17.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1343/2013 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Il regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio (2) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di persolfati originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), degli Stati Uniti d’America e di Taiwan («inchiesta iniziale» e «misure iniziali»). Le misure relative alla RPC hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 71,8 % per tutte le società, ad eccezione di due produttori esportatori cinesi ai quali sono state concesse aliquote del dazio individuali.

2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(2)

Il 10 ottobre 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura») (3), l’apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di persolfati originari della RPC.

(3)

Il riesame è stato avviato in seguito a una domanda debitamente motivata, presentata da due produttori europei, RheinPerChemie GmbH&Co. KG e United Initiators GmbH&Co. KG («richiedenti»), che rappresentano il 100 % della produzione totale di persolfati dell’Unione.

(4)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

3.   Inchiesta

3.1.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(5)

L’inchiesta sul persistere o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo tra il 1o ottobre 2011 e il 30 settembre 2012 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e la fine del PIR («periodo in esame»).

3.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, i produttori esportatori della RPC, gli importatori indipendenti e gli utilizzatori notoriamente interessati, i produttori dei potenziali paesi di riferimento e i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(7)

Visto il numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della RPC e di importatori indipendenti dell’Unione coinvolti nell’inchiesta, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti di cui sopra sono state invitate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di apertura e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(8)

Nessuno degli importatori si è manifestato.

(9)

Solo un produttore esportatore della RPC ha risposto al questionario. Non è stato quindi necessario selezionare un campione di produttori esportatori.

(10)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Hanno risposto al questionario due produttori dell’Unione, un produttore esportatore della RPC e un produttore della Turchia, considerata un potenziale paese di riferimento.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori dell’Unione

RheinPerChemie GmbH & Co. KG, Germania

United Initiators GmbH & Co. KG, Germania

b)

Produttore esportatore nella RPC

United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai (4)

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(12)

Il prodotto in esame è lo stesso prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale, vale a dire perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio («prodotto in esame»), attualmente classificabile ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 .

(13)

Il prodotto in esame viene impiegato come iniziatore di reazione o come agente ossidante in un certo numero di applicazioni: ad esempio, è usato come iniziatore di polimerizzazione nella produzione di polimeri, come agente di incisione nella produzione di schede di circuiti stampati, nella cosmesi dei capelli, nella sbozzimatura dei tessuti, nella fabbricazione della carta, come detergente per dentiere e come disinfettante.

(14)

L’inchiesta ha confermato che, come era risultato dall’inchiesta iniziale, il prodotto in esame e quello fabbricato e venduto sul mercato nazionale della RPC nonché quello fabbricato e venduto sul mercato dell’UE dai produttori dell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi utilizzi di base e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Osservazioni generali

(15)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se erano in atto pratiche di dumping e se sussisteva il rischio del persistere o della reiterazione del dumping a seguito dell’eventuale scadenza delle misure in vigore su alcune importazioni dalla RPC.

(16)

Come spiegato al considerando 9, all’inchiesta ha collaborato un solo produttore esportatore cinese, il quale non ha esportato il prodotto in esame verso l’Unione durante il PIR. Come viene indicato al considerando 22 e spiegato dettagliatamente ai considerando da 51 a 53, l’inchiesta ha dimostrato che quasi tutte le importazioni dalla RPC durante il PIR sono state realizzate da un esportatore che non risulta avere praticato dumping nel corso dell’inchiesta iniziale e che non è oggetto del presente riesame. In questo caso non è stato pertanto possibile effettuare l’analisi del dumping.

2.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(17)

Per valutare il rischio di reiterazione del dumping sono stati presi in considerazione le informazioni fornite dal produttore esportatore cinese che ha collaborato, le informazioni raccolte in conformità all’articolo 18 del regolamento di base e i dati disponibili relativi ai produttori esportatori che non hanno collaborato. I dati disponibili sono stati individuati nella domanda di riesame in previsione della scadenza, nelle informazioni pubblicate nel quadro di un riesame in previsione della scadenza avviato nel marzo 2013 dagli Stati Uniti d’America (USA) (5), nelle statistiche a disposizione della Commissione, vale a dire i dati mensili trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati costituita a norma dell’articolo 14, paragrafo 6»), e i dati di Eurostat sulle importazioni.

a)   Prezzi e volume delle importazioni nell’Unione dalla RPC e da altri paesi terzi

(18)

Dai dati disponibili ai fini dell’inchiesta è emerso che quasi tutte le importazioni dalla RPC durante il PIR sono state realizzate da un esportatore cinese che non risulta avere praticato dumping nel corso dell’inchiesta iniziale (6). Tali importazioni non sono pertanto soggette a misure antidumping. Durante lo stesso periodo i prezzi di tali importazioni sono rimasti inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.

