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20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/38 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1374/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 36
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. |
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(2) |
Il 29 maggio 2013 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al principio contabile internazionale IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Le modifiche mirano a chiarire che le informazioni da fornire circa il valore recuperabile delle attività, quando tale valore si basa sul fair value al netto dei costi di dismissione, riguardano soltanto le attività il cui valore ha subito una riduzione. |
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(3) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 36 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il principio contabile internazionale IAS 36 Riduzione di valore delle attività, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche che figurano nell’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2014 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
INFORMAZIONI INTEGRATIVE SUL VALORE RECUPERABILE DELLE ATTIVITÀ NON FINANZIARIE MODIFICHE ALLO
Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org
Modifiche allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività
I paragrafi 130 e 134 e il titolo che precede il paragrafo 138 sono modificati e il paragrafo 140 J è aggiunto.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
…
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130. |
Un’entità deve indicare quanto segue per ciascuna attività (incluso l’avviamento) o unità generatrice di flussi finanziari, per la quale una perdita per riduzione di valore sia stata rilevata o eliminata, durante l’esercizio:
… Stime utilizzate per determinare i valori recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita |
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134. |
Un’entità deve fornire le informazioni richieste da (a)-(f) per ogni unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari per la quale il valore contabile dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tale unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita dell’entità:
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
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138. |
… |
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140 J |
A maggio 2013 i paragrafi 130 e 134 e il titolo che precede il paragrafo 138 sono stati modificati. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014. È consentita un’applicazione anticipata. Un’entità non deve applicare tali modifiche per gli esercizi (inclusi quelli comparativi) in cui non applica anche l’IFRS 13. |