20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1371/2013 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2013

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 (2) («regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 62,9% sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese («RPC») per tutte le società non menzionate dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'allegato 1 di detto regolamento. Tali misure sono le misure in vigore e l'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure è l'inchiesta iniziale.

(2)

Le misure in vigore sono state estese in precedenza alla Malaysia, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio (3), nonché a Taiwan e alla Thailandia, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio (4).

1.2   Domanda

(3)

Il 25 febbraio 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l'invitava ad aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC, nonché a sottoporre a registrazione le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, dichiarati o meno originari di tali paesi.

(4)

La domanda era stata presentata da quattro produttori dell'Unione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, vale a dire Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt., Valmieras «Stikla Skiedra» AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH.

(5)

Tale domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che, a seguito dell'istituzione delle misure in vigore, è stata operata una modifica significativa nella configurazione degli scambi (esportazioni dalla RPC, dall'India e dall'Indonesia verso l'Unione), per la quale non esistevano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti diverse dall'istituzione delle misure in vigore. Questa modifica della configurazione degli scambi sembrava dovuta al trasbordo in India e in Indonesia di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC e/o a false dichiarazioni d'origine dei prodotti cinesi.

(6)

Gli elementi di prova dimostravano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. Da questi stessi elementi risultava che l'incremento delle importazioni dall'India e dall'Indonesia avveniva a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale.

(7)

Infine, è stato dimostrato che i prezzi di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito per il prodotto simile durante l'inchiesta iniziale.

1.3   Apertura

(8)

Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha aperto un'inchiesta con il regolamento (UE) n. 322/2013 (5) («regolamento di apertura»). A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia.

1.4   Inchiesta

(9)

La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC, dell'India e dell'Indonesia, ai produttori esportatori di tali paesi, agli importatori dell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori della RPC, dell'India e dell'Indonesia noti alla Commissione oppure che si erano manifestati entro i termini stabiliti al considerando 15 del regolamento di apertura. Sono stati inoltre inviati questionari a importatori dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione poteva comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili.

(10)

Si sono manifestati e hanno risposto al questionario due produttori esportatori dell'India e un importatore indipendente dell'Unione. Successivamente l'importatore dell'Unione ha comunicato alla Commissione di importare altri prodotti e di non aver importato, in passato, nessuno dei prodotti oggetto dell'inchiesta. Nessun produttore esportatore dell'Indonesia ha risposto al questionario. I seguenti produttori esportatori dell'India hanno risposto presentando un modulo di richiesta di esenzione:

Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. («Montex»), e

Urja Products Pvt.Ltd.

(11)

Successivamente, Urja Products Pvt.Ltd. ha comunicato alla Commissione di non fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta, precisando che i suoi prodotti hanno caratteristiche tecniche differenti e sono destinati ad un uso diverso (rientrano in altre voci NC). Pertanto, la visita di verifica è stata effettuata soltanto presso la sede di Montex.

1.5   Periodo dell'inchiesta

(12)

L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2013 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati rilevati dati per il PI al fine di esaminare, tra l'altro, la presunta modifica della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento compreso fra il 1oaprile 2012 e il 31 marzo 2013 («PR») sono stati rilevati dati più dettagliati al fine di esaminare l'eventuale indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore, nonché l'esistenza di pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1   Osservazioni generali

(13)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare se esistessero pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se fosse occorsa una modifica della configurazione degli scambi tra RPC, India e Indonesia e l'Unione, se tale modifica derivasse da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, se vi fossero prove del pregiudizio o dell'indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzo e/o quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta e se vi fossero prove del dumping rispetto ai valori normali determinati in precedenza per il prodotto in esame, se necessario applicando l'articolo 2 del regolamento di base

2.2   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

(14)

Il prodotto in esame è quello definito nell'inchiesta iniziale: tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della RPC, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 .

(15)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso definito nel considerando precedente, ma spedito dall'India e dall'Indonesia, dichiarato o meno originario di tali paesi.

