12.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1322/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2013

relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per il 2014 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli disciplinati dal regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (3), del 14 maggio 1973, e il protocollo n. 3 dell’accordo SEE, come modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 140/2001 (4) e n. 138/2004 (5) (in prosieguo denominato «il protocollo n. 3 dell’accordo SEE») fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

(2)

Il protocollo n. 3 dell’accordo SEE dispone un’esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque contenenti zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate al codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti ma non contenenti prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404, o materie grasse provenienti dai prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404, classificati al codice NC 2202 90 10.

(3)

L’esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (6) (in prosieguo denominato «l’accordo in forma di scambio di lettere»), approvato con decisione 2004/859/CE. In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci classificate ai codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originarie della Norvegia vanno consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazio.

(4)

L’accordo in forma di scambio di lettere prescrive inoltre che i prodotti in questione godono di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione se il contingente tariffario non si esaurisce entro il 31 ottobre dell’anno precedente. Dai dati forniti alla Commissione, risulta che il contingente annuale per il 2013 per le acque e le bevande in questione, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012 (7) della Commissione, alla data del 31 ottobre 2013, non era esaurito. È quindi opportuno concedere ai prodotti in questione un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

(5)

Per il 2014, è pertanto necessario non applicare, la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicata ai sensi del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973.

(6)

Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno abrogare talune disposizioni della normativa dell’Unione che cessano di produrre effetti giuridici riguardo a situazioni presenti o future. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012 deve pertanto essere abrogato.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014, le merci classificate ai codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)], originarie della Norvegia godono di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione.

2.   Le norme d’origine da applicare ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

(2)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

(3)  GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

(4)  Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell’accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli (GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34).

(5)  Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica il protocollo 3 dell’accordo SEE per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo (GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30).

(6)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012 della Commissione, del 20 novembre 2012, relativo all’apertura di un contingente tariffario per l’anno 2013 applicabile all’importazione nell’Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (GU L 322 del 21.11.2012, pag. 2).