17.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1342/2013 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2013

che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Federazione russa in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1601/2001 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio (CFA) originarie della Federazione russa, della Turchia, della Thailandia e della Repubblica ceca. Dette misure sono denominate in appresso «misure iniziali» e l’inchiesta che ha condotto all’adozione di tali misure è denominata «inchiesta iniziale».

(2)

Nell’agosto 2001 la Commissione aveva accettato l’offerta di impegno sui prezzi di un produttore russo (JSC Severstal-Metiz). Tale accordo d’impegno è stato abrogato nell’ottobre 2007 (3), in quanto è stato ritenuto non realizzabile a causa delle difficoltà incontrate nella corretta classificazione dei numerosi tipi di prodotto esportati dalla società.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 1279/2007 (4) il Consiglio ha mantenuto, in seguito a un riesame intermedio parziale e a un riesame in previsione della scadenza, le misure iniziali nei confronti della Federazione russa, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Dette misure sono denominate in appresso «misure in vigore» e l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza è denominata «ultima inchiesta». Il regolamento (CE) n. 1279/2007 ha altresì abrogato le misure relative alle importazioni di funi e cavi di acciaio originarie della Turchia e della Thailandia

(4)

Attualmente (5) sono in vigore anche misure nei confronti dei CFA provenienti dall’Ucraina e dalla Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di CFA spedite dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea.

2.   Domanda di riesame

(5)

Il 27 ottobre 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’apertura di un riesame in previsione della scadenza («avviso di apertura») (6) delle misure antidumping applicabili alle importazioni di CFA originarie della Federazione russa, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento base.

(6)

Il riesame è stato aperto in seguito a una domanda debitamente motivata, presentata dal comitato di collegamento della federazione europea delle industrie di cavi di acciaio (in appresso «EWRIS» o «il richiedente») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione di determinati tipi di cavi di ferro o acciaio. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

3.   Inchiesta

3.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio concerne il periodo compreso tra il 1o ottobre 2011 e il 30 settembre 2012 («PIR»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2009 e la fine del PIR («periodo in esame»).

3.2.    Parti interessate coinvolte nel procedimento

(8)

La Commissione ha informato ufficialmente i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati nonché il richiedente e le autorità del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.

(9)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Federazione russa coinvolti nell’inchiesta, nell’avviso di apertura era inizialmente previsto il ricorso al campionamento, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Al fine di consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario procedere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori della Federazione russa sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(10)

Dato che solo due produttori esportatori della Federazione russa hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e si sono dichiarati disposti a collaborare ulteriormente con la Commissione, è stato deciso di non ricorrere al campionamento per i produttori esportatori.

(11)

La Commissione ha annunciato nell’avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione ed ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito entro un termine previsto nell’avviso di apertura. Il campione provvisorio era costituito da cinque produttori dell’Unione ritenuti rappresentativi dell’industria dell’Unione in termini di volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione.

(12)

In assenza di osservazioni, le società proposte sono state scelte per essere incluse nel campione finale e le parti interessate sono state informate al riguardo. Una delle società selezionate si è però ritirata successivamente dal campione. La Commissione ha quindi deciso di ridurre il campione alle quattro società rimanenti, che sono state ancora ritenute rappresentative dell’industria dell’Unione in termini di volume della produzione (29,3 %) e delle vendite (20,9 %) del prodotto simile nell’Unione.

(13)

Anche se nell’avviso di apertura è stato previsto il campionamento degli importatori indipendenti, nessun importatore indipendente o utilizzatore si è manifestato. Di conseguenza non è stato applicato alcun campionamento agli importatori indipendenti.

(14)

Sono stati inviati questionari ai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione, ai due produttori esportatori della Federazione russa e all’importatore collegato.

3.3.    Risposte al questionario

(15)

I quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione, l’importatore collegato e un produttore esportatore della Federazione russa hanno risposto al questionario.

(16)

Anche se inizialmente si erano manifestati due produttori esportatori della Federazione russa, solo uno di loro ha risposto al questionario ed è stato considerato una società che ha collaborato all’inchiesta. Il produttore esportatore che ha collaborato possiede una filiale controllata al 100 % in Italia, che produce anche CFA ed importa il prodotto in esame dalla Federazione russa. L’altro produttore esportatore ha presentato osservazioni al momento dell’apertura dell’inchiesta e, sebbene sia stato invitato a farlo, non ha compilato il questionario. Si ritiene quindi che il secondo produttore esportatore non abbia collaborato all’inchiesta.

