19.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/2


REGOLAMENTO (UE) N. 1360/2013 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2013

che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l’importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l’importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 8, primo trattino, l’articolo 16, paragrafo 5, e l’articolo 18, paragrafo 5, autorizza la Commissione ad adottare modalità di applicazione sul contributo alla produzione di base e il contributo B da riscuotere dai detentori di quote che operano nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, sul coefficiente per il calcolo del contributo complementare, e sul rimborso o il recupero di una parte dei contributi da parte dei venditori di barbabietole.

(2)

La Commissione ha fissato i contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione 2001/2002 (2), 2002/2003 (3), 2003/2004 (4), 2004/2005 (5) e 2005/2006 (6).

(3)

L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che, se l’importo del contributo alla produzione di base era inferiore all’importo massimo di cui all’articolo 15, paragrafo 3, o se l’importo del contributo B era inferiore all’importo massimo di cui all’articolo 15, paragrafo 4, riveduto all’occorrenza conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, i fabbricanti di zucchero dovevano versare ai venditori di barbabietole il 60 % della differenza tra l’importo massimo del contributo di cui trattasi e l’importo del contributo esigibile.

(4)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione (7), gli importi che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l’importo massimo del contributo di base alla produzione e del contributo B e gli importi dei contributi esigibili sono stati fissati per le campagne di commercializzazione 2002/2003 (8), 2003/2004 (9) e 2005/2006 (10).

(5)

Nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune del mercato per il settore dello zucchero, il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (11), ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1260/2001 a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007. Il regolamento (CE) n. 318/2006, successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (12), ha sostituito il sistema di contributi variabili alla produzione dello zucchero consistente nell’autofinanziamento del regime delle quote di produzione mediante una nuova tassa alla produzione intesa a contribuire al finanziamento delle spese inerenti all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

(6)

L’8 maggio 2008, nelle cause congiunte C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, la Corte di giustizia ha annullato il regolamento (CE) n. 1762/2003 della Commissione (13), ed il regolamento (CE) n. 1775/2004 della Commissione (14). Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che tutti i quantitativi di zucchero presenti nei prodotti esportati, indipendentemente dal fatto che le restituzioni per le esportazioni siano state versate o meno, devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo della valutazione della perdita media per tonnellata di prodotto.

(7)

La Corte, nelle cause congiunte da C-175/07 a C-184/07, nonché nelle cause C-466/06, e C-200/06, ha annullato anche il regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione (15).

(8)

Allo scopo di rispettare la sentenza della Corte, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1193/2009 (16).

(9)

Il 29 settembre 2011, il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa T-4/06, in cui ha affermato che non esisteva una base giuridica appropriata che giustificasse un coefficiente differenziato per il contributo complementare nel settore dello zucchero ed ha annullato l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1686/2005, come modificato dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1193/2009.

(10)

Il 27 settembre 2012, nelle cause congiunte C-113/10, C-147/10 e C-234/10, la Corte ha annullato il regolamento (CE) n. 1193/2009, dichiarando che, ai fini del calcolo della valutazione della perdita media per tonnellata di prodotto, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 doveva essere interpretato nel senso che solo l’importo complessivo delle restituzioni per l’esportazione avrebbe dovuto includere il totale degli importi pagati.

(11)

È pertanto opportuno determinare i contributi nel settore dello zucchero al livello appropriato. Occorre calcolare la «perdita media» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 dividendo le restituzioni pagate per i quantitativi esportati, che una restituzione sia pagata o meno, per le esportazioni definite a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione. Occorre altresì calcolare l’«eccedenza esportabile» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/2001 prendendo in considerazione tutte le esportazioni, che vi sia stata una restituzione oppure no.

(12)

Considerando che il metodo annullato dalla Corte è lo stesso adoperato per calcolare i contributi per la campagna di commercializzazione 2001/2002, è opportuno altresì correggere di conseguenza, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare.

(13)

Dalla sentenza della Corte si evince la necessità di applicare i contributi, così corretti, a decorrere dalle date in cui i contributi sono stati dichiarati nulli.