(19)

Pur essendo aumentati del 29 % nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni cinesi verso l’Unione erano ancora ridotti e notevolmente inferiori al prezzo dell’industria dell’Unione durante il PIR. Anche i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE sono aumentati, ma a un tasso meno elevato, pari al 7 %.

(20)

L’unico produttore esportatore cinese che ha collaborato ed è soggetto alle misure antidumping in vigore non ha esportato il prodotto in esame verso l’Unione durante il PIR. L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che esso ha esportato a prezzi di dumping sui mercati dei paesi terzi e che i suoi prezzi erano persino inferiori a quelli delle attuali importazioni dalla RPC nel mercato dell’Unione. Questo indica che gli esportatori cinesi continuano a esercitare pratiche di dumping e che i loro prezzi sono bassi.

(21)

Il mercato dell’Unione è costituito essenzialmente da importazioni provenienti da tre paesi: la Cina, la Turchia e gli Stati Uniti, ciascuno dei quali rappresenta tra l’8 % e il 10 % della sua quota di mercato, più due produttori dell’Unione, con una quota di mercato compresa tra il 65 % e il 75 %. L’inchiesta ha dimostrato che gli Stati Uniti hanno continuato a essere presenti nel mercato dell’Unione e hanno rappresentato circa un terzo delle importazioni totali durante il PIR. I prezzi delle importazioni statunitensi sono stati in media superiori del 10 % ai prezzi all’importazione dalla RPC. Questa constatazione, combinata con l’undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione, indica che le importazioni cinesi hanno continuato a esercitare una pressione al ribasso sui prezzi di vendita nell’Unione.

(22)

Come indicato al considerando 18, le importazioni cinesi durante il PIR sono state realizzate da un esportatore che non risulta avere praticato dumping nel corso dell’inchiesta iniziale. Tra il 2009 e il PIR, il volume di tali importazioni è cresciuto del 24 % e la corrispondente quota di mercato è passata dall’8 % al 9,6 % del consumo totale dell’Unione nel corso dello stesso periodo.

(23)

È opportuno ricordare che dal 1995 al 2001 sono state istituite misure antidumping nei confronti delle importazioni di persolfati dalla RPC. Quando queste misure sono state abrogate, il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato, passando da meno di 200 tonnellate nel 2001 a oltre 4 000 tonnellate nel 2003 ed è più che raddoppiato giungendo a circa 9 000 tonnellate nel 2006. In altri termini, le importazioni cinesi in pochi anni hanno rappresentato oltre il 20 % del mercato dell’Unione. Nel periodo 2003-2006, mentre i consumi sono aumentati del 7 %, la quota di mercato cinese è raddoppiata. Questo dimostra che gli esportatori cinesi sono in grado di acquisire una notevole quota del mercato dell’Unione in assenza di misure antidumping.

(24)

Alla luce dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, in particolare la reazione cinese all’abrogazione delle misure nel mercato dell’Unione nel 2001, il livello dei prezzi cinesi durante il PIR e il persistere delle pratiche di dumping sui mercati dei paesi terzi, si ritiene probabile che nel breve periodo le importazioni cinesi a basso prezzo verso il mercato dell’Unione riprenderebbero in quantità rilevanti, qualora le misure venissero abrogate.

b)   Politica dei prezzi dei produttori cinesi in altri mercati di esportazione

(25)

Come indicato al considerando 16, la società cinese che ha collaborato non ha effettuato esportazioni verso l’Unione durante il PIR, perciò non è stato possibile confrontare i valori normali di tale società nel mercato nazionale con i prezzi all’esportazione verso l’Unione. Si è tuttavia valutato, come indicato al considerando 24, se le sue esportazioni verso i paesi terzi sono avvenute a prezzi di dumping durante il PIR. Poiché alla società è stato concesso il TEM durante l’inchiesta iniziale, i valori normali sono stati stabiliti sulla base dei suoi dati.