3.4.    Visite di verifica

(17)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio e per accertare l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

i produttori dell’Unione:

CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH, Germania,

BRIDON International Ltd., Regno Unito,

TEUFELBERGER Seil GmbH, Austria,

Manuel Rodrigues de OLIVEIRA Sá & Filhos, S.A., Portogallo;

b)

il produttore esportatore della Federazione russa:

JSC SEVERSTAL-Metiz, Cherepovets;

c)

l’importatore collegato:

REDAELLI Tecna SpA, Italia.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(18)

Il prodotto in esame è lo stesso prodotto sottoposto all’inchiesta iniziale e all’ultima inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure attualmente in vigore, ed è costituito da cavi di ferro e acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, muniti o no di accessori (nella terminologia industriale spesso denominati «CFA»), attualmente classificati ai codici NC 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 («prodotto in esame»).

2.   Prodotto simile

(19)

L’attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i CFA fabbricati nella Federazione russa ed esportati nell’Unione e i CFA prodotti e venduti nell’Unione dai produttori dell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi utilizzi finali e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(20)

In conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore comportasse o no il rischio di una persistenza o reiterazione del dumping.

(21)

Come spiegato al considerando 10, non è stato necessario selezionare un campione di produttori esportatori della Federazione russa. Il produttore esportatore che ha collaborato ha rappresentato il 99 % delle esportazioni del prodotto in esame dalla Federazione russa verso l’Unione durante il PIR. Si è quindi concluso che il livello di collaborazione era elevato.

(22)

Dato che gli altri due produttori noti della Federazione russa non hanno collaborato all’inchiesta, le conclusioni sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping riportate sotto hanno dovuto essere basate sui migliori dati disponibili, tra cui i dati di Eurostat, le statistiche russe ufficiali e i dati limitati forniti da un secondo produttore.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

(23)

Secondo quanto affermato nella domanda di riesame, le esportazioni dalla Federazione russa verso l’Unione sarebbero state oggetto di dumping, con un margine medio del 130,8 %. Come indicato nell’avviso di apertura (cfr. punto 4.1), il richiedente ha confrontato i prezzi all’esportazione dalla Federazione russa verso l’Unione (franco fabbrica) con i prezzi praticati sul mercato nazionale della Federazione russa.

2.1.    Valore normale

(24)

In conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato determinato innanzitutto se il totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato nazionale russo dal produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo, se cioè il volume totale di tali vendite costituisse almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni corrispondenti verso l’Unione. Le vendite sul mercato nazionale del prodotto simile effettuate dal produttore esportatore che ha collaborato sono risultate complessivamente rappresentative.

(25)

Successivamente la Commissione ha individuato i tipi di prodotto simile venduti dal produttore esportatore sul mercato nazionale che erano identici o direttamente comparabili ai tipi esportati nell’Unione.

(26)

È stato quindi esaminato se le vendite effettuate sul mercato nazionale del produttore esportatore che ha collaborato fossero rappresentative per ciascun tipo di prodotto, se cioè le vendite di ciascun tipo di prodotto sul mercato nazionale costituissero almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo di prodotto effettuate nell’Unione. Per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative è stato quindi esaminato se tali vendite fossero state eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(27)

L’esame per accertare se le vendite di ciascun tipo di prodotto effettuate sul mercato nazionale in quantità rappresentative potessero essere considerate come eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali è stato realizzato calcolando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. In tutti i casi in cui le vendite sul mercato nazionale di un particolare tipo di prodotto sono state effettuate in quantità sufficienti e nell’ambito di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo praticato sul mercato nazionale, calcolato come media ponderata di tutte le vendite di questo tipo di prodotto effettuate sul mercato nazionale nel PIR.

(28)

Per gli altri tipi di prodotto, le cui vendite sul mercato nazionale non sono state rappresentative o non sono state eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in conformità all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore normale è stato calcolato sommando ai costi di produzione dei tipi esportati, adeguati ove necessario, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto, sulla base di dati effettivi attinenti alla produzione e alle vendite del prodotto simile eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, in conformità alla prima frase dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

2.2.    Prezzo all’esportazione

(29)

Per le vendite all’esportazione del produttore esportatore russo che ha collaborato effettuate nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(30)

Per l’operazione di esportazione, nella quale l’esportazione verso l’Unione è stata effettuata tramite una società commerciale collegata, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta dal commerciante collegato ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in conformità all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l’importazione e la rivendita e dei profitti, al fine di stabilire un prezzo all’esportazione attendibile. In mancanza di informazioni fornite dagli importatori indipendenti riguardo al livello dei profitti realizzati durante il PIR, è stato utilizzato un margine di profitto medio del 5 %.

2.3.    Confronto

(31)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

(32)

Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato tenuto conto, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto dimostrato, influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti, se applicabili e giustificati, per tener conto delle differenze di costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi finanziari, spese d’imballaggio, commissioni e riduzioni.

