28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/15


REGOLAMENTO (UE) N. 1414/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2013 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’allegato X, articolo 13, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre tener conto dell’andamento del costo della vita nei paesi terzi e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2013 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

(2)

I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (UE) n. 679/2013 del Consiglio (2) possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3)

È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4)

È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1o luglio 2013 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5)

È opportuno prevedere che tali recuperi interessino un periodo non superiore ai sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell'allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2013, alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

2.   I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e corrispondono ai tassi applicabili al 1o luglio 2013.

Articolo 2

1.   Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto all'applicazione dei coefficienti correttori riportati nell’allegato.

2.   Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai coefficienti correttori riportati nell’allegato, per il periodo compreso fra il 1o luglio 2013 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Gli adeguamenti retroattivi che comportano il recupero delle somme pagate in eccesso interessano solo il periodo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è scaglionato su un periodo non superiore a 12 mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 679/2013 del Consiglio, del 15 luglio 2013, relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2011 al 30 giugno 2012 e di quelli applicabili a decorrere dal 1o luglio 2012 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 3).

(3)  Regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO

Coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2013

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica

luglio 2013

Tasso di cambio

luglio 2013 (*1)

Coefficiente correttore

luglio 2013 (*2)

Afghanistan (*3)

0

0

0

Albania

82,78

140,580

58,9

Algeria

75,76

104,367

72,6

Angola

172,1

127,217

135,3

Argentina (*3)

0

0

0

Armenia

423,1

539,500

78,4

Australia

1,485

1,39950

106,1

Azerbaigian

1,024

1,02236

100,2

Bangladesh

60,05

101,996

58,9

Barbados

3,182

2,62036

121,4

Bielorussia

7 263

11 550,0

62,9

Belize

1,882

2,63246

71,5

Benin

657,7

655,957

100,3

Bolivia

6,241

9,00511

69,3

Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)

1,217

1,95583

62,2

Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)

1,438

1,95583

73,5

Botswana

6,062

11,2867

53,7

Brasile

2,581

2,84200

90,8

Burkina Faso

626,2

655,957

95,5

Burundi (*3)

1 261

2 013,63

62,6

Cambogia

4 352

5 361,50

81,2

Camerun

606,2

655,957

92,4

Canada

1,189

1,35990

87,4

Capo Verde

78,24

110,265

71,0

Repubblica centrafricana

666,9

655,957

101,7

Ciad

736,8

655,957

112,3

Cile

437,2

669,063

65,3

Cina

7,605

8,01320

94,9

Colombia

2 142

2 532,08

84,6

Comore

371,0

491,968

75,4

Congo (Brazzaville)

799,9

655,957

121,9

Costa Rica

631,9

650,623

97,1

Croazia (*4)

5,821

7,45400

78,1

Cuba

0,9525

1,30320

73,1

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)

1,944

1,30320

149,2

Gibuti

214,2

231,606

92,5

Repubblica dominicana

33,21

54,4065

61,0

Ecuador

0,9947

1,30320

76,3

Egitto

5,680

9,17140

61,9

El Salvador

0,9560

1,30320

73,4

Eritrea

24,67

20,0367

123,1

Etiopia

21,89

24,3471

89,9

Figi

1,639

2,48509

66,0

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

36,47

61,6850

59,1

Gabon

648,2

655,957

98,8

Gambia

31,22

51,0000

61,2

Georgia

1,543

2,16590

71,2

Ghana

2,075

2,62335

79,1

Guatemala

8,092

10,1982

79,3

Guinea (Conakry)

6 980

9 033,17

77,3

Guinea-Bissau

605,6

655,957

92,3

Guyana

179,8

270,215

66,5

Haiti

48,81

57,0893

85,5

Honduras

20,69

26,5996

77,8

Hong Kong

10,45

10,1092

103,4

Islanda

157,5

162,050

97,2

India

49,68

78,4530

63,3

Indonesia (Banda Aceh)

9 094

12 936,1

70,3

Indonesia (Giacarta)

9 932

12 936,1

76,8

Iraq (*3)

0

0

0

Israele

5,076

4,73800

107,1

Costa d’Avorio

634,6

655,957

96,7

Giamaica

123,8

131,208

94,4

Giappone (Tokyo)

144,0

127,930

112,6

Giordania

0,9240

0,923969

100,0

Kazakhstan (Astana)

196,4

198,460

99,0

Kenya

92,28

112,916

81,7

Kosovo (Pristina)

0,7282

1,00000

72,8

Kirghizistan

48,77

63,3131

77,0

Laos

9 166

10 127,0

90,5

Libano

1 570

1 964,57

79,9

Lesotho

6,479

12,9640

50,0

Liberia

1,504

1,30320

115,4

Libia (*3)