(16)

Dall'inchiesta è risultato che i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta definiti sopra, esportati dalla RPC nell'Unione, e quelli spediti dall'India e dall'Indonesia nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi; essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3   Livello di collaborazione

2.3.1   India

(17)

Come indicato al considerando 10, solo due società indiane hanno risposto presentando il modulo di esenzione. Una delle due, Urja Products Pvt.Ltd., è risultata non essere un produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta, quindi l'unica società che ha collaborato è Montex. La società rappresentava soltanto l'1 % delle esportazioni dall'India verso l'Unione durante il PR, rispetto al totale delle esportazioni dall'India. I risultati riguardanti quest'impresa si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

2.3.2   Indonesia

(18)

Come indicato nel considerando 10, nessuna società dall'Indonesia ha risposto al questionario. Non vi è stata collaborazione da parte delle società indonesiane. I risultati riguardanti l'Indonesia si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

2.3.3   La RPC

(19)

I produttori esportatori cinesi non hanno collaborato. I risultati riguardanti la RPC si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

2.4   Modifica della configurazione degli scambi

(20)

Per determinare se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi, sono state esaminate le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dall'India e dall'Indonesia e le esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla RPC verso l'India e l'Indonesia. Tali importazioni sono state determinate sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, vista la cooperazione relativamente debole o nulla da parte delle società indiane, indonesiane e cinesi (cfr. la precedente sezione 2.3).

(21)

A tal fine, per l'analisi sono state utilizzate le statistiche COMEXT (6), le statistiche commerciali dell'India e dell'Indonesia trasmesse dalle rispettive autorità nazionali e le statistiche di Global Trade Information Services (7). Sono stati utilizzati esercizi contabili che iniziano il 1o aprile e si concludono il 31 marzo, al fine di disporre di periodi di 12 mesi.

(22)

Il volume delle importazioni registrate dalle statistiche COMEXT riguardava un gruppo di prodotti più ampio rispetto al prodotto in esame o al prodotto oggetto dell'inchiesta. Tuttavia, basandosi su stime fornite dall'industria dell'Unione è stato possibile accertare che una parte notevole del suddetto volume di importazioni riguardava il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell'inchiesta. Di conseguenza, si sono potuti utilizzare tali dati per accertare un cambiamento della configurazione degli scambi.

2.4.1   Importazioni verso l'Unione

(23)

Dalle statistiche COMEXT risulta un cambiamento significativo della configurazione degli scambi durante il PI (cfr. tabella 1 seguente).

Tabella 1

Volume delle importazioni (milioni di m2) (8)

aprile 2009/marzo 2010

aprile 2010/marzo 2011

aprile 2011/marzo 2012

aprile 2012/marzo 2013

RPC

288,40

385,85

110,30

85,93

India

0,35

0,28

0,89

13,13

Indonesia

0,004

0,16

3,22

33,31

Fonte: statistiche COMEXT

Importazioni dalla RPC

(24)

Secondo le statistiche COMEXT, le importazioni del prodotto in esame dalla RPC verso l'Unione sono crollate in seguito all'istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011 (9) e delle misure definitive nell'agosto 2011 (10). La precedente tabella 1 illustra la situazione del 2010/2011 e 2011/2012, in cui le importazioni nell'Unione dalla RPC sono diminuite da 385,85 milioni di m2 a 110,30 milioni di m2 (circa del 70 %) e la situazione tra il 2010/2011 e il 2012/2013, caratterizzata da un ulteriore diminuzione (dell'80 % circa) a 85,9 milioni di m2.

Importazioni dall'India

(25)

Secondo le statistiche COMEXT, nell'esercizio finanziario 2009/2010 i quantitativi importati dall'India verso l'Unione raggiungevano 0,35 milioni di m2, nell'anno finanziario 2010/2011 0,28 milioni di m2, per aumentare poi vertiginosamente tra il 2011/2012 e il 2012/2013, raggiungendo 13,13 milioni di m2 nell'esercizio finanziario 2012/2013.