2.4.    Margine di dumping

(33)

Come stabilito dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. Tale confronto ha dimostrato l’esistenza di pratiche di dumping pari al 4,7 % per il produttore esportatore.

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.    Osservazioni preliminari

(34)

Dopo aver verificato l’esistenza di pratiche di dumping nel PIR, si è proceduto ad esaminare anche il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. A tale riguardo sono stati analizzati i seguenti elementi: il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Federazione russa, l’attrattiva del mercato dell’Unione e di altri mercati di paesi terzi, la capacità di produzione e l’eccesso di capacità per le esportazioni della Federazione russa.

3.2.    Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Federazione russa

(35)

Secondo Eurostat, nel corso del periodo in esame le importazioni dalla Federazione russa sono aumentate da 2 005 t nel 2009 a 2 343 t nel PIR, che rappresentano circa l’1 % del consumo dell’Unione nel PIR e nel periodo in esame. Come indicato al considerando 33, le importazioni del produttore esportatore che ha collaborato sono state effettuate a prezzi di dumping (4,7 %), nonostante il dazio antidumping in vigore.

3.3.    Attrattiva del mercato dell’Unione e di altri mercati dei paesi terzi

(36)

Le esportazioni verso l’Unione hanno costituito il 3 % del totale delle vendite del produttore che ha collaborato, mentre la maggior parte delle vendite (85 %) è stata effettuata sul mercato nazionale russo. Tale mercato è aumentato del 38 % nel periodo in esame (7) e può aumentare ulteriormente se il PIL della Federazione russa continua ad aumentare, come previsto da fonti accessibili al pubblico specializzate nell’analisi economica. Dalle informazioni raccolte durante l’inchiesta è risultato inoltre che il produttore che ha collaborato non produce tutti i tipi del prodotto in esame e quindi la sua pressione concorrenziale sui produttori dell’Unione è limitata. È probabile che ciò valga anche per gli altri due produttori, dato che mancano informazioni sugli investimenti in macchinari nuovi, che potrebbero consentire ad esempio la fabbricazione del prodotto in esame con un diametro maggiore. La pressione concorrenziale limitata dei produttori esportatori della Federazione russa sembra confermata anche dalla presenza dei produttori dell’Unione sul mercato russo. Secondo le statistiche doganali russe ufficiali, nel PIR le esportazioni del prodotto simile dei produttori dell’Unione verso la Federazione russa hanno rappresentato il 30 % di tutte le importazioni del prodotto simile verso il mercato russo, facendo dei produttori dell’Unione il maggior esportatore verso tale mercato.

(37)

Rispondendo alla comunicazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha obiettato che la crescita prevista del PIL in Russia (che si aggira sul 3 %) è piuttosto modesta e non consentirà un ulteriore sviluppo del mercato russo di CFA. Di conseguenza il mercato russo potrebbe non essere in grado di assorbire volumi supplementari del prodotto simile. A tale riguardo va notato che durante il periodo in esame, cioè dal 2009 alla fine del PI, la crescita del PIL russo è stata inferiore a quella prevista per l’anno 2014 e nonostante ciò ha consentito una crescita del 38 % del mercato di CFA in Russia. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(38)

La stessa parte interessata ha inoltre richiamato l’attenzione sui nuovi tipi di prodotti che il produttore esportatore che ha collaborato ha messo a punto recentemente, in collaborazione con la sua filiale situata nell’Unione, ed ha affermato che ciò conferma gli investimenti effettuati da tale produttore nel periodo in esame. Questo fatto non contraddice però la conclusione secondo cui il produttore che ha collaborato non sia in grado di produrre tutti i tipi di cavi (in particolare i CFA del segmento superiore del mercato). L’argomentazione è stata quindi respinta.

(39)

L’attrattiva del mercato dell’Unione va vista anche nel contesto di alcune acquisizioni dei produttori dell’Unione da parte dei produttori esportatori russi. Attualmente due produttori russi possiedono infatti filiali con sede nell’Unione. Dalla visita di verifica presso la filiale situata nell’UE dell’esportatore che ha collaborato è emerso che le sue vendite sono state effettuate principalmente sul mercato europeo e che le vendite collegate tra il produttore che ha collaborato e tale filiale sono rimaste limitate nel PIR.

