16.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/6


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2014

che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di talune malattie degli animali acquatici in alcune zone dell’Irlanda, della Finlandia, della Svezia e del Regno Unito

[notificata con il numero C(2014) 26]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/12/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/221/UE della Commissione (2) autorizza taluni Stati membri a limitare l’immissione sul mercato e l’importazione di partite di tali animali, al fine di impedire l’introduzione di talune malattie nel loro territorio, purché abbiano dimostrato che il loro territorio o talune zone delimitate del loro territorio, sono indenni da tali malattie. Inoltre, gli Stati membri che dispongono di un programma di eradicazione approvato possono applicare le stesse limitazioni fino al 31 dicembre 2013.

(2)

La decisione 2010/221/UE dispone che gli Stati membri e le loro regioni elencati nel suo allegato I siano considerati indenni dalle malattie elencate in tale allegato. Inoltre, la decisione 2010/221/UE ha approvato i programmi di eradicazione adottati da taluni Stati membri in relazione alle zone e alle malattie elencate nel suo allegato II. Tale decisione ha inoltre approvato i programmi di sorveglianza per l’ostreid herpes virus 1 μvar (OsHV-1 μvar) adottati da alcuni Stati membri per quanto riguarda le zone di cui al suo allegato III.

(3)

Talune parti continentali del territorio della Finlandia e tutte le parti continentali del territorio della Svezia figurano nell’allegato II della decisione 2010/221/UE in quanto territori che dispongono di un programma di eradicazione approvato per la nefrobatteriosi (BKD).

(4)

Le zone costiere del territorio della Svezia figurano nell’allegato II della decisione 2010/221/UE in quanto dispongono di un programma approvato di eradicazione per la necrosi pancreatica infettiva (IPN).

(5)

La Finlandia ha comunicato alla Commissione che sono stati compiuti progressi nel programma di eradicazione della BKD. Dal 2012 non sono stati riscontrati nuovi focolai di BKD nell’area soggetta al programma di eradicazione della BKD. Due aziende, tuttavia, rimangono soggette a restrizioni, poiché si trovano ancora nella fase di pulizia e di verifica finale volta a confermare il loro status di indenni dalla BKD. Per tenere conto di tale situazione la Finlandia ha chiesto l’estensione del periodo nel quale si possono applicare restrizioni all’immissione sul mercato e alle importazioni, come stabilito dalla decisione 2010/221/UE, di partite di determinati animali di acquacoltura introdotte in zone del suo territorio soggette ad un programma di eradicazione della BKD, affinché sia possibile ultimare il programma di eradicazione approvato.

(6)

La Svezia ha comunicato alla Commissione che nel corso degli ultimi tre anni di sorveglianza nelle aree soggette al programma di eradicazione approvato, una sola azienda è risultata positiva per quanto riguarda la BKD. L’azienda agricola è stata poi svuotata e sono attualmente in corso le operazioni di pulizia e disinfezione. Per tenere conto di tale situazione la Svezia ha segnalato che lo status in relazione alla BKD di tale zona del suo territorio, elencata nell’allegato II della decisione 2010/221/UE, sarà valutato nel 2014. Di conseguenza la Svezia ha chiesto l’estensione del periodo nel quale si possono applicare restrizioni all’immissione sul mercato e alle importazioni, come stabilito dalla decisione 2010/221/UE, di partite di determinati animali di acquacoltura introdotte in zone del suo territorio soggette ad un programma di eradicazione della BKD, affinché sia possibile ultimare il programma di eradicazione approvato.

(7)

Sulla base delle informazioni fornite dalla Finlandia e dalla Svezia, è opportuno estendere il periodo in cui tali Stati membri possono applicare restrizioni all’immissione sul mercato e all’importazione come stabilito dalla decisione 2010/221/UE. Tuttavia, tenuto conto che l’eradicazione non è stata ancora ultimata nonostante il fatto che i programmi nazionali di eradicazione siano stati attuati per un periodo considerevole, occorre riesaminare l’adeguatezza delle misure nazionali. La possibilità di applicare tali restrizioni deve pertanto essere prorogata di altri due anni, in modo da poter effettuare il suddetto riesame.

(8)

Per quanto riguarda l’IPN, sia la Finlandia che la Svezia hanno chiesto una valutazione in merito ad ulteriori misure da adottare nonché alla portata dei programmi di sorveglianza e di eradicazione di tale malattia. Nella situazione attuale la definizione dell’IPN è stata interpretata in modo da comprendere tutti i genogruppi del virus IPN. Solo i ceppi del virus IPN appartenenti al genogruppo 5 sono notoriamente in grado di provocare mortalità e malattie cliniche nei salmonidi d’allevamento in Europa; pertanto gli altri genogruppi non dovrebbero essere inclusi nei suddetti programmi di eradicazione. Una decisione su tale questione può, tuttavia, essere presa soltanto sulla base di un’approfondita valutazione scientifica. Finché tale valutazione non sarà stata completata, è opportuno prorogare gli attuali programmi di eradicazione dell’IPN. Di conseguenza, anche per tale motivo occorre prorogare di altri due anni la possibilità di imporre restrizioni dell’immissione sul mercato e dell’importazione a norma della decisione 2010/221/UE.

