3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1229/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite in relazione alle merci interessate dal presente regolamento, che non sono conformi al regolamento stesso, possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Il periodo è fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Articolo costituito da una piattaforma di legno (di circa 40 cm per 40 cm) ricoperta sul lato superiore e sui bordi da tessuto in fibra sintetica (polipropilene) foderato in feltro. Il tessuto è doppiato da un supporto in materia plastica alveolare.

Al centro della piattaforma si trova un tubo in cartone alto 60 cm, alle cui estremità si trovano due coperchi. Il coperchio che sigilla l’estremità inferiore è in plastica rigida; il tubo è attaccato alla piattaforma tramite una vite che trapassa la piattaforma in legno e si avvita sulla copertura in plastica. Il coperchio all’estremità superiore del tubo è costituito da un disco in materiale legnoso del diametro di circa 12 cm ricoperto da un tessuto soffice (peluche al 60% poliacrilico e 40% poliestere).

Il tubo è ricoperto da un tessuto in corda di sisal, incollato e fissato da graffe. Il tessuto in sisal consiste in un supporto in lattice applicato a un tessuto ordito con corda di fibre vegetali di sisal (cfr. foto n. 668B). I filati in fibre di sisal misurano ciascuno più 20 000 decitex.

(cfr. fotografie nn. 668A e 668B) (1)

6307 90 98

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla sezione XI nota 7 f), e dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98.

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, si tratta di un articolo per gatti concepito per attirarli e distoglierli dai mobili, che altrimenti graffierebbero e utilizzerebbero per distendercisi.

La classificazione come mobile, alla voce 9403, è esclusa in quanto tale voce comprende prodotti di natura diversa, utilizzati per abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, magazzini, laboratori, ecc. (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato, SA, relative alla voce 9403).

La classificazione come giocattolo, alla voce 9503, è anch’essa esclusa perché l’articolo è riconoscibile come esclusivamente destinato agli animali e non è quindi compreso nella voce di cui sopra, conformemente alla nota 5 del capitolo 95.

Il materiale tessile è essenziale per attrarre i gatti (che, ad esempio, lo usano per affilare gli artigli, sedervici sopra e giocarci) ed è quindi indispensabile per poter utilizzare l’articolo come tiragraffi e strumento di gioco per gatti. Pertanto, è il materiale tessile (non il legno, né il cartone e neppure la plastica) a conferire all’articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale d’interpretazione 3 b).

Le fibre di sisal, di cui alla voce 5305, sono state filate per formare lo spago di cui alla voce 5607, ai sensi della nota 3 (A), lettera e), della sezione XI della nomenclatura combinata (cfr. inoltre la nota esplicativa del SA alla voce 5305, primo paragrafo, e la distinzione tra filato e spago nella tabella I (tipo: di altre fibre vegetali) nella nota esplicativa del SA alla sezione XI, Considerazioni generali, punti 1), B), 2)).

Tuttavia, il tessuto in filato di sisal non può essere classificato alla voce 5609 come articolo in spago, in quanto tale voce non comprende gli articoli tessili oggetto di una voce più specifica destinata ai tessuti, ad esempio la 6307 (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 5609, primo e terzo paragrafo, lettera c)).

Né il tappetino in sisal né il tessuto in fibre sintetiche doppiato in feltro su supporto di plastica alveolare possono essere classificati al capitolo 57, ai sensi della nota 1 di tale capitolo, poiché tali materiali fanno parte di un tiragraffi per gatti e il loro scopo non è quello di arredare (cfr. anche le note esplicative del SA relative al capitolo 57, considerazioni generali, primo paragrafo).

Di conseguenza, un articolo confezionato costituito da tessuto in sisal, velluti e felpe e tessuto in fibre sintetiche doppiato in feltro, deve essere classificato sotto la voce 6307.

L’articolo deve essere pertanto classificato al codice NC 6307 90 98, come “altri manufatti tessili confezionati”.


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(1)  Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.