(40)

In base ai dati del produttore esportatore che ha collaborato, va notato che nel PIR il volume delle importazioni russe del prodotto in esame verso i paesi terzi ha superato del quadruplo il volume delle esportazioni verso l’Unione. I prezzi all’esportazione verso i paesi terzi praticati dal produttore esportatore che ha collaborato sono risultati in media inferiori al prezzo delle vendite effettuate sul mercato nazionale della Federazione russa, ma mediamente superiori ai prezzi all’esportazione verso il mercato dell’Unione. Ciò permette di concludere che le vendite all’esportazione verso i mercati dei paesi terzi sono più interessanti delle vendite verso il mercato dell’Unione. In questo contesto va notata anche l’esistenza di canali di vendita già consolidati con la Comunità degli Stati indipendenti (CSI).

(41)

In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha obiettato che in realtà i prezzi all’esportazione verso i mercati dei paesi terzi praticati dai produttori russi sono inferiori ai prezzi all’esportazione verso l’Unione. Egli si è richiamato a un confronto tra i prezzi medi delle esportazioni verso l’Ucraina e verso alcuni paesi europei, basato presumibilmente sulle statistiche doganali russe. Non sono stati presentati dati originali che comprovassero il confronto. A tale riguardo va notato che il confronto effettuato nell’inchiesta tra i prezzi delle esportazioni russe verso l’Unione e quelli delle esportazioni russe verso i mercati terzi si basava su dati verificati del questionario del produttore esportatore che ha collaborato. Tale confronto dei prezzi è stato effettuato a livello franco fabbrica, tenendo conto delle differenze tra i tipi di prodotto e dello stadio commerciale. I prezzi medi presentati dal richiedente non riflettono la complessità delle componenti e delle gamme dei prezzi esistenti sul mercato di CFA, derivanti da un numero considerevole di prodotti e stadi commerciali diversi. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(42)

La stessa parte interessata ha affermato che in questo caso il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione verso la Federazione russa è irrilevante ed ha messo in evidenza invece l’aumento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese verso la Federazione russa e la necessità di tenerne conto nell’analisi, poiché esse costituiscono una minaccia concorrenziale alla presenza dei produttori russi sui mercati della Russia e della CSI. A tale proposito il fatto che i produttori dell’Unione restino i maggiori esportatori sul mercato russo è rilevante, perché conferma tra l’altro che i produttori russi non sono in grado di produrre tutti i tipi di CFA per cui esiste una domanda sul mercato russo. Per quanto riguarda le esportazioni cinesi verso la Federazione russa, va notato che sono aumentate parallelamente al rapido incremento della domanda del mercato russo. Non è stata fornita alcuna informazione, ad esempio, sul livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso la Federazione russa o verso i paesi della CSI oppure sulle caratteristiche del prodotto importato oggetto dell’inchiesta, in modo da consentire un’ulteriore analisi. Va notato infine che secondo le statistiche doganali russe i produttori russi del prodotto in esame sono rimasti i principali fornitori di CFA sul mercato nazionale nel PIR e il totale delle importazioni verso tale mercato ha rappresentato solo circa il 15 % del mercato russo di CFA. L’argomentazione è stata quindi respinta.

3.4.    Capacità di produzione ed eccesso di capacità disponibile per le esportazioni nella Federazione russa

(43)

Secondo la domanda di riesame, la capacità di produzione di tutti i produttori esportatori russi era di 115 000 t. Durante l’inchiesta il richiedente ha valutato le capacità di produzione russa fra 220 000 t e 250 000 t, stima però non suffragata da alcun elemento di prova. In base ai dati verificati dell’esportatore che ha collaborato, ai dati forniti da un secondo produttore noto e quelli contenuti nella domanda del terzo produttore, è stato stabilito che la capacità di produzione di tutti i produttori russi del prodotto in esame è di circa 158 000 t. In tale contesto va notato che nel periodo in esame la capacità di produzione del produttore esportatore che ha collaborato ha subito adeguamenti strutturali, in seguito ai quali uno stabilimento di produzione è stato chiuso.

(44)

In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte ha sostenuto che alcuni macchinari erano stati trasferiti dallo stabilimento di produzione chiuso ad un altro sito di produzione del produttore che ha collaborato. Tuttavia, a sostegno di questa asserzione non è stato fornito alcun elemento di prova. A tale riguardo, le prove raccolte durante l’inchiesta confermano che il produttore che ha collaborato ha subito adeguamenti strutturali nel periodo in esame, che hanno compreso lo smantellamento di alcuni macchinari in tutti e tre i siti di produzione e la chiusura di uno stabilimento di produzione. Allo stesso tempo non si può escludere che alcuni macchinari dello stabilimento chiuso siano stati trasferiti negli altri stabilimenti. In ogni caso, ciò non cambia la stima della capacità di produzione di questo produttore e della Russia in generale, che non è stata contestata dalle parti. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(45)

Per quanto riguarda la questione dell’utilizzo della capacità e dell’eccesso di capacità, in seguito alla fornitura dei dati da parte di due produttori e in mancanza di informazioni precise sull’utilizzo degli impianti del terzo produttore, è stato stimato che il suo utilizzo delle capacità fosse nell’ordine degli altri due produttori, cioè pari al 90 % nel PIR. In considerazione di quanto precede, è stato concluso che la capacità di riserva totale della Federazione russa si aggira sulle 17 000 t. Ciò corrisponde a circa l’8 % del consumo dell’Unione nel PIR.