(9)

L’allegato III della decisione 2010/221/UE elenca attualmente nove compartimenti del territorio irlandese che dispongono di programmi di sorveglianza approvati per l’ostreid herpes virus 1 μνar (OsHV-1 μνar).

(10)

L’Irlanda ha notificato alla Commissione di avere individuato il virus OsHV-1 μνar in tre di tali compartimenti, vale a dire il compartimento 8, Dunmanus Bay, il compartimento 9, Kinsale Bay e la Ballilongford Bay nel compartimento 6. Di conseguenza, i compartimenti 8 e 9 devono essere rimossi dall’elenco dell’allegato III della decisione 2010/221UE e la delimitazione geografica del compartimento 6 contenuta in tale elenco deve essere modificata.

(11)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione una dichiarazione di indennità dal virus OsHV-1 μvar per l’intera costa del Regno Unito, compresa l’isola di Guernsey, eccetto la Whitstable Bay nel Kent, l’estuario del fiume Blackwater nell’Essex e Poole Harbour nel Dorset. Nella suddetta dichiarazione è incluso anche il Larne Lough dell’Irlanda del Nord. Tale dichiarazione è conforme alle prescrizioni relative a una dichiarazione di indennità da malattia stabilite dalla direttiva 2006/88/CE. Di conseguenza il territorio del Regno Unito, ad eccezione della Whitstable Bay nel Kent, dell’estuario del fiume Blackwater nell’Essex, di Poole Harbour nel Dorset, Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough e Strangford Lough Bay nell’Irlanda del Nord dovrebbe essere dichiarato indenne dall’ostreid herpes virus 1μvar (OsHV-1 μvar).

(12)

Attualmente l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/221/UE limita l’autorizzazione ad applicare determinate misure nazionali a norma dell’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE fino al 31 dicembre 2013. Per evitare perturbazioni nell’applicazione di tali misure, le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a partire dal 1o gennaio 2014.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/221/UE.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/221/UE è così modificata:

1)

all’articolo 3, paragrafo 2, la data «31 dicembre 2013» è sostituita dalla data «31 dicembre 2015»;

2)

gli allegati I e III della decisione 2010/221/UE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).


ALLEGATO

La decisione 2010/221/UE è così modificata:

1)

l’allegato I della decisione 2010/221/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Stati membri e loro regioni considerati indenni dalle malattie elencate nella tabella e autorizzati ad adottare misure nazionali volte a impedire l’introduzione di tali malattie in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate

Viremia primaverile delle carpe (VPC)

Danimarca

DK

Intero territorio

Irlanda

IE

Intero territorio

Ungheria

HU

Intero territorio

Finlandia

FI

Intero territorio

Svezia

SE

Intero territorio

Regno Unito

UK

L’intero territorio del Regno Unito, i territori delle isole di Guernsey, Jersey e Man

Nefrobatteriosi (BKD)

Irlanda

IE

Intero territorio

Regno Unito

UK

Il territorio dell’Irlanda del Nord, i territori delle isole di Guernsey, Jersey e Man

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Finlandia

FI

Parti continentali del territorio

Svezia

SE

Parti continentali del territorio

Regno Unito

UK

Il territorio dell’isola di Man

Infezioni da Gyrodactylus salaris (GS)

Irlanda

IE

Intero territorio

Finlandia

FI

I bacini idrografici dei fiumi Tenojoki e Näätämönjoki; i bacini idrografici dei fiumi Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto.

Regno Unito

UK

L’intero territorio del Regno Unito, i territori delle isole di Guernsey, Jersey e Man

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Regno Unito

UK

Il territorio del Regno Unito, fuorché Whitstable Bay, Kent, l’estuario del fiume Blackwater, Essex e Poole Harbour, Dorset.

Il territorio dell’Irlanda del Nord: la zona di Larne Lough.

Il territorio dell’isola di Guernsey»

2)

l’allegato III della decisione 2010/221/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Stati membri e zone che dispongono di programmi di sorveglianza per l’ostreid herpes virus 1 μνar (OsHV-1 μνar) e che sono autorizzati ad applicare misure nazionali per lottare contro tale malattia, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano misure nazionali approvate (Stati membri, zone e settori)

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irlanda

IE

Compartimento 1: Sheephaven Bay

Compartimento 2: Gweebara Bay

Compartimento 3: Killala, Broadhaven e Blacksod Bays

Compartimento 4: Streamstown Bay

Compartimento 5: Bertraghboy e Galway Bays

Compartimento 6: Poulnasharry Bay, Askeaton Bay

Compartimento 7: Kenmare Bay

Regno Unito

UK

Il territorio della Gran Bretagna, fuorché Whitstable Bay, Kent, l’estuario del fiume Blackwater, Essex e Poole Harbour, Dorset

Il territorio dell’Irlanda del Nord, tranne Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough e Strangford Lough

Il territorio dell’isola di Guernsey»