tramite il VMS nel periodo 2009-2012

BELGIO

Codice attrezzo

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Lunghezza superiore a 15 metri

BT2 (*12)

697 560

698 597

520 929

177 932

58 711

58 798

43 845

14 976

 

TR2 (*13)

3 150

3 264

10 519

10 476

265

275

885

882

 

Total

700 710

701 862

531 449

188 408

58 976

59 073

44 730

15 858

Per una sintesi completa delle attività si rimanda ai dati statistici sulle attività di pesca di paesi diversi dal Regno Unito.


(1)  I siti di importanza comunitaria (SIC) sono quelli sottoposti alla Commissione europea per essere scelti come zone speciali di conservazione, che fanno parte della rete di siti marini di Natura.

(2)  Documento di politica del DEFRA: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/policy_and_delivery.pdf.

(3)  Matrice delle attività di pesca in siti marini europei: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/populated_matrix.xls.

(4)  Esame indipendente della matrice realizzata dal CEFAS: http://www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/cefas_matrix_review.pdf.

(5)  L’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino è stata istituita dall’articolo della legge sull’accesso alle zone marine e costiere del.

(6)  S.I. del n. modificato dall’S.I. del n..

(7)  c..

(8)   GU L del 358, 31.12.2002, pag.59, modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 del Consiglio del 10 luglio 2007 (GU L del 192 24.07.2007, pag. 1); regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 (GU L del 343 22.12.2009, pag. 1); regolamento (UE) n. 1224/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 (GU L del 343 14.12.2012, pag. 30).

(9)  L’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino è stata istituita dall’articolo della legge sull’accesso alle zone marine e costiere del.

(10)  S.I. del n. modificato dall’S.I. del n..

(11)  c..

(12)   GU L del 358 31.12.2002 pag. 59, modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 del Consiglio del 10 luglio 2007 (GU L del 192 24.07.2007 pag. 1); regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 (GU L del 343 22.12.2009, pag. 1); regolamento (UE) n. 1152/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 (GU L del 343 14.12.2012, pag. 30).

(13)  III pag.A, come modificato dal decreto sulle acque territoriali (rettifica),, III pag..

(14)  L’Organizzazione per la gestione dell’ambiente marino è stata istituita dall’articolo della legge sull’accesso alle zone marine e costiere del.

(15)  S.I. del n. modificato dall’S.I. del n..

(16)  c..

(17)   GU L del 358, 31.12.2002 pag. 59, modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 del Consiglio del 10 luglio 2007 (GU L del 192 24.07.2007, pag. 1); regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 (GU L del 343 22.12.2009 pag. 1); regolamento (UE) n. 1152/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 (GU L del 343 14.12.2012, pag. 30.

(18)  I siti di importanza comunitaria sono siti adottati dalla Commissione europea, ma non ancora formalmente designati come zone speciali di conservazione dal governo britannico.

(19)  Parere formale di Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted.

(20)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

(21)  Documento strategico sulla pesca nei siti marini europei: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/policy_and_delivery.pdf

(22)  Matrice: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/populated_matrix.xls

(23)  Esame della matrice e dei dati giustificativi da parte del Centro per l’ambiente, la pesca e l’acquacoltura (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science - CEFAS): http://www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/cefas_matrix_review.pdf.

(24)  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura/management/guidance_en.htm

(25)  Parere formale di Natural England.

(26)  Parere (progetto) di Natural England sulla zona cuscinetto, aprile. Per maggiori informazioni rivolgersi a Natural England.

(27)  HMT Green Book () – [Libro verde del Tesoro pubblico britannico]. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file//green_book_complete.pdf

(28)  www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/23/contents/enacted.

(29)  Audit sulle formazioni rocciose subtidali del fondale marino: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/subtidalbedrock.pdf.

(30)  Siamo in possesso anche di dati relativi al 2010 e al 2011 dai quali risulta un'attività altrettanto limitata.

(31)  www.marinemanagement.org.uk/about/documents/risk-based-enforcement.pdf.