(14)

In seguito alla fissazione dei contributi «zucchero» in base al nuovo metodo di cui al considerando 11, è opportuno anche rivedere gli importi che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza fra l’importo massimo del contributo di base e l’importo dei contributi imponibili per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006, con effetto retroattivo.

(15)

Per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la perdita complessiva non coperta, ricalcolata in base al metodo di cui al considerando 11, ammonta a 14 123 937 EUR. Si dovrebbe quindi fissare il coefficiente previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in modo adeguato e si dovrebbe applicarlo retroattivamente alla campagna di commercializzazione in questione.

(16)

Per la campagna 2002/2003, l’applicazione del metodo di cui al considerando 11 sfocia nel 2 % per il contributo di base alla produzione e nel 16,371 % per il contributo B, che dovrebbe essere applicabile retroattivamente per la campagna di commercializzazione in questione. La perdita complessiva ricalcolata è integralmente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B. Non occorre quindi fissare il coefficiente complementare di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 per la suddetta campagna di commercializzazione.

(17)

Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, il regolamento (CE) n. 1440/2002 della Commissione (17), ha portato l’importo massimo del contributo B al 37,5 % del prezzo d’intervento dello zucchero bianco. Tuttavia, il contributo B, applicabile per tale campagna di commercializzazione, rivisto conformemente al metodo di cui al considerando 11, è pari al 16,371 % del prezzo d’intervento dello zucchero bianco. A causa di questa differenza, è necessario fissare l’importo che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole della qualità tipo per la campagna in questione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(18)

Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, l’applicazione del metodo di cui al considerando 11 sfociava nel 2 % per il contributo di base alla produzione e nel 17,259 % per il contributo B. La perdita complessiva ricalcolata è integralmente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B. Non occorre quindi fissare il coefficiente complementare previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 per la campagna di commercializzazione in questione.

(19)

Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, il regolamento (CE) n. 1440/2002 fissa l’importo massimo del contributo B al 37,5 % del prezzo d’intervento dello zucchero bianco. Tuttavia, il contributo B applicabile per tale campagna di commercializzazione, rivisto conformemente al metodo di cui al considerando 11, è pari al 17,259 % del prezzo d’intervento dello zucchero bianco. A causa di questa differenza, è necessario fissare l’importo che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole della qualità tipo per la campagna in questione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(20)

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’applicazione del metodo di cui al considerando 11 di non modifica né il contributo di base alla produzione né il contributo B. Per questa campagna, la perdita complessiva non coperta calcolata mediante il metodo di cui al considerando 11 è pari a 57 648 788 EUR. Occorre quindi fissare il coefficiente previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Dalla sentenza della Corte di cui al considerando 9 si evince che il coefficiente deve essere uniforme per gli Stati membri dell’Unione nella loro composizione al 30 aprile 2004 e per gli Stati membri dell’Unione nella loro composizione al 1o maggio 2004.

(21)

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l’applicazione del metodo di cui al considerando 11 sfocia in un importo pari all’1,2335 % per il contributo di base alla produzione senza che sia necessario un contributo B. La perdita complessiva ricalcolata è integralmente coperta dal gettito del contributo di base e non occorre fissare il coefficiente complementare di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per questa campagna di commercializzazione.

(22)

Per la campagna 2005/2006, il regolamento (CE) n. 1296/2005 della Commissione (18), ha fissato l’importo massimo del contributo B al 37,5 % del prezzo d’intervento dello zucchero bianco. Sebbene il contributo di base alla produzione applicabile a tale campagna di commercializzazione, rivisto secondo il metodo di cui al considerando 11, sia fissato all’1,2335 % del prezzo d’intervento dello zucchero bianco, non occorre fissare un contributo B. A causa di queste differenze è necessario fissare l’importo che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole della qualità tipo per la campagna in questione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(23)

Per ragioni di certezza giuridica ed allo scopo di garantire la parità di trattamento degli operatori interessati nei vari Stati membri, è necessario concordare una data comune a partire dalla quale occorre fissare gli importi dei contributi stabiliti dal presente regolamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (19), Tale termine, tuttavia, non dovrebbe applicarsi quando gli Stati membri sono tenuti, in base al diritto nazionale, a rimborsare gli operatori interessati dopo tale data.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 sono stabiliti al punto 1 dell’allegato.

