20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/27 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1372/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1),
visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare l’articolo 92,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la richiesta di modificare gli allegati VIII e XI del regolamento CE n. 883/2004 e gli allegati 1 e 5 del regolamento CE n. 987/2009 al fine di adeguare detti allegati alle modifiche apportate alle rispettive legislazioni nazionali o di semplificare l’applicazione di detti regolamenti. |
(2) |
Gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 sono finalizzati a fornire una panoramica sia degli Stati membri che non applicano la proratizzazione delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità, sia delle disposizioni speciali in tema di applicazione della legislazione degli Stati membri. |
(3) |
Gli allegati del regolamento CE n. 987/2009 sono finalizzati a fornire una panoramica sia delle disposizioni in tema di attuazione degli accordi bilaterali che rimangono o entrano in vigore, sia degli Stati membri che stabiliscono un importo massimo di rimborso delle indennità di disoccupazione sulla base dell’importo medio delle indennità di disoccupazione stanziate nell’ambito della legislazione di ciascun Stato membro nell’anno civile precedente. |
(4) |
La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha accettato le modifiche richieste e ha presentato alla Commissione proposte pertinenti in tema di adeguamenti tecnici degli allegati del regolamento (CE) n. 987/2009 e del regolamento (CE) n. 883/2004. |
(5) |
La Commissione può accettare di includere le proposte in tema di adeguamenti tecnici degli allegati di cui al considerando 4. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
1) |
nell’allegato VIII, la parte 2 è così modificata:
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2) |
nell’allegato XI, alla voce «PAESI BASSI», il seguente punto fa) è inserito dopo il punto f):
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Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:
1) |
l’allegato 1 è così modificato:
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2) |
nell’allegato 5, dopo la voce «GERMANIA» è aggiunta una nuova voce «PAESI BASSI». |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.