(26)

Per i tre tipi di prodotto in esame le cui vendite sul mercato nazionale sono state rappresentative ed effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, la media dei valori normali è stata stabilita sulla base dei prezzi pagati da acquirenti indipendenti sul mercato nazionale. Per un tipo di prodotto il valore normale ha dovuto essere calcolato in base al costo di produzione in conformità all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Per determinare il valore normale di tale tipo sono stati utilizzati i costi di fabbricazione della società, le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto realizzato sulle vendite sul mercato nazionale effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

(27)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione verso paesi terzi, a livello franco fabbrica, effettuato sulla base dei dati verificati comunicati ha mostrato una media ponderata del margine di dumping pari al 9,4 %.

(28)

Per quanto riguarda la politica dei prezzi, il fatto che in India e negli Stati Uniti siano in vigore misure antidumping è inoltre una chiara indicazione delle pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi in altri mercati.

c)   Attrattiva del mercato dell’Unione

(29)

Dall’inchiesta è emerso che la società cinese che ha collaborato ha esportato verso un’ampia gamma di paesi terzi quali Brasile, Indonesia, Malaysia, Sudafrica, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia e Emirati arabi uniti. I prezzi all’esportazione verso mercati terzi della società cinese che ha collaborato sono stati pertanto confrontati al livello dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e del prezzo all’importazione dalla RPC durante il PIR sul mercato dell’Unione. Il confronto ha dimostrato che l’esportatore cinese che ha collaborato praticava prezzi notevolmente inferiori, fino al 40 %, ai prezzi dell’industria dell’Unione durante il PIR.

(30)

Tale analisi mostra, da un lato, che il mercato dell’Unione ha prezzi più elevati che lo rendono molto attrattivo e, dall’altro, che i prezzi offerti dall’altro esportatore cinese sono inferiori agli attuali prezzi all’importazione cinesi sul mercato dell’Unione.

(31)

Va inoltre osservato che i valori normali della società che ha collaborato sono stati in genere inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione durante il PIR. Questo conferma l’attrattiva del mercato dell’Unione, poiché consentirebbe chiaramente di trarre maggiori profitti ai produttori cinesi. Il basso livello dei prezzi in Cina non sembra basarsi su motivi diversi da una capacità abbondante e una ricca offerta del prodotto in esame.

(32)

Come indicato al considerando 28, i mercati di alcuni paesi terzi, quali gli Stati Uniti e l’India, sono diventati meno attrattivi per gli esportatori cinesi a causa delle misure antidumping in vigore. Si è inoltre riscontrato che, in termini relativi, i mercati degli altri paesi terzi operano a livelli di prezzo inferiori a quelli del mercato dell’Unione. Per quanto riguarda i mercati di altri paesi terzi, che non applicano misure, questi sono già riforniti dalle società presenti in tali mercati, pertanto le capacità inutilizzate della RPC verrebbero probabilmente utilizzate per le esportazioni verso il mercato dell’Unione.

(33)

Sulla base di quanto precede, si prevede che, qualora le misure fossero abrogate, le importazioni cinesi riprenderebbero in volumi più ingenti, esercitando una maggiore pressione sui prezzi del mercato dell’Unione.

d)   Capacità di produzione e capacità eccedente disponibili per le esportazioni

(34)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, in assenza di ulteriori informazioni, l’analisi della capacità inutilizzata della RPC si è basata sui dati disponibili, vale a dire le scarse informazioni fornite dal produttore esportatore cinese che ha collaborato in merito alla situazione del mercato nella RPC e dall’industria dell’Unione, le informazioni disponibili al pubblico relative a cinque principali produttori individuati nella RPC e i dati raccolti nella fase di apertura dell’inchiesta. Le informazioni pervenute da queste fonti sono risultate coerenti.

(35)

Sulla base di tali informazioni, si presume che nella RPC siano disponibili oltre 100 000 t di capacità di produzione, pari a circa il triplo del volume del consumo dell’Unione durante il PIR.

(36)

In base al tasso di utilizzo degli impianti da parte del produttore che ha collaborato, si è concluso che nella RPC sono disponibili capacità potenzialmente significative che potrebbero essere impiegate per aumentare la produzione e riorientarla verso il mercato dell’Unione qualora si lasciassero scadere le misure antidumping.

e)   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(37)

In considerazione di quanto precede si è ritenuto che sussista un rischio di reiterazione del dumping, se si lasciassero scadere le misure in vigore. In particolare, il livello dei valori normali stabiliti in Cina, le pratiche di dumping attuate nei mercati di paesi terzi dal produttore che ha collaborato, le misure antidumping in vigore nei confronti degli esportatori cinesi in India e negli Stati Uniti, l’attrattiva del mercato dell’Unione rispetto ad altri mercati e la disponibilità di significative capacità di produzione nella RPC indicano un rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure in vigore.