3.5.    Conclusioni

(46)

Essendo stato accertato che le esportazioni dalla Federazione russa sono state oggetto di dumping anche durante il PIR, esiste il rischio di persistenza del dumping sul mercato dell’Unione se le misure antidumping vigenti dovessero essere abrogate.

(47)

Occorre tuttavia mettere in evidenza i seguenti punti. In primo luogo, nella Federazione russa esiste una capacità inutilizzata limitata, che può essere assorbita grazie alla rapida crescita della domanda sul mercato nazionale. In secondo luogo, i produttori russi non dispongono delle capacità necessarie per fornire tutti i tipi di cavi e quindi la loro pressione concorrenziale sul mercato dell’Unione è limitata. In terzo luogo, due dei tre produttori esportatori noti possiedono nell’Unione filiali controllate al 100 % che producono il prodotto simile. In base alle informazioni fornite dalla filiale del produttore esportatore che ha collaborato, è possibile constatare che il prodotto simile fabbricato dalla filiale viene venduto principalmente sul mercato dell’Unione, mentre il produttore esportatore produce e vende il prodotto simile soprattutto per il mercato russo. I produttori esportatori russi hanno inoltre forti legami commerciali con i mercati di paesi terzi, in particolare con quelli della CSI, più attraenti per loro perché i prezzi praticati su questi mercati sono in media superiori a quelli praticati nell’Unione. È stato pertanto concluso che è improbabile che le importazioni del prodotto in esame dalla Federazione russa aumentino in modo sostanziale in caso di scadenza delle misure.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(48)

Nel PIR oltre 30 produttori dell’Unione hanno fabbricato CFA. Si ritiene quindi che la produzione di tali produttori (stabilita in base alle informazioni raccolte presso i produttori che hanno collaborato e, per gli altri produttori dell’Unione, in base ai dati forniti dal richiedente) costituisca la produzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(49)

Come indicato al considerando 12, visto il numero elevato di produttori dell’Unione, è stato selezionato un campione. Ai fini dell’analisi del pregiudizio sono stati stabiliti indicatori di pregiudizio a due livelli:

gli elementi macroeconomici (produzione, capacità produttiva, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, prezzi medi unitari, entità del dumping) sono stati valutati a livello dell’intera produzione dell’Unione, in base alle informazioni raccolte presso i produttori che hanno collaborato e ai dati di Eurostat e per gli altri produttori dell’Unione è stata utilizzata una stima basata sui dati forniti dal richiedente,

gli elementi microeconomici (scorte, salari, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti) sono stati analizzati, per i produttori dell’Unione inclusi nel campione, in base alle informazioni da loro fornite, sottoposte a verifica.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Consumo dell’Unione

(50)

Tra il 2009 ed il PIR il consumo dell’Unione è aumentato dell’8 %, passando da 195 426 t a 211 380 t.

 

2009

2010

2011

PIR

Consumo dell’Unione (in t)

195 426

206 940

213 350

211 380

Indice

100

106

109

108

2.   Importazioni attuali dalla Federazione russa

2.1.    Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla Federazione russa

(51)

In base ai dati di Eurostat, tra il 2009 e il PIR il volume delle importazioni del prodotto in esame originarie della Federazione russa è aumentato da 2 005 t a 2 343 t. Nonostante quest’incremento, il volume è inferiore a quello registrato per le importazioni dalla Federazione russa durante l’ultima inchiesta, in cui le importazioni ammontavano a 2 908 t per il 2005 e a 3 323 t per il periodo tra il 1o luglio 2005 e il 30 giugno 2006 (l’ultimo PIR). Dalla fine del PIR è stata inoltre registrata una tendenza al calo (- 20 %) delle importazioni dalla Russia.

(52)

La quota di mercato delle importazioni russe è stata dell’1,03 % nel 2009 e dell’1,11 % nel PIR.

(53)

Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni, nel periodo in esame sono aumentati costantemente del 12 %.