(32)  www.marinemanagement.org.uk/about/documents/compliance_enforcement.pdf.

(33)  Il tasso di rischio è stato individuato dai dati originariamente trasmessi per la strategia riveduta del DEFRA al ministero competente.

(34)  Le stime dei costi di esecuzione sono basate sui dati originariamente trasmessi per la strategia riveduta del DEFRA al ministero competente.

(*1)  Per la stima è stato utilizzato il calcolatore della valutazione d'impatto (https://www.gov.uk/government/publications/impact-assessment-calculator–3) considerando un tasso di attualizzazione del 3,5%, un periodo di valutazione di 10 anni e il 2013 come anno di riferimento per il prezzo e il valore attualizzato.

(35)  Parere formale di Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted.

(36)  Parere formale di Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted.

(37)  Rees, S.E., Attrill, M.J, Austen, M.C,.Mangi, S.C,. Rodwell, L.D (2013). A thematic cost-benefit analysis of a marine protected area. Journal of Environment management, 114, 476 – 485.

(38)  Chae, D., Wattage, P.,Pascoe,. S(2012). Recreational benefits from marine protected area: A travel cost analysis of Lundy. Tourism Management, 33, 971 – 977.

(39)  http://www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/ems-consultation.htm.

(40)  CSTEP: http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/594796/2013_App+08+landings+by+rectangle+by+country.xlsx

(*2)  

BT2= sfogliare — dimensioni delle maglie 80-119 mm.

(*3)  

TR2= reti a strascico per la pesca demersale — dimensioni delle maglie 70-99 mm.

(*4)  

BT2= sfogliare — dimensioni delle maglie 80-119 mm.

(*5)  

TR2= reti a strascico per pesca demersale — dimensioni delle maglie 70-99 mm.

(41)  I siti di importanza comunitaria sono siti adottati dalla Commissione europea, ma non ancora formalmente designati come zone speciali di conservazione dal governo britannico.

(42)  Parere formale di Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted.

(43)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

(44)  Documento strategico sulla pesca nei siti marini europei: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/policy_and_delivery.pdf

(45)  Matrice: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/populated_matrix3.xls

(46)  Esame della matrice e dei dati giustificativi da parte del Centro per l'ambiente, la pesca e l'acquacoltura (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science - CEFAS):http://www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/cefas_matrix_review.pdf

(47)  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

(48)  I siti di importanza comunitaria sono siti adottati dalla Commissione europea, ma non ancora formalmente designati come zone speciali di conservazione dal governo britannico.

(49)  Parere formale di Natural England, 2013.

(50)  Parere (progetto) di Natural England sulla zona cuscinetto, aprile 2013. Per maggiori informazioni rivolgersi a Natural England.

(51)  HMT Green Book (2003) - [Libro verde del Tesoro pubblico britannico] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220541/green_book_complete.pdf

(52)  www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/23/contents/enacted

(53)  Parere formale di Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted.

(54)  Audit sulle formazioni rocciose subtidali del fondale marino: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/subtidalbedrock.pdf

(55)  Anche i dati relativi al 2010 e al 2011 evidenziano un'attività limitata.

(56)  Rees, S.E., Attrill, M.J, Austen, M.C,.Mangi, S.C. Rodwell, L.D (2013). A thematic cost-benefit analysis of a marine protected area, Journal of Environment management, 114, 476 – 485.

(57)  www.marinemanagement.org.uk/about/documents/risk-based-enforcement.pdf

(58)  www.marinemanagement.org.uk/about/documents/compliance_enforcement.pdf

(59)  Il tasso di rischio è stato individuato dai dati originariamente trasmessi per la strategia riveduta del DEFRA al ministero competente.

(60)  Le stime dei costi di esecuzione sono basate sui dati originariamente trasmessi per la strategia riveduta del DEFRA al ministero competente.

(*6)  Per la stima è stato utilizzato il calcolatore della valutazione d'impatto (https://www.gov.uk/government/publications/impact-assessment-calculator–3) considerando un tasso di attualizzazione del 3,5%, un periodo di valutazione di 10 anni e il 2013 come anno di riferimento per il prezzo e il valore attualizzato.

