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3.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/23 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1236/2013 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2013
relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile–carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 321/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (2) prevede che l’Agenzia ferroviaria europea (in appresso «l’Agenzia») si assicuri che le specifiche tecniche di interoperabilità (in appresso «le STI») siano adeguate in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione del mercato e delle esigenze a livello sociale e proponga alla Commissione le modifiche delle STI che ritiene necessarie. |
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(2) |
Con decisione C(2007) 3371 del 13 luglio 2007, la Commissione ha assegnato un mandato di riferimento all’Agenzia per lo svolgimento di talune attività previste dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (3) e dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (4). Ai sensi del suddetto mandato di riferimento, l’Agenzia doveva rivedere la STI riguardante i carri merci. |
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(3) |
Il 25 marzo 2013 l’Agenzia ha emanato una raccomandazione riguardante le modifiche alla STI sui carri merci (ERA/REC/01-2013/INT). |
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(4) |
È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica d'interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile–carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea (5). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato:
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1) |
all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Dopo un periodo transitorio di un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, i componenti di interoperabilità «segnali di coda» di nuova produzione sono soggetti alla prevista dichiarazione CE di conformità.»; |
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2) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
(2) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI WAG) è così modificato:
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1) |
il testo del punto 1.2 «Ambito di applicazione geografico» è sostituito dal seguente: «L’ambito di applicazione geografico della presente STI è la rete dell’intero sistema ferroviario, composto da:
ed esclude i casi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE.»; |
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2) |
al punto 4.2.3.5.2 «Comportamento dinamico», il quarto paragrafo è sostituito dal seguente: «Il comportamento dinamico può essere sottoposto a valutazione a livello di componente di interoperabilità in conformità al punto 6.1.2.1. In questo caso non è necessario effettuare una prova o simulazione specifica a livello di sottosistema.»; |
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3) |
al punto 4.2.3.6.1 «Progetto strutturale del telaio dei carrelli», il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «L’integrità della struttura del telaio dei carrelli può essere valutata a livello di componente di interoperabilità in conformità al punto 6.1.2.1. In questo caso non è necessario effettuare una prova o simulazione specifica a livello di sottosistema.»; |
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4) |
al punto 4.2.4.3.2.1 «Freno di servizio»:
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5) |
al punto 4.2.4.3.2.2 «Freno di stazionamento», il secondo paragrafo, terzo trattino, è sostituito dal seguente testo:
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6) |
al punto 4.2.4.3.3 «Capacità termica», il secondo paragrafo è sostituito dal seguente testo: «Il carico termico che l’unità è in grado di sostenere senza alcuna perdita negativa di prestazione di frenatura dovuta a effetti termici o meccanici è definito ed espresso in termini di velocità, carico per asse, pendenza e distanza di frenatura.»; |
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7) |
al punto 4.2.4.3.4 «Protezione contro il pattinamento delle ruote (dispositivo WSP – Wheel slide protection)» il testo del quarto paragrafo è sostituito dal seguente testo: «I seguenti tipi di unità devono essere dotati di WSP:
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8) |
il punto 4.2.6.3 «Dispositivi di attacco per i segnali di coda» è sostituito dal seguente: «Su tutte le unità progettate per ricevere un segnale di coda, due dispositivi collocati all’estremità dell’unità devono permettere il montaggio di due lampade o di due targhe riflettenti, come stabilito nell’appendice E, alla stessa altezza dal piano del ferro e a un’altezza non superiore a 2 000 mm. Le dimensioni e la zona libera di tali dispositivi di attacco devono corrispondere a quanto descritto nel capitolo 1 del documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2012-04/INT, versione 1.2, del 18.1.2013, pubblicato sul sito web dell’Agenzia (http://www.era.europa.eu).»; |
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9) |
al punto 4.3.3 «Interfaccia con il sottosistema "controllo-comando e segnalamento"» la tabella 7 «Interfacce con il sottosistema "controllo-comando e segnalamento"» è sostituita dalla seguente:
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10) |
al punto 4.4 «Norme di esercizio», il terzo paragrafo, primo trattino, è sostituito dal seguente testo:
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11) |
al punto 4.7 «Condizioni di salute e di sicurezza», il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Le disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del personale addetto all’esercizio e alla manutenzione delle unità rientrano fra i requisiti essenziali 1.1.5, 1.3.1, 1.3.2, 2.5.1 e 2.6.1, di cui all’allegato III della direttiva 2008/57/CE.»; |