(26)

Come affermato al precedente considerando 17, la società Montex ha esportato nell'Unione una quantità molto ridotta del prodotto oggetto dell'inchiesta nel PI, pari all'1 % delle esportazioni dall'India verso l'Unione nel periodo 2012/2013. Inoltre è stato constatato che Montex esporta il prodotto oggetto dell'inchiesta con un codice NC inesatto, 7019 52 . Le sue esportazioni hanno quindi dovuto essere aggiunte alle statistiche COMEXT come indicato nella tabella 1 di cui sopra.

Importazioni dall'Indonesia

(27)

Secondo le statistiche COMEXT, nell'esercizio finanziario 2009/2010 i quantitativi importati dall'Indonesia verso l'Unione raggiungevano 0,004 milioni di m2, nel 2010/2011 0,16 milioni di m2, per aumentare poi nettamente tra il 2011/2012 e il 2012/2013, passando da 3,22 milioni di m2 a 33,31 milioni di m2.

2.4.2   Esportazioni dalla RPC verso l'India e l'Indonesia

(28)

Durante lo stesso periodo si può osservare anche un deciso aumento delle esportazioni dalla RPC verso l'India e l'Indonesia.

Tabella 2

Volume delle importazioni (milioni di m2)

aprile 2009/marzo 2010

aprile 2010/marzo 2011

aprile 2011/marzo 2012

aprile 2012/marzo 2013

India

4,80

16,35

18,38

29,28

Indonesia

5,78

4,01

8,94

11,54

Fonte: Statistiche doganali cinesi

Esportazioni dalla RPC verso l'India

(29)

Secondo le statistiche doganali cinesi, le importazioni dalla RPC verso l'India del prodotto oggetto dell'inchiesta sono aumentate da 4,8 milioni di m2 nell'esercizio finanziario 2009/2010 a 29,3 milioni di m2 nel corso dell'esercizio 2012/2013.

Esportazioni dalla RPC verso l'Indonesia

(30)

Secondo le statistiche doganali cinesi, le importazioni dalla RPC verso l'Indonesia del prodotto oggetto dell'inchiesta sono aumentate da 5,78 milioni di m2 nell'esercizio finanziario 2009/2010 a 11,54 milioni di m2 nel corso dell'esercizio 2012/2013.

2.4.3   Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

(31)

Il calo generale delle esportazioni dalla RPC verso l'Unione e l'aumento in parallelo delle esportazioni sia dall'India che dall'Indonesia verso l'Unione e delle esportazioni dalla RPC verso l'India e l'Indonesia, dopo l'istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011 e delle misure definitive nell'agosto 2011, hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra tali paesi, da un lato, e delle esportazioni da tali paesi verso l'Unione, dall'altro.

2.5   Natura delle pratiche elusive

(32)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modifica della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l'altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(33)

Nel corso dell'inchiesta sono emersi elementi di prova di pratiche di trasbordo attraverso l'Indonesia e l'India e/o scorrettezze in relazione ai certificati di origine. Ad esempio, alcune delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame erano state trasbordate attraverso Dubai o Singapore con certificati di origine dell'Indonesia/India e una parte delle importazioni verso l'Unione era stata trasbordata attraverso una società indiana che non ha collaborato all'inchiesta. La mancanza di collaborazione da parte dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta, tranne Montex, è un'ulteriore indicazione del fatto che non esiste una vera produzione in Indonesia e in India, che potrebbe giustificare il livello delle esportazioni da tali paesi verso l'Unione. È ragionevole attendersi che se fossero esistiti effettivi produttori, essi avrebbero tentato di distinguersi meglio dalle pratiche di elusione partecipando fin da subito alla presente inchiesta. Inoltre, l'inchiesta non ha evidenziato prove di una vera produzione nei due paesi in questione, eccetto per la società Montex. Inoltre, l'aumento delle importazioni provenienti da questi due paesi indica che i prodotti cinesi sono trasbordati verso l'Unione attraverso l'India e l'Indonesia e/o con certificati di origine inesatti.