2.   I coefficienti necessari al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 sono stabiliti al punto 2 dell’allegato.

3.   Gli importi che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole a titolo dei contributi A o B per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 sono stabiliti al punto 3 dell’allegato.

Articolo 2

La data di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 per la determinazione dei contributi fissati dal presente regolamento è al più tardi il 30 settembre 2014, tranne nei casi in cui gli Stati membri non sono in condizione di rispettare tale termine a seguito dell’applicazione delle norme nazionali in materia di recupero, da parte degli operatori economici, di importi indebitamente versati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal:

16 ottobre 2002 per la campagna di commercializzazione 2001/2002,

8 ottobre 2003 per la campagna di commercializzazione 2002/2003,

15 ottobre 2004 per la campagna di commercializzazione 2003/2004,

18 ottobre 2005 per la campagna di commercializzazione 2004/2005, e

23 febbraio 2007 per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

L’articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal:

16 ottobre 2002 per la campagna di commercializzazione 2001/2002, e

18 ottobre 2005 per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

L’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal:

8 ottobre 2003 per la campagna di commercializzazione 2002/2003,

15 ottobre 2004 per la campagna di commercializzazione 2003/2004, e

23 febbraio 2007 per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GUSTAS


(1)  Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1837/2002 della Commissione (GU L 278 del 16.10.2002, pag. 13).

(3)  Regolamento (CE) n. 1762/2003 della Commissione (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 4).

(4)  Regolamento (CE) n. 1775/2004 della Commissione (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 64).

(5)  Regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 12).

(6)  Regolamento (CE) n. 164/2007 della Commissione (GU L 51 del 20.2.2007, pag. 17).

(7)  Regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40).

(8)  GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 5.

(9)  GU L 316 del 15.10.2004, pag. 65.

(10)  GU L 51 del 20.2.2007, pag. 16.

(11)  Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1762/2003 della Commissione, del 7 ottobre 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 4).

(14)  Regolamento (CE) n. 1775/2004 della Commissione, del 14 ottobre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 64).

(15)  Regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 12).

(16)  Regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 (GU L 321 dell’8.12.2009, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 1440/2002 della Commissione, del 7 agosto 2002, recante, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, revisione dell’importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero (GU L 212 dell’8.8.2002, pag. 3).

(18)  Regolamento (CE) n. 1296/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, recante, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, revisione dell’importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 20).

(19)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).


ALLEGATO

1)

Contributi alla produzione nel settore dello zucchero di cui all’articolo 1, paragrafo 1

 

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

a)

EUR per t di zucchero bianco come contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B

12,638

12,638

12,638

12,638

7,794

b)

EUR per t di zucchero bianco come contributo B per lo zucchero B

236,963

103,447

109,061

236,963

c)

EUR per t di materia secca come contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B

5,330

5,330

5,330

5,330

3,394

d)

EUR per t di materia secca come contributo B per l’isoglucosio B

99,424

46,017

48,261

99,424

e)

EUR per t di materia secca, equivalente zucchero/isoglucosio come contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e lo sciroppo di inulina B

12,638

12,638

12,638

12,638

7,794

f)

EUR per t di materia secca, equivalente zucchero/isoglucosio come contributo B per lo sciroppo di inulina B

236,963

103,447

109,061

236,963

2)

Coefficienti necessari al calcolo del contributo complementare di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Campagna di commercializzazione 2001/2002: 0,01839

Campagna di commercializzazione 2004/2005: 0,07294

3)

Importi che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole a titolo dei contributi A o B di cui all’articolo 1, paragrafo 3

 

2002/2003

2003/2004

2005/2006

Importo complementare per la barbabietola A (1)

 

 

0,378

Importo complementare per la barbabietola B (1)

10,414

9,976

18,258


(1)  Importo complementare a titolo del contributo A o B per t di barbabietole della qualità tipo (EUR).