18.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/43


REGOLAMENTO (UE) N. 1356/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di particolari tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base») e in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

A.   RICHIESTA

(1)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una richiesta di avvio di inchiesta in merito ad una possibile elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di particolari tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese. La richiesta verte inoltre sull’opportunità di sottoporre a registrazione dette importazioni.

(2)

La richiesta è stata presentata in data 6 novembre 2013 da Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras «Stikla Skiedra» AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH, quattro produttori dell’Unione di particolari tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è costituito da particolari tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 («il prodotto in esame»).

(4)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando ma è attualmente classificato al codice NC ex 7019 40 00 ed è originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio (2).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La richiesta contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping prese nei confronti delle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse apportando al prodotto in esame una leggera modifica la quale non altera le sue caratteristiche essenziali, nell’intento di ottenerne la classificazione sotto codici doganali di norma non soggetti alle misure. La leggera modifica consiste nell’aumento della percentuale di filati di fibra di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) nella maglia aperta cosicché questi prevalgano in peso e rendendo così possibile classificare il prodotto oggetto dell’inchiesta al codice NC 7019 40 00 nella categoria tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings).

(7)

Gli elementi di prova prima facie presentati sono i seguenti:

(8)

La richiesta dimostra che in seguito all’istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l’Unione ha subito un cambiamento di rilievo senza che vi fossero sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall’istituzione del dazio.

(9)

Tale cambiamento risulta riconducibile all’importazione nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La richiesta contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che il prodotto oggetto dell’inchiesta presenta le stesse caratteristiche essenziali nonché gli stessi impieghi del prodotto in esame.

(10)

La richiesta contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano indeboliti in termini quantitativi e di prezzo: volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta risultano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame e vi sono inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.

(11)

La richiesta contiene infine elementi prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

(12)

Qualora nel corso dell’inchiesta siano individuate pratiche di elusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base diverse da quella summenzionata, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(13)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a)   Questionari

(14)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti e alle associazioni note di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell’Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese. Potranno all’occorrenza essere richieste informazioni anche all’industria dell’Unione.

(15)

Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato all’articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento dato che il termine indicato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(16)

Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate dell’apertura dell’inchiesta.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(17)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(18)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l’importazione non costituisce una forma di elusione.

(19)

Poiché l’eventuale elusione ha luogo al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese che dimostrino di non essere collegati (3) ad alcun produttore interessato dalle misure in vigore (4) e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e paragrafo 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell’esenzione devono presentare una richiesta debitamente documentata entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(20)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta al fine di consentire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, la riscossione dell’appropriato importo di dazi antidumping a decorrere dalla data di imposizione della registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(21)

Ai fini di una corretta amministrazione vanno precisati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell’inchiesta,

i produttori nella Repubblica popolare cinese possono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(22)

Si noti che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini stabiliti dall’articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(23)

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle necessarie informazioni o non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(24)

Qualora si accerti che una parte interessata abbia fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.

(25)

Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente e le conclusioni siano stabilite sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito per tale parte può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se avesse collaborato.

I.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(26)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base l’inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(27)

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(28)

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, il quale funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(29)

La richiesta di audizione con il consigliere-auditore va motivata e presentata per iscritto. Il consigliere-auditore si attiva anche per organizzare un’audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.

(30)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore all’interno del sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 è aperta un’inchiesta al fine di determinare se le importazioni nell’Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, di cui al codice NC ex 7019 40 00 (codice TARIC 7019400011, 7019400021 e 7019400050), originari della Repubblica popolare cinese, configurino un’elusione delle misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011.

Articolo 2

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate a prendere le opportune misure per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

Le registrazioni delle importazioni scadono al termine del periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell’Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell’esenzione.

Articolo 3

1.   I questionari vanno richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   I produttori della Repubblica popolare cinese che desiderino richiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente documentata entro lo stesso termine di 37 giorni.

4.   Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

5.   Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in forma cartacea, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all’indirizzo sotto indicato. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base se la parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (a diffusione limitata) (6) e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «For inspection by interested parties» (consultabile da tutte le parti interessate).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 2 22962219

E-mail: TRADE-OPEN-MESH-FABRICS-DUMPING@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  OJ L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1.

(3)  A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1) concernente l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. Nel presente contesto si intendono per «persona» le persone fisiche o giuridiche.

(4)  Anche se i produttori sono legati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure antidumping originarie) può comunque essere accordata un’esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure originarie.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Detto tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).