D.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Definizione dell’industria dell’Unione

(38)

La presente inchiesta ha confermato che i persolfati sono fabbricati solo da due produttori dell’Unione. Essi rappresentano il 100 % della produzione totale dell’Unione durante il PIR. Entrambi i produttori hanno sostenuto la domanda di riesame e hanno collaborato all’inchiesta.

(39)

Tali società costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominate «industria dell’Unione».

2.   Osservazione preliminare

(40)

Al fine di tutelare la riservatezza in conformità all’articolo 19 del regolamento di base, i dati relativi ai due produttori dell’Unione sono presentati in forma indicizzata o nell’ambito di una gamma variabile.

(41)

Le informazioni sulle importazioni sono state analizzate a livello di codici NC per i tre tipi principali di prodotto simile, il persolfato di ammonio, il persolfato di sodio, il persolfato di potassio, e a livello di codici TARIC per il quarto tipo, perossimonosolfato di potassio. L’analisi delle importazioni è stata integrata dai dati raccolti a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

3.   Consumo dell’Unione

(42)

Il consumo dell’Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat, a livello di codici NC e di codici TARIC.

(43)

Il consumo dell’Unione durante il PIR è stato di poco superiore rispetto all’inizio del periodo in esame. Tra il 2009 e il 2010 si è osservato un aumento del 22 %, ma in seguito il consumo è diminuito a ritmo costante del 18 % circa.

Tabella 1

Consumo

 

2009

2010

2011

PIR

Consumo (in t)

25 000 – 35 000

35 000 – 45 000

35 000 – 45 000

25 000 – 35 000

Indice (2009 = 100)

100

122

114

103

Fonte: risposte al questionario, Eurostat, banca dati costituita a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

4.   Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(44)

I volumi e le quote di mercato delle importazioni dalla RPC sono stati analizzati sulla base delle informazioni statistiche di Eurostat e dei dati raccolti in conformità all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

(45)

Il confronto tra le banche dati di cui sopra indica che tutte le importazioni dalla RPC sono originarie di una società che non risulta avere praticato dumping nel corso dell’inchiesta iniziale. La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e la relativa evoluzione dei prezzi non possono quindi essere analizzate.

(46)

Poiché i produttori esportatori cinesi oggetto delle misure antidumping non hanno esportato il prodotto in esame verso l’Unione durante il PIR, non è stato inoltre possibile calcolare l’undercutting dei prezzi della RPC.

5.   Importazioni da altri paesi terzi

(47)

L’evoluzione del volume, dei prezzi e della quota di mercato delle importazioni da altri paesi durante il periodo in esame è presentata nella tabella che segue. È stata definita sulla base dei dati statistici a livello di codici NC e di codici TARIC. Per le ragioni di riservatezza di cui al considerando 40, gli importi relativi alla quota di mercato sono indicati in forma indicizzata.

Tabella 2

Importazioni da altri paesi terzi

 

2009

2010

2011

PIR

Turchia

 

 

 

 

Volume delle importazioni (in t)

2 326

3 002

2 360

3 026

Indice (2009 = 100)

100

129

101

130

Prezzo in EUR/t

1 137

1 010

1 130

1 158

Indice (2009 = 100)

100

89

99

102

Quota di mercato

Indice

100

106

89

126

USA

 

 

 

 

Volume delle importazioni (in t)

3 662

3 951

4 156

2 556

Indice (2009 = 100)

100

108

114

70

Prezzo in EUR/t

1 053

1 170

1 201

1 099

Indice (2009 = 100)

100

111

114

104

Quota di mercato

Indice

100

88

100

68

Altri paesi terzi

 

 

 

 

Volume delle importazioni (in t)

1 652

1 605

1 420

1 105

Indice (2009 = 100)

100

97

86

67

Prezzo in EUR/t

1 443

1 518

1 605

1 738

Indice (2009 = 100)

100

105

111

120

Quota di mercato

Indice

100

80

76

65

Totale paesi terzi

 

 

 

 

Volume delle importazioni (in t)

7 640

8 558

7 936

6 687

Indice (2009 = 100)

100

112

104

88

Prezzo in EUR/t

1 163

1 179

1 252

1 231

Indice (2009 = 100)

100

101

108

106

Quota di mercato

Indice

100

92

91

85

Fonte: Eurostat e TARIC

(48)

I volumi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi verso il mercato dell’Unione sono calati del 12 % circa nel periodo in esame e il prezzo medio è aumentato del 6 % nel corso dello stesso periodo. La quota di mercato persa dagli altri paesi terzi è stata acquisita in parte dalle importazioni cinesi e in parte dall’industria dell’Unione. Durante lo stesso periodo i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati in media del 7 %, come indicato al considerando 64.