0

0

0

Madagascar

2 429

2 865,05

84,8

Malawi

251,9

438,269

57,5

Malaysia

3,066

4,13620

74,1

Mali

663,7

655,957

101,2

Mauritania

239,9

396,710

60,5

Maurizio

31,65

40,3387

78,5

Messico

12,66

17,0117

74,4

Moldova

10,66

16,2640

65,5

Montenegro

0,6349

1,00000

63,5

Marocco

7,845

11,1215

70,5

Mozambico

31,95

38,5000

83,0

Myanmar

745,8

1 227,61

60,8

Namibia

8,744

12,9640

67,4

Nepal

85,32

125,865

67,8

Nuova Caledonia

133,4

119,332

111,8

Nuova Zelanda

1,730

1,66400

104,0

Nicaragua

18,44

32,1974

57,3

Niger

543,2

655,957

82,8

Nigeria (Abuja)

214,8

202,198

106,2

Norvegia

10,38

7,88100

131,7

Pakistan

65,63

128,896

50,9

Panama

0,8445

1,30320

64,8

Papua Nuova Guinea

3,680

2,85144

129,1

Paraguay

3 776

5 830,52

64,8

Perù

3,138

3,62420

86,6

Filippine

44,45

56,4420

78,8

Russia

47,88

42,7350

112,0

Ruanda

696,0

836,494

83,2

Samoa

2,969

3,09549

95,9

Arabia Saudita

3,645

4,88700

74,6

Senegal

610,3

655,957

93,0

Serbia (Belgrado)

83,27

114,460

72,8

Sierra Leone

6 948

5 646,66

123,0

Singapore

1,990

1,64650

120,9

Isole Salomone

11,60

9,33521

124,3

Sud Africa

6,702

12,9640

51,7

Corea del Sud

1 473

1 495,51

98,5

Sud Sudan (Juba) (*3)

0

0

0

Sri Lanka

122,9

168,790

72,8

Sudan (Khartoum)

5,479

7,25179

75,6

Suriname

2,649

4,30056

61,6

Swaziland

7,019

12,9640

54,1

Svizzera (Berna)

1,520

1,23260

123,3

Svizzera (Ginevra)

1,536

1,23260

124,6

Siria (*3)

0

0

0

Taiwan

33,79

39,1171

86,4

Tagikistan

4,274

6,20910

68,8

Tanzania

1 467

2 088,16

70,3

Thailandia

32,88

40,5560

81,1

Timor Leste

1,588

1,30320

121,9

Togo

545,3

655,957

83,1

Trinidad e Tobago

6,945

8,30780

83,6

Tunisia

1,391

2,15770

64,5

Turchia

2,249

2,50700

89,7

Turkmenistan

2,208

3,71412

59,4

Uganda

2 459

3 416,28

72,0

Ucraina

8,002

10,4165

76,8

Emirati arabi uniti (*3)

0

0

0

Stati Uniti (New York)

1,246

1,30320

95,6

Stati Uniti (Washington)

1,212

1,30320

93,0

Uruguay

26,25

26,7834

98,0

Uzbekistan

1 582

2 727,73

58,0

Vanuatu

143,8

127,470

112,8

Venezuela

7,313

8,19986

89,2

Vietnam

15 308

27 406,9

55,9

Cisgiordania - Striscia di Gaza

5,344

4,73800

112,8

Yemen

239,9

280,286

85,6

Zambia

6,854

7,14850

95,9

Zimbabwe (*3)

0

0

0

NB:

Per parità economica o parità di potere d’acquisto (PPA) si intende il numero di unità monetarie necessarie per acquistare un prodotto rispetto a Bruxelles (per ogni euro). La cifra fornita nella prima colonna (PPA) è il prodotto della moltiplicazione del tasso di cambio (TX) per il coefficiente correttore (CC). La formula aritmetica utilizzata per il calcolo del CC è pertanto la seguente: PPA (comunicata da Eurostat) divisa per TX = CC. Gli importi dovuti al personale sono calcolati applicando la PPA stabilita nella presente tabella, invariabile, e non moltiplicando ogni volta il CC per il TX della data della transazione, poiché quest’ultimo è variabile e si otterrebbe in tal modo una PPA differente (errata).


(*1)  1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. del Congo, Timor Leste).

(*2)  Bruxelles = 100%.

(*3)  Non disponibile, per problemi legati all’instabilità locale o all’inaffidabilità dei dati.

(*4)  Applicabile al personale statutario che resta in Croazia per un periodo massimo di 18 mesi dopo l'adesione, ai sensi dell'articolo 44 del trattato di adesione della Croazia all'UE.