 

2009

2010

2011

PIR

Importazioni (in t)

2 005

2 197

2 549

2 343

Indice

100

110

127

117

Quota di mercato

1,03 %

1,06 %

1,19 %

1,11 %

Indice

100

103

116

108

Prezzo delle importazioni

1 054

1 084

1 171

1 178

Indice

100

103

111

112

2.2.    Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(54)

La sottoquotazione dei prezzi è stata calcolata utilizzando i prezzi all’esportazione del produttore russo che ha collaborato, senza dazio antidumping, ed è risultata compresa tra il 54,7 % e il 69,0 % a seconda dei tipi di prodotto, con una media ponderata del margine di sottoquotazione del 63,4 %. Tuttavia, a causa del basso volume delle importazioni dalla Federazione russa e dell’esistenza di numerosi tipi diversi di CFA, la sottoquotazione dei prezzi ha potuto essere calcolata solo sulla base di pochissimi tipi di prodotto identici a basso volume (19,9 t). Il margine di sottoquotazione è quindi da considerarsi solo indicativo.

3.   Importazioni da altri paesi

3.1.    Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni da altri paesi

(55)

Nel periodo in esame le importazioni dai paesi diversi dalla Federazione russa sono aumentate del 10,6 %, vale a dire più del consumo sul mercato dell’Unione (+ 8 %). Nonostante l’aumento della quota di mercato detenuta nell’Unione dai paesi diversi dalla Federazione russa, le rispettive quote di mercato possono essere considerate stabili.

(56)

Nel PIR i principali paesi esportatori sono stati la Corea del Sud, con una quota di mercato del 16 %, seguita dalla RPC (1,78 %), dalla Thailandia (1,65 %) e dalla Federazione russa (1,11 %, come indicato sopra), mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione ha raggiunto quasi il 60 %.

Paesi/importazioni in t

2009

2010

2011

PIR

Corea del Sud

32 027

23 926

28 906

34 798

Cina

5 797

4 067

5 174

3 765

Thailandia

3 673

3 815

5 348

3 499

Altri paesi

34 938

38 974

39 376

42 444

Totale parziale

(Federazione russa esclusa)

76 435

70 782

78 804

84 506

Russia

2 005

2 197

2 548

2 343

Totale delle importazioni

(Federazione russa inclusa)

78 440

72 979

81 352

86 849

3.2.    Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(57)

I prezzi medi complessivi delle importazioni del prodotto simile dagli altri paesi sono rimasti stabili e invariati durante il periodo in esame e mediamente inferiori del 57 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione.

4.   Situazione dell’industria dell’Unione

(58)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici rilevanti per la situazione dell’industria dell’Unione.

4.1.    Osservazioni preliminari

(59)

Visto che si è proceduto a un campionamento per quanto riguarda l’industria dell’Unione, il pregiudizio è stato valutato sulla base delle informazioni raccolte a livello dell’intera industria dell’Unione, (elementi macroeconomici secondo la definizione del considerando 49) e a livello dei produttori dell’Unione inclusi nel campione (elementi microeconomici definiti al considerando 49).

a)   Produzione

(60)

La produzione dell’industria dell’Unione è aumentata del 6 % tra il 2009 e il PIR, passando da 214 475 t a 228 368 t. In un contesto di aumento del consumo (+ 8 %), come indicato al considerando 52, l’industria dell’Unione ha aumentato del 6 % il volume di produzione.

Industria dell’Unione

2009

2010

2011

PIR

Volume di produzione (t)

214 475

223 385

224 559

228 368

Indice

100

104

105

106

b)   Capacità produttiva e tassi di utilizzo degli impianti

(61)

L’aumento del consumo dell’Unione (+ 8 %) ha determinato anche un aumento del 6 % della produzione dell’industria dell’Unione.

Industria dell’Unione

2009

2010

2011

PIR

Capacità

348 852

371 187

366 976

369 134

Indice

100

106

105

106

Utilizzo degli impianti

61,5 %

60,2 %

61,2 %

61,9 %

Indice

100

98

100

101

c)   Volume delle vendite

(62)

Tra il 2009 e il PIR le vendite effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sono aumentate del 7 %.

Industria dell’Unione

2009

2010

2011

PIR

Vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione (t)

116 902

133 824

131 085

124 524

Indice

100

114

112

107

d)   Quota di mercato

(63)

L’industria dell’Unione è riuscita a mantenere una quota di mercato relativamente stabile nel periodo in esame, pari al 60 % nel 2009 e al 59 % nel PIR.

Industria dell’Unione

2009

2010

2011

PIR

Quota di mercato

60 %

65 %

61 %

59 %

Indice

100

108

102

98

e)   Crescita

(64)

Tra il 2009 ed il PIR, quando il consumo dell’Unione è aumentato dell’8 %, anche il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato del 7 %. La quota di mercato dell’industria dell’Unione può quindi essere considerata stabile, anche se è diminuita leggermente, mentre le importazioni dalla Federazione russa hanno registrato un lieve aumento.

f)   Occupazione

(65)

Mentre i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato un aumento del 5 % durante il periodo in esame, la stima effettuata dal richiedente del livello di occupazione dell’intera industria dell’Unione è diversa e presenta una tendenza negativa, con un calo del 6 % tra il 2009 e il PIR.