6.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

6.1.   Osservazioni preliminari

(49)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici che potevano incidere sulla situazione dell’industria dell’Unione.

6.2.   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(50)

La produzione dell’industria dell’Unione è aumentata notevolmente durante il periodo in esame. L’aumento è stato particolarmente marcato fra il 2009 e il 2010, quando la produzione è aumentata di 32 punti percentuali. In seguito è rimasta stabile, con una lieve diminuzione tra il 2011 e il PIR.

Tabella 3

Produzione totale dell’Unione

 

2009

2010

2011

PIR

Produzione (in t)

20 000 – 30 000

25 000 – 35 000

25 000 – 35 000

25 000 – 35 000

Indice (2009 = 100)

100

132

135

125

Fonte: risposte al questionario.

(51)

La capacità di produzione è rimasta stabile durante il periodo in esame. Mentre la produzione aumentava nel periodo 2009-2011, l’utilizzo degli impianti ha registrato un aumento globale del 34 %. Questa tendenza è mutata durante il PIR, in quanto il calo della produzione ha comportato anche un calo dell’utilizzo degli impianti di sei punti percentuali, come indicato nella tabella seguente:

Tabella 4

Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

 

2009

2010

2011

PIR

Capacità di produzione (in t)

35 000 – 45 000

35 000 – 45 000

35 000 – 45 000

35 000 – 45 000

Indice (2009 = 100)

100

101

101

101

Utilizzo degli impianti

60  %

79  %

81  %

75  %

Indice (2009 = 100)

100

131

134

124

Fonte: risposte al questionario.

6.3.   Scorte

(52)

Il livello delle scorte finali dell’industria dell’Unione, sebbene sia aumentato notevolmente tra il 2009 e il PIR, rimane relativamente basso in rapporto al livello di produzione.

Tabella 5

Scorte finali

 

2009

2010

2011

PIR

Scorte finali (in t)

500 – 1 500

1 000 – 2 000

2 000 – 3 000

1 500 – 2 500

Indice (2009 = 100)

100

144

227

184

Fonte: risposte al questionario.

6.4.   Volume delle vendite

(53)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE ad acquirenti indipendenti ha seguito l’andamento del consumo, con una punta massima nel 2010 e una tendenza al ribasso negli anni successivi, fino al termine del PIR. Nel corso del periodo in esame l’aumento è stato del 6 %.

Tabella 6

Vendite ad acquirenti indipendenti

 

2009

2010

2011

PIR

Volume (in t)

15 000 – 25 000

20 000 – 30 000

20 000 – 30 000

15 000 – 25 000

Indice (2009 = 100)

100

122

113

106

Fonte: risposte al questionario.

6.5.   Quota di mercato

(54)

Mentre i volumi di vendita all’Unione hanno seguito l’andamento del consumo, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame.

Tabella 7

Quota di mercato dell’Unione

 

2009

2010

2011

PIR

Quota di mercato dell’industria dell’Unione

65 % - 75 %

65 % - 75 %

65 % - 75 %

65 % - 75 %

Indice (2009 = 100)

100

100

100

103

Fonte: risposte al questionario, Eurostat e TARIC

6.6.   Crescita

(55)

Come spiegato in precedenza, la crescita del consumo nell’Unione è stata limitata a 3 punti percentuali durante il periodo in esame. Nello stesso periodo l’industria dell’Unione è riuscita ad aumentare lievemente i volumi di vendita e la quota di mercato.

6.7.   Occupazione e produttività

(56)

Tra il 2009 e il PIR l’occupazione nell’industria dell’Unione è rimasta stabile. La produttività per addetto, misurata come produzione in tonnellate per addetto, è tuttavia aumentata notevolmente durante tale periodo, in linea con la tendenza della produzione. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 8

Occupazione e produttività totali dell’Unione

 

2009

2010

2011

PIR

Indice degli addetti

100

100

103

101

Indice di produttività

100

132

131

124

Fonte: risposte al questionario.