(61)  Parere formale di Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted

(62)  Parere formale di Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted

(63)  Rees, S.E., Attrill, M.J, Austen, M.C,.Mangi, S.C. Rodwell, L.D (2013). A thematic cost-benefit analysis of a marine protected area. Journal of Environment management, 114, 476 – 485.

(64)  Chae, D., Wattage, P.,Pascoe,. S(2012). Recreational benefits from marine protected area: A travel cost analysis of Lundy. Tourism Management, 33, 971 – 977.

(65)  http://www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/ems-consultation.htm

(66)  CSTEP: http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/594796/2013_App+08+landings+by+rectangle+by+country.xlsx

(*7)  

BT2= sfogliare - dimensioni delle maglie 80-119 mm.

(*8)  

TR2= reti a strascico per pesca demersale - dimensioni delle maglie 70-99 mm.

(*9)  

BT2= sfogliare - dimensioni delle maglie 80-119 mm.

(*10)  

TR2= reti a strascico per pesca demersale - dimensioni delle maglie 70-99 mm.

(67)  I siti di importanza comunitaria sono siti adottati dalla Commissione europea, ma non ancora formalmente designati come zone speciali di conservazione dal governo britannico.

(68)  Parere ufficiale di Natural England e JNCC: http://jncc.defra.gov.uk/pdf/HHW_Reg%2035_Conservation%20Advice_v6.0.pdf

(69)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

(70)  Documento strategico sulla pesca nei siti marini europei: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/policy_and_delivery.pdf

(71)  Cfr. la matrice: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/populated_matrix3.xls

(72)  Esame della matrice e dei dati giustificativi da parte del Centro per l'ambiente, la pesca e l'acquacoltura (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science - CEFAS): http://www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/cefas_matrix_review.pdf

(73)  Parere formale di Natural England, 2013.

(74)  Parere di Natural England sulla zona cuscinetto (progetto), aprile 2013. Per maggiori informazioni rivolgersi a Natural England.

(75)  HMT Green Book (2003) - (Libro Verde del Tesoro pubblico britannico) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220541/green_book_complete.pdf

(76)  www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/23/contents/enacted

(77)  Parere formale di Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted.

(78)  Cfr. la valutazione del rischio rosso per la Sabellaria spinulosa: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/sabellaria.pdf

(79)  Cfr. la valutazione del rischio rosso per la Sabellaria spinulosa: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/sabellaria.pdf

(80)  Nota: tenuto conto del numero limitato di dati, in particolare di dati VMS, non sono possibili stime entro lo specifico sito marino europeo.

(81)  www.marinemanagement.org.uk/about/documents/risk-based-enforcement.pdf

(82)  www.marinemanagement.org.uk/about/documents/compliance_enforcement.pdf

(83)  Le stime dei costi di esecuzione sono basate sui dati originariamente trasmessi per la strategia riveduta del DEFRA al ministero competente.

(*11)  Per la stima è stato utilizzato il calcolatore della valutazione d'impatto (https://www.gov.uk/government/publications/impact-assessment-calculator–3) considerando un tasso di attualizzazione del 3,5%, un periodo di valutazione di 10 anni e il 2013 come anno di riferimento per il prezzo e il valore attualizzato.

(84)  Rees, S.E., Attrill, M.J, Austen, M.C,.Mangi, S.C. Rodwell, L.D (2013). A thematic cost-benefit analysis of a marine protected area. Journal of Environment management, 114, 476 – 485.

(85)  Chae, D., Wattage, P.,Pascoe,. S(2012). Recreational benefits from marine protected area: A travel cost analysis of Lundy. Tourism Management, 33, 971 – 977.

(86)  http://www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/ems-consultation.htm

(87)  CSTEP: http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/594796/2013_App+08+landings+by+rectangle+by+country.xlsx

(*12)  

BT2= sfogliare - dimensioni delle maglie 80-119 mm.

(*13)  

TR2= reti a strascico per pesca demersale - dimensioni delle maglie 70-99 mm.