Industria dell’Unione

2009

2010

2011

PIR

Occupazione

3 763

3 776

3 688

3 544

Indice

100

100

98

94

g)   Entità del margine di dumping

(66)

Per quanto riguarda l’impatto sull’industria dell’Unione dell’entità dei margini di dumping effettivi constatati (4,7 %), visto il basso volume complessivo delle importazioni dalla Federazione russa e il margine di dumping relativamente basso, tale impatto non può essere considerato significativo.

h)   Scorte

(67)

Tra il 2009 ed il PIR il livello delle scorte finali dell’industria dell’Unione è diminuito.

Produttori inclusi nel campione

2009

2010

2011

PIR

Scorte finali (t)

11 723

10 240

9 813

10 489

Indice

100

87

84

89

i)   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato nazionale

(68)

I prezzi di vendita unitari dell’industria dell’Unione sono aumentati dell’8 % tra il 2009 e il PIR. Questo andamento dei prezzi è legato al fatto che l’industria dell’Unione è stata in grado di trasferire l’aumento dei costi di produzione (+ 8 %) sugli utilizzatori. Inoltre, è legato al progressivo passaggio dell’industria dell’Unione a CFA di diametro maggiore e a una maggiore concentrazione sui cavi per usi specifici.

Produttori inclusi nel campione

2009

2010

2011

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell’UE (EUR/t)

3 625

3 658

3 809

3 911

Indice

100

101

105

108

j)   Salari

(69)

Tra il 2009 e il PIR il salario medio per equivalente a tempo pieno (ETP) è aumentato del 20 % nel periodo in esame. In seguito alla ristrutturazione di alcune società incluse nel campione, nel periodo in esame la percentuale degli impiegati è aumentata rispetto a quella degli operai e ciò si riflette nell’aumento dei costi medi dei salari per dipendente.

Produttori inclusi nel campione

2009

2010

2011

PIR

Salari per ETP (EUR)

42 393

45 174

48 718

51 052

Indice

100

107

115

120

k)   Produttività

(70)

La produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, misurata come ETP, è stata variabile nel periodo in esame, dato che è diminuita nel 2010 ed è aumentata nuovamente nel 2011 e nel PIR.

Industria dell’Unione

2009

2010

2011

PIR

Produttività

58

52

53

55

Indice

100

88

90

94

l)   Investimenti e capacità di reperire capitali

(71)

Gli investimenti in CFA sono aumentati del 271 % nel periodo in esame e sono stati significativi raggiungendo quasi 16 milioni di EUR durante il PIR. I produttori inclusi nel campione non hanno incontrato difficoltà a reperire capitali nel periodo in esame. Una parte cospicua degli investimenti ha inoltre potuto essere finanziata tramite i flussi di cassa autogenerati.

Produttori inclusi nel campione

2009

2010

2011

PIR

Investimenti (migliaia di EUR)

5 845

6 025

12 656

15 839

Indice

100

103

217

271

m)   Redditività sul mercato dell’Unione

(72)

I produttori inclusi nel campione sono riusciti a realizzare profitti durante l’intero periodo in esame. I profitti ottenuti tra il 2009 e il PIR, nonostante il calo rispetto al 2009, sono stati superiori all’obiettivo del 5 % fissato nell’inchiesta iniziale.

Produttori inclusi nel campione

2009

2010

2011

PIR

Redditività sul mercato dell’Unione

14,8 %

10,1 %

10,6 %

10,6 %

Indice

100

68

72

72

n)   Utile sul capitale investito

(73)

L’utile sul capitale investito, espresso come profitto totale generato dalla produzione di CFA in percentuale del valore contabile netto degli attivi direttamente e indirettamente connessi alla produzione di CFA, ha seguito nel complesso il suddetto andamento della redditività in tutto il periodo in esame. Nonostante il calo, questo indicatore rimane piuttosto elevato.

Produttori inclusi nel campione

2009

2010

2011

PIR

Utile sul capitale investito

37,7 %

23,4 %

25 %

23 %

Indice

100

62

66

61

o)   Flusso di cassa

(74)

La situazione del flusso di cassa resta in generale molto positiva e nonostante qualche deterioramento tra il 2009 e il PIR ha seguito, entro una certa misura, le tendenze della redditività in tutto il periodo in esame.

