20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/38


REGOLAMENTO (UE) N. 1374/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 36

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 29 maggio 2013 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al principio contabile internazionale IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Le modifiche mirano a chiarire che le informazioni da fornire circa il valore recuperabile delle attività, quando tale valore si basa sul fair value al netto dei costi di dismissione, riguardano soltanto le attività il cui valore ha subito una riduzione.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 36 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il principio contabile internazionale IAS 36 Riduzione di valore delle attività, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2014 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.


ALLEGATO

INFORMAZIONI INTEGRATIVE SUL VALORE RECUPERABILE DELLE ATTIVITÀ NON FINANZIARIE MODIFICHE ALLO

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

Modifiche allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività

I paragrafi 130 e 134 e il titolo che precede il paragrafo 138 sono modificati e il paragrafo 140 J è aggiunto.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

130.

Un’entità deve indicare quanto segue per ciascuna attività (incluso l’avviamento) o unità generatrice di flussi finanziari, per la quale una perdita per riduzione di valore sia stata rilevata o eliminata, durante l’esercizio:

a)

e)

il valore recuperabile dell’attività (unità generatrice di flussi finanziari) e se il valore recuperabile dell’attività (unità generatrice di flussi finanziari) è il suo fair value al netto dei costi di dismissione o il suo valore d’uso;

f)

se il valore recuperabile corrisponde al fair value al netto dei costi di dismissione, l’entità deve fornire le seguenti informazioni:

i)

il livello della gerarchia del fair value (vedere IFRS 13) nel quale è classificata nella sua interezza la valutazione del fair value dell’attività (senza considerare se i «costi di dismissione» sono osservabili);

ii)

per le valutazioni del fair value classificate nei livelli 2 e 3 della gerarchia del fair value, una descrizione delle tecniche di valutazione utilizzate per misurare il fair value al netto dei costi di dismissione. Se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione, l’entità deve indicare tale cambiamento e le relative motivazioni; e

iii)

per le valutazioni del fair value classificate nei livelli 2 e 3 della gerarchia del fair value, ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la propria determinazione del fair value al netto dei costi di dismissione. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell’attività (o dell’unità generatrice di flussi finanziari) è più sensibile. L’entità deve inoltre indicare i tassi di attualizzazione utilizzati nelle valutazioni correnti e in quelle precedenti, se il fair value al netto dei costi di dismissione è misurato utilizzando una tecnica di attualizzazione.

g)

Stime utilizzate per determinare i valori recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita

134.

Un’entità deve fornire le informazioni richieste da (a)-(f) per ogni unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari per la quale il valore contabile dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tale unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell’avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita dell’entità:

a)

c)

il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile dell’unità (gruppo di unità), (ossia il valore d’uso o il fair value al netto dei costi di vendita);

d)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

138.

140 J

A maggio 2013 i paragrafi 130 e 134 e il titolo che precede il paragrafo 138 sono stati modificati. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014. È consentita un’applicazione anticipata. Un’entità non deve applicare tali modifiche per gli esercizi (inclusi quelli comparativi) in cui non applica anche l’IFRS 13.