6.8.   Prezzi di vendita unitari

(57)

Tra il 2009 e il PIR i prezzi di vendita unitari dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’UE sono aumentati del 7 %. L’aumento del 7 % del prezzo di vendita medio dell’industria dell’Unione può essere spiegato dal cambiamento della gamma di prodotti venduti durante il periodo in esame. Tale prezzo, anche tenendo conto della potenziale differenza nella gamma di prodotti, è stato notevolmente superiore rispetto al prezzo praticato dal produttore cinese che ha collaborato per le esportazioni verso i paesi terzi.

Tabella 9

Prezzo unitario delle vendite dell’Unione

 

2009

2010

2011

PIR

Prezzo unitario delle vendite dell’Unione (EUR/t)

1 100 – 1 300

1 100 – 1 300

1 200 – 1 400

1 200 – 1 400

Indice (2009 = 100)

100

100

105

107

Fonte: risposte al questionario.

6.9.   Redditività

(58)

Nel 2009 la redditività dell’industria dell’Unione è risultata prossima al pareggio. Successivamente, nel periodo compreso tra il 2010 e il PIR, la redditività è rimasta superiore al 10 %. L’improvviso aumento dell’indice di redditività tra il 2009 e il 2010 deriva pertanto da un livello di base molto basso nel 2009, che è stato un anno problematico per l’industria dell’Unione. Nel 2011 la redditività elevata è derivata da una straordinaria possibilità di riduzione dei costi che non si riprodurrà in futuro. Questo si riflette già nella riduzione della redditività durante il PIR, una tendenza che prosegue.

Tabella 10

Redditività

 

2009

2010

2011

PIR

Redditività (vendite dell’Unione)

Indice (2009 = 100)

100

2 400

3 336

1 854

Fonte: risposte al questionario.

6.10.   Investimenti e utile sul capitale investito

(59)

L’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione è stata in grado di mantenere un elevato livello di investimenti in tutto il periodo in esame.

(60)

(60) L’utile sul capitale investito ha seguito da vicino l’andamento della redditività nel 2009 e nel 2011 e non è rappresentativo, come spiegato al considerando 58.

Tabella 11

Investimenti e utile sul capitale investito

Indice (2009 = 100)

2009

2010

2011

PIR

Investimenti

100

71

110

99

Utile sul capitale investito

100

3 166

4 647

2 455

Fonte: risposte al questionario.

6.11.   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(61)

Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell’industria di autofinanziare le proprie attività, espresso come percentuale del fatturato del prodotto in esame, ha seguito un andamento simile a quello della redditività. È notevolmente migliorato fino al 2011 ed è diminuito durante il PIR.

Tabella 12

Flusso di cassa

 

2009

2010

2011

PIR

Flusso di cassa

Indice (2009 = 100)

100

288

381

172

Fonte: risposte al questionario.

6.12.   Salari

(62)

Mentre il numero di persone occupate nell’industria dell’Unione è rimasto stabile, i salari sono aumentati del 12 % durante il periodo in esame.

6.13.   Entità del margine di dumping

(63)

Come spiegato in precedenza, la RPC non ha effettuato importazioni oggetto di dumping durante il periodo in esame, pertanto l’entità del margine di dumping non ha potuto essere valutata.

6.14.   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(64)

Considerata la mancanza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC, il tasso relativamente elevato di utilizzo degli impianti, l’aumento della quota di mercato registrato dall’industria dell’Unione, il livello di redditività e lo sviluppo positivo di alcuni indicatori finanziari, si può concludere che l’industria dell’Unione si è ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping durante il periodo in esame. La ripresa è tuttavia recente e durante il PIR nel mercato dell’Unione si è registrato un certo calo di vari indicatori di pregiudizio, quali la redditività, il flusso di cassa, l’utile sul capitale investito e gli investimenti.

7.   Conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione

(65)

L’inchiesta ha dimostrato che le importazioni di prodotti a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC si sono interrotte nel mercato dell’Unione proprio dopo l’istituzione delle misure iniziali nel 2007 e non erano presenti durante il periodo in esame o nel PIR. Le importazioni dalla RPC presenti sul mercato dell’Unione provengono dall’unico produttore cinese che non risulta avere praticato dumping nel corso dell’inchiesta iniziale. Questo ha permesso all’industria dell’Unione di raggiungere un elevato livello di produzione, di aumentare il volume delle vendite, i prezzi medi di vendita, la quota di mercato e la redditività, nonché di migliorare la propria situazione finanziaria complessiva.

(66)

Si conclude pertanto che l’industria dell’Unione durante il PIR non ha subito un pregiudizio notevole. Tenuto conto del calo dei consumi e del deterioramento di alcuni indicatori di pregiudizio descritti in precedenza, la situazione dell’industria dell’Unione resta vulnerabile durante il PIR.