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12) |
il punto 4.8 «Parametri da registrare nella documentazione tecnica» è modificato come segue:
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13) |
al punto 6.1.2.1 «Organi di rotolamento», il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «La dimostrazione di conformità relativa agli organi di rotolamento è illustrata nel capitolo 2 del documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2013/01/INT, versione 1.0, dell’11.2.2013, pubblicato sul sito web dell’Agenzia (http://www.era.europa.eu).»; |
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14) |
al punto 6.1.2.3 «Ruota» il testo alla lettera b), secondo paragrafo, è sostituito come segue: «Deve essere definita una procedura di verifica per garantire, nella fase di produzione, che non siano presenti anomalie che possono incidere negativamente sulla sicurezza a causa di qualsiasi cambiamento delle caratteristiche meccaniche delle ruote. Si devono verificare la resistenza alla trazione del materiale della ruota, la durezza della corona, la resistenza a frattura (solo nelle ruote con freni a ceppi), la resistenza all’urto, nonché le caratteristiche e la purezza del materiale. La procedura di verifica deve specificare il lotto di campioni utilizzato per ciascuna caratteristica da controllare.»; |
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15) |
il testo del punto 6.1.2.4 «Asse» è sostituito dal seguente: «Oltre ai requisiti relativi agli insiemi di cui sopra, la dimostrazione di conformità per le caratteristiche di resistenza meccanica e di fatica dell’asse deve basarsi sui punti 4, 5 e 6 della norma EN13103:2009 + A2:2012.» […] «I criteri per stabilire le sollecitazioni ammissibili sono specificati al punto 7 della norma EN13103:2009 + A2:2012. Deve essere definita una procedura di verifica per garantire, nella fase di produzione, che non siano presenti anomalie che possono incidere negativamente sulla sicurezza a causa di qualsiasi cambiamento delle caratteristiche meccaniche degli assi. Si devono verificare la resistenza alla trazione del materiale dell’asse, la resistenza all’urto, l’integrità della superficie, nonché le caratteristiche e la purezza del materiale. La procedura di verifica deve specificare il lotto di campioni utilizzato per ciascuna caratteristica da controllare.»; |
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16) |
al punto 6.2.2.3 «Comportamento dinamico», il quarto paragrafo è sostituito dal seguente: «Quando è richiesta una prova in linea da eseguire con un metodo di misurazione normale, l’unità è sottoposta a valutazione sulla base dei valori limite di cui alle sezioni 1.2 e 1.3 del documento tecnico dell’ERA — ERA/TD/2013/01/INT, versione 1.0, dell’11.2.2013, pubblicato sul sito web dell’Agenzia (http://www.era.europa.eu).»; |
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17) |
al punto 6.2.2.5: «Organi di rotolamento per il cambio manuale delle sale montate» il testo del paragrafo «Dispositivo di cambio tra scartamenti di 1 435 mm e 1 668 mm» è sostituito dal seguente: «Le soluzioni tecniche descritte nelle figure della fiche UIC 430-1:2012 menzionate di seguito sono ritenute conformi ai requisiti di cui al punto 4.2.3.6.7:
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18) |
al punto 6.3 il titolo è: «Sottosistema con la presenza di componenti corrispondenti a componenti di interoperabilità privi di una dichiarazione CE» e il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «Un Organismo Notificato è autorizzato a rilasciare un certificato CE di verifica per un sottosistema, anche se uno o più componenti corrispondenti a componenti di interoperabilità integrati nel sottosistema non sono coperti dalla relativa dichiarazione CE di conformità ai sensi della presente STI (componenti di interoperabilità non certificati), se il componente è stato costruito prima dell’entrata in vigore della presente STI e se il tipo di componente è stato:
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19) |
al punto 6.5 «Componenti provvisti della dichiarazione CE di conformità», il testo di cui alla lettera b) è sostituito come segue:
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20) |
l’appendice B «Procedure specifiche per il comportamento dinamico in movimento» è sostituita dalla seguente: «Appendice B Non utilizzata» |
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21) |
l’appendice C «Condizioni supplementari facoltative» è modificata come segue:
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22) |
l’appendice D «Norme o documenti normativi menzionati nella presente STI» è modificata come segue:
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(*1) GU L 264, dell'8.10.2011, pag. 32.»;»
(*2) Esclusivamente per la frenatura del carico in due fasi (comando del meccanismo di cambio) e freni a ceppi P10 (ceppi in ghisa con il 10 % di fosforo) o LL.
(1)
(2) Un’unità «S1» è un’unità con dispositivo vuoto/carico. Il carico massimo per asse è 22,5 t.
(3) Un’unità «S2» è un’unità con relè di carico variabile. Il carico massimo per asse è 22,5 t.
(4) Un’unità «SS» deve essere equipaggiata di un relè di carico variabile. Il carico massimo per asse è 22,5 t.
(5) La forza massima di decelerazione media ammessa (per una velocità di corsa di 100 km/h) è
(6) La forza massima di decelerazione media ammessa (per una velocità di corsa di 100 km/h) è
(7) La forza massima di decelerazione media ammessa (per una velocità di corsa di 120 km/h) è
(8) λ non deve essere superiore a 125 %, prendendo in considerazione per la frenatura solo su ruote (ceppi dei freni), la forza massima di decelerazione media ammessa (per una velocità di corsa di 120 km/h)di 16 kN/asse.
(9) Dispositivo di cambio conforme alla norma EN 15624:2008 + A1:2010.
(10) Relè di carico variabile conforme alla norma EN 15611:2008 + A1:2010 in combinazione con il sensore di carico variabile conforme alla norma EN 15625:2008 + A1:2010;