Produttori inclusi nel campione

2009

2010

2011

PIR

Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

57 545

40 640

38 297

43 380

Indice

100

71

67

75

p)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(75)

La maggior parte degli indicatori dimostra che l’industria dell’Unione ha adattato i propri impianti di produzione per affrontare meglio il nuovo contesto economico e per poter cogliere le opportunità sui mercati dell’Unione e dei paesi terzi in segmenti in cui si possono ottenere margini elevati. Il miglioramento della situazione economica e finanziaria dell’industria dell’Unione in seguito all’istituzione delle misure antidumping nel 2001 è una prova dell’efficacia di tali misure e della ripresa dell’industria dell’Unione dagli effetti delle pratiche di dumping precedenti.

4.2.    Conclusioni

(76)

Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione è riuscita a mantenere più o meno la propria quota di mercato, i prezzi sono aumentati dell’8 % e le scorte sono rimaste a un livello ragionevole, mentre il volume di produzione e il consumo sono aumentati. L’industria dell’Unione ha conseguito utili durante tutto il periodo in esame, anche se il livello dei profitti è stato inferiore nel PIR rispetto al 2009. In considerazione di quanto precede, si può concludere che l’industria dell’Unione non ha subito un grave pregiudizio nel periodo in esame.

F.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(77)

È stato inoltre esaminato se l’eventuale scadenza delle misure comportasse il rischio di reiterazione del pregiudizio sostanziale. Si ritiene che ciò sia improbabile per i motivi esposti di seguito.

(78)

Come evidenziato nel considerando 54, i prezzi delle importazioni dalla Federazione russa sono risultati inferiori ai prezzi dell’UE (undercutting). Dati i volumi esigui dei tipi di prodotto corrispondenti, il margine di sottoquotazione attuale può tuttavia essere considerato solo indicativo.

(79)

Come spiegato nel considerando 51, il volume delle importazioni del prodotto in esame originarie della Federazione russa era pari a 2 005 t nel 2009 e a 2 343 t nel PIR, che rappresentano rispettivamente una quota di mercato dell’1,03 % e dell’1,11 %.

(80)

Come indicato nei considerando 43 e 45, la capacità russa totale è stimata a circa 158 000 t, mentre durante l’ultima inchiesta è stata stimata all’incirca al livello del consumo totale dell’UE, cioè a 220 000 t. Inoltre, le capacità di riserva sembrano attualmente limitate.

(81)

Nell’ultima inchiesta il mercato russo non è stato ritenuto in grado di assorbire il livello dell’offerta. Attualmente, come spiegato nel considerando 36, il consumo interno russo di CFA ha registrato un notevole aumento del 38 % nel periodo in esame. Inoltre, secondo le previsioni economiche accessibili al pubblico, nei prossimi anni la Federazione russa vedrà una forte crescita del suo PIL. È quindi probabile che la capacità di riserva russa, come indicato al considerando 45, venga assorbita dal crescente mercato russo, poiché i prezzi russi sono più elevati, di circa l’11 %, rispetto ai prezzi all’esportazione verso l’UE. Inoltre, i prezzi all’esportazione russi verso gli altri mercati, in particolare quelli dei paesi della CSI, sono in media più elevati del 5,6 % rispetto ai prezzi all’esportazione verso l’UE. È quindi improbabile che quantità sostanziali della capacità di riserva o delle attuali vendite più redditizie sul mercato nazionale e/o sui mercati dei paesi della CSI vengano riorientate verso il mercato dell’Unione.

(82)

In considerazione di quanto precede, si è concluso che l’abrogazione delle misure sulle importazioni originarie della Federazione russa molto probabilmente non determinerebbe una reiterazione del pregiudizio sostanziale subito dall’industria dell’Unione nel suo complesso.

G.   MISURE ANTIDUMPING

(83)

Considerato quanto precede, è opportuno abrogare le misure antidumping applicabili alle importazioni di CFA dalla Federazione russa e chiudere il presente procedimento, in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(84)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende raccomandare l’abrogazione delle misure in vigore sulle importazioni originarie della Federazione russa. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale hanno potuto presentare osservazioni su tali informazioni. Sono pervenute le osservazioni di una parte interessata, che ha chiesto e ottenuto di essere sentita in presenza del consigliere-auditore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure antidumping relative alle importazioni di cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, muniti o no di accessori, originari della Federazione russa e attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 sono abrogate e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

Articolo 2

È chiuso il procedimento di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, muniti o no di accessori, attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 e originari della Federazione russa, aperto in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. NEVEROVIC


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1.

(3)  GU L 285 del 31.10.2007, pag. 52.

(4)  GU L 285 del 31.10.2007, pag. 1.

(5)  GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1.

(6)  GU C 330 del 27.10.2012, pag. 5.

(7)  Secondo i dati ottenuti da Prommetiz, l’associazione russa dei produttori di hardware.