E.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Osservazioni preliminari

(67)

Per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio qualora le misure venissero lasciate scadere, l’impatto potenziale delle importazioni cinesi sul mercato dell’Unione e sull’industria dell’Unione è stato analizzato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(68)

L’analisi si è concentrata sulla capacità inutilizzata della RPC e sulle pratiche degli esportatori cinesi nei mercati di paesi terzi e nel mercato dell’Unione.

2.   Capacità inutilizzata della RPC

(69)

In base alle informazioni raccolte e verificate nel corso dell’inchiesta, si stima che in Cina siano disponibili circa 100 000 t di capacità di produzione del prodotto in esame. Vi sono inoltre vari piccoli produttori sparsi nel paese che rendono anche maggiore l’importo.

(70)

A causa della mancanza di cooperazione da parte degli esportatori cinesi non sono disponibili dati sull’esatta percentuale di tale capacità inutilizzata, che potrebbe essere destinata all’esportazione del prodotto in esame verso il mercato dell’Unione. L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che l’unico produttore cinese che ha collaborato dispone di una capacità inutilizzata pari a circa il 30 %. Applicando tale informazione a tutte le società cinesi significherebbe che nella RPC attualmente esiste una capacità inutilizzata di oltre 30 000 t.

(71)

In considerazione di quanto precede, anche se le società cinesi non operassero a pieno regime, 20-25 000 t del prodotto in esame sarebbero disponibili nella RPC per l’esportazione. Date le constatazioni effettuate e le conclusioni raggiunte ai considerando da 25 a 44, è evidente che, nel caso in cui le misure non venissero prorogate, la capacità inutilizzata disponibile in Cina sarà destinata all’esportazione verso il mercato dell’Unione. Questo potenziale volume di esportazioni supplementari deve essere considerato nel contesto di un consumo dell’Unione di circa 25 000-35 000 t durante il PIR.

3.   Esportazioni dalla RPC

(72)

Come indicato al considerando 20, l’inchiesta ha evidenziato che le esportazioni cinesi verso i paesi terzi sono avvenute a prezzi di dumping. I risultati di riesami in previsione della scadenza effettuati dalle autorità competenti degli Stati Uniti e dell’India hanno inoltre portato alla raccomandazione che le misure anti-dumping in vigore sulle importazioni di persolfati dalla RPC siano prorogate. In tale situazione si prevede che la capacità produttiva disponibile degli esportatori cinesi sarà principalmente utilizzata per produrre ai fini dell’esportazione verso il mercato dell’Unione qualora le misure vengano lasciate scadere. Come indicato al considerando 32, poiché l’approvvigionamento dei mercati di altri paesi terzi, che non applicano misure, è già garantito da società presenti in tali mercati, eventuali capacità inutilizzate disponibili nella RPC potrebbero essere destinate all’esportazione del prodotto in esame verso il mercato dell’Unione.

(73)

Tenendo conto delle precedenti pratiche di dumping degli esportatori cinesi, che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore, e delle loro attuali pratiche di dumping nei paesi terzi, si può concludere che le esportazioni verso l’Unione sarebbero effettuate a prezzi di dumping.

(74)

Come indicato al considerando 23, si ricorda inoltre che negli anni compresi tra il 1995 e il 2001 sono state istituite misure antidumping nei confronti delle esportazioni di persolfati dalla RPC. Poiché tali misure non sono state prorogate, le importazioni dalla RPC sono passate da meno di 200 t nel 2001 a quasi 10 000 t nel 2006, e hanno pertanto acquisito più del 20 % del mercato dell’Unione.

4.   Conclusioni

(75)

Alla luce dei risultati dell’inchiesta, ossia della capacità inutilizzata disponibile nella RPC, del persistere del dumping cinese nei paesi terzi, della limitata possibilità degli esportatori cinesi di vendere in altri grandi mercati di paesi terzi e della loro comprovata abilità nel riorientare il flusso delle esportazioni verso il mercato dell’Unione, si ritiene che l’abrogazione delle misure indebolirebbe la posizione dell’industria dell’Unione nel suo principale mercato e che il pregiudizio subito si riprodurrebbe, poiché le importazioni cinesi sarebbero probabilmente effettuate a prezzi di dumping. Non vi è motivo di ritenere che il miglioramento delle prestazioni dell’industria dell’Unione grazie alle misure in vigore continuerebbe o si rafforzerebbe in caso di abrogazione delle misure. Al contrario, vi sono condizioni favorevoli a un probabile orientamento delle importazioni cinesi verso il mercato dell’Unione a prezzi di dumping e in volumi notevoli e questo potrebbe compromettere gli sviluppi positivi raggiunti dal mercato dell’Unione nel corso del periodo in esame. Le probabili importazioni cinesi oggetto di dumping potrebbero esercitare una pressione sui prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e farle perdere quote di mercato, incidendo negativamente sui risultati finanziari dell’industria dell’Unione, la quale, come spiegato al considerando 66, resta vulnerabile.

