20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/27


REGOLAMENTO (UE) N. 1372/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1),

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare l’articolo 92,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la richiesta di modificare gli allegati VIII e XI del regolamento CE n. 883/2004 e gli allegati 1 e 5 del regolamento CE n. 987/2009 al fine di adeguare detti allegati alle modifiche apportate alle rispettive legislazioni nazionali o di semplificare l’applicazione di detti regolamenti.

(2)

Gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 sono finalizzati a fornire una panoramica sia degli Stati membri che non applicano la proratizzazione delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità, sia delle disposizioni speciali in tema di applicazione della legislazione degli Stati membri.

(3)

Gli allegati del regolamento CE n. 987/2009 sono finalizzati a fornire una panoramica sia delle disposizioni in tema di attuazione degli accordi bilaterali che rimangono o entrano in vigore, sia degli Stati membri che stabiliscono un importo massimo di rimborso delle indennità di disoccupazione sulla base dell’importo medio delle indennità di disoccupazione stanziate nell’ambito della legislazione di ciascun Stato membro nell’anno civile precedente.

(4)

La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha accettato le modifiche richieste e ha presentato alla Commissione proposte pertinenti in tema di adeguamenti tecnici degli allegati del regolamento (CE) n. 987/2009 e del regolamento (CE) n. 883/2004.

(5)

La Commissione può accettare di includere le proposte in tema di adeguamenti tecnici degli allegati di cui al considerando 4.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1)

nell’allegato VIII, la parte 2 è così modificata:

a)

alla voce «AUSTRIA», il punto a) è sostituito da:

«a)

Le pensioni di vecchiaia e di reversibilità derivate, basate su un fondo pensioni in applicazione della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004»;

b)

dopo la voce «BULGARIA» è aggiunta la seguente voce:

«REPUBBLICA CECA

Pensioni versate a carico del regime nell’ambito del secondo pilastro istituito dalla legge n. 426/2011 Coll., relativa ai risparmi previdenziali»;

2)

nell’allegato XI, alla voce «PAESI BASSI», il seguente punto fa) è inserito dopo il punto f):

«fa)

Le persone di cui all’articolo 69, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), che l’ultimo giorno del mese precedente a quello del compimento del 65o anno di età stiano percependo una pensione o un’indennità considerata, secondo il paragrafo 1, punto f) della presente voce, come una pensione pagabile a norma della legislazione neerlandese, sono considerate persone richiedenti a termini dell’articolo 22 del presente regolamento fino al raggiungimento dell’età pensionabile di cui all’articolo 7 bis dell’Algemene Ouderdomswet (legge sull’assicurazione generale per le pensioni di vecchiaia)».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1)

l’allegato 1 è così modificato:

a)

la voce «DANIMARCA-FRANCIA è soppressa;

b)

la voce «DANIMARCA-PAESI BASSI» è soppressa;

c)

la voce «GRECIA-PAESI BASSI» è soppressa;

d)

la voce «SPAGNA-PAESI BASSI» è soppressa;

e)

alla voce «FRANCIA-LUSSEMBURGO»:

i)

i punti a) e b) sono soppressi;

ii)

i punti c) e d) sono sostituiti dai seguenti:

«a)

L’accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici di cui all’articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972;

b)

Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72»;

f)

alla voce «FRANCIA-PAESI BASSI»:

i)

i punti b) e c) sono soppressi;

ii)

il punto a) è sostituito dal seguente:

«L’accordo del 28 aprile 1997 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici a norma dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72»;

g)

la voce «ITALIA-PAESI BASSI» è soppressa;

h)

alla voce «PAESI BASSI-REGNO UNITO»:

i)

il punto b) è soppresso;

ii)

il punto a) è sostituito dal seguente:

«L’articolo 3, seconda frase dell’accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l’applicazione della convenzione dell’11 agosto 1954»;

2)

nell’allegato 5, dopo la voce «GERMANIA» è aggiunta una nuova voce «PAESI BASSI».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.