(34)

È dunque confermata l'esistenza di operazioni di trasbordo attraverso l'India e l'Indonesia di prodotti originari della Cina.

2.6   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping

(35)

Dall'inchiesta non sono emerse altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l'elusione delle misure in vigore riguardanti il prodotto in esame. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possano considerare come una compensazione dei costi di trasbordo, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC attraverso l'India e l'Indonesia.

2.7   Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping

(36)

Successivamente, è stato valutato se le importazioni del prodotto in esame verso l'Unione avessero indebolito gli effetti riparatori delle misure in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Sono stati impiegati i dati COMEXT quali migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle esportazioni per le società che non hanno collaborato in India e in Indonesia. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i produttori dell'Unione nel considerando 74 del regolamento iniziale.

(37)

L'aumento delle importazioni dall'India nell'Unione da 0,35 milioni di m2 nel 2009/2010 a 13,10 milioni di m2 nel PR è stato significativo in termini quantitativi, rispetto ai volumi molto modesti di importazioni dall'India registrati prima dell'istituzione delle misure provvisorie nel 2009/2010. L'aumento delle importazioni dall'Indonesia nell'Unione da 0,04 milioni di m2 nel 2009/2010 a 33,31 milioni di m2 nel PR è stato ritenuto consistente in termini quantitativi, rispetto ai volumi molto modesti di importazioni dall'Indonesia registrati prima dell'istituzione delle misure provvisorie nel 2009/2010.

(38)

Per valutare se gli effetti riparatori delle misure in vigore siano compromessi in termini di prezzi, i prezzi delle importazioni dall'Indonesia e dall'India sono stati confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale. Il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale è stato adeguato per tenere conto dell'inflazione. La media ponderata dei prezzi delle esportazioni dall'India e dall'Indonesia è stata adeguata per tenere conto dei costi successivi all'importazione e degli adeguamenti della qualità, come stabilito nell'inchiesta iniziale per le importazioni dalla RPC. Dal confronto è risultato che i prezzi delle esportazioni dai paesi interessati verso l'Unione sono notevolmente più bassi. Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore sono compromessi in termini sia di quantità che di prezzo.

2.8   Elementi di prova del dumping

(39)

Infine, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato esaminato se esistessero elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping.

(40)

Nel regolamento iniziale il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in Canada, che nell'ambito dell'inchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la RPC. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, si è ritenuto opportuno utilizzare il valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale.

(41)

I prezzi all'esportazione dall'India e dall'Indonesia sono stati basati sulle informazioni disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Il prezzo all'esportazione è il prezzo medio all'esportazione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta provenienti da ciascuno dei due paesi in questione durante il PR, come indicato in COMEXT. Le esportazioni della società indiana Montex non risultano nelle statistiche a causa dell'errata classificazione dei suoi prodotti (cfr. il considerando 25), e quindi non sono state utilizzate per il calcolo del margine di dumping.

(42)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per le differenze dei costi di trasporto, assicurazione e imballaggio. Visto che i dati disponibili non hanno permesso di stabilire il livello degli adeguamenti da apportare, è stato necessario determinarli sulla base dei dati più attendibili a disposizione. L'adeguamento per tenere conto dei suddetti costi è stato quindi operato in base ad una percentuale calcolata come proporzione dei costi complessivi di trasporto, assicurazione e imballaggio sul valore delle vendite CIF all'Unione forniti dai produttori esportatori cinesi che avevano collaborato nell'inchiesta iniziale.

(43)

Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione dei due paesi interessati nel corso del PR della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(44)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione ha dimostrato l'esistenza del dumping.

3.   MISURE

(45)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC è stato eluso tramite operazioni di trasbordo in India e Indonesia ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

(46)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere estese alle importazioni dello stesso prodotto, spedito dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario dell'India e dell'Indonesia.