F.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Introduzione

(76)

In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure in vigore sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(77)

Poiché questa inchiesta è un riesame delle misure in vigore, è stato possibile valutare gli eventuali effetti indebitamente negativi prodotti sulle parti interessate dalle misure antidumping attualmente in vigore.

2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(78)

Al considerando 70 si è concluso che probabilmente l’industria dell’Unione subirebbe un grave deterioramento della sua situazione in caso di scadenza delle misure antidumping. Il mantenimento delle misure andrebbe quindi a vantaggio dell’industria dell’Unione, poiché i suoi produttori dovrebbero essere in grado di mantenere i volumi di vendita, la quota di mercato, la redditività e la situazione economica globalmente positiva. Al contrario, l’abrogazione delle misure metterebbe seriamente in pericolo la sostenibilità dell’industria dell’Unione, in quanto vi sono motivi per prevedere un orientamento delle importazioni cinesi verso il mercato dell’Unione a prezzi di dumping e in volumi notevoli e questo causerebbe la reiterazione del pregiudizio.

3.   Interesse degli utilizzatori

(79)

Nessuno dei 44 utilizzatori contattati ha risposto al questionario o ha collaborato. Gli utilizzatori non avevano collaborato neppure all’inchiesta iniziale. In assenza di interesse da parte degli utilizzatori, si è concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario al loro interesse. L’inchiesta ha inoltre dimostrato che l’incidenza del prodotto in esame sui costi dei prodotti a valle è piuttosto marginale e che il mantenimento delle misure non avrebbe conseguenze negative sull’industria utilizzatrice. Dall’inchiesta è inoltre emerso che, a causa della natura del prodotto nonché delle diverse fonti di approvvigionamento disponibili sul mercato, gli utilizzatori possono facilmente cambiare fornitore.

4.   Interesse degli importatori

(80)

Nessuno dei 14 importatori contattati ha risposto al questionario o ha collaborato. Gli importatori non avevano collaborato neppure all’inchiesta iniziale. In assenza di interesse da parte degli importatori, si è concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario al loro interesse. L’inchiesta ha dimostrato che gli importatori possono facilmente acquistare da fonti diverse attualmente disponibili sul mercato, quali l’industria dell’Unione, gli esportatori statunitensi e gli esportatori cinesi che non vendono a prezzi di dumping.

5.   Conclusioni

(81)

Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che in relazione all’interesse dell’Unione non esistono motivi validi contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping.

G.   MISURE ANTIDUMPING

(82)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo. Le informazioni e le osservazioni debitamente motivate sono state prese nella dovuta considerazione.

(83)

Ne consegue che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di perossisolfati (persolfati) originari della RPC, istituite con il regolamento (CE) n. 1184/2007, devono essere mantenute.

(84)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, si ritiene necessario nella fattispecie adottare misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali, che si applicano solamente alle società che beneficiano di un’aliquota del dazio individuale, prevedono in particolare la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni illustrate in allegato al presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno soggette al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai

0,0  %

A820

United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai

24,5  %

A821

Tutte le altre società

71,8  %

A999

3.   L’applicazione delle aliquote del dazio individuali stabilite per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni indicate nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. NEVEROVIC


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 265 dell’11.10.2007, pag. 1.

(3)   GU C 305 del 10.10.2012, pag. 15.

(4)  Si rammenta che, a norma del regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e degli Stati Uniti, il nome della società United Initiators Shanghai Co., Ltd. era Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd., Shanghai. Il cambiamento di ragione sociale è stato determinato da un cambiamento di proprietà nel 2008.

(5)  N. A-570-847 (Revisione).

(6)  La società di cui al presente considerando non è oggetto di un nuovo esame nell’attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza poiché l’inchiesta iniziale ha stabilito un dazio pari a zero per la società in questione [regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio].


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3.

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di perossisolfati venduti per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato prodotto da (nome e sede della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

Data e firma