(47)

Le misure da estendere sono quelle definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011, che corrispondono a un dazio antidumping definitivo pari al 62,9% applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(48)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che le misure estese si applichino alle importazioni registrate al loro ingresso nell'Unione in virtù del regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta provenienti dall'India e dall'Indonesia.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

4.1   India

(49)

Come affermato al considerando 10, due produttori esportatori, Montex e Urja Products, si sono manifestati dopo l'apertura, hanno trasmesso le risposte al questionario e hanno chiesto l'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(50)

Come indicato nel considerando 11, è risultato che una delle due società, Urja Products, non produce il prodotto oggetto dell'inchiesta. L'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base non è applicabile a tale società.

(51)

La società Montex non è risultata coinvolta nelle pratiche di elusione oggetto della presente inchiesta. La società ha dimostrato di essere effettivamente un produttore la cui capacità di produzione supera il volume delle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta verso l'Unione. La società ha presentato una serie completa di dati ed è stata oggetto di una verifica in loco. I dati verificati relativi alla costituzione della società, all'acquisto di macchinari, al processo di produzione, alla capacità, alle scorte, agli acquisti di materie prime e al costo di produzione sostengono la conclusione. Inoltre, questo produttore è stato in grado di dimostrare di non essere collegato a nessuno dei produttori/esportatori cinesi soggetti alle misure esistenti o a società coinvolte nelle pratiche di elusione. È pertanto possibile concedere a questa società l'esenzione dall'estensione delle misure.

4.2   Indonesia

(52)

Come indicato al considerando 10, nessun produttore esportatore dell'Indonesia ha presentato una richiesta di esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base. Dall'inchiesta non è risultato nessun autentico produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta in Indonesia.

4.3   Nuove società

(53)

I produttori dell'India e dell'Indonesia che non hanno partecipato all'inchiesta e/o che non hanno esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta verso l'Unione nel PR possono presentare domanda di esenzione dall'estensione del dazio antidumping a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Essi saranno invitati a compilare un questionario che consentirà alla Commissione di decidere se l'esenzione sia giustificata o meno. Tale esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione di mercato del prodotto in esame, della capacità produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti, dell'approvvigionamento e delle vendite, della probabilità che persista il ricorso a pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica, nonché degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta va inviata alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività della società connesse alla produzione e alla vendita.

(54)

Se concede un'esenzione la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, propone l'opportuna modifica delle misure estese in vigore. Successivamente le esenzioni concesse sono sottoposte ad un controllo per garantire il rispetto delle condizioni stabilite.

5.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(55)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno determinato le conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, classificati attualmente ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 e 7019 59 00 15), ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. (codice addizionale TARIC B942).

2.   L'applicazione dell'esenzione concessa alla società Montex Glass Fibres Industries Pvt.Ltd è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti elencati nell'allegato del presente regolamento. Qualora non sia presentata tale fattura, sarà applicato il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, registrati in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 322/2013, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 8/20

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax (32 2) 295 65 05

2.   Le importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 79/2011 possono essere esentate dal dazio esteso a norma dell'articolo 1, ai sensi delle pertinenti disposizione del regolamento base.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 322/2013.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1.

(3)   GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1.

(4)   GU L 11 del 16.1.2013, pag. 1.

(5)   GU L 101 del 10.4.2013, pag. 1.

(6)  Comext è la banca dati delle statistiche del commercio estero gestita da Eurostat.

(7)  Global Trade Information Services è una società commerciale fornitrice di dati statistici sul commercio internazionale.

(8)  In Comext il volume è indicato in tonnellate, convertite in metri quadri secondo i tassi di conversione UI, ad es. per il codice NC 70 195 100: 1 m2 = 0,05 kg, per il codice NC 70 195 900: 1 m2 = 0,14 kg.

(9)   GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9.

(10)   GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, formulata secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

1.

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;

2.

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»;

3.

data e firma